IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza
la coniazione e l'emissione di  monete  celebrative  o  commemorative
anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1995 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emettere  una  moneta d'argento da L.
1.000  commemorativa  del  50  anniversario  della  morte  di  Pietro
Mascagni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Tesoro  dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento
da L. 1.000 commemorative del 50 anniversario della morte  di  Pietro
Mascagni,   da   inserire   nella   serie   speciale  di  monete  per
collezionisiti millesimo 1995 da fornire, in appositi contenitori, ad
enti, associazioni e privati italiani o stranieri.