Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Carignano  del  Sulcis"  -  riconosciuta  con decreto del Presidente
della Repubblica 1  luglio  1977  e  successivamente  modificata  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1989  - ha
espresso parere favorevole al suo accoglimento  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel teso di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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    Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino
    a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis"  e'
riservata  ai  vini  rosso,  rosso  riserva, rosso superiore, rosato,
novello e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del
presente disciplinare di produzione.