IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del 50 anniversario della morte di Pietro Mascagni; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50 anniversario della morte di Pietro Mascagni, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisiti millesimo 1995 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.