IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti  i decreti legislativi 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137
di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto  dagli  escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226,
4  marzo  1994,  n.  316,  25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle
condizioni e modalita' per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
certificazione  dei  livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui
alle direttive sopra citate;
  Vista la richiesta presentata  dalla  societa'  Veneta  engineering
S.r.l.,  con  sede in via Caduti sul lavoro - 37063 Isola della Scala
(Verona);
  Visto l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva  di
coordinamento  tenutasi  presso  l'ispettorato  tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato convocata  ai  sensi
dell'art.  2, comma 5, dei decreti sopra citati svoltasi il 10 maggio
1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. La societa' Veneta engineering S.r.l., con sede in  Isola  della
Scala  (Verona), via Caduti sul lavoro, e' autorizzata al rilascio di
certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai  seguenti  tipi
di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
   escavatori idraulici ed a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al precedente comma deve essere
effettuata secondo le forme, modalita' e  procedure  stabilite  nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate nell'apposito registro  vidimato  dall'ispettorato  tecnico
del Ministero dell'industria.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un  periodo
non inferiore a cinque anni.
  L'ispettorato  tecnico del Ministero dell'industria ed il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale possono procedere alla verifica
delle procedure di certificazione svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato,  dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6.  Nei  casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno
dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive  in  parola,  si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI