Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Verdicchio di Matelica", ha espresso parere  favorevole  al
suo  accoglimento,  proponendo  ai  fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di  cui
appresso.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta  giorni
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
           di origine controllata "Verdicchio di Matelica"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Verdicchio di Matelica"
e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Sono previste anche le tipologie Spumante, Riserva e Passito.
                               Art. 2.
   Il  vino  "Verdicchio  di Matelica" deve essere ottenuto dalle uve
del vitigno Verdicchio.
   Possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  raccomandati  od
autorizzati   nelle   province  di  Ancona  e  Macerata  raggiungendo
congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione  del  "Verdicchio  di  Matelica",  comprende
parte  del  territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole,
Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata  e  parte
del  territorio  dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano, in provincia
di Ancona.
   La zona di produzione e' cosi' delimitata:
    partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale
Esanatoglia-Fabriano, che segue sino al bivio  con  la  carreggiabile
per   Case   Avenale   e   prosegue  per  detta  carreggiata  sino  a
ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi  segue
sino alla localita' Case Tribbio. Di qui prende la carreggiata per la
frazione  Paterno,  poi  la  strada  per frazione Castiglione indi la
strada per la Chiesa parrocchiale  di  Attiggio  per  poi  immettersi
sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue sino al bivio per la
frazione Bassano.
   Da  tale  bivio  si immette sulla strada che conduce alla frazione
Bassano e passando davanti alla Chiesa parrocchiale della frazione di
Argignano prosegue sino ad inserirsi  sulla  strada  statale  76  che
percorre  sino  al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa
strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto  d'Esi  che
segue  sino  ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per
Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le  frazioni
Cerquete e Fontanelle.
   Da    Fontanelle    segue   la   strada   per   Macere,   Poggeto,
Colletenuto-Colferraio,indi percorre la carreggiata delle Volgore che
passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le
frazioni Cerquete e Fontanelle.
   Da Fontanelle segue la strada per  Macere,  Poggeto,  Colletenuto,
Colferraio,  indi  percorre  la carrareccia che da Colferraio porta a
Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un  sentiero,
q. 554.
   Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la
strada  per  Vinano  e  Sant'Anna  poi  la direttrice per q. 474 e da
questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle  Piana
segue  la carrareccia per Casa Laga Alta, di cui la carreggiabile per
Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana.
   Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte S. Giovanni,
Villa Baldoni sino  ad  incontrarsi  con  la  provinciale  che  dalla
frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.
   Dall'incrocio  predetto percorre tale strada passando per Gagliole
e Collaiello giunge alla frazione Selvalagli. Da questa  frazione  si
immette  sulla  strada  statale Castelraimondo-San Severino Marche; e
che percorre sino  al  bivio  con  la  carrareccia  per  la  frazione
Crispiero;  segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi;
sino   all'incrocio   con   la    strada    Castelraimondo-Crispiero,
immettendosi  poi  sulla  strada  per  Camerino, sino al bivio per la
frazione Sabbieta. Da qui  percorre  poi  la  strada  che  passa  per
Sabbieta,  per  Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e
per le Case Gorgiano, sino al  ponte  sul  fosso  di  Sperimento  per
congiungersi    poi   lungo   detto   fosso   alla   strada   statale
Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso  di  Palente,
sino al ponte della Cesara.
   Segue  poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di
Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle  S.  Martino,
per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio.
   Dalla  frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al
km 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.
   Da qui segue poi il confine comunale  Pioraco-Castelraimondo  sino
alla  confluenza  con  la carrareccia per S. Angelo che percorre sino
alla frazione S. Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel
S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il
Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529.
   Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli.  Da  Case
Foscoli  sino  alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice
che   da   Casa   Foscoli   (q.   488)   va   al   confine   comunale
Matelica-Esanatoglia  in prossimita' di Case Cantalupo, attraverso le
quote 539, 469, 622, 583.
   Da    casa    Cantalupo    percorre    il     confine     comunale
Matelica-Esanatoglia  sino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da
qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   del   vino   a   denominazione  di  origine  controllata
"Verdicchio di Matelica" devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Il  sistema  di  impianto,  le  forme di allevamento e di potatura
devono  essere  quelli  generalmente  usati,  comunque  atti  a   non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' vietata la forma di allevamento a tendone.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per
non piu' di due interventi per il periodo primaverile-estivo.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata non deve superare le tonnellate 13 ed  a  tale  limite,
anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli, la resa dovra' essere
riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve,  purche'  la
produzione  globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.
Qualora venga superato tale  limite  tutta  la  produzione  perde  il
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata "Verdicchio di
Matelica".
   Fermo restando il limite sopra indicato  la  resa  per  ettaro  di
vigneto  in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata rapportandola all'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione  (nuovi  e  reimpianti)  dovranno
avere almeno 1660 ceppi per ettaro.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata;  oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
   Pertanto  la  resa  ettaro/ettolitro  sara' di 91 ettolitri per il
"Verdicchio di  Matelica"  e  70  ettolitri  per  il  "Verdicchio  di
Matelica"  Riserva.  La resa media per ceppo sara' di 7,8 chilogrammi
per il "Verdicchio di Matelica" e 6,0 chilogrammi per il  "Verdicchio
di Matelica" Riserva.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni
il  cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione
delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
   Le uve, dopo la eventuale  selezione  di  cui  all'art.  4  devono
assicurare  al  vino  una  gradazione  alcoolica  complessiva  minima
naturale di gradi 11,00.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le proprie caratteristiche.
                               Art. 6.
   Il vino  "Verdicchio  di  Matelica"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
    limpidezza: brillante;
    colore: paglierino tenue;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore:   asciutto,   armonico,   con   retrogusto  gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: gradi 11,50;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 gr/lt.
                               Art. 7.
   La  denominazione  di origine controllata "Verdicchio di Matelica"
puo' essere utilizzata per designare il vino  spumante  ottenuto  con
mosti  o  vini  base  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti
previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione  di
detti  mosti  o  vini  per la produzione dello spumante devono essere
effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del  territorio  delle
province  di  Ancona  e  Macerata; la definizione in etichetta dovra'
essere "Verdicchio di Matelica".
                               Art. 8.
   Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di  origine
controllata  "Verdicchio  di  Matelica" possono essere destinate alla
produzione della tipologia "Passito" seguendo il tradizionale  metodo
di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:
    l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere
protratto   sino  a  raggiungere  un  contenuto  zuccherino  atto  ad
assicurare un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di  15
gradi;
    la  resa  massima  di  uva  fresca in vino finito non deve essere
superiore al 45%;
    l'immissione al consumo  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Verdicchio di Matelica" Passito non puo' avvenire prima
del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione  delle
uve;
    al  termine  del  periodo  di  maturazione  il vino deve avere un
titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 15%;
    le operazioni di vinificazione ivi compresa la maturazione devono
avvenire all'interno della zona di vinificazione  delle  uve  di  cui
all'art. 5;
    il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Verdicchio di
Matelica"  Passito,  all'atto   dell'immissione   al   consumo   deve
presentare le seguenti caratteristiche:
     colore: dal paglierino all'ambrato;
     odore: caratteristico, etereo, intenso;
     sapore:    armonico,   vellutato   con   retrogusto   amarognolo
caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di  cui  almeno
14 gradi alcool svolti;
     estratto secco netto minimo: 19 per mille;
     acidita' totale minima: 4 gr/lt.
                               Art. 9.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Verdicchio di
Matelica" puo' utilizzare la  menzione  "Riserva"  a  condizione  che
risponda ai seguenti requisiti:
    la  resa  massima  di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare i q.li 100;
    le  uve  devono  assicurare  al  vino  una  gradazione   alcolica
complessiva minima naturale di gradi 12,50;
    non e' ammessa la pratica dell'arricchimento;
    deve   aver   superato   un   periodo  minimo  di  invecchiamento
obbligatorio di 24 mesi di  cui  almeno  4  mesi  di  affinamento  in
bottiglia.  L'invecchiamento  decorre  dal  1  dicembre  dell'anno di
produzione delle uve;
    il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Verdicchio di
Matelica"  Riserva,  all'atto   dell'immissione   al   consumo   deve
presentare le seguenti caratteristiche:
     limpidezza: brillante;
     colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
     odore: delicato caratteristico;
     sapore:   asciutto,   armonico   con   retrogusto  gradevolmente
amarognolo;
     titolo alcolometrico complessivo minimo naturale: 12,50;
     acidita' totale minima: 5 per mille;
     estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.
                              Art. 10.
   Le tipologie Passito e Riserva del vino a denominazione di origine
controllata "Verdicchio di Matelica" devono  essere  commercializzate
esclusivamente  confezionate  in  bottiglie di vetro di capacita' non
superiore a litri  1,50  chiuse  con  tappo  di  sughero  e  su  ogni
recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
   Le  operazioni di invecchiamento e affinamento in bottiglia devono
avvenire entro la zona delimitata dall'art. 5.
   E' consentito che dette operazioni  siano  effettuate  nell'ambito
del   territorio   delimitato   all'art.  7  presso  le  aziende  che
all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare  di   produzione
risultano   essere   produttrici   o   imbottigliatrici  del  vino  a
denominazione di origine  controllata  "Verdicchio  di  Matelica"  da
almeno 5 anni.
                              Art. 11.
   I  conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di
origine controllata "Verdicchio di Matelica"  in  sede  di  vendemmia
possono   rivendicare   alle   camere  di  commercio  competenti  per
territorio le seguenti tipologie:
    "Verdicchio di Matelica";
    "Verdicchio di Matelica", Spumante;
    "Verdicchio di Matelica", Riserva;
    "Verdicchio di Matelica", Passito.
   E' consentita altresi' la scelta di cantina ai  sensi  e  per  gli
effetti della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
                              Art. 12.
   Alla  denominazione di orgine controllata "Verdicchio di Matelica"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  non  prevista  dal
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.  E'  consentito
l'uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche  che  facciano
riferimento a frazioni, fattorie, zone,  aree,  localita'  e  mappali
compresi  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto.