IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio atto 28 luglio 1995, recante disposizioni  per  la
stampa  e  l'emittenza  radiotelevisiva  relative  alla  campagna per
l'elezione  suppletiva  della  Camera  dei  deputati   nel   collegio
uninominale  n.  2  della  circoscrizione Campania 1 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 1 agosto 1995;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28  luglio
1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
in data 29 luglio 1995, che differisce al 22 ottobre 1995 la data per
la convocazione  dei  comizi  elettorali  per  l'elezione  suppletiva
anzidetta;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  campagna relativa all'elezione suppletiva della Camera dei
deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione  Campania
1,   fissata   per  il  giorno  22  ottobre  1995,  si  applicano  le
disposizioni recate dall'atto del Garante per  la  radiodiffusione  e
l'editoria  28 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il 1 agosto 1995, con le seguenti modifiche:
   1) i termini di sette giorni rispettivamente  stabiliti  nell'art.
1, comma 1, nell'art. 4, comma 1, nell'art. 7, comma 1, nell'art. 11,
comma 1, sono estesi a quindici giorni e si intendono decorrere dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  atto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
   2) il termine di otto giorni di cui all'art. 8, comma 4, e' esteso
a sedici giorni e si intende decorrere dalla  data  di  pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   3) nell'art. 8, comma 5, le parole "comma 3" sono sostituite dalle
parole "comma 4".