IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio atto 28 luglio 1995, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 1 agosto 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 29 luglio 1995, che differisce al 22 ottobre 1995 la data per la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva anzidetta; Dispone: Art. 1. Per la campagna relativa all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, fissata per il giorno 22 ottobre 1995, si applicano le disposizioni recate dall'atto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 28 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1 agosto 1995, con le seguenti modifiche: 1) i termini di sette giorni rispettivamente stabiliti nell'art. 1, comma 1, nell'art. 4, comma 1, nell'art. 7, comma 1, nell'art. 11, comma 1, sono estesi a quindici giorni e si intendono decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 2) il termine di otto giorni di cui all'art. 8, comma 4, e' esteso a sedici giorni e si intende decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3) nell'art. 8, comma 5, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4".