Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel teso di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" e' riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosso superiore, rosato, novello e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.