CAPITOLO 1
  Elementi di raccordo tra l'art. 39 della legge n. 724/94, la  legge
28  febbraio 1985, n. 47, i decreti-legge nn. 468/94, 551/94, 601/94,
649/94, 694/94, 24/95, 88/95, 193/95  e  l'art.  14  della  legge  n.
85/95.
1.1. Generalita'
L'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che disciplina la
"definizione    agevolata    delle    violazioni    edilizie"    deve
necessariamente raccordarsi con le disposizioni della legge  47/85  a
cui  direttamente  si richiama, con quelle dei decreti legge nn. 468,
551, 649 del 1994, che hanno anticipato la possibilita'  di  definire
le  violazioni urbanistico-edilizie, con i decreti legge, emanati nel
1995 (n. 24 e 88), che hanno apportato modifiche ed integrazioni allo
stesso  articolo  39,  nonche'  con  il  differimento   dei   termini
introdotto  con  l'approvazione  dell'articolo  14  comma 1 bis della
legge 85/95.
Tale raccordo e' esplicitamente previsto nelle disposizioni contenute
nei commi 1 e 18 del suddetto articolo 39.
Il comma 1 richiama in vigore le norme contenute  nei  capi  IV  e  V
della   legge  47/85,  come  ulteriormente  modificate  dallo  stesso
articolo 39; il comma 18 stabilisce che sono sostituite  dalla  legge
724 le norme in materia incompatibili, tranne quelle che riguardano i
termini di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori nonche'
della presentazione della domanda di sanatoria.
1.2 Versamento dell'oblazione effettuato prima dell'entrata in vigore
della legge 724/94.
La  determinazione  dell'oblazione, secondo il D.L. 468/94 era basata
sugli importi  indicati  nella  tabella  allegata  alla  legge  47/85
moltiplicati  per  quattro se l'abuso risultava anteriore al 15 marzo
1985 e per sei se commesso dal 16 marzo 1985  al  31  dicembre  1993.
Con  i  successivi  decreti  (551/94, 649/94) e con la legge 724/94 i
predetti   coefficienti    moltiplicatori    sono    stati    ridotti
rispettivamente  a  2  e  3.  Il  decreto-legge  468/94, inoltre, non
contiene disposizioni in materia  di  abusivismo  caratterizzato  dal
disagio  abitativo introdotte per la prima volta con il decreto-legge
551/94, con il quale sono state stabilite ulteriori riduzioni per  la
determinazione dell'oblazione. Ne consegue che il versamento entro il
31  ottobre  1994 dell'acconto dell'oblazione nella misura del 30 per
cento, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 D.L. 468/94, avrebbe
potuto comportare la corresponsione di un  importo  fisso  minore  di
quanto  previsto  dalla  tabella  B  alla  legge 724/94, per la parte
eccedente  era  possibile  scomputare  quanto  versato  entro  il  15
dicembre 1995.
Essendo  venuto  meno,  nei  decreti  legge  successivi  al  primo  e
nell'attuale articolo 39 il riferimento all'aumento o alla  riduzione
dell'oblazione  in  relazione  alla localizzazione dell'opera abusiva
(comune turistico e  comune  con  popolazione  inferiore  ai  tremila
abitanti),  se  il  calcolo dell'oblazione e' stato operato in misura
doppia, in quanto riferito ad una sanatoria di  un  abuso  in  comune
turistico,  si  puo' seguire il criterio precedente per la detrazione
degli importi maggiori gia' versati in acconto entro la data  del  31
ottobre   1994.   Se,   invece,  e'  stato  effettuato  un  conteggio
dell'oblazione con la riduzione pari alla meta' ricadendo l'abuso  in
un  comune  con  popolazione  inferiore  ai tremila abitanti, occorre
procedere all'integrazione  tra  quanto  gia'  versato  entro  il  31
ottobre  1994  e  quanto previsto dalla tabella B allegata alla legge
724/94 a titolo di acconto entro il 31 marzo 1994. Qualora  l'importo
versato  in  acconto  dell'oblazione ai sensi del D.L. 468/94 risulti
comunque superiore alla predetta tabella B  si  applica  il  criterio
indicato precedentemente. Resta inteso che le modalita' di versamento
rateali  previste  dall'articolo  39, quinto comma legge 724/94, come
modificato dalla legge 85/95, si  applicano  anche  ai  soggetti  che
hanno  versato  l'acconto  entro  il  31  ottobre  1994  in  base  al
decreto-legge 468/94. Se quindi risultasse un credito, rispetto  alla
restante  parte da rateizzare, si potra' richiedere il rimborso della
quota  eccedente  secondo   le   modalita'   previste   dal   decreto
interministeriale  da emanare ai sensi dell'articolo 2, secondo comma
del decreto-legge 88/95. E' opportuno evidenziare  che  le  riduzioni
dell'oblazione  previste  dal  comma  3  dell'articolo 34 della legge
47/85 non si applicano al caso di ampliamento dell'abitazione  e  per
gli  altri interventi indicati nei commi 5 e 6 dello stesso articolo,
in quanto non richiamati dal comma 16 dell'articolo  39  della  legge
724/94, i cui riferimenti sono da ritenere prescrittivi. In relazione
alle  tipologie  di  abuso  di  cui  ai  numeri 4-5-6-7 della tabella
allegata alla  legge  47/85,  per  le  quali  e'  stata  prevista  la
determinazione   forfettaria   dell'oblazione,   si   precisa  che  i
richiedenti  la  sanatoria  che  avessero  effettuato  il  versamento
dell'acconto  secondo le modalita' previste dal comma 6 dell'articolo
1 del D.L. 468/94 erano tenuti ad integrare l'oblazione, entro il  31
marzo 1995, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
La disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 12 della legge 47/85,
cosi'  come quella dell'articolo 36 della stessa legge, in materia di
rateizzazione dell'oblazione,  e  incompatibile  con  quella  dettata
dall'articolo  39  comma  5 della legge 724/94, come modificato dalla
legge 85/95, che prevede una diversa scadenza delle rate.
Il termine di centoventi giorni per  l'eventuale  integrazione  della
documentazione  prevista  e'  da  ritenere in vigore, e decorre dalla
data di presentazione della domanda.
Parimenti  e'  applicabile  il  disposto  e  la  procedura  contenuta
nell'articolo   35   comma  14  della  legge  47/85  che  prevede  la
possibilita' di completare  le  opere,  trascorsi  centoventi  giorni
dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della
seconda rata dell'oblazione.
1.3  Versamento  degli oneri concessori effettuato prima dell'entrata
in vigore della legge 724/94.
Qualora l'anticipazione  degli  oneri  concessori  versati  ai  sensi
dell'articolo 2 dei decreti-legge 468/94 e 551/94 risulti superiore a
quelli   determinati  secondo  gli  oneri  applicati  nel  comune  di
ubicazione  dell'immobile,  gli  interessati  possono  -   ai   sensi
dell'articolo  39,  ultimo  periodo  del comma 9 della legge 724/94 -
chiedere  il  rimborso  della  somma  eccedente   all'amministrazione
comunale  che puo' provvedere anche senza aver ultimato l'istruttoria
della domanda di sanatoria, dopo aver accertato la legittimita' della
richiesta.
Coloro che, in adempimento del comma 9, articolo 1 del  D.L.  649/94,
hanno  beneficiato  della  riduzione  degli  oneri concessori per gli
abusi  commessi  in  relazione  a  situazioni  di   estremo   disagio
abitativo,  non  prevista  nel  testo  dell'articolo  39  della legge
724/94,   e  ivi  erroneamente  mantenuta  in  tabella,  sono  tenuti
all'integrazione di  quanto  dovuto  nel  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda  di  sanatoria in relazione all'importo
applicato nei singoli comuni, ovvero a quello indicato nella  tabella
C.  Qualora  gli  importi  degli  oneri  da  corrispondere in base ai
parametri  comunali  risultino  inferiori  a  quelli  indicati  nella
tabella  C,  l'integrazione deve essere effettuata in unica soluzione
entro il predetto termine. Nel caso in cui trovino  applicazione  gli
importi   indicati   nella  tabella  C,  l'integrazione  deve  essere
effettuata entro il termine per la presentazione  della  domanda:  ma
l'importo  puo'  essere rateizzato nelle stesse scadenze previste per
l'oblazione, cosi' come stabilisce il comma 9 dell'articolo 39.
Qualora sia stato effettuato il versamento del  70  per  cento  degli
oneri  concessori  previsti  dall'articolo 2 del D.L. 468/94 e non si
ricada nell'ipotesi del  mancato  pagamento  di  rate  dell'oblazione
autoliquidata   ai   sensi   della   legge   47/85,   come  precisato
dall'articolo 39,  comma  10  della  legge  724/94,  il  rimborso  va
richiesto all'amministrazione comunale.
1.4 Obblighi delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Il  disposto  dell'articolo  45,  comma  1  della  legge  47/85,  che
prescrive il divieto per le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture alle opere abusive  realizzate  senza
concessione edilizia e non oggetto di sanatoria edilizia, e' norma di
carattere permanente e, pertanto, continua a trovare applicazione.
I responsabili di abusi che abbiano presentato istanza di concessione
edilizia in sanatoria e chiedano la fornitura di un servizio pubblico
sono  tenuti  ad allegare alla domanda la documentazione prevista dal
comma  2  del  medesimo  articolo  45.  Per   quanto   riguarda,   in
particolare,  la  documentazione  attinente  al pagamento delle somme
dovute a titolo di oblazione si  precisa  che  qualora  l'interessato
abbia  optato  per  il versamento rateale vanno allegate le quietanze
relative al versamento dell'importo fisso di cui  alla  tabella  B  e
della prima rata. Quando invece si sia provveduto al versamento della
parte  eccedente l'importo fisso in unica soluzione, entro il termine
di scadenza della prima rata, come previsto dal comma 5 dell'articolo
39, oppure si sia versata l'oblazione forfettaria, la  documentazione
riguardera' l'intera somma versata.
1.5 Sospensione dei procedimenti
La  sospensione dei procedimenti e' prevista dall'articolo 44 comma 1
della legge 47/85, la data di inizio della  sospensione  medesima  e'
quella  di  entrata  in  vigore del D.L. 468/94, e cioe' il 29 luglio
1994.
La sospensione  di  tali  procedimenti  e'  terminata  alla  data  di
scadenza  dei  termini  fissati per la presentazione della domanda di
concessione in sanatoria e percio' il 31 marzo 1995.
1.6 Vigenza dell'articolo 48 della legge 47/85
Per   quanto   riguarda   la   disposizione   transitoria   contenuta
nell'articolo  48 della legge 47/85, relativa alle "opere interne" di
cui all'articolo 26 della medesima legge, essa e' da ritenere tuttora
applicabile alle opere interne realizzate o in corso di realizzazione
alla data del 1o gennaio 1995.
Il termine per la presentazione della comunicazione, con le modalita'
che di seguito vengonospecificate, e' quello del 31 marzo 1995.
                             CAPITOLO 2
                       Oggetto della sanatoria
2.1 Generalita'
L'articolo  39  della  legge  724/94 - cosi' come l'articolo 31 della
legge 47/85 - prevede una sanatoria ampia, sotto il profilo oggettivo
anche se pone alcuni  limiti  quantitativi.  E  poiche'  il  comma  1
dell'articolo  39  si  riferisce  esplicitamente ai capi IV e V della
menzionata legge del 1985  e  prevede  l'applicabilita'  della  nuova
normativa  anche  agli  abusi  che avrebbero potuto essere sanati con
quella legge,  si  puo'  certamente  affermare  che  la  "definizione
agevolata  delle  violazioni edilizie", prevista dall'articolo 39 e',
per cio' che concerne l'oggetto, di applicazione generalizzata.
Restano, ovviamente ferme, alcune esclusioni  o  limitazioni,  legate
alla  violazione  dei  vincoli  previsti dagli articoli 32 e 33 della
legge 47/85 - di cui si dira' al capitolo 7 -  e  che  sono  connesse
alla  peculiarita' del territorio o dell'area su cui le opere abusive
sono state realizzate.
L'articolo 39 fa riferimento, senza alcuna specificazione, alle opere
abusive (comma 1), diversamente dall'articolo 31  della  legge  47/85
che  riguarda  le  "costruzioni"  e le "altre opere". Per il richiamo
alla precedente legge deve ritenersi che  anche  l'espressione  usata
dal  comma  1  dell'articolo 39 si riferisca non solo agli edifici in
senso proprio ma anche ai manufatti di ogni  tipo  e  alle  opere  di
urbanizzazione:  cioe' a tutte le opere che comportano trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio.    Quanto  agli  abusi,  sono
suscettibili  di sanatoria le opere eseguite senza licenza (prima del
gennaio  1977)  o  concessione  edilizia  o   autorizzazione   o   in
difformita' dalle stesse oppure, in base a titolo annullato, decaduto
o  divenuto  inefficace o nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria  o
amministrativa.
L'articolo  39  consente  anche  la  sanatoria  di  opere abusive nei
confronti delle quali il Comune abbia applicato le sanzioni  previste
dall'articolo  7  della  legge 47/85, con la conseguente acquisizione
della stessa, unitamente all'area di sedime, al  patrimonio  comunale
(comma 18).
Deve  anche  precisarsi  che  vale ancora, per i motivi detti, quanto
esposto nella circolare illustrativa della legge 47/85,  in  data  30
luglio  1985,  n.  3357;  e  cioe'  che  il riferimento alla licenza,
concessione edilizia o autorizzazione "prescritte da norme di legge o
di regolamento", come recita l'articolo 31 della legge 47/85, esclude
dalla necessita' della sanatoria - poiche' non  si  tratta  di  opere
abusive  -  le  costruzioni  realizzate  prima dell'entrata in vigore
della legge urbanistica del 1942 nei comuni nei quali il  regolamento
edilizio  non  prescriveva  l'obbligo  della  licenza edilizia. Nello
stesso senso e' anche l'ultimo comma del citato articolo 31, dove  si
precisa  al  contrario,  che  sono  soggette  alla sanatoria le opere
ultimate prima del 1o settembre 1967 quando, ai sensi non solo  della
legge   urbanistica  del  1942,  ma  anche  dei  regolamenti  edilizi
comunali, era richiesto il rilascio della licenza di costruzione.  Le
costruzioni  realizzate  prima  dell'entrata  in  vigore  della legge
urbanistica del 1942 - che introduce le sanzioni penali  in  caso  di
costruzione in assenza di licenza edilizia o in difformita' da questa
-  non  sono  soggette  alla sanatoria, ove si consideri che nei loro
confronti viene meno l'oggetto  fondamentale  dell'istituto  e  cioe'
l'illecito penale.
La  sanatoria puo' essere chiesta anche quando il titolo a costruire,
ancora non annullato, sia sottoposto a procedimento di annullamento o
di declaratoria di decadenza in sede  giudiziaria  o  amministrativa.
La disposizione riguarda opere che potrebbero essere state realizzate
legittimamente  e  che  tali  potrebbero  risultare a conclusione del
procedimento.  Tuttavia  il   legislatore   ha   ritenuto   di   dare
all'interessato la facolta' di uscire dall'incertezza connessa con il
procedimento,  liberandosi,  attraverso  la sanatoria, da ogni timore
circa la sorte del bene contestato.
