IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista la circolare 25 febbraio 1993, n.  159258,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista  l'istanza con la quale l'associazione Cesvit - Centro per lo
sviluppo della  ricerca  tecnologica,  con  sede  in  palazzo  Medici
Riccardi,  via  Cavour  n.  1  -  50129 Firenze, ha chiesto di essere
autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la  certificazione  CEE
ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;
 Ritenuto  opportuno  consentire agli operatori economici interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle direttive n. 89/392 e n.  91/368,  che  la  predisposizione  del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il   costruttore  non  ritenga  di  poter  eseguire  direttamente  le
verifiche di conformita', della macchina ai requisiti  essenziali  di
sicurezza;
  Rilevato  che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto
nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993,  n.
159258;
  Considerato  che l'associazione Cesvit ha dichiarato di possedere i
requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'associazione  Cesvit  e'  autorizzata   al   rilascio   della
certificazione  CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti
di  seguito  elencati  compresi  nell'allegato  IV,  parte  B   delle
direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita
nello   stesso   e   sottoposti  volontariamente  alla  procedura  di
certificazione CEE dagli operatori economici:
   1) dispositivi  elettrosensibili  progettati  per  il  rilevamento
delle  persone  (barriere  immateriali, tappeti sensibili, rilevatori
elettromagnetici);
   2) blocchi logici con funzioni di  sicurezza  per  dispositivi  di
comando che richiedono l'uso delle due mani;
   3)  schermi  mobili automatici per la protezione delle macchine di
cui al punto A9, 10 e 11.
  2. La certificazione CEE di cui al  comma  precedente  deve  essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  n.  89/392/CEE  ed  in particolare in conformita' a quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.