IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1938, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
 Visto  il  decreto  ministeriale  10 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno  1994,  relativo  alla  nuova
tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario, concernente il
corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
  Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;
  Riconosciuta l'opportunita' di procedere all'integrazione dell'art.
3  della  tabella  XXXI  allegata al predetto decreto ministeriale 10
dicembre 1993;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art. 3 della tabella XXXI allegata al decreto  ministeriale  10
dicembre  1993  di  cui alle premesse, laddove recita: " .. L'impegno
didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste  almeno  400  devono
essere  riservate  alla  tesi  di  laurea" viene aggiunta la seguente
dizione: "ed al tirocinio pratico-applicativo".
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'
 Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995
 Registro n. 1 Universita', foglio n. 109