IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Premesso che nella regione Campania, con il decreto ministeriale 18
aprile  1995,  emanato  ai  sensi del decreto-legge 7 aprile 1995, n.
105, non convertito nei termini e successivamente  reiterato  con  il
decreto-legge  14  giugno  1995,  n. 232, sono stati assegnati 45.476
milioni di lire per progetti di lavori socialmente utili rivolti a un
numero di 17.891 lavoratori, che  alla  data  del  31  dicembre  1994
risultavano   privi   di   trattamenti   di   mobilita'   ovvero   di
disoccupazione speciale e non  avessero  piu'  titolo  a  fruire  per
ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti;
  Considerato  che  alla  data del 28 giugno 1995 la sottocommissione
costituita nell'ambito della commissione regionale per  l'impiego  ai
sensi  delle  norme  vigenti ha approvato nelle sedute del 22, 26, 30
maggio 1995, e 19 giugno 1995, n. 151, progetti  per  l'utilizzazione
di fondi complessivi di 22.722 milioni per 2.779 lavoratori;
  Rilevato  che  alla  data del 28 giugno 1995 da parte delle sezioni
circoscrizionali sono stati avviati appena tredici lavoratori secondo
i criteri stabiliti dalla delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n.  137,
e  quindi  in  numero  scarsamente significativo rispetto ai progetti
approvati;
  Atteso che nella riunione C.R.I. del 24 giugno 1995  e'  emersa  la
difficolta'  amministrativa  di applicare puntualmente e celermente i
criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai  progetti  decisi  dalla
succitata delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n. 137;
  Tenuto   conto   della  specificita'  dell'emergenza  occupazionale
esistente nel territorio campano;
  Atteso che l'art. 1, lettera e), del decreto-legge
n. 232/1995 prevede che il Ministro disponga modalita'  straordinarie
per   l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili
adottando specifici criteri;
                              Decreta:
  I criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai  progetti  approvati
ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1995, n.
232,   per  gli  effetti  del  comma  5  del  medesimo  art.  1  sono
nell'ordine:
   1)  possesso  di  capacita'  non  incompatibili  con  i  requisiti
richiesti per l'attuazione dei progetti;
   2)  residenza  nel  comune  ove  si  svolgono i lavori socialmente
utili;
   3) carico familiare;
   4) eta' piu' elevata.
    Roma, 1 luglio 1995
                                                    Il Ministro: TREU