Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: Verdicchio dei Castelli di Jesi; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva; Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore. Art. 2. I vini a denominazione di origine "Verdicchio dei Castelli di Jesi" devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" ricade nelle province di Ancona e Macerata ed e' cosi' delimitata: parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla localita' Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla localita' Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimita' di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le localita' Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimita' della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. VitoS. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati, Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone. L'uso della menzione "Classico" per il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi", e' riservata al vino prodotto nella zona originaria piu' antica. Tale zona e' costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta "tendone". E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima della invaiatura, per non piu' di due interventi nel periodo primaverile-estivo. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, (nuovi e reimpianti) dovranno avere una densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro. Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate: Resa uva/Ha Vino (tonnellate) - - Verdicchio dei Castelli di Jesi............. 14 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva.... 11 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico... 14 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore........................ 11 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva.......................... 11 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi". La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettaro/ettolitro di vino non deve essere superiore a 98 hl per il "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e per il "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico", mentre per le tipologie "Riserva", "Classico" "Superiore" e "Classico Riserva" non deve essere superiore a 77 hl. La resa media per ceppo e' di 6,4 kg per il "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico" e 5 kg per le tipologie "Riserva", "Classico Superiore" e "Classico Riserva". La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente Disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, e' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini - di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi" a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali complessivi minimi: Vino Vol. % - - Verdicchio dei Castelli di Jesi............. 10.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva.... 11.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico... 10.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore........................ 11.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva.......................... 11.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante... 9.5 Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito.... 14.0 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, sia con mosti concentrati rettificati. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Verdicchio dei Castelli di Jesi: colore: paglierino tenue; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%; acidita' totale: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva: colore: paglierino tenue; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%; acidita' totale: 4,5 grammi per litro; estratto secco minimo: 17 per mille. Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico: colore: paglierino tenue; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%; acidita' totale: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore: colore: paglierino; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%; acidita' totale: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva: colore: paglierino; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 12,5%; acidita' totale: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi", puo' essere designato in etichetta con la menzione "Riserva" se deriva da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 2 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi di cui almeno sei in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve. La menzione "Riserva" non puo' essere aggiunta alla qualifica "Superiore". I vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico" possono essere confezionati in recipienti delle capacita' previste dalla vigente normativa. Per l'immissione al consumo dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva", "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore" e "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva" sono ammessi soltanto recipienti di vetro, della capacita' di litri: 0.375, 0.500, 0.750, 1.50, 3.00. Per tutti e' obbligatoria la chiusura con tappo a sughero. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche. Le uve destinate alla produzione del vino base spumante, devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 9,5 gradi. La menzione aggiuntiva "Riserva", potra' essere utilizzata dopo almeno nove mesi di permanenza sulle fecce. Art. 8. Alla denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, localita' e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi", puo' figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione e' sempre obbligatoria per il vino designato con menzione "Classico", "Superiore" e "Riserva". Art. 9. Le uve idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine "Verdicchio dei Castelli di Jesi" possono essere destinate alla produzione del tipo "Passito" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 23%; la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%; l'immissione al consumo del "Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito" non puo' avvenire prima del dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 14% vol. fino ad un massimo complessivo di 19% vol.; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui agli articoli 3 e 5; il "Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito", all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche: colore: dal paglierino intenso all'ambrato; odore: caratteristico, intenso; sapore: armonico, vellutato caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo di 15% vol. di cui almeno 12% svolti; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Art. 10. I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", in sede di vendemmia possono rivendicare alla camera di commercio territoriale, le seguenti tipologie: Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva, Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito e Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante. E' consentita altresi' la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/92.