Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Verdicchio di Matelica", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Sono previste anche le tipologie Spumante, Riserva e Passito. Art. 2. Il vino "Verdicchio di Matelica" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%. Art. 3. La zona di produzione del "Verdicchio di Matelica", comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona. La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiata sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi segue sino alla localita' Case Tribbio. Di qui prende la carreggiata per la frazione Paterno, poi la strada per frazione Castiglione indi la strada per la Chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue sino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla Chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale 76 che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto-Colferraio,indi percorre la carreggiata delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, q. 554. Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per q. 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di cui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte S. Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Selvalagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche; e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; sino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, sino al ponte della Cesara. Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle S. Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per S. Angelo che percorre sino alla frazione S. Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimita' di Case Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622, 583. Da casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a tendone. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non piu' di due interventi per il periodo primaverile-estivo. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 13 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica". Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla vite. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e reimpianti) dovranno avere almeno 1660 ceppi per ettaro. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Pertanto la resa ettaro/ettolitro sara' di 91 ettolitri per il "Verdicchio di Matelica" e 70 ettolitri per il "Verdicchio di Matelica" Riserva. La resa media per ceppo sara' di 7,8 chilogrammi per il "Verdicchio di Matelica" e 6,0 chilogrammi per il "Verdicchio di Matelica" Riserva. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all'art. 4 devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,00. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. Art. 6. Il vino "Verdicchio di Matelica" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: paglierino tenue; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: gradi 11,50; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 gr/lt. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata; la definizione in etichetta dovra' essere "Verdicchio di Matelica". Art. 8. Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15 gradi; la resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 45%; l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" Passito non puo' avvenire prima del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di maturazione il vino deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 15%; le operazioni di vinificazione ivi compresa la maturazione devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5; il vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" Passito, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche: colore: dal paglierino all'ambrato; odore: caratteristico, etereo, intenso; sapore: armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 14 gradi alcool svolti; estratto secco netto minimo: 19 per mille; acidita' totale minima: 4 gr/lt. Art. 9. Il vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" puo' utilizzare la menzione "Riserva" a condizione che risponda ai seguenti requisiti: la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100; le uve devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50; non e' ammessa la pratica dell'arricchimento; deve aver superato un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi di cui almeno 4 mesi di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve; il vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico complessivo minimo naturale: 12,50; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro. Art. 10. Le tipologie Passito e Riserva del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" devono essere commercializzate esclusivamente confezionate in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,50 chiuse con tappo di sughero e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione. Le operazioni di invecchiamento e affinamento in bottiglia devono avvenire entro la zona delimitata dall'art. 5. E' consentito che dette operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 7 presso le aziende che all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione risultano essere produttrici o imbottigliatrici del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" da almeno 5 anni. Art. 11. I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" in sede di vendemmia possono rivendicare alle camere di commercio competenti per territorio le seguenti tipologie: "Verdicchio di Matelica"; "Verdicchio di Matelica", Spumante; "Verdicchio di Matelica", Riserva; "Verdicchio di Matelica", Passito. E' consentita altresi' la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Art. 12. Alla denominazione di orgine controllata "Verdicchio di Matelica" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili. E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, localita' e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.