LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto l'art. 2428, comma 3, del codice civile; Visto il regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione semestrale e le modalita' e i termini della sua pubblicazione, approvato con propria delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987; Vista la raccomandazione concernente gli schemi per la presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico semestrale nonche' i criteri per la compilazione del commento, approvata con propria delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987; Visto il regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio e le modalita' ed i termini per la sua pubblicazione, approvato con propria delibera n. 8195 del 30 giugno 1994; Vista in particolare la disposizione transitoria di cui alla suddetta delibera n. 8195 del 30 giugno 1994 con la quale, con riferimento al contenuto delle relazioni semestrali delle imprese di assicurazione, sono state mantenute in vigore le disposizioni approvate con proprie delibere n. 2837 e n. 2838 dell'8 aprile 1987; Visto il provvedimento n. 100 del 15 luglio 1992, emanato dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e diffuso con circolare n. 166 del 30 luglio 1992; Visto il primo aggiornamento del 17 gennaio 1995 alla citata circolare n. 166 del 30 luglio 1992 emanato dalla Banca d'Italia; Visti gli articoli 2425 e 2427 del codice civile cosi' come modificati dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa; Vista in particolare l'abrogazione dei numeri 24) e 25) dell'art. 2425 del codice civile e la sostituzione del n. 14) dell'art. 2427 del codice civile, operate dalla summenzionata legge 8 agosto 1994, n. 503; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adeguamento di disposizioni e di riferimenti normativi contenuti nelle appendici della propria delibera n. 8195 del 30 giugno 1994 a seguito delle modifiche normative successivamente introdotte ed, in particolare, delle modifiche relative ai bilanci delle banche operate con il citato primo aggiornamento alla circolare n. 166 del 30 luglio 1992 della Banca d'Italia e delle modifiche dello schema del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile operate con la citata legge 8 agosto 1994, n. 503; Considerata la necessita' di garantire la diffusione di informazioni omogenee per cio' che riguarda i prospetti contabili della relazione semestrale redatta dalle imprese di assicurazione, in attesa che sia data attuazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993; Considerata inoltre la necessita' di elevare il contenuto informativo minimo della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio delle imprese di assicurazione con particolare riferimento al conto economico e alla composizione degli investimenti; Ritenuto che le suddette finalita' possano essere adeguatamente perseguite attraverso la previsione di nuovi prospetti contabili che le imprese di assicurazione devono redigere anche qualora adottino il regime transitorio di cui alla citata delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987; Delibera: I. L'appendice n. 1 al regolamento adottato con delibera n. 8195 del 30 giugno 1994, relativa al commento delle societa' tenute a redigere il bilancio secondo la disciplina del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e' sostituita dall'appendice n. 1, allegata alla presente delibera; II. Le appendici n. 5 e n. 6 al regolamento adottato con delibera n. 8195 del 30 giugno 1994, relative al contenuto dei commenti della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio degli enti creditizi e finanziari e dei gruppi ad essi facenti capo, tenuti a redigere il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato secondo la disciplina del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del provvedimento n. 100 emanato dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 1992, sono sostituite rispettivamente dalle appendici n. 5 e n. 6, allegate alla presente delibera; III. Il regime transitorio dettato dalla Consob, per le societa' che esercitano attivita' assicurativa, con la citata delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987 e' cosi' modificato: il punto 1), sub lett. d) e' abrogato; la lett. A) del punto 2, sub lett. d) e' sostituita dalla seguente: "A) dati comparativi in cifre, strutturati in tavole sinottiche secondo gli schemi esemplificativi di cui alle tabelle allegate n. 9, n. 10, n. 11, n. 12". IV. Le tabelle n. 9 e n. 12, allegate alla delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle n. 9 e n. 12, allegate alla presente delibera. Le disposizioni della presente delibera si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1994. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La stessa sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob. Roma, 1 agosto 1995 Il presidente: BERLANDA