IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1938, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, relativo alla nuova tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale; Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali; Riconosciuta l'opportunita' di procedere all'integrazione dell'art. 3 della tabella XXXI allegata al predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1993; Decreta: Articolo unico All'art. 3 della tabella XXXI allegata al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 di cui alle premesse, laddove recita: " .. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla tesi di laurea" viene aggiunta la seguente dizione: "ed al tirocinio pratico-applicativo". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 1994 Il Ministro: PODESTA' Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995 Registro n. 1 Universita', foglio n. 109