IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visti,  in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i
quali stabiliscono che il Ministro della sanita', tenendo conto delle
direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro,  i
metodi   necessari  per  controllare  la  composizione  dei  prodotti
cosmetici, nonche' le  modalita'  da  seguire  per  il  prelievo  dei
campioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
1987,  con  cui,  in esecuzione delle predette disposizioni di legge,
sono state stabilite le modalita' di prelevamento e  trattamento  dei
campioni  di  prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi
di  analisi  necessari  per  controllare  la  composizione  di   tali
prodotti,  secondo  quanto previsto dalle direttive della Commissione
delle Comunita' europee n.  80/1335/CEE  del  22  dicembre  1980,  n.
82/4/34/CEE  del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983,
n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985 e n. 87/143/CEE  del  10  febbraio
1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  luglio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto  1990,  con  cui  sono  stati
approvati  i  metodi  di analisi per l'identificazione ed il dosaggio
della formaldeide  libera  nei  prodotti  cosmetici,  secondo  quanto
previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunita' europee n.
90/207/CEE del 4 aprile 1990;
  Vista   la  direttiva  adottata  il  9  settembre  1993  (direttiva
93/73/CEE) della Commissione delle Comunita' europee;
  Ritenuto  di  integrare,  conseguentemente,  i  richiamati  decreti
ministeriali 22 dicembre 1986 e 31 luglio 1990;
  Visti  i  suggerimenti  tecnici  forniti dall'Istituto superiore di
sanita' con lettera datata 1 giugno 1974;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nei controlli ufficiali dei  prodotti  cosmetici  le  competenti
autorita'  devono  attenersi  ai  metodi descritti nell'allegato, per
quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze  ivi
contemplate.
  2.  Il  presente  decreto,  unitamente  all'allegato,  che fa parte
integrante dello stesso, sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI