IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154,  concernente  la
costituzione    della   sezione   Zecca   nell'ambito   dell'Istituto
Poligrafico dello Stato;
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  640095  del  14  luglio  1995,
registrato  alla  Ragioneria centrale il 20 luglio 1995, con il quale
si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000  celebrative
del VI centenario della nascita del Pisanello;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  o stranieri delle suddette monete nelle due
versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
acquistare  le  monete  d'argento  da  L.  5.000  celebrative  del VI
centenario della nascita del Pisanello entro il 31  dicembre  1995  -
sia presso la sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n.
59231001  intestato  all'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato -
"Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 -  00198  Roma  -  alle
condizioni suddette:
   prezzo  di  vendita  al  pubblico,  IVA  e spedizioni incluse, per
acquisti unitari di serie
                            Versione                 Versione
                          ordinaria F.d.C.             Proof
                               --                        --
  a) da      1 a   100      L. 32.000               L. 61.000
  b) da    101 a 2.000      L. 31.350               L. 59.800
  c) oltre       2.000      L. 30.400               L. 57.950
  gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo  di  "cauta
custodia",   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, per consentirne la vendita diretta.
  Con successivo provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e
Zecca  dello  Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di
questo Ministero.
  Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 agosto 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO