IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale l'associazione Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica, con sede in palazzo Medici Riccardi, via Cavour n. 1 - 50129 Firenze, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368, che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita', della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che l'associazione Cesvit ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Decreta: Art. 1. 1. L'associazione Cesvit e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parte B delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 1) dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici); 2) blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani; 3) schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.