IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizone degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria; Visto il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, che detta norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1994; Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche in ordine ad alcuni prezzi massimi imputabili agli alunni beneficiari, fissati nell'art. 7, categoria V e categoria VI, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, per adeguarli all'evoluzione dei prezzi di mercato; Decreta: Art. 1. All'art. 7, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, gli elementi relativi alle categorie V e VI sono sostituiti dai seguenti: Quantitativo Prezzo massimo massimo (gr) (L. kg) - - Categoria V: Formaggio grana padano 30,2 17.500 Categoria VI: Formaggio parmigiano reggiano 27,5 21.000 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 153