IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 25 maggio 1988 e le
successive modifiche, con il quale e' stato registrato al n. 7478  il
presidio  sanitario  denominato  "Insegar"  dell'impresa  Ciba  Geigy
S.p.a.;
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  25  giugno  1993,
concernente il divieto di uso del prodotto "Insegar" fuori dalle aree
identificate dalle regioni e dalle province autonome;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  31  maggio 1994,
concernente la sospensione cautelativa della vendita  e  dell'impiego
del presidio sanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale per
il  periodo  di  un  anno  dalla data di pubblicazione dell'ordinanza
stessa;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari,  corrispondenti  ai   presidi
sanitari di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed, in
particolare,  l'art.  2,  comma  1,  lettera  m),  con  il  quale  e'
specificato che l'autorizzazione di un  prodotto  fitosanitario  puo'
riguardare  tutto o parte del territorio nazionale, e l'art. 5, comma
20, e'  previsto  che  il  Ministro  della  sanita',  su  documentata
richiesta  delle  regioni  e  delle  province  autonome  e sentita la
commissione consultiva;
  Vista la nota del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   del  30  maggio  1995,  n.  33970,  con  la  quale  detta
amministrazione "ritiene che debba essere riconosciuta  alle  regioni
ed alle province autonome la discrezionalita' di identificare le aree
ove limitare l'impiego della preparazione Insegar";
  Visto  il  parere  espresso  nella  seduta  del  14 giugno 1995 dal
Consiglio superiore di sanita', il quale ritiene che, a differenza di
quanto previsto dalla citata ordinanza 31 maggio 1994, debbano essere
le regioni e le province autonome ad identificare le  aree  entro  le
quali e' ritenuto necessario l'impiego del prodotto "Insegar";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  fatto divieto di usare in agricoltura il prodotto "Insegar"
registrato al n. 7478 con decreto del 25  maggio  1988,  fuori  dalle
aree specificate con successivo decreto del Ministro della sanita'.
  2. Al fine di individuare le aree nelle quali puo' essere impiegato
il  prodotto "Insegar", le regioni e le province autonome trasmettono
al Ministero  della  sanita'  un'apposita  istanza,  corredata  della
proposta  relativa alle aree individuate, allegando la documentazione
relativa a:
    a)  l'effettiva  indispensabilita'  di   impiego   del   prodotto
"Insegar",  in  relazione alle specifiche condizioni fitosanitarie ed
agricole nonche' all'assenza di soluzioni alternative piu' favorevoli
sotto l'aspetto tossicologico ed ecotossicologico;
    b)  l'assenza  nell'area  individuata  di allevamenti del baco da
seta o di colture di gelso destinate all'alimentazione  del  baco  da
seta, tenendo conto anche dell'ubicazione di eventuali allevamenti di
baco da seta in zone limitrofe al territorio di propria competenza;
    c)    un    programma   di   controllo   sull'impiego   e   sulla
commercializzazione del prodotto "Insegar" per assicurare il rispetto
delle misure di prevenzione adottate con il presente decreto e con il
decreto di autorizzazione del prodotto stesso.
  3. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui  al
comma  2,  il  Ministro  della  sanita'  si  riserva  di  autorizzare
l'impiego del prodotto "Insegar" nelle aree di cui al comma 1, previo
parere favorevole della commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, integrata da  due  esperti
designati dalla regione o provincia autonoma interessata.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 agosto 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI