CAPITOLO 1
Elementi di raccordo tra l'art. 39 della legge n. 724/94, la legge
28 febbraio 1985, n. 47, i decreti-legge nn. 468/94, 551/94, 601/94,
649/94, 694/94, 24/95, 88/95, 193/95 e l'art. 14 della legge n.
85/95.
1.1. Generalita'
L'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che disciplina la
"definizione agevolata delle violazioni edilizie" deve
necessariamente raccordarsi con le disposizioni della legge 47/85 a
cui direttamente si richiama, con quelle dei decreti legge nn. 468,
551, 649 del 1994, che hanno anticipato la possibilita' di definire
le violazioni urbanistico-edilizie, con i decreti legge, emanati nel
1995 (n. 24 e 88), che hanno apportato modifiche ed integrazioni allo
stesso articolo 39, nonche' con il differimento dei termini
introdotto con l'approvazione dell'articolo 14 comma 1 bis della
legge 85/95.
Tale raccordo e' esplicitamente previsto nelle disposizioni contenute
nei commi 1 e 18 del suddetto articolo 39.
Il comma 1 richiama in vigore le norme contenute nei capi IV e V
della legge 47/85, come ulteriormente modificate dallo stesso
articolo 39; il comma 18 stabilisce che sono sostituite dalla legge
724 le norme in materia incompatibili, tranne quelle che riguardano i
termini di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori nonche'
della presentazione della domanda di sanatoria.
1.2 Versamento dell'oblazione effettuato prima dell'entrata in vigore
della legge 724/94.
La determinazione dell'oblazione, secondo il D.L. 468/94 era basata
sugli importi indicati nella tabella allegata alla legge 47/85
moltiplicati per quattro se l'abuso risultava anteriore al 15 marzo
1985 e per sei se commesso dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993.
Con i successivi decreti (551/94, 649/94) e con la legge 724/94 i
predetti coefficienti moltiplicatori sono stati ridotti
rispettivamente a 2 e 3. Il decreto-legge 468/94, inoltre, non
contiene disposizioni in materia di abusivismo caratterizzato dal
disagio abitativo introdotte per la prima volta con il decreto-legge
551/94, con il quale sono state stabilite ulteriori riduzioni per la
determinazione dell'oblazione. Ne consegue che il versamento entro il
31 ottobre 1994 dell'acconto dell'oblazione nella misura del 30 per
cento, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 D.L. 468/94, avrebbe
potuto comportare la corresponsione di un importo fisso minore di
quanto previsto dalla tabella B alla legge 724/94, per la parte
eccedente era possibile scomputare quanto versato entro il 15
dicembre 1995.
Essendo venuto meno, nei decreti legge successivi al primo e
nell'attuale articolo 39 il riferimento all'aumento o alla riduzione
dell'oblazione in relazione alla localizzazione dell'opera abusiva
(comune turistico e comune con popolazione inferiore ai tremila
abitanti), se il calcolo dell'oblazione e' stato operato in misura
doppia, in quanto riferito ad una sanatoria di un abuso in comune
turistico, si puo' seguire il criterio precedente per la detrazione
degli importi maggiori gia' versati in acconto entro la data del 31
ottobre 1994. Se, invece, e' stato effettuato un conteggio
dell'oblazione con la riduzione pari alla meta' ricadendo l'abuso in
un comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti, occorre
procedere all'integrazione tra quanto gia' versato entro il 31
ottobre 1994 e quanto previsto dalla tabella B allegata alla legge
724/94 a titolo di acconto entro il 31 marzo 1994. Qualora l'importo
versato in acconto dell'oblazione ai sensi del D.L. 468/94 risulti
comunque superiore alla predetta tabella B si applica il criterio
indicato precedentemente. Resta inteso che le modalita' di versamento
rateali previste dall'articolo 39, quinto comma legge 724/94, come
modificato dalla legge 85/95, si applicano anche ai soggetti che
hanno versato l'acconto entro il 31 ottobre 1994 in base al
decreto-legge 468/94. Se quindi risultasse un credito, rispetto alla
restante parte da rateizzare, si potra' richiedere il rimborso della
quota eccedente secondo le modalita' previste dal decreto
interministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 2, secondo comma
del decreto-legge 88/95. E' opportuno evidenziare che le riduzioni
dell'oblazione previste dal comma 3 dell'articolo 34 della legge
47/85 non si applicano al caso di ampliamento dell'abitazione e per
gli altri interventi indicati nei commi 5 e 6 dello stesso articolo,
in quanto non richiamati dal comma 16 dell'articolo 39 della legge
724/94, i cui riferimenti sono da ritenere prescrittivi. In relazione
alle tipologie di abuso di cui ai numeri 4-5-6-7 della tabella
allegata alla legge 47/85, per le quali e' stata prevista la
determinazione forfettaria dell'oblazione, si precisa che i
richiedenti la sanatoria che avessero effettuato il versamento
dell'acconto secondo le modalita' previste dal comma 6 dell'articolo
1 del D.L. 468/94 erano tenuti ad integrare l'oblazione, entro il 31
marzo 1995, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
La disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 12 della legge 47/85,
cosi' come quella dell'articolo 36 della stessa legge, in materia di
rateizzazione dell'oblazione, e incompatibile con quella dettata
dall'articolo 39 comma 5 della legge 724/94, come modificato dalla
legge 85/95, che prevede una diversa scadenza delle rate.
Il termine di centoventi giorni per l'eventuale integrazione della
documentazione prevista e' da ritenere in vigore, e decorre dalla
data di presentazione della domanda.
Parimenti e' applicabile il disposto e la procedura contenuta
nell'articolo 35 comma 14 della legge 47/85 che prevede la
possibilita' di completare le opere, trascorsi centoventi giorni
dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della
seconda rata dell'oblazione.
1.3 Versamento degli oneri concessori effettuato prima dell'entrata
in vigore della legge 724/94.
Qualora l'anticipazione degli oneri concessori versati ai sensi
dell'articolo 2 dei decreti-legge 468/94 e 551/94 risulti superiore a
quelli determinati secondo gli oneri applicati nel comune di
ubicazione dell'immobile, gli interessati possono - ai sensi
dell'articolo 39, ultimo periodo del comma 9 della legge 724/94 -
chiedere il rimborso della somma eccedente all'amministrazione
comunale che puo' provvedere anche senza aver ultimato l'istruttoria
della domanda di sanatoria, dopo aver accertato la legittimita' della
richiesta.
Coloro che, in adempimento del comma 9, articolo 1 del D.L. 649/94,
hanno beneficiato della riduzione degli oneri concessori per gli
abusi commessi in relazione a situazioni di estremo disagio
abitativo, non prevista nel testo dell'articolo 39 della legge
724/94, e ivi erroneamente mantenuta in tabella, sono tenuti
all'integrazione di quanto dovuto nel termine stabilito per la
presentazione della domanda di sanatoria in relazione all'importo
applicato nei singoli comuni, ovvero a quello indicato nella tabella
C. Qualora gli importi degli oneri da corrispondere in base ai
parametri comunali risultino inferiori a quelli indicati nella
tabella C, l'integrazione deve essere effettuata in unica soluzione
entro il predetto termine. Nel caso in cui trovino applicazione gli
importi indicati nella tabella C, l'integrazione deve essere
effettuata entro il termine per la presentazione della domanda: ma
l'importo puo' essere rateizzato nelle stesse scadenze previste per
l'oblazione, cosi' come stabilisce il comma 9 dell'articolo 39.
Qualora sia stato effettuato il versamento del 70 per cento degli
oneri concessori previsti dall'articolo 2 del D.L. 468/94 e non si
ricada nell'ipotesi del mancato pagamento di rate dell'oblazione
autoliquidata ai sensi della legge 47/85, come precisato
dall'articolo 39, comma 10 della legge 724/94, il rimborso va
richiesto all'amministrazione comunale.
1.4 Obblighi delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Il disposto dell'articolo 45, comma 1 della legge 47/85, che
prescrive il divieto per le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture alle opere abusive realizzate senza
concessione edilizia e non oggetto di sanatoria edilizia, e' norma di
carattere permanente e, pertanto, continua a trovare applicazione.
I responsabili di abusi che abbiano presentato istanza di concessione
edilizia in sanatoria e chiedano la fornitura di un servizio pubblico
sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione prevista dal
comma 2 del medesimo articolo 45. Per quanto riguarda, in
particolare, la documentazione attinente al pagamento delle somme
dovute a titolo di oblazione si precisa che qualora l'interessato
abbia optato per il versamento rateale vanno allegate le quietanze
relative al versamento dell'importo fisso di cui alla tabella B e
della prima rata. Quando invece si sia provveduto al versamento della
parte eccedente l'importo fisso in unica soluzione, entro il termine
di scadenza della prima rata, come previsto dal comma 5 dell'articolo
39, oppure si sia versata l'oblazione forfettaria, la documentazione
riguardera' l'intera somma versata.
1.5 Sospensione dei procedimenti
La sospensione dei procedimenti e' prevista dall'articolo 44 comma 1
della legge 47/85, la data di inizio della sospensione medesima e'
quella di entrata in vigore del D.L. 468/94, e cioe' il 29 luglio
1994.
La sospensione di tali procedimenti e' terminata alla data di
scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di
concessione in sanatoria e percio' il 31 marzo 1995.
1.6 Vigenza dell'articolo 48 della legge 47/85
Per quanto riguarda la disposizione transitoria contenuta
nell'articolo 48 della legge 47/85, relativa alle "opere interne" di
cui all'articolo 26 della medesima legge, essa e' da ritenere tuttora
applicabile alle opere interne realizzate o in corso di realizzazione
alla data del 1o gennaio 1995.
Il termine per la presentazione della comunicazione, con le modalita'
che di seguito vengonospecificate, e' quello del 31 marzo 1995.
CAPITOLO 2
Oggetto della sanatoria
2.1 Generalita'
L'articolo 39 della legge 724/94 - cosi' come l'articolo 31 della
legge 47/85 - prevede una sanatoria ampia, sotto il profilo oggettivo
anche se pone alcuni limiti quantitativi. E poiche' il comma 1
dell'articolo 39 si riferisce esplicitamente ai capi IV e V della
menzionata legge del 1985 e prevede l'applicabilita' della nuova
normativa anche agli abusi che avrebbero potuto essere sanati con
quella legge, si puo' certamente affermare che la "definizione
agevolata delle violazioni edilizie", prevista dall'articolo 39 e',
per cio' che concerne l'oggetto, di applicazione generalizzata.
Restano, ovviamente ferme, alcune esclusioni o limitazioni, legate
alla violazione dei vincoli previsti dagli articoli 32 e 33 della
legge 47/85 - di cui si dira' al capitolo 7 - e che sono connesse
alla peculiarita' del territorio o dell'area su cui le opere abusive
sono state realizzate.
L'articolo 39 fa riferimento, senza alcuna specificazione, alle opere
abusive (comma 1), diversamente dall'articolo 31 della legge 47/85
che riguarda le "costruzioni" e le "altre opere". Per il richiamo
alla precedente legge deve ritenersi che anche l'espressione usata
dal comma 1 dell'articolo 39 si riferisca non solo agli edifici in
senso proprio ma anche ai manufatti di ogni tipo e alle opere di
urbanizzazione: cioe' a tutte le opere che comportano trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio. Quanto agli abusi, sono
suscettibili di sanatoria le opere eseguite senza licenza (prima del
gennaio 1977) o concessione edilizia o autorizzazione o in
difformita' dalle stesse oppure, in base a titolo annullato, decaduto
o divenuto inefficace o nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o
amministrativa.
L'articolo 39 consente anche la sanatoria di opere abusive nei
confronti delle quali il Comune abbia applicato le sanzioni previste
dall'articolo 7 della legge 47/85, con la conseguente acquisizione
della stessa, unitamente all'area di sedime, al patrimonio comunale
(comma 18).
Deve anche precisarsi che vale ancora, per i motivi detti, quanto
esposto nella circolare illustrativa della legge 47/85, in data 30
luglio 1985, n. 3357; e cioe' che il riferimento alla licenza,
concessione edilizia o autorizzazione "prescritte da norme di legge o
di regolamento", come recita l'articolo 31 della legge 47/85, esclude
dalla necessita' della sanatoria - poiche' non si tratta di opere
abusive - le costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore
della legge urbanistica del 1942 nei comuni nei quali il regolamento
edilizio non prescriveva l'obbligo della licenza edilizia. Nello
stesso senso e' anche l'ultimo comma del citato articolo 31, dove si
precisa al contrario, che sono soggette alla sanatoria le opere
ultimate prima del 1o settembre 1967 quando, ai sensi non solo della
legge urbanistica del 1942, ma anche dei regolamenti edilizi
comunali, era richiesto il rilascio della licenza di costruzione. Le
costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della legge
urbanistica del 1942 - che introduce le sanzioni penali in caso di
costruzione in assenza di licenza edilizia o in difformita' da questa
- non sono soggette alla sanatoria, ove si consideri che nei loro
confronti viene meno l'oggetto fondamentale dell'istituto e cioe'
l'illecito penale.
La sanatoria puo' essere chiesta anche quando il titolo a costruire,
ancora non annullato, sia sottoposto a procedimento di annullamento o
di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
La disposizione riguarda opere che potrebbero essere state realizzate
legittimamente e che tali potrebbero risultare a conclusione del
procedimento. Tuttavia il legislatore ha ritenuto di dare
all'interessato la facolta' di uscire dall'incertezza connessa con il
procedimento, liberandosi, attraverso la sanatoria, da ogni timore
circa la sorte del bene contestato.
Secondo il disposto dell'articolo 43 della legge 47/85, la sanatoria
e' applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori ancora in corso:
cioe' a quelli ancora in termini per l'impugnazione, a quelli nei cui
confronti essa sia pendente nonche' a quelli inoppugnabili ma non
ancora eseguiti.
Motivazione simile puo' riconoscersi al disposto del comma 11
dell'articolo 39 della legge 724/94, cui si fara' specifico cenno.
Deve ulteriormente precisarsi che per le opere realizzate da
amministrazioni statali e da enti istituzionalmente competenti la
normativa dell'articolo 39 (come quella della legge 47/85) non trova
applicazione.
Ma cio' non per una pregiudiziale sottrazione di quelle opere alla
normativa sanzionatoria che, invece - come si ricava dall'articolo 5
della legge 47/85 - trova applicazione anche nei confronti delle
opere statali: nei limiti, ovviamente, in cui norme poste per
l'attivita' dei privati possono trovare applicazione nei confronti di
un soggetto pubblico quale e' lo Stato.
Sta di fatto che le opere statali o di interesse statale - per le
loro caratteristiche peculiari ed in particolare per essere destinate
a soddisfare interessi generali di grado piu' elevato rispetto a
quelli soddisfatti attraverso la pianificazione locale - sono
sottoposte ad uno speciale regime (quello previsto dall'articolo 81
del D.P.R. 616/77 e dal D.P.R. 383/94) che considera anche
l'autorizzabilita' della realizzazione di tali opere in contrasto con
le prescrizioni urbanistiche locali. Tale regime e' basato
sull'intesa Stato-Regioni, che ha rilievo costituzionale, poiche'
disciplina i rapporti tra i due Enti in materia (l'urbanistica)
trasferita alle Regioni dall'articolo 117 Cost., e dalla quale deriva
l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, che e'
proprio del provvedimento autorizzativo di opere statali difformi
dalla disciplina urbanistico-edilizia.
Cio' premesso, e' evidente che, nei confronti delle opere statali non
puo' trovare automatica applicazione la normativa sanzionatoria
stante, appunto, la possibilita' di autorizzare la realizzazione
sulla base di un controllo di compatibilita' inerenti gli aspetti
localizzativi. Eventuali "sanzioni" - quali, ad esempio, la
demolizione e la conseguente riduzione in pristino - potrebbero
essere irrogate sulla base di una accertata incompatibilita'
territoriale.
D'altra parte, la normativa vigente (articolo 5 legge 47/85)
prescrive che il Sindaco, qualora accerti la realizzazione di opere
statali in contrasto con la disciplina urbanistica, informa il
Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei lavori pubblici
"ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/77", che prevede, appunto,
il controllo urbanistico-edilizio di quelle opere. Il provvedimento
emesso per un'opera gia' realizzata deve, pertanto, essere
considerato non tanto una sanatoria (in quanto non sana una
situazione di sostanziale illegittimita', eliminabile solo con un
provvedimento "condono"), quanto una autorizzazione legittimamente
rilasciata "ora per allora".
Deve, anche, rilevarsi che, secondo la nuova normativa ora introdotta
nell'ordinamento dal D.P.R. 383/94, il provvedimento di
autorizzazione delle opere di interesse statale e', qualora vi sia
contrasto, rilasciato, sulla base di una "conferenza di servizi", che
puo' considerarsi un modulo procedimentale per l'effettuazione della
relativa istruttoria. La conferenza e' indetta dal Ministero dei
lavori pubblici - cui le amministrazioni interessate devono rivolgere
apposita istanza - in quanto si tratta dell'organo dello Stato cui
compete l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
nella materia, anche al fine di assicurare una corretta articolazione
degli interventi statali sul territorio.
Cio' premesso, in via generale, e' necessario esaminare le
disposizioni dell'articolo 39 che si discostano da quelle dei capi IV
e V della legge 47/85 per cio' che concerne l'oggetto, e che
caratterizzano la nuova normativa: fermo restando che le opere
abusive ammesse a beneficiare della "definizione agevolata" sono
soltanto quelle ultimate entro il 31 dicembre 1993.
2.2. Limiti dimensionali e ultimazione delle opere
Innanzi tutto l'articolo 39 della legge 724/94 introduce un elemento
di grande rigore, rispetto alla precedente normativa - al fine di
penalizzare gli abusi di maggiore gravita' - in quanto la sanatoria
trova un limite quantitativo. La "definizione agevolata", infatti, si
applica - soltanto, pero', per gli abusi a carattere residenziale -
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- ampliamenti non superiori al 30 per cento della costruzione
originaria;
- ampliamenti comunque non superiori a 750 mc;
- nuove costruzioni non superiori a 750 mc.
Si puo', pertanto, affermare che il limite posto segni un discrimine
tra opere ammesse e non ammesse alla sanatoria: nel senso che, per
quanto attiene l'edilizia residenziale, gli abusi superiori a 750 mc.
ovvero al 30 per cento della costruzione originaria anche se
superiore a detto limite, comportano l'impossibilita' di chiedere la
"definizione agevolata" pur limitatamente a quella misura.
Quello che viene in primo piano, quale condizione per
l'ammissibilita' della sanatoria, e' quindi la misura dell'abuso e
non l'abuso in se: come avverrebbe se tutti gli abusi fossero
sanabili e variasse l'oblazione in relazione alla "quantita'" degli
abusi stessi.
Deve anche precisarsi che l'articolo 39 fa riferimento esplicito
(comma 5) alla "unita' immobiliare": concetto, questo, sottinteso -
specie in rapporto alla "prima abitazione" - dalla legge 47/85, ma
non esplicitato, se non nella circolare 3357/85. Comunque la
sanatoria precedente e' stata concessa, appunto, in rapporto alle
"unita' immobiliari": a proposito delle quali la menzionata circolare
precisa - illustrando le norme relative ai coefficienti correttivi -
che questi "si applicano alle singole opere abusive aventi specifica
rilevanza e autonomamente utilizzabili e costituenti, di norma, una
unita' immobiliare e non al complesso delle opere". Tale
interpretazione - in rapporto anche al comma 5 dell'articolo 39 - si
applica anche nei confronti degli abusi per i quali si chiede la
"definizione agevolata"; qualora siano state realizzate due o piu'
"unita' immobiliari", le domande di concessione in sanatoria da
presentare saranno in numero corrispondente a quello delle unita'
stesse.
E' stato precisato che il limite volumetrico per l'ammissibilita'
della sanatoria si applica alle costruzioni abusive a carattere
residenziale e non a quelle destinate ad altri usi. Cio' si ricava
dal comma 16 dell'articolo 39 nella parte in cui stabilisce che
"anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente
articolo", continuano ad applicarsi le riduzioni di cui al settimo
comma" dell'articolo 34 della legge 47/85, relativo alle modalita' di
calcolo dell'importo dell'oblazione per gli immobili non residenziale
in rapporto alla loro superficie o alla loro destinazione, e cioe'
agli immobili:
- industriali e artigianali (ivi inclusi gli immobili funzione
direzionale);
- commerciali;
- a carattere sportivo, culturale o sanitario, religioso o di culto
(dove l'ulteriore riduzione e' stata portata al 50 per cento);
- turistico-ricettive, agrituristiche;
- realizzati in zone agricole per la conduzione del fondo.
Il limite di cubatura non si applica neppure nei casi di istanza di
concessione in sanatoria presentata a seguito di annullamento della
concessione edilizia; nonche' - anche se l'articolo 39 non lo prevede
esplicitamente - della licenza edilizia, quando si tratti di opere
realizzate sotto il regime precedente a quello instaurato dalla legge
10/77. La disposizione piu' favorevole tiene conto del fatto che si
tratta di concessione o licenza prima rilasciata e poi "ritirata"
dalla stessa autorita'. Nell'ipotesi di annullamento del titolo
abilitante alla realizzazione dell'opera, oggetto della domanda di
sanatoria dovra' necessariamente essere l'intera costruzione, la
quale, per l'effetto della misura caducatoria, va considerata
totalmente abusiva perche' priva del titolo fin dall'origine.
Nell'ipotesi di decadenza o di titolo successivamente divenuto
inefficace, considerata la irretroattivita' dei relativi
provvedimenti, la sanatoria dovra' invece essere richiesta solo per
la parte di opera realizzata dopo che sia intervenuta la decadenza o
l'inefficacia.
Va rilevato che formano oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo
39 della legge 724/94 anche le tipologie di opere abusive n. 4.5.6.7
di cui alla tabella allegata alla legge 47/85, che non implicano
aumenti di volumetria. Tali tipologie, ovviamente, non possono essere
condizionate, ai fini della sanatoria, ai limiti volumetrici previsti
al comma 1 dell'articolo 39.
Occorre precisare, ad integrazione di quanto esplicitato in altre
circolari precedenti, che il manufatto realizzato deve essere tale da
definire la volumetria da sanare. L'edificio deve essere completato
nelle parti strutturali, ivi inclusa la copertura, e puo' essere
oggetto ad interventi di completamento funzionale a prescindere dalla
tecnologia utilizzata.
2.3. Diritti dei terzi
Il comma 2 dell'articolo 39 pone un ulteriore limite alla facolta' di
chiedere la sanatoria: limite questo a tutela dei diritti dei terzi,
posto in relazione alle "opere edilizie che creano limitazioni di
tipo urbanistico alle proprieta' finitime"; ovvero "che siano state
realizzate su parti comuni".
Quanto alle prime, si tratta di opere che, in violazione di
prescrizioni urbanistiche (piani regolatori, norme di attuazione,
ecc.), ma anche edilizie (regolamenti edilizi) sono state realizzate
senza tener conto della normativa relativa alle distanze nelle
costruzioni, la cui violazione da' la facolta' a chi ha subito il
danno di chiedere la riduzione in pristino. Tuttavia si puo' accedere
al condono quando le "proprieta' finitime" "non siano conformi e
compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello
adottato". In sostanza alla sanatoria non puo' farsi ricorso quando
l'opera abusiva crea una limitazione nei confronti di una
"proprieta'" - che potrebbe non essere un edificio o un manufatto ma
un fondo - mentre, invece, non esistono preclusioni alla facolta' di
ricorrere alla sanatoria quando il rapporto corre tra opere
egualmente abusive.
L'altra categoria (le opere realizzate su parti comuni) riguarda non
tutte quelle indicate nell'articolo 1117 del codice civile, ma
soltanto quelle che oltre ad essere comuni, sono anche di uso comune:
quali possono essere il suolo di pertinenza dell'edificio, i cortili,
i terrazzi comuni, i locali per il riscaldamento centrale, ecc.. Non
sono, invece, da considerare "comuni", ai fini del comma 2
dell'articolo 39, parti, quali le fondazioni, quando sopportino una
sopraelevazione; o il muro maestro, nel quale sia stato infisso un
balcone: fatti salvi, in ogni caso, i rapporti condominiali.
2.4. Istanze presentate entro il 31 dicembre 1993 ai sensi
dell'articolo 13 della legge 47/85
Il comma 11 dell'articolo 39 consente ai soggetti che hanno
presentato istanza entro il 31 dicembre 1993 per ottenere
l'accertamento di conformita' ai sensi dell'articolo 13 della legge
47/85, di chiedere che l'istanza stessa sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. La disposizione stabilisce, poi, che gli
interessati possono avanzare istanza di "conversione" dell'originaria
domanda, ma "nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti"
dall'articolo 39, ivi compreso il termine stabilito al comma 4 dello
stesso articolo. Quanto agli obblighi, si tratta evidentemente della
presentazione della documentazione e del pagamento delle somme a
titolo di oblazione e di contributo di concessione. Non trova
applicazione invece, per le opere residenziali, il limite relativo al
volume sanabile perche' e' da presupporre che l'oggetto della
sanatoria siano opere conformi agli strumenti urbanistici sia al
momento della costruzione sia a quello della presentazione
dell'istanza di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge
47/85: opere che il legislatore ha considerato con un certo favore,
trattandosi di abusi formali, consistenti solo nella mancata
richiesta della concessione. La conversione in istanza di sanatoria
potrebbe risultare piu' onerosa per il responsabile dell'abuso,
tenuto a corrispondere, oltre al contributo di concessione anche
l'oblazione, ma, in realta', "la ratio" risulta evidente se si tiene
conto che la domanda ex articolo 13 deve essere stata presentata
entro il 31 dicembre 1993, mentre la domanda di conversione puo'
essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
724/94, come modificato dalla legge 85/95. Se si considera che, ai
sensi del citato articolo 13, qualora il Sindaco non si pronunci
entro 60 giorni, la domanda diretta all'accertamento di conformita'
si intende respinta, e' chiaro l'interesse a chiedere il condono da
parte dei soggetti che, altrimenti, sarebbero colpiti dalle previste
gravi sanzioni della legge 47/85, le quali, come e' noto, non fanno
distinzione tra abusi formali e sostanziali.
In caso di provvedimento negativo del Sindaco ex articolo 13 sia
implicitamente che esplicitamente adottato, si ritiene che la
facolta' di richiedere la "conversione" di cui sopra sia limitata
all'ipotesi in cui il predetto provvedimento negativo non sia
divenuto definitivo al momento della presentazione della domanda di
concessione in sanatoria ex articolo 39 legge 724/94, ferma restando
la facolta' di presentare una nuova domanda ai sensi della predetta
legge.
2.5. Sanatoria di immobili gia' acquisiti
L'articolo 39 prevede, al comma 19, che la sanatoria possa essere
applicata anche nei confronti delle opere abusive in relazione alle
quali il Comune sia intervenuto, ai sensi dell'articolo 7 comma 3
della legge 47/85, ordinando la demolizione; e di fronte
all'inottemperanza del responsabile dell'abuso, abbia acquisito
gratuitamente il bene e l'area di sedime, provvedendo poi alla
necessaria trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Quella
dell'articolo 39 e' una norma eccezionale, stante che la sanzione
prevista e' stata irrogata e l'opera abusiva, con l'area di sedime,
sono entrate definitivamente nel patrimonio comunale: questa pertanto
deve essere applicata con ogni cautela.
In primo luogo, per individuare l'oggetto della sanatoria consentita
dal comma 19 dell'articolo 39, deve ritenersi confermato che il
significato dell'espressione "opere abusive divenute sanabili in
forza della presente legge" usato dalla disposizione ne consenta
l'applicazione, per le opere residenziali, solo agli immobili non
eccedenti i limiti indicati al comma 1 dell'articolo 39.
Deve ulteriormente precisarsi che la sanatoria delle opere gia'
acquisite puo' essere concessa solo nel rispetto della normativa
generale e di quella specifica in materia. Cosi', ad esempio, opere
realizzate in violazione di un vincolo di inedificabilita' (quali
quelli elencati dall'articolo 33 della legge 47/85) in nessun caso
potrebbero essere restituite al responsabile dell'abuso. Si tratta,
pur sempre, di una concessione in sanatoria da rilasciare sulla base
del relativo procedimento; l'avvenuta presentazione della domanda di
sanatoria, qualora risultino accertati i requisiti di sanabilita',
diventa quindi condizione necessaria per ottenere la cancellazione
della trascrizione nel registro immobiliare del bene acquisito. In
altri termini la disposizione del comma 19 non significa che il
responsabile dell'abuso abbia un diritto "automatico"
all'annullamento dell'acquisizione del bene una volta che abbia
"adempiuto agli oneri previsti". La norma attribuisce all'interessato
la facolta' di chiedere la concessione in sanatoria, nonostante
l'intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale; pur
sempre nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 39 della
legge 724/94 e dei Capi IV e V della legge 47/85.
Sono escluse da questa particolare ipotesi di sanatoria le opere
abusive che il Comune abbia destinato entro il 1o dicembre 1994 ad
attivita' di pubblica utilita': attivita' non specificate e che
pertanto possono essere le piu' diverse. A questo proposito puo'
fornire un indirizzo il comma 5 dell'articolo 7 della legge 47/85,
che esclude la demolizione del bene acquisito quando esistano
"prevalenti interessi pubblici ....... e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali". Deve
ritenersi che in ogni caso e' applicabile quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 39.
Sono escluse altresi' dalla ipotesi di sanatoria in argomento anche,
le opere abusive che hanno gia' subito gli effetti dell'ordinanza di
demolizione. Da quanto sopra ne deriva che per i casi in oggetto,
prima di poter effettuare il trasferimento del bene a favore del
richiedente, il comune dovra' rilasciare la concessione in sanatoria
avendo verificato preliminarmente la sussistenza dei requisiti
necessari.
Quanto al trasferimento del bene dal patrimonio del Comune
(proprietario a tutti gli effetti) a quello dell'interessato, in
assenza di specifiche indicazioni al comma 19 dell'articolo 39 e' da
ritenere che debbano trovare applicazione le norme vigenti in materia
di trasferimento della proprieta' a titolo derivativo.
CAPITOLO 3
Procedura della sanatoria
3.1 Soggetti legittimati
L'articolo 39 della legge 724/94 non innova la disciplina dettata
dalla legge 47/85 riguardante i soggetti legittimati alla
presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria.
Secondo il disposto dell'articolo 31 della legge n. 47/85,
legittimato a richiedere la sanatoria e' in via generale chi ha
titolo a richiedere la concessione o autorizzazione edilizia.
E' innanzitutto legittimato il proprietario dell'opera abusiva; nel
caso di comproprieta' la domanda puo' essere presentata
dall'amministratore del condominio oppure dai singoli condomini.
Del pari e' legittimato il proprietario del suolo sul quale e' stato
realizzato l'abuso oppure il titolare di una posizione di diritto
reale che comporta la facolta' della trasformazione edilizia del
suolo stesso (usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione,
concessione di un bene pubblico).
La titolarita' del diritto deve essere posseduta al momento della
domanda.
Lo stesso terzo comma del predetto articolo 31 prevede che la
richiesta di sanatoria puo' essere proposta da ogni altro interessato
al conseguimento della sanatoria medesima, salvo rivalsa nei
confronti del proprietario (inquilino, creditore, il congiunto o il
rappresentante di soggetto impedito).
Anche se la formula risulta ampia e' evidente che tra i soggetti
abilitati alla presentazione della domanda non rientrano i portatori
di interessi diffusi, ma deve trattarsi esclusivamente di un
interesse diretto e patrimonialmente rilevante alla sanatoria
dell'immobile abusivo; del pari non risulta rilevante un interesse
puramente morale. Pertanto, potra' chiedere la sanatoria il
conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel timore
dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere
l'iniziativa: potranno prendere l'iniziativa i congiunti o i
rappresentanti di assenti, di immigrati, di malati, di minori; potra'
presentare istanza il creditore che abbia interesse a rendere
pienamente commerciabile un bene del debitore, il socio di una
cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria, il
proprietario dell'area sulla quale e' stata realizzata la costruzione
abusiva, il detentore dell'immobile a titolo precario.
Inoltre l'articolo 38 della legge 47/85 prevede la possibilita' della
presentazione di una domanda autonoma da parte del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, al fine di beneficiare degli
effetti favorevoli della sanatoria in merito alla responsabilita'
circa la conformita' dell'opera alla normativa urbanistica, alle
previsioni del piano, nonche' alla concessione edilizia, che derivano
dalle norme dell'articolo 6 della legge 47/85, come modificato dal
comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 193/95.
E' opportuno ricordare, che la responsabilita', ai sensi del predetto
articolo 6, si estende anche al pagamento delle sanzioni pecuniarie,
nonche' alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione
delle opere abusivamente eseguite.
Una particolare categoria di legittimati "sub condicione" e' quella
dei soggetti indagati per il reato di cui all'articolo 416 bis del
codice penale o per reati di riciclaggio di denaro o da terzi per
loro conto, la cui domanda, sebbene ammessa, resta sospesa fino
all'esito del procedimento penale per essere esclusa in caso di
condanna definitiva.
Con il decreto legge 193/95 e' previsto che, con successivo decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavori
pubblici e del tesoro siano emanate norme circa le modalita' e i
termini di versamento dell'oblazione per i non residenti in Italia.
I termini di versamento non potranno comunque essere superiori a 30
giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto; la rateizzazione
dell'oblazione e degli oneri concessori, per questa categoria
particolare di richiedenti, sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15
ottobre e 15 dicembre del 1995.
3.2 Presentazione della domanda
Il procedimento per ottenere la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria inizia con la presentazione della domanda in bollo al
comune ove e' ubicata l'opera abusiva da inoltrare, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. Nelle modalita' di presentazione
e' compreso anche l'invio per posta, attraverso plico raccomandato
con avviso di ricevimento. In tal caso fa fece, ai fini della
determinazione della data di presentazione, il timbro dell'ufficio
postale.
Presentando copia conforme della domanda di concessione in sanatoria
e, in duplice originale, la dichiarazione resa ai sensi della legge
15/68, il Comune dovra' restituire, apponendo il proprio timbro di
protocollo, la copia conforme della domanda, nonche' uno degli
originali della dichiarazione.
Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 47/85, prevede la
possibilita' di presentare la domanda entro un termine diverso da
quello generale, qualora il titolo a costruire relativamente ad opere
ultimate entro il 31 dicembre 1993 venga annullato ovvero dichiarato
decaduto o inefficace, successivamente all'entrata in vigore del
decreto-legge n. 468/94. In tal caso e' assegnato all'interessato un
termine di centoventi giorni a partire dalla data di notifica del
provvedimento, per presentare la domanda, anche in deroga ai limiti
volumetrici indicati dall'articolo 39 comma 1.
3.3. Riferimento all'unita' immobiliare
La domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata in
relazione ad ogni singola unita' immobiliare, cosi' come accatastata
ovvero suscettibile di accatastamento indipendentemente dal numero
degli abusi commessi in relazione alla stessa.
Circa i limiti di "unita' immobiliare", ci si riferisce al concetto
catastale, sicche' fanno parte dell'unita' immobiliare gli accessori
(ripostigli, soppalchi, latrine, bagni, ingressi, cantine,
soffitte...) ed alcune dipendenze (cortili, aie, giardini ...); non
fanno parte dell'unita' immobiliare le botteghe ed i negozi
(ancorche' comunicanti con appartamenti per abitazione e sempre che
gli appartamenti stessi siano forniti di ingresso indipendente), le
scuderie, le rimesse ed autorimesse non contigue all'abitazione, le
abitazioni dei portieri, ed in genere le porzioni di fabbricati e gli
altri immobili che possano produrre un reddito separato.
A parziale modifica del concetto su esposto, formeranno oggetto di
specifica domanda di sanatoria le dipendenze dell'unita' immobiliare
principale che necessitano di regolare autorizzazione (terrazze,
serre, chioschi, piscine, campi da tennis...).
Circa i fabbricati rurali deve essere presentata una domanda per ogni
singolo fabbricato in relazione al quale e' stato commesso un abuso
edilizio.
Infine, per quanto riguarda gli interventi volti ad incrementare il
numero delle unita' immobiliari, poiche' l'articolo 39 della legge
724/94 prevede per tali opere abusive il pagamento forfettizato
dell'oblazione, e' opportuno far presente che il numero delle domande
da presentare e, di conseguenza, il numero delle oblazioni
forfettarie da versare, dovra' essere coincidente con la differenza
tra il numero delle unita' immobiliari realizzate dopo il
frazionamento e quelle esistenti prima dell'intervento.
3.4 Contenuti della domanda
La domanda deve contenere in modo chiaro e completo tutti i dati che
sono necessari al comune per eseguire la fase istruttoria.
Al riguardo e' opportuno esaminare il contenuto della stessa in
cinque parti, indicando nella prima i dati relativi al richiedente,
nella seconda quelli relativi all'abuso, nella terza l'individuazione
della tipologia di abuso con la relativa determinazione
dell'oblazione, nonche' l'individuazione di eventuali riduzioni
oppure di incrementi, nella quarta il calcolo dell'oblazione ed
infine nella quinta gli elementi relativi agli oneri concessori.
Sono oggetto di domanda di sanatoria edilizia le opere ultimate entro
il 31 dicembre 1993.
Solo qualora entro la stessa data sia intervenuto un provvedimento
amministrativo o giurisdizionale di sospensione dei lavori, le opere
non ultimate potranno essere realizzate nei limiti previsti dal comma
5 dell'articolo 43 della legge 47/85.
Qualora invece il provvedimento di sospensione dell'autorita' sia
intervenuto oltre il 31 dicembre 1993, si ritiene che la richiesta di
concessione in sanatoria sia ammissibile esclusivamente nel caso di
ultimazione delle opere entro tale data.
Resta in tal caso a carico del richiedente l'onere di dimostrare la
ricorrenza del predetto limite temporale mediante prove documentali
certe o con specifica indicazione nella dichiarazione resa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15/68.
3.5 Dichiarazione giurata
L'articolo 39 quarto comma della legge 724/94, semplificando la
disciplina prevista dalla precedente legge 47/85, consente la
sostituzione della documentazione di cui all'articolo 35 comma 3
della legge n. 47/85 con un apposita dichiarazione resa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15/68, che prevede la possibilita' di
produrre, in luogo degli atti notori, dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' concernenti fatti, stati o qualita' personali
che siano di diretta conoscenza degli interessati.
Al riguardo si segnalano le disposizioni che regolano la materia da
ultimo contenute nel D.P.R. n. 130 del 25 gennaio 1994.
In base a tali norme le dichiarazioni possono essere presentare anche
contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto e autenticate da quest'ultimo con le
modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge 15/68. I
dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono
appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta.
L'interessato oltre a dichiarare le proprie generalita', la
residenza, l'eventuale qualifica di rappresentante, dovra' descrivere
le opere per le quali chiede la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria, con l'esatta localizzazione riportando il nome della via,
del numero civico, del comune e della provincia e, nel caso l'opera
risulti accatastata, indicando anche i relativi dati catastali.
Inoltre deve riportare l'esatta descrizione delle opere abusive con
le relative dimensioni, espresse sia in metri cubi che in metri
quadrati, nonche' l'eventuale appartenenza allo Stato o ad altri enti
pubblici dell'area in cui insiste l'opera stessa.
E' inoltre necessario dichiarare se esistono vincoli, di qualunque
natura, gravanti sull'immobile ove sono ubicate le opere oggetto di
sanatoria.
Nel caso di applicazione delle riduzioni dell'oblazione ai sensi del
comma 13 dell'articolo 39 della legge 724/94 deve essere dichiarato
se l'opera risulta adibita ad abitazione principale del possessore
dell'immobile o di un parente entro il terzo grado o affine entro il
secondo e lo stato di convivenza da almeno un biennio.
Bisogna precisare se sono state presentare altre richieste di
concessione in sanatoria ed indicare il reddito prevalente dichiarato
ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore o
la somma delle quote proporzionali degli aventi titolo.
Per le altre tipologie di riduzione dell'oblazione previste
dall'articolo 34 comma 3 della legge 47/85 occorre dichiarare che
l'opera abusiva e' stata eseguita ed acquistata al solo scopo di
essere destinata ad abitazione principale del richiedente la
sanatoria.
La stessa dichiarazione deve essere resa per il caso che l'opera,
benche' ultimata, non sia ancora abitabile per mancanza delle opere
di finitura. In quest'ultima eventualita' non occorre il requisito
della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della domanda di
sanatoria.
Sempre per tale tipologia di riduzione dell'oblazione occorre
dichiarare che l'abitazione non sia qualificata di lusso ai sensi del
D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, e
che non sia catastalmente classificata nella categoria A/1 ed infine
che la predetta riduzione sia stata applicata nel limite dei primi
150 metri quadrati di superficie complessiva.
Per quanto riguarda invece le riduzioni di cui al comma 7
dell'articolo 34 della legge 47/85, dev'essere dichiarata la
destinazione d'uso dell'immobile oppure nelle ipotesi contemplate
dalla lettera e) dello stesso articolo 34 che sono posseduti i
requisiti soggettivi di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo principale nonche' quello oggettivo di
strumentalita' delle opere abusive alla conduzione del fondo ed alle
esigenze della produzione agricola.
3.6 Documentazione da allegare
L'articolo 39 comma 4 della legge 724/94 lascia comunque fermo
l'obbligo di allegare alla domanda alcuni documenti. Il primo tra
essi e' costituito dalla prova dell'eseguito versamento dell'acconto
dell'oblazione, utilizzando gli appositi moduli di conto corrente, e
degli oneri concessori, se dovuti.
Quanto alla documentazione tecnica, l'articolo 39 della legge 724/94
non prescrive la presentazione del progetto, ma soltanto la
descrizione delle opere, le dichiarazioni sullo stato dei lavori e la
documentazione fotografica.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la documentazione prodotta deve essere
tale da consentire al comune di rilasciare la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria richiesta.
D'altra parte essa deve dare all'interessato la certezza del suo
diritto: solo la chiara documentazione di cio' che si intende sanare
lo mettera' al riparo da futuri accertamenti di abusi presunti, e gli
dara' la possibilita' di ottenere i provvedimenti eventualmente
necessari per modificare l'opera sanata. Inoltre, quando l'opera e'
ultimata al rustico, ma non e' completata, e' necessario
rappresentare al comune, che deve rilasciare la concessione, come
l'opera sara' completata nella distribuzione interna, nelle finiture,
ecc. E' pertanto da ritenere che, quanto meno per le prime tre
tipologie di abuso sia opportuno presentare anche il progetto delle
opere.
La documentazione del comma 4 dell'articolo 39 riguarda
essenzialmente - anche se non unicamente - le opere ultimate al
rustico ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 ma non ancora
completate. La dichiarazione sullo stato dei lavori, corredata dalla
documentazione fotografica e la perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere - quando l'opera abusiva superi i 450 mc -
sono necessarie per individuare con certezza la consistenza delle
opere da sanare, quando le opere medesime non siano ancora
completate.
Quanto alla certificazione attestante l'idoneita' statica delle
opere, essa deve essere sempre presentata, quando l'opera abusiva
superi i 450 mc e deve riguardare anche l'intero edificio nei casi in
cui l'opera medesima, avente volume superiore alla detta misura,
faccia parte di un edificio di maggiori dimensioni, per l'evidente
ragione che un carico supplementare influisce sulla statica
dell'intero edificio.
Per quanto riguarda la certificazione di idoneita' statica, ferma
restando la possibilita' di eventuali provvedimenti da adottare ai
sensi del comma 4 dell'articolo 35 della legge 47/85, e successive
modificazioni, si applicano i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 15 maggio 1985 e 20 settembre 1985.
Quando un edificio abusivo superi il volume in questione, ma sia
formato da piu' unita' immobiliari, tutte inferiori a detta misura ed
appartenenti a diversi proprietari, la certificazione relativa allo
stato delle opere e all'idoneita' statica deve essere presentata
dall'amministrazione condominiale, ove esista, ovvero, da uno dei
proprietari anche per gli altri.
I responsabili di opere abusive destinate alla produzione devono
allegare alla domanda, un certificato della competente camera di
commercio dal quale risulti che la sede dell'impresa - nel senso di
luogo nel quale si svolge in via principale l'attivita' produttiva e
non di sede legale - e' situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria.
Cio' ai fini dell'applicazione del disposto del settimo comma
dell'articolo 34, e, in particolare, per determinare le riduzioni
dell'oblazione previste in relazione alle superfici coperte
complessive, che appunto spettano a chi utilizzi l'opera per
attivita' produttive e non al costruttore - venditore dell'opera o
all'impreditore che non utilizza i locali abusivi per lo svolgimento
della sua attivita'.
Deve, solo, precisarsi che per le imprese agricole, le quali non sono
iscritte alla camera di commercio, in sostituzione del certificato
camerale, puo' essere presentata altra attestazione, quale, ad
esempio, dichiarazione delle organizzazioni professionali o sindacali
dell'agricoltura, oppure la suddetta circostanza dovra' essere
indicata nella dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68.
Infine, tutti coloro i quali chiedono la concessione in sanatoria,
devono allegare entro i termini previsti dal quarto comma
dell'articolo 39 legge 724/94, come modificato dalla legge 85/95, la
prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria per l'accatastamento, ovvero, quando
l'accatastamento sia gia' avvenuto, la relativa certificazione.
Qualora il professionista incaricato di rilasciare la certificazione
statica non ritenga l'opera "collaudabile", l'interessato, deve
presentare un progetto di adeguamento, anch'esso redatto da un
tecnico abilitato.
Tale progetto puo' essere presentato anche separatamente dalla
domanda: ma, comunque, entro centoventi giorni da questa.
Il comma 12 dell'articolo 35 precisa, infatti, che entro tale termine
"l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo
presentata". Pertanto, nella ipotesi ora fatta, l'interessato dovra',
nel presentare la domanda, dichiarare la inidoneita' statica della
costruzione, ed il proprio intendimento di presentare nei centoventi
giorni successivi il progetto di adeguamento; al momento della
ultimazione dell'intervento di adeguamento presentera' la
certificazione di idoneita' statica; il rilascio della concessione
seguira' la presentazione della detta certificazione.
Quanto al progetto in questione, deve precisarsi che la sua
qualificazione "di adeguamento" sta a significare che esso deve
prevedere interventi sulle strutture, che non modifichino l'edificio
nella sua consistenza volumetrica e di superficie: e che, anzi,
conservi le strutture gia' realizzate, pur rendendole staticamente
idonee in relazione alla loro funzione.
Non e', pertanto, ammissibile non solo un ampliamento dell'esistente,
ma neppure una demolizione e ricostruzione, quando le strutture
fossero talmente inidonee, da non poter essere rese staticamente
collaudabili mediante opere di adeguamento.
Deve sottolinearsi - a proposito sia della certificazione statica che
del progetto di adeguamento - la rilevanza e la delicatezza del
compito affidato al professionista.
Detta certificazione sostituisce, infatti, a tutti gli effetti, gli
accertamenti, in ordine all'idoneita' statica, delle opere per quanto
riguarda il rispetto delle norme sismiche, altrimenti attribuiti agli
uffici statali e regionali.
Si tratta, in concreto, del trasferimento al professionista di
compiti normalmente spettanti ad uffici pubblici che comunque, sono
autorizzati ad effettuare tutti gli ulteriori accertamenti ritenuti
necessari.
Come si e' detto, il comma 12 dell'articolo 35 da' la facolta'
all'interessato di integrare, nei centoventi giorni successivi alla
presentazione della domanda, la domanda medesima e quindi se la
presentazione della domanda e' soggetta ad un termine perentorio, va
comunque evidenziato che l'incompletezza della documentazione non e'
motivo di invalidita'.
Il comma tredicesimo dell'articolo 35 della predetta legge 47/85 e
successive modificazioni riguarda le costruzioni abusive realizzate
in comprensori lottizzati: in questa ipotesi non e' sufficiente il
versamento dell'oblazione per ottenere il rilascio della concessione
in sanatoria, ma e' necessario anche assumere, mediante convenzione,
l'impegno a partecipare, per la quota di spettanza, agli oneri di
urbanizzazione dell'intero comprensorio.
3.7 Tempi e presupposti di formazione del provvedimento di sanatoria.
Silenzio-assenso
Ricevuta la domanda l'amministrazione comunale e' tenuta ad
esaminarla.
Al fine del consolidamento delle situazioni giuridiche connesse alla
sanatoria, la legge prevede l'istituto del silenzio-assenso. Ne
consegue che in presenza di una domanda, completa della
documentazione essenziale e dei contenuti descrittivi dell'abuso, per
la quale vi sia stato il regolare versamento sia dell'oblazione sia
degli oneri concessori, nonche' la denuncia al catasto dell'immobile,
il comportamento inerte della amministrazione per uno o due anni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di sanatoria a seconda che la popolazione del comune sia inferiore o
superiore a 500.000 abitanti, equivale a concessione o autorizzazione
tacita.
E' da ritenere che, venuto meno il potere di intervenire nel merito
da parte del Sindaco nei termini stabiliti, l'eventuale provvedimento
sopravvenuto di diniego e' da considerare illegittimo, mentre quello
di accoglimento espresso risulta meramente ricognitivo di quello
tacito.
Tuttavia il comune, nell'ambito del potere di autotutela, puo' sempre
annullare il provvedimento tacito qualora ricorra l'interesse
pubblico specifico ed attuale alla sua rimozione.
La disciplina che regola la formazione del silenzio-assenso e' quella
contenuta nel quarto comma dell'articolo 39 della legge 724/94, come
modificato dalla legge 85/95, anche per le domande di concessione o
di autorizzazione in sanatoria presentate sotto la vigenza di uno dei
decreti legge emanati in materia.
Nel caso in cui l'opera abusiva sia stata realizzata su aree
sottoposte a vincolo, il rilascio della concessione o autorizzazione
in sanatoria, sara' subordinato all'emissione del parere favorevole
dell'autorita' amministrativa preposta alla tutela del vincolo
stesso. In tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso
decorrera' dalla data in cui la predetta autorita' comunichera' il
proprio parere.
3.8 Facolta' ed obblighi delle amministrazioni comunali
Il comma 9 dell'articolo 35 della legge 47/85 disciplina il
procedimento in sede comunale. Il sindaco e' tenuto a fare gli
accertamenti che ritenga opportuni e che varieranno in relazione allo
stato dell'opera, fermo restando che la concessione in sanatoria e' -
verificandosi le condizioni di legge - un atto dovuto.
Il sindaco e' tenuto a verificare, tra l'altro, l'esattezza della
oblazione determinata dal richiedente: sotto questo profilo egli e'
responsabile nei confronti dell'erario del mancato controllo.
Eseguiti, cosi', i dovuti accertamenti, il sindaco rilascia la
concessione in sanatoria, determinando anche l'eventuale contributo
di concessione a saldo, che, dovra' essere determinato entro i
termini stabiliti dal comma undici dell'articolo 39 della legge
724/94.
La legge precisa che il sindaco non puo' rilasciare la concessione
ove l'interessato non abbia versato l'intero importo dell'oblazione e
degli oneri concessori.
Da cio' deriva che la rateizzazione prevista dall'articolo 39, comma
5 della legge 724/94, come modificato dalla legge 85/95, comporta
l'impossibilita' di ottenere la concessione prima di aver completato
il versamento dell'oblazione.
Il procedimento per il rilascio della concessione deve considerarsi
completamente definito dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
47/85, e successive modificazioni, nel senso che il sindaco non e'
tenuto a sottoporre la domanda agli organi tecnico-consultivi, ed in
particolare alla commissione edilizia se non quando lo ritenga
opportuno.
3.9 Rilascio di atti conseguenti al provvedimento in sanatoria
Il comma 20 dell'articolo 35 della legge 47/85 precisa che, ultimata
la procedura per la concessione in sanatoria, deve essere rilasciato
anche il certificato di abitabilita' o di agibilita', a speciali
condizioni e comunque in relazione all'uso dichiarato o presunto.
Esso, cioe' puo' essere rilasciato anche in deroga alla normativa
regolamentare, purche' siano osservate le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza statica, di prevenzione degli incendi e degli
infortuni. Per l'applicazione del disposto si devono considerare
inderogabili le norme di legge o regolamentari in materia di
sicurezza e di prevenzione degli incendi e degli infortuni: la
mancata osservanza delle altre, infatti, non costituira' ostacolo al
rilascio del certificato in questione.
Conseguentemente tra le norme derogabili sono da considerare, ad
esempio, quelle relative alle altezze interne delle abitazioni ivi
comprese quelle dell'articolo 43 della legge 457/78 - che "prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti" - le quali hanno
carattere regolamentare.
CAPITOLO 4
Le tipologie di abuso e la normativa regionale
4.1 Tipologie di abuso
Nel richiamare i capi IV e V della legge 47/85 per quanto riguarda le
tipologie degli abusi sanabili, si riprende essenzialmente la
descrizione di ogni singola tipologia, ordinata secondo la gravita'
dell'abuso commesso, a suo tempo riportata nella tabella allegata
alla legge 47/85.
Permane, quindi, in merito alle tipologie di abuso quanto gia'
esposto nella circolare Ministero dei lavori pubblici n.3357/25 del
1985, che si sintetizza di seguito.
Tipologia 1:
"Opere realizzate in assenza o difformita' della licenza edilizia o
concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici."
Tale tipologia comprende le opere realizzate in assenza di titolo o
in difformita' da questo, e, comunque, non conformi alle norme
urbanistiche sia al momento in cui i lavori furono iniziati, sia al
momento in cui la domanda di concessione deve essere presentata.
Tipologia 2:
"Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in
difformita' da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento di entrata in
vigore della presente legge".
Tale tipologia riguarda opere abusive, realizzate in assenza di
titolo o in difformita' da questo al momento di inizio dei lavori, ma
in seguito divenute conformi alla normativa urbanistico - edilizia
alla data di entrata in vigore della legge 724/94.
La verifica della conformita' alla strumentazione urbanistico -
edilizia deve essere effettuata in base alle normative approvate e
vigenti alla data del 1o gennaio 1995, ivi incluse le varianti di
recupero approvate ai sensi dell'articolo 29 della legge 47/85.
Tipologia 3:
"Opere realizzate in difformita' dalla licenza edilizia o in
difformita' da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei
lavori."
Tale tipologia comprende i cosiddetti "abusi formali"; opere prive di
titolo autorizzativo, ma che sarebbe stato comunque possibile
eseguire poiche' conformi alla normativa urbanistico - edilizia al
momento dell'inizio dei lavori, anche se, in seguito la suddetta
normativa e' stata modificata, determinando, di conseguenza, un
contrasto sostanziale delle opere abusive alla data di entrata in
vigore della legge 724/94.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune opere abusive
rientranti nelle tipologie sopra elencate:
- nuove costruzioni e ampliamenti autonomamente utilizzabili privi
della licenza o concessione edilizia;
- nuove costruzioni e ampliamenti realizzati in difformita' dalla
licenza o concessione edilizia rilasciata;
In entrambe le ipotesi, per l'inserimento dell'abuso nella corretta
tipologia, dovra' essere valutata la conformita' o meno alle norme e
alla strumentazione urbanistica vigente e adottata sia all'epoca
della realizzazione dell'abuso, sia alla data di entrata in vigore
della legge 724/95.
Tipologia 4:
"Opere realizzate in difformita' dalla licenza edilizia o
concessione, che non comportino aumenti della superficie utile o del
volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 31 lett. d) della legge 457 del 1978, realizzate senza
licenza edilizia o in difformita' da essa; opere che abbiano
determinato mutamento di destinazione d'uso."
Tale tipologia comprende opere realizzate su edifici esistenti dotati
di licenza o concessione edilizia, che non abbiano comportato aumenti
della superficie e del volume assentito, nonche' interventi di
ristrutturazione edilizia anche con incremento della superficie utile
ma non del volume, e infine, modifiche della destinazione d'uso con e
senza opere secondo quanto si dira' in seguito.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune opere abusive
rientranti nella suddetta tipologia:
- ampliamento della superficie all'interno della volumetria
assentita, qualora tale aumento non sia compreso nella ipotesi della
realizzazione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile. I
soppalchi praticabili all'interno di unita' immobiliari, rientrano
nella suddetta tipologia qualora tale aumento sia consentito dalle
norme tecniche comunali, in caso contrario dovranno essere applicate
le misure relative alla tipologia 1;
- difformita' dell'edificio o dell'unita' immobiliare rispetto alla
licenza o concessione edilizia, senza aumento di volumetria;
- il mutamento di destinazione d'uso dell'edificio o dell'unita'
immobiliare, come, ad esempio la trasformazione di una abitazione in
studio professionale; Si ribadisce, a proposito della tipologia di
opere in argomento, quanto gia' introdotto a suo tempo nella
circolare n.3357/25 del 1985.
Non rientrano nella tipologia 4, ma nella 1 - od eventualmente nella
2 o nella 3 - le trasformazioni, con opere, di superfici e volumi non
computate ai fini del rilascio del titolo originario, in superfici o
volumi destinati alla residenza o all'uso produttivo. Cosi', ad
esempio ricadra' nella tipologia 1 (o 2 o 3) la trasformazione di
soffitte, cantine, stenditoi e lavatoi coperti (ove il regolamento
edilizio non li comprenda nei volumi considerati ai fini del computo
dell'indice di edificabilita'), in abitazione; nella stessa tipologia
ricadra' la chiusura di spazi aperti (ad esempio: balconi) anche con
pareti vetrate; o la chiusura di portici o di altri spazi aperti
individuati da pilastri.
Giova ricordare che, qualora non sia stato diversamente disposto da
specifiche normative regionali e dai regolamenti edilizi comunali, la
definizione di "volume tecnico" e' contenuta nella circolare di
questo Ministero 31 gennaio 1973, n.2474.
Tipologia 5:
"Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall'articolo 31 lett. c) della legge 457 del 1978, realizzate senza
licenza edilizia o autorizzazione o in difformita' da esse nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,
qualora non si tratti di interventi finalizzati all'adeguamento
igienico e funzionale."
Tipologia 6:
"Opere di restauro e risanamento conservativo come definite
dall'articolo 31 lett. c) della legge 457 del 1978, realizzate senza
licenza edilizia o autorizzazione o in difformita' da esse."
Le suddette tipologie riguardano gli interventi di restauro e
risanamento conservativo realizzate su edifici esistenti dotati di
licenza o concessione edilizia, in assenza del titolo autorizzativo o
in difformita' da questo e si differenziano unicamente per la
localizzazione territoriale.
L'articolo 39 della legge 724/94 ha unificato l'oblazione relativa
alle suddette tipologie, anche se le opere di cui alla lettera c)
dell'articolo 31 della legge 457/78, siano state realizzate nelle
zone territoriali omogenee A del D.M. 1444/68, come recepite nelle
destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici comunali.
Tipologia 7:
"Opere di manutenzione straordinaria come definite dall'articolo 31
lett. b) della legge 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia
o autorizzazione o in difformita' da esse. Opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e
varianti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n.47."
Tale tipologia comprende essenzialmente le opere di manutenzione
straordinaria realizzate su edifici esistenti dotati di licenza o
concessione edilizia, senza titolo o in difformita' da questo; opere
o modalita' di esecuzione non computabili in termini di superficie e
di volume e, infine, varianti in corso d'opera nella fattispecie
definita all'articolo 15 della legge 47/85.
Anche nel caso della tipologia 7, si ribadisce il contenuto della
circolare n.3357/25 del 1985.
Per le opere non valutabili in termini di superficie e di volume (ad
esempio, scale, apertura o chiusura di vani per finestre o porte;
piccole pensiline, ecc.) l'oblazione deve essere pagata una sola
volta, anche se nell'ambito della stessa unita' immobiliare siano
stati effettuati piu' abusi dello stesso tipo: come, ad esempio,
siano stati aperti due vani finestra; ovvero sia stata chiusa una
finestra ed aperta un'altra. Quando, tuttavia, per la quantita' delle
opere e per il loro collegamento funzionale, anche con opere interne,
l'intervento realizzato debba considerarsi ricadente in altra
tipologia di abuso (ad esempio ristrutturazione edilizia) la
richiesta di concessione in sanatoria non potra' riguardare le
singole opere (non valutabili in termini di superficie o di volume)
ma l'intervento complessivo realizzato.
Cosi', in analogia con quanto detto sopra, le opere non valutabili in
termini di superficie e di volume, ma realizzate contestualmente e
nell'ambito di una categoria di abuso rientrante nelle altre
tipologie, non sono soggette al pagamento di una autonoma oblazione,
ma devono unicamente essere descritte evidenziandone il nesso del
collegamento funzionale.
Infine, nella tipologia 7 ricadono anche abusi commessi in corso
d'opera qualora le opere abbiano le caratteristiche indicate
all'articolo 15 della legge 47/85; per esse la concessione in
sanatoria e' necessaria, in quanto non e' stata richiesta
l'approvazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Si riportano, per maggiore chiarezza, le caratteristiche delle opere
rientranti nella variante ex articolo 15 della legge 47/85:
- devono essere conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati;
- non devono comportare modifiche alla sagoma e alle superfici utili
delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari;
- non devono comportare l'aumento delle unita' immobiliari;
- non devono riguardare immobili vincolati ai sensi delle leggi
1089/39 e 1497/39 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo
che non sia stato ottenuto il nulla - osta relativo. A tale proposito
occorre esplicitare la circostanza che e' possibile applicare
l'articolo 15 della legge 47/85 anche agli immobili vincolati,
qualora per le opere in variante sia stato ottenuto il prescritto
nulla osta prima del loro inizio;
- non devono riguardare interventi di restauro, come definiti
all'articolo 31 della legge 457/78;
Le tipologie di opere abusive 4, 5, 6, e 7 riguardano, in linea
generale, interventi eseguiti su edifici esistenti dotati della
legittimita' urbanistica ed edilizia. E' possibile presentare istanze
di sanatoria per le suddette opere, anche se realizzate su edifici
gia' oggetto della sanatoria ex legge 47/85.
Nel caso in cui il procedimento di sanatoria ai sensi della legge
47/85 non sia definito - in particolare per gli immobili soggetti a
tutela - e' necessario che venga conclusa la precedente istruttoria.
4.2 Mutamenti di destinazione d'uso
La circolare del Ministero lavori pubblici n.3357/25 del 1985, alla
luce di considerazioni legate alla situazione giuridico -
amministrativa rilevabile alla data di entrata in vigore della legge
47/85 ha escluso la necessita' di sanare il mutamento di destinazione
d'uso non accompagnato da opere. La tipologia 4 della tabella, doveva
essere riferita esclusivamente all'insieme sistematico di opere,
finalizzate al mutamento di destinazione d'uso, allora definito
"strutturale".
Nella medesima legge 47/85, era previsto, all'articolo 25 ultimo
comma, che le regioni determinassero "i criteri, le modalita' cui
dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli
immobili nonche' dei casi in cui per la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco".
Attualmente in relazione al comma 1, punto a) dell'articolo 8 e
all'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 47/85 che, laddove
esista una specifica previsione regionale, vigente al 31 dicembre
1993 e recepita all'interno degli strumenti urbanistici comunali, e'
ammissibile la sanatoria della mancata richiesta dell'atto
autorizzativo per il cambiamento di destinazione d'uso senza opere
edilizie.
Si devono distinguere le seguenti categorie di mutamento della
destinazione d'uso, oggetto o meno di sanatoria a seconda della
situazione legislativa e normativa vigente nel comune ove e' ubicato
l'abuso.
A. Con opere edilizie
A.1. conforme agli strumenti urbanistici vigenti, sanabile e ove
previsto, soggetta al contributo di concessione;
A.2 non conforme agli strumenti urbanistici vigenti, sanabile e
soggetta alla corresponsione del contributo di concessione;
B. Senza opere edilizie (cambiamento di utilizzazione)
B.1. in presenza di legislazione regionale recepita all'interno degli
strumenti urbanistici vigenti, sanabile, e, ove previsto, soggetta al
contributo di concessione;
B.2 in assenza di legislazione regionale e di norme in materia
all'interno degli strumenti urbanistici vigenti, non oggetto di
sanatoria edilizia e sottoposta, eventualmente, ad altre discipline
sanzionatorie, come ad esempio quelle di cui all'articolo 221 del
R.D. 1265/34.
4.3. Opere interne
La disciplina degli interventi edilizi interni alle unita'
immobiliari introdotta dalla legge 47/85 ha trovato, fino
all'emanazione del decreto legge 88/95, una notevole applicazione,
tanto da configurare una vera e propria "categoria di interventi"
autonoma, sottratta al rilascio del titolo autorizzativo da parte
dell'amministrazione comunale, ma soggetta invece all'attivita' di
controllo urbanistico - edilizio, tramite la comunicazione di inizio
lavori.
L'omessa comunicazione di cui all'articolo 26 comportava
l'applicazione delle sanzioni previste al terzo comma del medesimo
articolo. Poiche' si ritiene che la norma transitoria relativa alle
opere interne di cui all'articolo 48 della legge 47/85 trovi ancora
oggi applicazione, si riporta di seguito, unitamente alle dovute
annotazioni di coordinamento con l'articolo 39 della legge 724/94,
quanto specificato a suo tempo circa l'oggetto delle "opere interne"
e le procedure per la "sanatoria" di tali opere.
Occorre sottolineare che l'omessa comunicazione riguarda opere
realizzate fino alla data del 1o gennaio 1995, termine di entrata in
vigore della legge 724/94 e la relativa presentazione era possibile
entro il 31 marzo 1995.
E' da rilevare preliminarmente che le opere in questione possono
interessare sia le singole unita' immobiliari (gli alloggi, in caso
di edilizia residenziale, i manufatti costituenti catastalmente una
unita' immobiliare negli altri casi) sia l'intera costruzione.
Cio' premesso, si puo' affermare che esse, dovendo rispettare la
sagoma e i prospetti dell'intera costruzione, non possono
assolutamente riguardare l'aspetto esterno del fabbricato, compresa
la copertura; da cio' ne deriva che non possono essere considerate
"opere interne" aperture, aggetti, chiusure di balconi, ecc.: in
definitiva non possono essere mutati o alterati l'assetto
architettonico e l'estetica dell'edificio, sia pure mediante semplici
fregi.
Il rispetto degli strumenti urbanistico - edilizi adottati e
approvati e' una ovvia necessita'. Poiche' si tratta di opere su
edifici esistenti, il mancato rispetto degli strumenti - soprattutto
di disciplina edilizia - potrebbe derivare, ad esempio da modifiche,
anche lievi, della distribuzione dello spazio interno all'unita'
immobiliare tali da comportare la realizzazione di vani di dimensioni
insufficienti ad assicurare le condizioni ottimali di aerazione o di
illuminazione.
La norma esclude, inoltre, dalla categoria delle opere interne quelle
che comportano aumento delle superfici utili e del numero delle
unita' medesime.
Circa la superficie - stante che la norma si riferisce alle
costruzioni e non solo alle unita' immobiliari - deve ritenersi che
siano consentiti ampliamenti di tali unita' immobiliari nell'ambito
della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di unita'
contigue. Non costituisce, comunque aumento della superficie utile
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.
L'aumento del numero delle unita' immobiliari, attraverso il
frazionamento di quelle preesistenti, invece e' espressamente escluso
dalle "opere interne" poiche' comporta un maggior "peso" urbanistico:
e' di tutta evidenza, infatti, che un maggior numero di unita'
immobiliari comporta la presenza, nella costruzione e nella zona, di
un maggior numero di famiglie o di altri utenti, con conseguenze di
carattere urbanistico, piu' o meno sensibili.
Quanto all'esclusione, dalla categoria delle opere interne, di quelle
necessarie per attuare la modifica della destinazione d'uso, della
costruzione o di singole unita' immobiliari, deve farsi presente, che
l'esclusione va letta e interpretata alla luce dell'ultimo comma
dell'articolo 25.
La suddetta esclusione va oggi riferita alle disposizioni regionali
vigenti alla data di emanazione del decreto legge 193/95, circa la
regolamentazione dei casi in cui e' richiesta la preventiva
autorizzazione da parte del sindaco per la variazione delle
destinazioni d'uso delle unita' immobiliari. Le variazioni d'uso
soggette ad atto autorizzativo, nel caso sia disciplinata la
fattispecie, non rientrano nella categoria delle opere interne.
Le opere interne, realizzate in immobili inclusi nella zona
territoriale omogenee A del D.M. 1444/68, come recepita all'interno
degli strumenti urbanistici, devono rispettare le caratteristiche
originarie sia strutturali, sia tipologiche, sia funzionali delle
costruzioni delle unita' immobiliari.
Quanto alla prescrizione secondo la quale le opere interne non devono
recare pregiudizio alla statica dell'immobile, essa non puo'
significare il divieto di operare sulle strutture poiche' altrimenti
non si comprenderebbe la necessita' dell'intervento del
professionista abilitato alla progettazione. La disposizione va
correttamente interpretata nel senso che gli interventi debbono
essere tali da evitare ogni pregiudizio, sotto il profilo statico.
Si deve ribadire che la categoria delle "opere interne" attraversa
tutte le definizioni degli interventi edilizi dell'articolo 31 della
legge 457/78, con l'esclusione - per ovvi motivi - della
"ristrutturazione urbanistica" e permane, quindi la necessita' di un
raccordo tra le suddette definizioni e la natura degli interventi
compresi nell'articolo 26 della legge 47/85.
Va chiarito anzitutto che gli interventi di manutenzione ordinaria
che coincidono, quando sono interni, con le opere in parola, sono
sottratti ad ogni controllo comunale, sia pure sotto forma della
notizia.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece - sottoposti ad
autorizzazione comunale - possono considerarsi "opere interne"
sempreche' non riguardino l'esterno dell'edificio, se e' vero - come
prima si e' detto - che anche il rinnovo delle parti strutturali puo'
essere realizzato con il procedimento di cui all'articolo 26.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, per rientrare
nella categoria delle "opere interne" devono rispondere alle
caratteristiche che connotano dette opere, con le limitazione della
modifica della destinazione d'uso.
Infine la ristrutturazione edilizia ai fini della sanatoria e'
soggetta a concessione edilizia. E' da ritenere che nell'insieme
sistematico di opere che costituiscono tale intervento, alcune -
quando non riguardino ne' sagoma ne' prospetti - possono rientrare
nella categoria delineata dell'articolo 26, poi abrogato con
l'articolo 8 del decreto-legge n.193/95.
Cosi', il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio o l'inserimento di impianti. Tuttavia, tali opere non
possono essere considerate "interne" quando hanno la finalita' tipica
della ristrutturazione edilizia che e' quella di giungere ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Deve comunque, farsi presente che opere complesse, cioe' comportanti
interventi di diverso tipo ed ampiezza, realizzate in una unita'
immobiliare o in una costruzione, non possono essere disarticolate e
denunziate separatamente, quando tra esse esista un rapporto di
funzionalita'.
Cosi', non e' ammissibile presentare la relazione sulle opere interne
e, separatamente, chiedere la concessione per l'apertura di una o
piu' finestre o per la realizzazione di altri interventi esterni,
funzionali o comunque, contestuali a dette opere: e' necessario in
questa ipotesi, chiedere, a seconda dei casi, l'autorizzazione per la
manutenzione straordinaria o la concessione epr la ristrutturazione
edilizia.
Cosi' pure, non possono essere denunciate come opere interne, con
successive relazioni, quelle intese a realizzare un organismo in
tutto o in parte diverso dal precedente. Ancora, non puo' essere
denunziato come opera interna un intervento, in se "neutro" ma che,
di fatto, prelude ad un mutamento di destinazione d'uso ed e' da
questo seguito.
La normativa relativa alle opere interne riguarda ogni tipo di
edilizia - residenziale e non - come risulta chiaramente
dall'espressione "costruzioni" usata dall'articolo 26.
In particolare per cio' che concerne l'edilizia industriale, deve
farsi presente che sono da considerare opere interne quelle eseguite
entro il perimetro degli impianti o degli stabilimenti, purche'
aventi le caratteristiche indicate nella circolare del Ministero dei
lavori pubblici in data 16 novembre 1977, n. 1918. Cio' in quanto
tale circolare, in relazione alla specificita' della tipologia
edilizia e dell'attivita' svolta fornisce una interpretazione ampia
dell'intervento "manutenzione ordinaria" che appare corrispondente
alla nozione di opere interne secondo il disposto dell'articolo 26.
Come si e' detto, la legge prevede che il proprietario al momento
dell'inizio dei lavori presenti una relazione firmata da un
professionista abilitato alla progettazione che asseveri le opere da
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti.
Il documento da presentare consiste, pertanto, in una semplice
relazione, che potrebbe non essere accompagnata da planimetrie, con
la quale il professionista assevera - cioe' afferma in base ad un
necessario accertamento - quali sono le opere da compieri. Con la
sottoscrizione della relazione egli dichiara responsabilmente,
inoltre, che le opere da realizzare hanno le caratteristiche indicate
all'articolo 26 ed in particolare che esse sono state progettate in
modo da rispettare le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie
vigenti.
La relazione dovra' essere presentata in duplice esemplare al comune
il quale apporra' su quello restituito al presentatore l'attestazione
di copia conforme; tale esemplare sara' esibito sul luogo dei lavori
e attestera' l'avvenuta denunzia delle opere. La relazione potra'
essere anche spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.
La facolta' di "regolarizzare" l'omessa comunicazione ex articolo 26
per tutte le opere interne e' riproposta oggi, con la riapertura dei
termini introdotti dall'articolo 48, e pertanto si devono intendere
applicabili le procedure a suo tempo individuate, con alcune
necessarie specificazioni. Entro il termine perentorio del 31 marzo
1995, la domanda firmata dal proprietario della costruzione o
dell'unita' immobiliare o da altri aventi titolo, accompagnata dalla
relazione asseverata da parte di un professionista abilitato che
attesti la conformita' delle opere eseguite alla categoria delle
"opere interne" dovra' essere presentata, anche mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, al Comune. Tale relazione si rende
necessaria - diversamente dalla previsione del 1985 - in quanto
prevista "a regime" e ha funzione ricognitiva circa i requisiti
tecnici delle opere realizzate, con particolare riguardo alle norme
di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie e alla statica della
costruzione.
E' il caso di fare presente che non usufruendo della possibilita' di
"regolarizzare" l'omessa comunicazione ex articolo 26 entro il
termine del 31 marzo 1995, si puo' incorrere nelle sanzioni
contemplate nel medesimo articolo.
Per meglio definire l'ambito di applicazione della speciale forma di
sanatoria in parola, come si e' gia' accennato illustrando l'articolo
26 in caso di interventi complessi che comprendano anche "opere
interne" queste ultime non possono essere scorporate dal complesso
dei lavori e denunciate separatamente quando tra le opere esista un
rapporto di funzionalita'. Infatti, quando il complesso delle opere
configuri uno degli interventi definiti all'articolo 31 della legge
457/78, sottoposti ad autorizzazione o concessione e' tale intervento
che deve essere denunciato".
Quando le opere da sanare sono antecedenti al 31 dicembre 1993, la
domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata
congiuntamente alla domanda e alla relazione di cui all'articolo 48
nel caso in cui esista un rapporto di funzionalita' tra le opere
medesime.
Il rapporto in questione puo' mancare quando le varie categorie di
opere siano state eseguite in parti nettamente distinte della
costruzione; ovvero quando esse siano state realizzate in tempi
diversi e cosi' distanziati tra loro, da escludere ogni relazione di
continuita'.
Anche in questi casi, comunque, dovra' essere allegata alla domanda
di concessione in sanatoria anche la domanda e la relazione di cui
all'articolo 48, per consentire alla amministrazione comunale di
verificare la presenza del rapporto di funzionalita' predetto, e
disporre gli atti conseguenti, tra cui - accertata una rilevanza
delle omissioni tali da configurare una domanda dolosamente infedele
- l'applicazione del Capo I della legge 47/85.
CAPITOLO 5
Misura dell'oblazione, modalita' di calcolo e
scadenze per il pagamento
5.1 Misura dell'oblazione
La legge subordina il conseguimento della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria al pagamento di una somma all'erario
(oblazione) e nei casi previsti, come si dara' conto in seguito, di
un'altra somma al comune (contributo di concessione).
Per quanto attiene alla misura dell'oblazione, occorre riferirsi alle
tipologie di abuso descritte nella tabella allegata alla legge 47/85:
l'ammontare nei primi tre casi, deve calcolarsi moltiplicando il
valore piu' alto (riferito quindi al periodo 30 gennaio 1977 - 1
ottobre 1983) per due, se l'abuso e' stato commesso fino al 15 marzo
1985, o per tre, se l'abuso riguarda la fascia temporale compresa dal
16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993.
Risulta percio' evidente la volonta' del legislatore di distinguere,
attraverso un inasprimento dell'ammontare dell'oblazione, la fase
che, pur risultando antecedente alla entrata in vigore della legge
47/85, non era stata inclusa nella sanatoria del 1985 in quanto
successiva al primo decreto-legge, n. 688 del 30 settembre 1983, che
ha introdotto nel nostro ordinamento il condono edilizio, dalla
successiva e piu' recente che, comunque, viene limitata al 31
dicembre 1993.
Un ulteriore aggravio, pari alla meta' dell'importo, viene anche
previsto nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
Con modalita' del tutto differente, per quanto riguarda l'entita'
dell'oblazione, sono state considerate le restanti tipologie di abuso
(4, 5, 6, 7 con riferimento, ancora una volta, alla descrizione
dell'oggetto di sanatoria della tabella della legge 47). In questi
casi, infatti, vengono fissati valori dell'oblazione senza alcun
riferimento a dati dimensionali che selezionano l'abuso per il volume
realizzato o per la consistenza delle opere, con la sola
differenziazione dell'importo da corrispondere. E' da escludere,
pertanto, l'applicazione alle suddette tipologie delle riduzioni di
cui si dira' in seguito.
Da tale diversa impostazione discende il fatto che per le prime tre
tipologie il presupposto a base del calcolo dell'oblazione e' la
misurazione dapprima del volume, per il versamento dell'importo fisso
di cui alla tabella B, e quindi della superficie (secondo i parametri
indicati agli articoli 2 e 3 del D.M. 10 maggio 1977 in cui sono
definite la superficie complessiva e quella utile abitabile), per la
restante parte da corrispondere anche ratealmente. Con modalita'
differenti si opera nei casi 4, 5 e 6: l'oblazione assume un valore
forfettizzato, pari a lire 5.000.000, che va applicato una volta
riconosciuta l'appartenenza dell'abuso ad una di queste tipologie;
analogamente si procede per un abuso rientrante nella tipologia 7 -
oblazione pari a lire 2.000.000 - la cui natura ed il cui carattere
residuale gia' secondo quanto previsto dalla legge 47/85 comportava
un pagamento disancorato a parametri dimensionali.
Per gli abusi di volumetria superiore a 750 mc, qualora siano
riferiti ad ampliamenti residenziali che superino tale limite o ad
abusi aventi le destinazioni d'uso considerate all'articolo 34 della
legge 47/85, e' fatto obbligo di versare lire 7.000.000 per i primi
750 mc e, per la parte eccedente, lire 10.000 a mq (modifica
introdotta dal D.L. 24/95). Cio' comporta la necessita' di correlare
la volumetria stessa alla superficie complessiva in modo da detrarre
da quest'ultima - per la eventuale integrazione dell'importo fisso se
versato in misura inferiore alla data del 31 marzo 1994 - la quota
parte corrispondente ai 750 mc.
Da segnalare, infine, che nel provvedimento in esame non si
riscontrano valori minimi per il pagamento dell'oblazione in quanto
la particolare condizione inserita nella nota n. 4 della tabella
allegata alla legge 47/85 non e' estensibile all'attuale normativa
che della tabella stessa recupera unicamente la descrizione delle
tipologie di abuso ma non gli aspetti quantitativi connessi al
pagamento dell'oblazione.
5.5. Modalita' di pagamento
Anche nel nuovo condono il pagamento dell'oblazione puo' essere
rateizzato, ma soltanto se l'abuso rientra nelle prime tre tipologie.
Il comma 5, come modificato dalla legge 85/95, prescrive infatti che,
in tali casi, venga corrisposto, entro il 31 marzo 1995 una somma
fissa in funzione della volumetria realizzata e consente di
dilazionare la restante parte in quattro rate, di pari importo, da
effettuarsi sulla base delle scadenze indicate nell'articolo 39.
Diversamente per gli abusi che comportano un pagamento forfettizzato,
occorre ottemperare in un unica soluzione, il cui termine di
pagamento e' fissato, anche in questo caso, al 31 marzo 1995.
In modo del tutto analogo si dovra' procedere anche in presenza di
oblazioni assoggettate a riduzione.
Quanto all'eventualita' di una oblazione corrisposta alla data del 31
dicembre 1994 in misura inferiore a quella dovuta, per inesattezza di
calcolo o per una errata individuazione della tipologia di abuso, e'
possibile operare la necessaria integrazione, entro il termine di
scadenza per la presentazione della domanda senza applicazione di
interesse. L'interesse di mora e' previsto solo per gli oneri
concessori nella legge 724. Successivamente alla predetta scadenza,
all'importo dovra' essere aggiunto detto interesse di mora.
5.3. Riduzioni
L'articolo 39, al comma 13, prevede riduzioni nel pagamento
dell'oblazione qualora ricorrano "situazioni di estremo disagio
abitativo". I parametri che misurano tale disagio sono il reddito del
nucleo famigliare relazionato all'ubicazione dell'immobile, ed il
carattere di abitazione principale del richiedente o di un componente
del nucleo famigliare conviventi da almeno due anni, come specificato
al comma 14 dell'articolo 39.
In funzione del primo parametro vengono individuate tre fasce, con
soglie differenti a secondo della composizione del reddito prevalente
(da lavoro dipendente o da altre fonti), a cui corrispondono
percentuali di riduzione del 50 per cento, del 30 per cento e del 25
per cento. Per l'ubicazione si e' tenuto conto innanzitutto della
dimensione demografica del comune - superiore a 20.000 abitati, tra
20.000 e 5.000 abitanti, inferiore a 5.000 abitanti - e quindi, con
riferimento alle suddivisioni operanti per il calcolo dell'equo
canone, alle diverse zone che compongono il territorio comunale. Per
usufruire della riduzione occorre possedere i requisiti fissati al
comma 14, oltre all'ulteriore condizione che prescrive la non
trasferibilita' a terzi, a titolo oneroso, dell'immobile entro dieci
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (in caso
contrario e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta e
quella, maggiorata degli interessi legali, determinata in assenza di
riduzioni).
E' importante segnalare che ai benefici sovrarichiamati possono
assommarsi, qualora sussistano i presupposti, quelli previsti dalla
legge 47/85.
Mantiene quindi piena efficacia la riduzione di un terzo riservata
alla prima abitazione purche' si verifichino due condizioni. La prima
e' che l'abitazione sia stata "eseguita o acquistata" dal soggetto
che presenta l'istanza che quindi si identifica con il proprietario
dell'immobilie da sanare. Non possono, conseguentemente, chiedere il
beneficio della riduzione soggetti che usufruiscono dell'opera
abusiva come "prima abitazione" ma a titolo diverso dalla proprieta'
(locazione, uso, abitazione, ecc.) anche se legati al proprietario da
vincoli di parentela: ne puo' chiedere tale beneficio il proprietario
di uno o piu' alloggi che li abbia destinati a "prima abitazione" di
parenti, anche in primo grado.
La seconda condizione e' che il richiedente la sanatoria risieda
nell'unita' immobiliare per la quale ha presentato la relativa
domanda: a meno che si tratti di opera ultimata, ma non completata ai
sensi dell'articolo 31 e, conseguentemente, non abitabile; del pari
si prescinde dalla residenza qualora questa sia obbligatoriamente
fissata da disposizioni di legge, regolamento o statuto.
La riduzione si applica per unita' immobiliari di qualsiasi
superficie - purche' non si tratti di abitazioni di lusso, ovvero
classificate catastalemente Al - limitatamente ai primi 150 mq.
Pertanto, il calcolo dell'oblazione, quando l'abitazione superi la
misura ora indicata, dovra' essere effettuato distinguendo le
superfici in relazione al diverso regime cui sono sottoposte.
Una ulteriore riduzione, pari al 50 per cento dell'importo gia'
ridotto, e' concessa ai soggetti - anche in questo caso non puo'
trattarsi che dei proprietari - che stipulano con il comune la
convenzione o l'atto di obbligo per determinare canoni di locazione e
prezzi di vendita delle unita' immobiliari, costituenti prima
abitazione.
La riduzione di un terzo e quella connessa al convenzionamento si
applicano ai fini della determinazione dell'oblazione, per intere
unita' immobiliari costituenti prima abitazione npn per abusi
consistenti in ampliamenti, interventi sul patrimonio edilizio
esistente, ecc. pur realizzati in una prima abitazione.
Il normale convenzionamento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge 10/77, che consente di ottenere la riduzione del contributo di
concessione alla sola quota commisurata alle opere di urbanizzazione,
puo', invece, essere chiesto da qualsiasi soggetto che presenti
l'istanza di concessione in sanatoria ed abbia titolo a stipulare,
alle condizioni previste, la convenzione.
Deve, infine, farsi presente, quanto alle maggiorazioni previste per
le superfici, che esse si applicano alle singole opere abusive aventi
specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili e costituenti, di
norma, una unita' immobiliare e non al complesso delle opere
eventualmente realizzate dal soggetto istante nell'ambito del comune
o dell'intero territorio nazionale.
5.4. Integrazione dei versamenti
In relazione ai termini del versamento dell'oblazione si precisa che,
per quanto riguarda gli errori materiali commessi nella
individuazione della tipologia di abuso, nonche' nelle determinazioni
delle riduzioni riguardanti il versamento dell'acconto, e' possibile
l'integrazione del predetto acconto entro i termini di scadenza
previsti dalla legge 724/94. Oltre i suddetti termini sara' dovuto
l'interesse legale.
5.5. Oblazione non corrisposta integralmente relativa a domande
presentate ai sensi della legge 47/85
Per quanto attiene all'ipotesi contemplata dal sesto comma
dell'articolo 39 legge 724/94, relativa ai soggetti che avevano
presentato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai
sensi della legge 47/85 o i loro aventi causa (sia a titolo
universale che a titolo particolare) e che ai sensi della predetta
norma avrebbero dovuto versare, entro il 31 marzo 1995, il triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata, occorre far
presente che l'eventuale mancato versamento ha determinato la
definitiva improcedibilita' della domanda di concessione in sanatoria
a suo tempo presentata.
CAPITOLO 6
La misura dei contributi di concessione, le modalita'
di calcolo e scadenze per il pagamento
6.1 Generalita'
Una delle principali innovazioni dell'attuale provvedimento di
definizione delle violazioni edilizie riguarda l'obbligo del
versamento di una anticipazione dei contributi di concessione,
stabilita nella tabella C allegata alla legge n. 724/94, in relazione
alle categorie generali di opere edilizie onerose e sulla base del
parametro della superficie. Si tratta di somme a disposizione degli
Enti Locali che possono consentire l'attivazione di un processo di
recupero urbanistico, ove l'amministrazione comunale ritenga di dover
intervenire con criteri di priorita'.
La suddetta anticipazione dovra' essere effettuata sia per le istanze
di definizione delle violazioni edilizie presentate ai sensi del
provvedimento attuale, sia per le istanze a suo tempo presentate ai
sensi della legge 47/85 e non definite per il mancato pagamento delle
rate dell'oblazione dovuta.
6.2 Domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94
In primo luogo, occorre richiamare le norme relative al calcolo della
superficie, stabilite nel decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 10 maggio 1977, n. 801, da applicare nella determinazione di
detta superficie.
Nella tabella C allegata alla legge 724/94 dovra' essere individuata
la categoria di intervento - nuova costruzione, ampliamento ovvero
ristrutturazione edilizia e modifiche di destinazione d'uso - nonche'
la classe demografica di appartenenza del comune ove e' situato
l'immobile oggetto della sanatoria, secondo quanto riportato nel
D.P.R. 14 giugno 1993, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 146
alla G.U. n.54 del 24 giugno 1993, fatti salvi i comuni di nuova
istituzione dal 1991 in poi. Rispetto alle tipologie di abuso numeri
1, 2 o 3 dovra' essere applicato il valore individuato nella tabella
relativa alla "nuova costruzione, ampliamento", mentre nel caso di
tipologia di abuso 4 dovra' essere utilizzato il valore individuato
nella tabella "ristrutturazione edilizie e modifiche della
destinazione d'uso".
Dalla semplice moltiplicazione dei due elementi viene individuata la
somma da corrispondere a titolo di anticipazione del contributo di
concessione. Occorre evidenziare che la tabella C non distingue tra
il contributo relativo all'articolo 5 e quello di cui all'articolo 6
della legge 10/77, relativi rispettivamente al contributo in ragione
degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Tale
circostanza dovra' essere tenuta in considerazione degli Enti Locali
nel determinare il conguaglio dovuto.
Ai fini della individuazione dell'obbligo di versamento
dell'anticipazione degli oneri concessori, si pone la necessita' di
verificare preliminarmente se sussistano le condizioni per la
corresponsione o meno del suddetto contributo. Si precisa che gli
oneri di concessione:
- non sono dovuti per le costruzioni realizzate prima del 1 settembre
1967;
- sono dovuti, in presenza di disposizioni regionali, nella sola
misura relativa alle opere di urbanizzazione per le costruzioni
realizzate tra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977;
- sono interamente dovuti nella misura prevista dagli articoli 5 e 6
della legge 10/77 per le costruzioni realizzate dopo il 30 gennaio
1977.
E' inoltre necessario verificare se, in relazione alla natura delle
opere abusive nonche' della destinazione d'uso dell'immobile, ricorra
o meno l'obbligo del pagamento degli oneri di concessione, in base a
quanto disposto dalla citata legge 10/77. A titolo esemplificativo si
richiamano le seguenti categorie di opere che non sono incluse tra
quelle onerose:
- opere edili finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche (articolo 7 legge 13/89);
- opere interne (articolo 26 legge 47/85);
- opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di
edifici gia' esistenti, occupazioni di suolo mediante deposito di
materiali o esposizione di merci a cielo libero, opere di
demolizione, reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione
di cave e torbiere (articolo 7 legge 94/82);
- parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano
terreno dei fabbricati, fino alla superficie massima prevista
all'articolo 41 sexies della Legge Urbanistica, qualora tali
parcheggi siano legati pertinenzialmente all'unita' immobiliare del
richiedente tramite atto d'obbligo unilaterale;
Il secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 39 prevede che qualora
siano state eseguite o si intendano eseguire opere di urbanizzazione,
in proprio oppure attraverso forme consortili, e' possibile
scomputare dall'anticipazione dovuta il valore delle opere pubbliche
eseguite, purche' rispondenti ai requisiti tecnici e prestazionali
richiesti dall'amministrazione comunale.
E' necessario quindi, secondo quanto previsto dal comma 9, terzo
capoverso dell'articolo 39, che le amministrazioni comunali, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 724/94, - quindi
entro il 1 marzo 1995 - abbiano determinato le modalita' di
pagamento del conguaglio dovuto a seguito della richiesta di scorporo
del valore delle opere suddette.
Le suddette modalita' dovranno essere inserite all'interno di una
apposita convenzione per il rispetto degli adempimenti a carico del
richiedente e di quanto altro richiesto dall'amministrazione
comunale.
Per quanto attiene alla possibilita' di determinare la misura degli
oneri concessori secondo la normativa vigente deve rilevarsi che la
legge non specifica su chi debba ricadere tale compito.
Appare legittimo, pertanto, che sia lo stesso richiedente ad
effettuare tale determinazione e a corrispondere - qualora l'importo
da versare ai sensi della legge 10/77 sia minore di quanto dovuto
applicando la tabella C - il minore importo.
Qualora tuttavia non fosse possibile fare riferimento ad alcuna
normativa la volumetria verra' calcolata dal piano di sistemazione
post-operam alla linea di gronda, oppure, in altri casi, come ad
esempio le soffitte sottotetto o i seminterrati resi abitabili la
volumetria deve essere calcolata secondo i dati geometrici.
E' necessario altresi' che le amministrazioni comunali, ove
possibile, si attivino per l'adozione e la pubblicita' delle norme e
dei parametri vigenti nel proprio territorio comunale al fine di
rendere piu' semplice e diretto, da parte dei richiedenti, la
verifica del minore importo da corrispondere tra l'anticipazione
nella tabella allegata alla legge 724/94 e gli oneri concessori
effettivamente dovuti ai sensi della legge 10/77. Il versamento degli
oneri concessori e' effettuato a favore dei comune ove e' ubicato
l'abuso da sanare e pertanto non deve essere sommato all'importo da
versare a titolo di oblazione. Le amministrazioni comunali dovranno
determinare e rendere pubbliche le modalita' di corresponsione degli
oneri concessori dovuti, nonche' gli elementi necessari per il
collegamento tra la domanda di sanatoria e il versamento effettuato.
Si precisa infatti, che l'attestazione del versamento delle rate
degli oneri concessori devono essere allegate alla domanda di
sanatoria entro un anno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, ovvero entro il termine massimo del 31
marzo 1966, ai fini del formarsi del provvedimento implicito di
concessione o autorizzazione in sanatoria, ferme restando le date di
scadenza per i successivi pagamenti degli oneri concessori.
L'anticipazione degli oneri concessori secondo la tabella C, puo'
essere corrisposta in quattro rate, di pari importo, alle scadenze
fissate dalla legge 85/95 per la rateizzazione dell'oblazione dovuta,
rispettivamente 15 aprile, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre del
1995, con la maggiorazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme
dovute. Si fa presente che la suddetta rateizzazione e' possibile
anche nel caso in cui sia stato gia' interamente corrisposta
l'oblazione. Ovviamente non sara' dovuto l'interesse sugli oneri
versati entro il 31 marzo 1995.
fo on
Qualora invece l'importo da corrispondere sia calcolato secondo i
parametri e le norme applicative della legge 10/77, il pagamento deve
essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo 1995, oppure
ad una delle scadenze previste per la rateizzazione sommando, in tale
caso, l'interesse di mora del 10 per cento annuo a decorrere dalla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
6.3 Domande presentate ai sensi della legge 47/85
Il pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori deve essere
effettuato esclusivamente da parte dei soggetti che non hanno
corrisposto l'intera oblazione dovuta a seguito della presentazione
della domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85
per il mancato pagamento di una o piu' rate dell'importo a suo tempo
determinato e che, quindi, sono soggetti al versamento del triplo
dell'importo di detta parte residua dell'oblazione non corrisposta
entro il 31 marzo 1995. Tali soggetti devono versare anche
l'anticipo degli oneri concessori pari al 70 per cento degli importi
al mq individuati nella tabella C. In caso di mancato versamento
dovra' essere applicato l'interesse di mora pari al 10 per cento
annuo.
Per tali soggetti, ove l'oblazione sia stata interamente versata,
secondo l'importo a suo tempo individuato nel relativo modello 47/85,
l'anticipazione degli oneri concessori non e' dovuta e sara' in tal
caso l'amministrazione comunale a procedere alla determinazione e
alla riscossione degli oneri concessori dovuti.
La superficie da moltiplicare per gli importi unitari, di seguito
individuati, dovra' essere quella esposta nei modelli 47/85 a suo
tempo presentati all'amministrazione comunale, ovvero pari alla
superficie effettiva, calcolata secondo quanto gia' indicato al
precedente punto 6.2., qualora si fosse riscontrato un errore di
calcolo. Detta superficie deve essere moltiplicata per il 70 per
cento degli importi unitari della tabella C.
L'importo complessivo cosi' determinato costituisce l'intera cifra da
versare a titolo di anticipazione degli oneri concessori, che sara'
oggetto della verifica da parte dell'amministrazione comunale per la
determinazione dell'eventuale conguaglio dovuto.
La suddetta anticipazione deve essere versata, con le modalita'
stabilite da ciascuna amministrazione comunale, entro il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge 724/94, cioe'
entro il 1 marzo 1995.
Qualora alla scadenza prevista non fosse effettuato il versamento,
dovra' essere corrisposto anche l'interesse di mora pari al 10 per
cento annuo.
Si fa presente che la ricevuta della suddetta anticipazione deve
essere allegata, entro la data del 31 marzo 1996, alla domanda di
sanatoria a suo tempo presentata all'amministrazione comunale ai
sensi della legge 47/85, per la decorrenza del termine di formazione
del provvedimento tacito di concessione o autorizzazione in
sanatoria. E' di tutta evidenza, infatti, che qualora il comune
procedesse ad una verifica della istanza non definita e non integrata
da pagamento del triplo dell'oblazione residua - nonche'
dell'anticipazione degl ioneri concessori - dovrebbe procedere
all'applicazione del capo I della legge 47/85.
Anche nel caso del completamento delle istanze di sanatoria ai sensi
della legge 47/85 l'articolo 39 non specifica a chi spetti il compito
di verificare se l'importo dell'anticipazione da corrispondere ai
sensi della tabella C sia inferiore a quanto effettivamente dovuto in
applicazione della normativa nazionale e regionale vigente ai sensi
della legge 10/77. Si deve pertanto ritenere che la suddetta verifica
vada condotta dal richiedente, con la precisazione che i parametri da
adottare devono essere quelli vigenti alla data del 30 giugno 1989,
data di formazione del "silenzio-assenso" previsto all'articolo 35,
comma 12, della legge 47/85.
6.4 Conguaglio dei versamenti effettuati
Entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della
domanda, cioe' entro il 31 marzo 1996, le amministrazioni comunali
sono tenute alla verifica e alla definizione dell'importo dovuto a
titolo di conguaglio. Tale previsione riguarda sia le domande
presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94, sia il
completamento delle domande presentate ai sensi della legge 47/85.
In considerazione del termine introdotto dal comma 11 dell'articolo
39 si raccomanda quindi agli Enti Locali una prioritaria e sollecita
verifica delle istanze di sanatoria su tale specifico aspetto. E da
ritenere, inoltre che il trascorrere dei 60 giorni successivi alla
notifica della richiesta per gli adempimenti da parte
dell'interessato, determini, in caso di mancato pagamento del
conguaglio, l'applicazione dell'articolo 3 della legge 47/85, circa
il ritardato od omesso versamento del contributo di concessione.
6.5 Normativa regionale in materia di oneri concessori relativa alla
sanatoria edilizia
L'esplicita riapertura dei termini contenuti nei Capi IV e V della
legge 47/85 riportata nel comma 1, terzo capoverso dell'articolo 39
della legge 724/94, consente alle regioni di legiferare, entro
novanta giorni dal 1 gennaio 1995, in merito alla misura del
contributo di concessione da versare per le istanze di sanatoria.
Occorre fare presente, tuttavia, in considerazione del divario tra
gli oneri concessori e il costo effettivo delle opere da realizzare
l'opportunita' che le regioni, prima di adottare provvedimenti di
riduzione del contributo concessorio, verifichino attentamente, sulla
base dei suddetti costi effettivi, se gli oneri da corrispondere
siano sufficienti per la dotazione di opere di urbanizzazione.
Al riguardo deve anche precisarsi che le disposizioni a suo tempo
adottate dalle regioni, in base all'articolo 37 della legge 47/85,
trovano ancora applicazione relativamente alle opere realizzate entro
il 1 ottobre 1983, sempre che sia stata presentata la domanda di
concessione in sanatoria ex legge 47/85. Per gli abusi
successivamente commessi resta la facolta' delle regioni di
legiferare entro il termine di novanta giorni dell'entrata in vigore
della legge 724/94.
CAPITOLO
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
7.1 Generalita'
L'articolo 32 della legge 47/85 pone, innanzitutto un principio
generale: e cioe' che il rilascio della concessione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinata a parere
favorevole delle amministrazioni regionali e statali preposte alla
tutela del vincolo stesso. Si tratta di vincoli la cui tutela e'
affidata alla discrezionale valutazione dell'amministrazione che puo'
consentire, negare o sottoporre a condizioni l'edificazione o,
comunque, la trasformazione del territorio. La norma non si
riferisce, pertanto, alle destinazioni di piano il cui rispetto e'
assicurato dal comune nell'esercizio dei suoi poteri, ma ai vicoli
posti da amministrazioni diverse da quelle comunali.
7.2 Riferimenti all'epoca di imposizioni del vincolo
L'articolo 32 non precisa in quale momento il vincolo deve essere
stato imposto, perche' sorga la necessita' di acquistare il parere
favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo
medesimo. La norma, anzi, usa una espressione ampia ma che non ne
definisce sicuramente l'ambito di applicazione ("opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo") che necessita di interpretazione sulla
base dei principi generali. Il principio che trova applicazioni
quando si tratti di concessioni di edificare e' che esse (comprese
quelle in sanatoria) siano rilasciate sulla base della normativa
urbanistica vigente al momento del rilascio.
Pertanto, nessuna questione sorge quando il vincolo preesisteva alla
realizzazione dell'opera abusiva e permane tuttora: alla violazione
della normativa urbanistica si aggiunge quella del vincolo e,
conseguentemente, e' necessario acquisire il parere
dell'amministrazione preposta all tutela del vincolo medesimo.
Quando l'opera abusiva e' stata realizzata in contrasto con un
vincolo poi venuto meno, e pertanto inesistente al momento della
concessione in sanatoria ovvero della formazione del
silenzio-assenso, non trova applicazione e nessun parere deve essere
richiesto: l'amministrazione, d'altra parte, non avrebbe la potesta'
di negare un parere favorevole, quando il vincolo non esistesse al
momento dell'esame dell'opera abusiva.
Quando, invece, il vincolo e' intervenuto dopo la realizzazione
dell'opera abusiva e' necessario chiedere il parere previsto
dall'articolo 32, che sara' rilasciato tenendo conto dell'esistenza
del vincolo in parola. Si tratta, infatti, di opere che, in
precedenza - mancando della concessione o essendo state realizzate in
difformita' da questa - non avevano giuridica esistenza e, pertanto,
in occasione della richiesta di concessione in sanatoria, debbono
essere valutate secondo la normativa vigente al momento del relativo
rilascio.
L'articolo 32, peraltro, lascia al discrezionale apprezzamento
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo la
determinazione in ordine al parere. Tale amministrazione, cioe', deve
sempre valutare l'opera in relazione agli interessi da tutelare:
cosicche' potrebbe rilasciare parere favorevole alla concessione in
sanatoria, anche quando il vincolo sopravvenuto comportasse la
inedificabilita' assoluta.
7.3 Parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
Il parere delle amministrazioni competenti e', per il Comune,
obbligatorio - nel senso che esso non puo' provvedere senza aver
preso cognizione del parere - e vincolante ai fini del rilascio della
concessione in sanatoria.
Trattandosi di un sub-procedimento, spetta di norma al comune
chiedere alla competente amministrazione il parere: e cio' significa
anche che ricade sul comune la responsabilita' del rilascio della
concessione in conformita' a tutti i pareri necessari.
Tuttavia, cio' non esclude che l'interessato possa assumersi il
compito di chiedere direttamente all'amministrazione competente il
parere necessario. In tale caso, egli deve allegare alla domanda di
concessione il parere gia' ottenuto, o in alternativa, allegare copia
conforme alla istanza rivolta alla amministrazione che tutela al
vincolo, in modo che il comune possa tenere conto dell'esito
dell'istanza in parola: poiche', a seconda del tipo di vincolo e
della natura dell'abuso, il mancato pronunciamento
dell'amministrazione competente alla tutela, equivale o a silenzio
rifiuto o a silenzio-assenso.
In ogni caso, il privato deve inviare al comune tante copie di
domande (con relativa documentazione) quanti sono i vincoli di cui
gli risulti l'esistenza.
Nei casi in cui sia il comune a chiedere il parere, deve farlo con
modalita' che permettano di individuare una data certa, appunto
perche' tale data e' quella dalla quale decorrono i termini
sopraddetti. Il comune, inoltre, e' tenuto a comunicare il parere
negativo - espresso o tacito - e la conseguente reiezione della
domanda di sanatoria, all'interessato, il quale potrebbe esperire i
rimedi giursdizionali avverso il provvedimento della amministrazione
preposta alla tutela del vincolo.
Il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e'
elemento importante nel procedimento di sanatoria, perche' condiziona
sia la ripresa dei lavori, sia la formazione del silenzio-assenso
sull'istanza di concessione in sanatoria: e, pertanto, sara'
opportuno che le competenti amministrazioni provvedano
tempestivamente, anche perche' il silenzio-rifiuto immotivato
originerebbe un contenzioso, dagli esiti incerti per la pubblica
amministrazione.
7.4 Categorie di vincoli
Il comma 2 dell'articolo 32 stabilisce che sono sanabili le opere
eseguite abusivamente su aree vincolate dopo la loro realizzazione,
purche' si verifichino alcune condizioni.
La prima categoria cui la norma fa riferimento e' quella delle opere
realizzate (lettera a) in difformita' dalla normativa antisismica e
la condizione e' che l'edificio sia staticamente idoneo o che lo
divenga a seguito di un intervento di adeguamento.
La lettera b) riguarda le costruzioni realizzate in contrasto con le
previsioni urbanistiche di destinazione ad edifici o spazi pubblici:
e la condizione di sanabilita' consiste in un evento futuro, poiche'
tali costruzioni non dovranno risultare in contrasto con le varianti
di recupero urbanistico che i comuni formeranno nel rispetto dei
criteri stabiliti dalle regioni ai sensi del Capo III della legge
47/85. Nell'ipotesi della lettera b), pertanto, il responsabile
dell'abuso deve presentare istanza di concessione in sanatoria nei
termini stabiliti dall'articolo 35 conseguendo gli effetti collegati
a tale presentazione e al versamento dell'oblazione; ma potra'
ottenere la concessione solo dopo l'approvazione della variante di
recupero.
Deve farsi presente - in relazione alla sentenza n. 92/1982 della
Corte costituzionale - che, trascorso il termine quinquinnale di
efficacia della norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici o spazi pubblici, cessa il relativo vincolo; e pertanto viene
a mancare il contrasto ipotizzato dall'articolo 32, lettera b) della
legge 47/85. Il comune, tuttavia, potrebbe confermare il vincolo con
la variante di recupero.
Infine (lettera c) sono sanabili le costruzioni realizzate nelle
fasce poste a protezione del nastro stradale, a condizione che non
costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. I criteri per
stabilire se esista tale minaccia e se, percio', la concessione in
sanatoria debba essere negata possono indicarsi come segue:
a) Abusi singoli su strada in rettilineo.
Quando l'abuso sia costituito da un fabbricato di piccole dimensioni
su strada diritta senza intersezioni, curve o singolarita'
planovolumetrica prossime, la concessione edilizia in sanatoria e'
ammissibile ove il manufatto disti dalla strada almeno 5 m, ovvero
almeno meta' della larghezza della strada, se superiore tale frazione
a 5 m.
b) Abusi "singoli" su intersezione stradale.
E' opportuno assumere una perimetrazione flessibile con valori minimi
e massimi, entro i quali l'amministrazione comunale, sentiro' l'ente
proprietario della strada, possa adottare le sue determinazioni. Si
puo' ipotizzare il valore minimo quello di cui al punto a): mentre
per il valore massimo quello di cui al decreto ministeriale 1 aprile
1968, n. 1404, ma con distacchi limitati ad una sola lunghezza. Al di
fuori di tali valori, e' da ritenere che non sussistano le condizioni
per il rilascio della concessione in sanatoria.
c) Abusi plurimi o di dimensioni notevoli su strada in rettilineo.
Non possono essere rilasciate concessioni quando manchi un distacco
pari almeno alla meta' dei valori di cui alla tabella dell'articolo 4
del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404.
d) Abusi plurimi su intersezione stradale.
E' opportuno considerare una fascia avente la dimensione: minima
corrispondente a quella prevista all'articolo 5 del decreto
ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 con distacchi limitati ad una
sola lunghezza e massina al valore integrale dell'articolo 5 dello
stesso decreto ministeriale.
Al di sotto di detti valori minimi non appare possibile alcuna
concessione in sanatoria.
e) Abusi singoli o plurimi in corrispondenza di curve, dossi,
disuniformita' planovolumetriche.
L'ampia diversificazione dei casi in concreto riscontrabili
suggerisce di conferire l'accertamento della "minaccia" alla
valutazione documentata delle amministrazioni comunali e degli enti
proprietari delle strade, fermo restando il minimo inderogabile di
cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 765/67.
Naturalmente, le amministrazioni dovranno tenere massimo conto della
casistica degli incidenti verificatisi in dette zone.
Si ritiene, inoltre, essenziale prescrivere che nei casi c), d) ed
e), le amministrazioni comunali subordinino il rilascio della
concessione in sanatoria alla destinazione a parcheggio, mediante
atto d'obbligo in forma pubblica, della intera fascia residua tra
strada ed edificio; a destinazione privata per quanto richiesto dal
secondo comma dell'articolo 2 della legge 122/89 ed anche a
destinazione pubblica ove nei fabbricati coesistano attivita'
commerciali, artigianali o produttive.
Comunque, il rilascio della concessione, per le costruzioni nella
fasce di rispetto stradale, e' subordinato anche al parere favorevole
dell'ente proprietario della strada.
Quando le condizioni indicate non si verifichino, le opere abusive
sono da considerarsi non suscettibili di sanatoria, e pertanto, nei
loro confronti, trovano applicazione le disposizioni del Capo I della
legge 47/85.
Per le opere abusive realizzate da privati su aree di proprieta'
dello Stato o di enti pubblici territoriali, senza titolo che abiliti
al godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione.
Le opere in questione, tuttavia, ai sensi dell'articolo 33 della
legge 47/85, sono insuscettibili di sanatoria anche dopo aver
eventualmente ottenuto la concessione del suolo in tutti i casi in
cui ricadono in zone sottoposte a vincolo di inedificabilita' ovvero,
ai sensi dell'articolo 32, sono sanabili soltanto se si verifichino
le condizioni previste.
7.5 Disciplina del rilascio dei pareri
Ai sensi del D.L. 193/95 il formarsi del silenzio - rifiuto sulla
domanda di parere e' ricollegato soltanto alle opere abusive eseguite
su aree soggette alle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 (vincoli
storici, paesistici e ambientali) nonche' a vincoli, sia di normativa
che di piano, imposti a tutela di interessi idrogeologici e delle
falde acquifere.
Per gli altri vincoli non riconducibili alle leggi sopra citate,
l'inutile decorso del termine di centottanta giorni per l'emissione
del parere configura invece il formarsi del silenzio assenso sulla
domanda presentata, con conseguente possibilita' di rilasciare la
concessione od autorizzazione, ove siano rispettate le condizioni
urbanistico-edilizie per la sanatoria.
L'articolo 39 della legge 724/94 ha, pero', introdotto un'ulteriore
diversificazione in merito al regime da applicarsi per il rilascio
dei pareri relativo ad opere eseguite su immobili vincolati ai sensi
della legge 1497/39 e 431/85 (tutela paesaggistica ed ambientale).
Ove tali opere siano definibili come ampliamento ovvero rientrino in
tipologie di abusi che non abbiano comportato aumento di superficie o
volume, il termine per il rilascio del parere e' ridotto a centoventi
giorni ed all'inutile decorso del termine e' ricollegato il formarsi
del silenzio-assenso sulla domanda di parere. In questo caso il
parere, anche se ottenuto "per silentium" e' vanificato
dall'annullamento ministeriale che potra' sempre conseguire, nei
terminim di legge, alla trasmissione della documentazione da parte
della Regione o dell'ente locale sub-delegato alla Sovrintendenza
competente.
In proposito devesi altresi' sottolineare che ai sensi del terzo
periodo, primo comma dell'articolo 32 della legge 47/85 (introdotto
dall'articolo 12 del D.L. 2/88 convertito nella legge 68/88) il
parere non e' richiesto quando si tratta di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non
eccedano il 2 per cento della misura prescritta.
Tale disposizione deve, pero' intendersi derogata dal settimo comma
dell'articolo 39 della legge 724/94, per gli aspetti concernenti la
tutela ambientale, in quanto incompatibile con la normativa
sopravvenuta.
Analogamente, l'articolo 39 si sostituisce, solo ai fini del condono,
al disposto del penultimo comma dell'articolo 82 del D.P.R. 616/77,
come integrato dall'articolo 1 della legge 431/85, che non richiede
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/39 per "gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per
l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente dello stato dei luoghi, per costruzioni
edilizie o da altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita'
ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio".
Si deve infine ricordare che ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 2/88
convertito nella legge 68/88, il parere prescritto dall'articolo 32
della legge 47/85, ed ora dell'articolo 39 della legge 724/94, e'
reso in base alla procedura prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del
D.P.R. 616/77, come integrato dall'articolo 1 della legge 431/85, il
quale prevede l'intervento congiunto della Regione e del Ministero
dei beni culturali ed Ambientali. Si precisa che il termine di
centoventi giorni previsto dal comma 7 e' riferito al parere della
regione, mentre il Ministro dei beni culturali esplica il potere di
annullamento successivo entro 60 giorni.
A tale proposito, si ritiene opportuno che il richiedente dia notizia
all'Amministrazione regionale di aver attivato, alla scadenza dei
centottanta giorni previsti per la formazione del silenzio rifiuto,
la procedura concorrente presso il Ministero dei beni culturali. E'
opportuno infatti, per evitare duplicazioni di atti, che la Regione
sospenda l'emissione del parere per il periodo di tempo occorrente
all'Amministrazione centrale al rilascio del nulla osta.
La procedura per il rilascio del nulla osta per le richieste
effettuate dopo il 1 gennaio 1995 sono quelle definite dall'articolo
32 della legge 47/85, come modificato dall'articolo 39 della legge
724/94 e con le ulteriori integrazioni previste dal D.L. 193/95. Ne
consegue che relativamente agli ampliamenti ed alle tipologie di
abuso che non comportano aumenti di superficie e volume, in immobili
soggetti a tutela ambientale e paesistica, al trascorrere di
centoventi giorni dalla richiesta di sanatoria il parere si intende
reso in senso favorevole.
7.6 Opere non suscettibili di sanatoria
L'indicazione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria,
contenuta nell'articolo 33 comprende il contrasto con "ogni altro
vincolo che comporti le inedificabilita' delle aree". Quest'ultima
dizione contenuta nella lettera d) deve considerarsi di carattere
residuale, con la conseguenza che le lettere precedenti sono
meramente esemplificative.
L'ampiezza dell'indicazione e' evidente anche in relazione alla
inclusione, tra i vincoli tutelati, di quelli imposti non solo dalle
leggi, statali e regionali, ma anche da strumenti urbanistici.
Le opere in questione, tuttavia, debbono essere state realizzate dopo
l'imposizione del vincolo per essere insuscettibili di sanatoria.
Qualora l'opera sia stata realizzata prima dell'imposizione del
vincolo si e' evidentemente al di fuori di ogni fattispecie
limitativa. Si ritiene infatti che debba farsi applicazione della
norma di carattere generale contenuta nel primo comma dell'articolo
32, con la conseguenza che i vincoli assumono un contenuto e una
efficacia analoghi a quelli parziali.
Le opere realizzate su immobili vincolati ai sensi della legge
1089/39 sono di sanabilita' condizionata, poiche' la loro esclusione
dalla sanatoria si verifica soltanto nella ipotesi in cui siano
incompatibili con la tutela prevista dalla menzionata legge.
Tale valutazione non puo' che competere all'autorita', come
individuata ai sensi dell'articolo 32, il cui parere negativo -
sempre in analogia con quanto previsto in quest'ultimo articolo -
sara' vincolante ai fini della sanatoria.
Pertanto, il giudizio di insanabilita' non puo' competere al comune
ma, come per le opere di cui al comma 1 dell'articolo 32, e' di
spettanza dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo: il
comune (o l'interessato) dovranno, pertanto, chiedere il parere
previsto dalla disposizione ora menzionata.
Il recupero di opere abusive in contrasto con vincoli di
inedificabilita' deve considerarsi inammissibile tutte le volte che
il vincolo medesimo e' posto da leggi statali o regionali; e' invece,
da ritenere consentito quando esso e' previsto dal piano regolatore e
venga rimosso con l'adozione di una variante di recupero. Solo in
questa ultima ipotesi il comune puo' "disporre", modificandolo o
eliminandolo, del vincolo preesistente, emanazione della sua
volonta'.
Una ulteriore categoria di opere abusive non suscettibili di
sanatoria e' stata introdotta nella nuova disciplina del condono
edilizio e da ultimo confermata al comma 6 dell'articolo 2 del D.L.
193/95; si tratta di costruzione abusive, entro e fuori terra,
realizzate in aree gia' boschive danneggiate o distrutte da eventi
naturali o atti vandalici e che rientrano quindi nella previsione di
cui all'articolo 33 della legge 47/85.
Per le opere non suscettibili di sanatoria si applicano le sanzioni
del Capo I della legge 47/85 ed in particolare la demolizione, stante
la preminente esigenza di assicurare la salvaguardia dei valori
tutelati del vincolo.
CAPITOLO 8
Sanzioni penali e sospensione dei procedimenti in corso
8.1 Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria
Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 47/85 dispone che "la
presentazione entro il termine perentorio della domanda.....,
accompagnata dall'attestazione del versamento della somma di cui al
comma 1 dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello
per sanzioni amministrative".
Pertanto, la sospensione dei procedimenti prevista ope legis,
dall'articolo 44, dalla data di entrata in vigore della legge fino
alla scadenza dei termini di presentazione della domanda e' destinata
a protrarsi per effetto della presentazione della domanda medesima
corredata dal pagamento dell'oblazione (almeno nei limiti della quota
di cui alla tabella B allegata alla presente legge, ovvero nella
misura forfettaria stabilita per le tipologie di abuso nn. 4, 5, 6,
7). Cio' in quanto conseguenza degli effetti del disposto
dell'articolo 38, che assicura l'estinzione dei reati contravvenzioni
(comma 2) e delle sanzioni amministrative (comma 3).
Quanto alla sospensione del procedimento penale - ma non
dell'attivita' di indagine e dell'esercizio dell'azione penale - va
richiamata la giurisprudenza gia' formatasi in materia di condono,
secondo la quale l'effetto sospensivo non dipende dal provvedimento
(nella specie quindi dichiarativo) del giudice, ma si ricollega
direttamente alla legge stessa, in presenta delle condizioni
stabilite da questa, che il giudice ha il potere di accertare.
La sospensione si protrae per tutta la durata del procedimento di
condono, salvo il diniego della concessione in sanatoria, e comunque
fino al versamento dell'intera oblazione, che estingue i reati
contravvenzionali previsti dalla legge 1150/42 e successive
modificazioni ed in ultimo dalla legge 47/85, dall'articolo 221 T.U.
leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge 5
novembre 1971 n. 1086, ed infine dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64.
La sospensione del procedimento penale, per l'effetto del termine di
prescrizione dei reati, concerne esclusivamente le violazioni alle
normative sopra indicate, integrative di illeciti penali oggetto di
estinzione per oblazione. E' previsto dall'articolo 38, comma 3,
della legge 47/85, la cui norma viene richiamata dalla presente
legge, che, qualora nei confronti dei richiedenti il condono sia
intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati sopra
indicati, dell'oblazione viene fatta annotazione nel casellario
giudiziale, non dovendosi tenere conto di tale condanna
esclusivamente agli effetti dell'applicazione della recidiva e del
beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale limitazione
degli effetti estintivi e' stata ritenuta corretta e coerente con la
scelta di utilizzare una misura di clemenza atipica e comunque
diversa dall'amnistia, e risulta quindi non fondata la questione di
legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non
prevede la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro
che, gia' condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in
vigore della legge del condono (all'epoca 47/85 ed oggi in base alla
legge 724/94), abbiano attivato la procedura della sanatoria nelle
forme e nei termini prescritti.
Pertanto, si deve ritenere che a seguito della fattispecie estintiva
in esame il giudice dell'esecuzione non possa provvedere alla revoca
della sentenza di condanna divenuta definitiva anteriormente
all'entrata in vigore dei decreti leggi reiterati che hanno portato
all'approvazione della presente legge, ne' disporre la sospensione
degli effetti della condanna predetta, contrariamente a quanto
previsto dall'articolo 673 c.p.p., (norma analoga a quella
corrispondente del codice di rito penale previgente, in materia di
esecuzione).
La presentazione della domanda di sanatoria con l'attestazione del
pagamento dell'oblazione ha effetti sospensivi anche riguardo ai
provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, nonche'
relativamente all'esecuzione delle medesime (sempre inerenti alle
leggi sopra indicate).
La sospensione riguarda soltanto i procedimenti aventi ad oggetto
l'applicazione di sanzioni, e non anche quelli riguardanti la
legittimita' o meno della concessione edilizia.
La normativa in esame e' peraltro conforme alla giurisprudenza
amministrativa formatasi anteriormente alla legge 47/85, secondo la
quale, in caso di presentazione di una domanda in sanatoria, il
sindaco, ovvero l'autorita' amministrativa competente, erano tenuti
ad astenersi, pena l'illegittimita' del conseguente provvedimento,
dall'esercizio del potere sanzionatorio, prima di aver accertato la
sanabilita' dell'opera eseguita.
A seguito del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese
le pene pecuniarie e le soprattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai
fabbricati abusivamente eseguiti, "sempreche' le somme dovute a
titolo di oblazione siano state corrisposte per intero".
La norma del comma 5 dell'articolo 38 della legge 47/85 stabilisce
che possono beneficiare degli effetti estintivi penali tutti i
soggetti interessati al condono edilizio, ancorche' non siano
proprietari dell'immobile oggetto dell'abuso. In tale caso alla
domanda di condono va allegata la prova del versamento dell'oblazione
nella misura del 30 per cento rispetto a quella dovuta dal
proprietario: il tutto con il rispetto dei termini prescritti.
Fra i suddetti soggetti vanno compresi i concorrenti nei medesimi
reati che, nell'indagine processuale, risultino interessati al
conseguimento della sanatoria stessa, ivi compresi i pubblici
ufficiali, sempreche' l'illecito edilizio o urbanistico non sia
assorbito dal piu' grave reato contro la pubblica amministrazione.
8.2 Effetti del diniego di sanatoria
Il diniego della sanatoria, per motivi diversi dall'insanabilita'
dell'opera abusiva, non e' ostativo all'estinzione dei reati
contravvenzionali, a seguito dell'intero versamento della oblazione.
Per effetto della norma in esame e' stato ritenuto che l'estinzione
possa riferirsi - sussistendo le condizioni di legge ed osservando i
termini e le forme dalla legge stessa previsti - anche alle ipotesi
in cui la sanatoria sia intervenuta prima dell'entrata in vigore
della legge sul condono, ad esempio nelle ipotesi di sanatoria
introdotte dalle leggi regionali.
In caso di diniego della sanatoria, sono disciplinati gli effetti
esclusivamente con riguardo alle sanzioni amministrative punite in
misura pecuniaria, nel senso che la somma corrisposta a titolo di
oblazione possa essere imputata a quanto dovuto per le predette
sanzioni. Il che implica l'esclusione di qualsiasi effetto per le
sanzioni ripristinatorie, previste per gli abusi piu' gravi.
8.3 Sospensione dei procedimenti
La norma dell'articolo 44 della legge 47/85 prevede la sospensione
automatica - di natura provvisoria - dei procedimenti amministrativi
e giurisdizionali nonche' dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative, e la sospensione dei procedimenti penali (con
esclusione dell'esecuzione delle sentenze definitive), ed infine
dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 765/67 dalla data di
entrata in vigore dei decreti legge emanati a partire dal 1994 e fino
alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di
sanatoria.
La sospensione non si applica ai procedimenti cautelari innanzi al
giudice amministrativo, che comunque possono essere oggetto di
rinuncia da parte dell'interessato.
La sospensione riguarda solo i procedimenti relativi all'applicazione
delle sanzioni e quindi, per quanto attiene ai procedimenti innanzi
al giudice amministrativo o al giudice civile, essa non si estende ai
giudizi relativi alla legittimita' della concessione ovvero alle
violazioni delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche a tutela dei
diritti dei privati.
CAPITOLO 9
Atti di trasferimento degli immobili oggetto di sanatoria
9.1. Generalita'
Occorre innanzitutto ribadire che l'eventuale nullita' degli atti di
trasferimento e' circoscritta soltanto agli immobili eseguiti in
assenza di concessione o in totale difformita' da essa (nei casi in
cui si abbia condizioni di equiparazione alle prime), mentre non sono
oggetto ad alcun limite alla commerciabilita' gli abusi di minore
gravita' che restano assoggettati alle sanzioni di tipo
amministrativo o penale.
Tale affermazione trova un ricorrente sostegno nell'indirizzo
giurisprudenziale sulla tipologia degli abusi che rendono il bene
incommerciabile ed e' in linea, del resto, con il principio
desumibile dal comma primo dello stesso articolo 40 della legge
47/85, che ricollega le sanzioni di cui al Capo I della legge 47/85
(sanzioni alle quali si allinea nella sostanza anche la nullita'
sancita dal comma secondo dello stesso articolo 40) alle "opere
abusive realizzate in totale difformita' o in assenza della licenza o
concessione".
Ai fini della commerciabilita' del bene abusivo, comunque, vengono in
esame due norme di base: l'articolo 39, comma 1, della legge 724/94,
e l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 193/95.
Per la prima, anche per il nuovo condono si applicano le disposizioni
della legge 47/85 (e pertanto trova integrale applicazione l'articolo
40 della legge stessa, sulle modalita' che devono essere osservate
per la validita' degli atti posti in essere, con oggetto manufatti
abusivi). E' evidente che le disposizioni della legge 47/85 sono da
considerare con le modifiche apportate dall'articolo 39.
Per la seconda, il contributo concessorio, mentre rileva ai fini
della commerciabilita' del bene abusivo per il nuovo condono, non
incide sulla procedura di condono instaurata ai sensi della legge
47/85 e gia' definita per provvedimento di sanatoria espresso oppure
per silenzio assenso.
La disciplina che risulta dall'insieme coordinato delle due
richiamate disposizioni puo' essere cosi' ripartita:
- istanze definite ai sensi della legge 47/85;
- istanze non definite ai sensi della legge 47/85;
- istanze di condono presentate ai sensi della nuova legge 724/94.
9.2 Domande presentate ai sensi della legge 47/85
Per effetto del richiamo che la legge 724/94 fa alla legge 47/85, si
individuano le seguenti situazioni:
a) se il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria, ai sensi
dell'articolo 31 della legge 47/85, occorre che in atto risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della predetta
concessione in sanatoria;
b) se il Comune non ha ancora rilasciato in modo formale la
concessione in sanatoria, si intende formata, in generale e fatti
salvi i casi di esclusione previsti dalla legge 47/85, la procedura
del silenzio assenso purche' ne siano verificati i presupposti che
consistono: nella presenza della domanda (di cui occorre riportare
gli estremi nell'atto); nella attestazione relativa all'intera
oblazione autoliquidata (calcolata dal richiedente contestualmente
alla presentazione della domanda); nella documentazione comprovante
l'accatastamento del bene; nell'attestazione che non si tratti di un
immobile vincolato ovvero, in caso contrario, che siano trascorsi
ventiquattro mesi dal rilascio del nulla osta favorevole.
Non e' da ritenere a questo fine necessario l'eventuale conguaglio di
oblazione richiesto dal Comune se la richiesta stessa sia avvenuta
dal ventiquattresimo al trentaseiesimo mese dalla data di
presentazione della domanda. Infatti, dalla lettura coordinata del
comma 6 dell'articolo 39 della legge 724/94 con il comma 12
dell'articolo 35 della legge 47/85, si evince che il comune puo'
richiedere la somma dovuta a conguaglio, ma se intende interrompere
il formarsi del silenzio assenso, occorre che la richiesta sia
effettuata prima dello scadere dei ventiquattro mesi. Trascorso tale
periodo senza che il comune abbia esplicitato la somma dovuta a
conguaglio, il silenzio assenso si realizza, fermo restando che il
comune ha dodici mesi di tempo per comunicare eventuali somme dovute
a conguaglio, che si concretizzeranno comunque in un rapporto di
credito-debito tra privato ed amministrazione comunale e con
l'avvertenza che, trascorsi i trentasei mesi dalla presentazione
della domanda di condono, eventuali conguagli non possono essere piu'
richiesti per il verificarsi della prescrizione.
Va inoltre ribadito che il silenzio assenso ha lo stesso effetto del
provvedimento di sanatoria e quindi va qualificato come un vero e
proprio provvedimento amministrativo, ancorche' fondato sull'inerzia
dell'amministrazione, che con questo strumento viene indotta a non
procrastinare all'infinito gli atti dovuti. In ogni caso, si ritiene
che possa essere fornita in atto la ricognizione dei presupposti di
formazione del silenzio-assenso o attraverso un'attestazione della
Amministrazione, oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
resa dall'alienante.
L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 193/95 stabilisce che "le
norme ... concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987". Cio' significa che per gli immobili oggetto di domande
di condono presentate ai sensi della legge 47/85, definite per
silenzio assenso oppure non ancora istruite, ai fini della
commerciabilita' del bene e' ininfluente il pagamento del contributo
concessorio, che rileva, eventualmente, solo ai fini
dell'attribuzione della parte che si fa carico per il pagamento.
9.3 Domande presentate ai sensi della legge 47/85 integrate con gli
adempimenti di cui all'articolo 39 della legge 724/94
Il comma 6 dell'articolo 39 della legge 724/94 stabilisce che per le
domande di condono presentate ai sensi della legge 47/85, se non e'
stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della
stessa legge, gli interessati, "a pena d'improcedibilita' della
domanda, devono versare, in luogo della somma residua, il triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica
soluzione entro il 31 dicembre 1994".
La norma accredita l'interpretazione che la condizione essenziale
affinche' il silenzio assenso sia considerato definitivamente formato
e' che l'oblazione sia stato interamente versata, intendendo per
oblazione esclusivamente quella autoliquidata.
Per esplicitare la norma occorre tener presente che il legislatore ha
inteso prescrivere il versamento aggiuntivo dell'oblazione soltanto
con riferimento all'oblazione autoliquidata, senza tenere conto del
conguaglio richiesto dal comune, presumibilmente per offrire agli
operatori giuridici piu' certezza documentale.
Il comma 6 dell'articolo 39 prescrive che il versamento del triplo
deve avvenire "a pena di improcedibilita' della domanda"; il che
significa che la procedura di condono, se non si verifica il
versamento della somma aggiuntiva di oblazione, non puo' proseguire
il suo corso, con l'ovvia conseguenza che il silenzio assenso non
potra' mai essere considerato concluso, e quindi che il comune non
potra' mai rilasciare provvedimento di sanatoria.
Se ne deduce che il bene abusivo, non potendo venir sanato, resta
incommerciabile ai sensi della legge 47/85, salvo che l'interessato
abbia riproposto la domanda di condono alla luce delle nuove
disposizioni, assoggettandosi agli esborsi previsti dalla nuova
normativa, ma attivando nel contempo una nuova procedura.
9.4 Versamento tardivo dell'integrazione dell'oblazione
Il comma 6 della legge 724/94, come modificato dal decreto-legge
193/95 prevede che il versamento del triplo dell'oblazione insoluta
non possa avvenire oltre la data del 31 marzo 1995, senza dar luogo
all'incommerciabilita' del bene abusivo. Nella fattispecie in esame,
anche a seguito delle modifiche all'articolo 39 introdotte dal
decreto-legge 88/95, ai fini della dimostrazione della procedibilita'
della domanda, e' necessario trasmettere all'amministrazione comunale
copia dell'avvenuto pagamento del triplo dell'oblazione dovuta,
unitamente al numero di protocollo dell'istanza a suo tempo
presentata.
Dal suddetto invio decorrera' un nuovo termine, ai sensi
dell'articolo 39 della legge 724/94, che, in osservanza delle
prescrizioni di legge, comporta la formazione del silenzio-assenso.
9.5 Domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94
Ai fini della commerciabilita' del bene oggetto di sanatoria, occorre
riferirsi all'articolo 5, comma secondo, del decreto legge 193/95,
per effetto del quale e' necessario indicare nell'atto:
a) se la procedura di silenzio assenso non si e' ancora conclusa;
- gli estremi della domanda di condono;
- gli estremi del versamento dell'intera oblazione e dello intero
contributo concessorio (ove dovuto) determinati dal richiedente;
b) se la procedura di silenzio assenso si e' gia' conclusa;
- gli estremi della data della domanda;
- gli estremi del versamento dell'intera oblazione e dello intero
contributo concessorio (ove dovuto) determinati dal richiedente;
- dichiarazione prodotta dall'interessato che il comune non ha
provveduto ad emettere il provvedimento di sanatoria nei termini
previsti dall'articolo 39 della legge 724/94.
Il testo del decreto-legge consente che si faccia riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico contenente quanto sopra.
Resta fermo che per la formazione del silenzio assenso debbono
esistere le seguenti condizioni:
- la presenza della domanda di sanatoria procedibile;
- l'intero versamento dell'oblazione;
- l'intero versamento del contributo di concessione;
- l'eventuale integrazione dell'oblazione e degli oneri concessori
richiesti nei termini dell'Amministrazione comunale;
- la trasmissione della richiesta di accatastamento alla
Amministrazione comunale;
- la formazione del parere favorevole, anche in modo implicito
attraverso il silenzio assenso, dell'Amministrazione preposta alla
tutela, qualora l'immobile sia soggetto a vincolo.
9.6 Commerciabilita' di immobili oggetto di riduzione della oblazione
per disagio abitativo
Ai fini della commerciabilita' del bene condonato con le agevolazioni
previste dall'articolo 39, comma 15, della legge 724/94, la norma
impone all'alienante di corrispondere oblazione e contributo
concessorio nella giusta misura, versando la parte di somma non
corrisposta con l'agevolazione maggiorata degli interessi e conclude
disponendo che "la ricevuta del versamento della somma eccedente deve
essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento
dell'immobile".
Va subito chiarito che la norma non trova applicazione: per gli atti
mortis causa; per le donazioni e per gli atti a titolo gratuito in
genere.
La norma si riferisce espressamente agli atti di trasferimento di
diritti reali "inter vivos a titolo oneroso a terzi", intendendo per
"terzi" tutti i soggetti estranei al diritto che viene trasferito.
9.7 Abusi edilizi realizzati da indagati di mafia o di riciclaggio di
denaro
La sanatoria e' sospesa per gli abusi edilizi commessi da soggetti
"indagati" per reati previsti dall'articolo 416 bis codice penale
(reati di mafia) o per reati di riciclaggio di danaro, o per abusi
commessi da terzi per conto dei soggetti predetti; la sospensione
dura fino all'esito del procedimento penale ed in caso di condanna
definitiva la sanatoria non puo' essere concessa.
La sentenza di condanna in tal caso comporta l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'articolo 20 della legge 47/85, che
dispone ad un tempo la confisca dei beni abusivi e l'acquisizione di
diritto gratuita di essi al patrimonio del comune. In tal caso la
sentenza opera come titolo ai fini del trasferimento della proprieta'
immobiliare (articolo 39, comma 12 della legge 724/94).
Considerato che e' vietata la comunicazione delle iscrizioni
contenute nel registro degli indagati fino a che non si sia assunta
la qualita' di imputato (articolo 335, ultimo comma codice di
procedura civile), il pubblico ufficiale che riceva un atto che abbia
come parte alienante un soggetto indagato ai sensi della norma in
discorso si trovera' nella materiale impossibilita' di acquisire
conoscenza sulla qualita' di indagato di una delle parti negoziali.
L'atto comunque non sara' sanzionato con la nullita', ferma soltanto
la possibilita' che il bene possa essere confiscato, con effetti,
pertanto, sulla completezza della transazione e non sulla validita'
sostanziale del negozio.
CAPITOLO 10
Rapporti con la legislazione
delle Regioni a statuto speciale
Il comma 21 dell'articolo 39 riguarda l'applicabilita' delle
disposizioni per la definizione agevolata delle violazioni edilizie
alle regioni a statuto speciale e alle provincie di Trento e Bolzano.
Al riguardo - per rendere piu' chiara la norma del comma 21 - deve
farsi presente che la sanatoria comporta adempimenti relativi a due
aspetti distinti. Il primo e' quello di carattere penale (e, percio',
dell'oblazione) in ordine al quale solo lo Stato puo' provvedere,
mentre nessuna competenza deve essere riconosciuta alla autonomia,
sia pure a carattere speciale, delle regioni o delle provincie.
L'altro e' quello amministrativo, connesso con il contributo di
concessione che, invece, e' - in via generale - di competenza delle
regioni, anche a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 5 e 6 della
legge 10/77. E pertanto, le disposizioni - relative al contributo di
concessione - contenute nell'articolo 39, si limitano ad indicare
l'entita' del contributo da corrispondere quale anticipazione.
Al riguardo, puo' farsi riferimento anche al disposto dell'articolo 1
della legge 47/85 che, nel dichiarare il carattere di legge-quadro
della stessa, precisa che le regioni emanano le disposizioni di
competenza, nell'ambito del nuovo quadro normativo, "fermo restando
quanto previsto dal capo IV": quello, cioe', dedicato alla sanatoria.
Invero, tale capo contiene anche norme in materia di contributi di
concessione (articolo 37); ma ne rinvia l'applicazione alle regioni.
Cio' premesso:
- le disposizioni dell'articolo 39, relative all'oblazione (misure,
termini e ogni altra connessa norma), si applicano anche nelle
regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome;
- le disposizioni relative al contributo di concessione si applicano,
comunque, alle regioni a statuto ordinario, fermo restando
l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 37 della legge 47/85,
mentre in quelle a statuto speciale e alle provincie autonome si
applicano soltanto se compatibili (o non in contrasto) con le norme
eventualmente approvate ai fini dell'applicazione dell'articolo 39).
**********************
Si confida che anche con l'ausilio della presente circolare, i
competenti uffici statali, regionali e soprattutto comunali, vorranno
fornire in sede di esame della documentazione per l'ottenimento della
sanatoria ai cittadini tutta l'opportuna assistenza ai fini di una
corretta applicazione della legge.
Questo Ministero comunque, e' disponibile per ogni ulteriore
chiarimento che risultasse necessario.
Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 1 agosto 1995
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 27