IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti  i decreti legislativi 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137
di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto  dagli  escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226,
4  marzo  1994,  n.  316,  25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle
condizioni e modalita' per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
certificazione  dei  livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui
alle direttive sopra citate;
  Vista la richiesta presentata dall'Istituto Giordano, con  sede  in
via Rossini 2, 47041 Bellaria (Forli');
  Visto  l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva di
coordinamento tenutasi presso  l'ispettorato  tecnico  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato convocata ai sensi
dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopracitati svoltasi il  10  maggio
1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'Istituto Giordano, con sede in Bellaria (Forli'), via Rossini
2, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CEE per i livelli  di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
   escavatori idraulici ed a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2. La certificazione CEE di cui al  precedente  comma  deve  essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate  nell'apposito  registro  vidimato dall'ispettorato tecnico
del Ministero dell'industria.
  4. Tutti gli atti relativi  all'attivita'  di  certificazione,  ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non inferiore a cinque  anni.  L'ispettorato  tecnico  del  Ministero
dell'industria  ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
possono procedere alla verifica  delle  procedure  di  certificazione
svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente  autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6. Nei casi di particolare gravita' o qualora venga a  cessare  uno
dei  requisiti  di  cui all'allegato IV delle direttive in parola, si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI