IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale il consorzio Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca 336, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive n. 89/392 e n. 91/368, che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita', della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che il consorzio Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Il consorzio Istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera e' autorizzato al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parti A e B delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: A9 - presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s; A10 - formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; A11 - formatrici della gomma a iniezione o compressione a carico o scarico manuale; A13 - benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione; A15 - ponti elevatori per veicoli; A16 - apparecchi di sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m; B4 - strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento - ROPS; B5 - strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti - FOPS. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.