Secondo il disposto dell'articolo 43 della legge 47/85, la  sanatoria
e'  applicabile  anche ai provvedimenti sanzionatori ancora in corso:
cioe' a quelli ancora in termini per l'impugnazione, a quelli nei cui
confronti essa sia pendente nonche' a  quelli  inoppugnabili  ma  non
ancora eseguiti.
Motivazione  simile  puo'  riconoscersi  al  disposto  del  comma  11
dell'articolo 39 della legge 724/94, cui si fara' specifico cenno.
Deve  ulteriormente  precisarsi  che  per  le  opere  realizzate   da
amministrazioni  statali  e  da  enti istituzionalmente competenti la
normativa dell'articolo 39 (come quella della legge 47/85) non  trova
applicazione.
Ma  cio'  non  per una pregiudiziale sottrazione di quelle opere alla
normativa sanzionatoria che, invece - come si ricava dall'articolo  5
della  legge  47/85  -  trova  applicazione anche nei confronti delle
opere statali:  nei  limiti,  ovviamente,  in  cui  norme  poste  per
l'attivita' dei privati possono trovare applicazione nei confronti di
un soggetto pubblico quale e' lo Stato.
Sta  di  fatto  che  le opere statali o di interesse statale - per le
loro caratteristiche peculiari ed in particolare per essere destinate
a soddisfare interessi generali di  grado  piu'  elevato  rispetto  a
quelli   soddisfatti  attraverso  la  pianificazione  locale  -  sono
sottoposte ad uno speciale regime (quello previsto  dall'articolo  81
del   D.P.R.   616/77  e  dal  D.P.R.  383/94)  che  considera  anche
l'autorizzabilita' della realizzazione di tali opere in contrasto con
le  prescrizioni  urbanistiche  locali.   Tale   regime   e'   basato
sull'intesa  Stato-Regioni,  che  ha  rilievo costituzionale, poiche'
disciplina i rapporti tra  i  due  Enti  in  materia  (l'urbanistica)
trasferita alle Regioni dall'articolo 117 Cost., e dalla quale deriva
l'effetto  di  variante  agli  strumenti  urbanistici vigenti, che e'
proprio del provvedimento autorizzativo  di  opere  statali  difformi
dalla disciplina urbanistico-edilizia.
Cio' premesso, e' evidente che, nei confronti delle opere statali non
puo'  trovare  automatica  applicazione  la  normativa  sanzionatoria
stante, appunto, la  possibilita'  di  autorizzare  la  realizzazione
sulla  base  di  un  controllo di compatibilita' inerenti gli aspetti
localizzativi.  Eventuali  "sanzioni"  -  quali,   ad   esempio,   la
demolizione  e  la  conseguente  riduzione  in  pristino - potrebbero
essere  irrogate  sulla  base  di  una   accertata   incompatibilita'
territoriale.
D'altra   parte,  la  normativa  vigente  (articolo  5  legge  47/85)
prescrive che il Sindaco, qualora accerti la realizzazione  di  opere
statali  in  contrasto  con  la  disciplina  urbanistica,  informa il
Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei lavori  pubblici
"ai  sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/77", che prevede, appunto,
il controllo urbanistico-edilizio di quelle opere.  Il  provvedimento
emesso   per   un'opera   gia'   realizzata  deve,  pertanto,  essere
considerato  non  tanto  una  sanatoria  (in  quanto  non  sana   una
situazione  di  sostanziale  illegittimita',  eliminabile solo con un
provvedimento "condono"), quanto  una  autorizzazione  legittimamente
rilasciata "ora per allora".
Deve, anche, rilevarsi che, secondo la nuova normativa ora introdotta
nell'ordinamento    dal    D.P.R.   383/94,   il   provvedimento   di
autorizzazione delle opere di interesse statale e',  qualora  vi  sia
contrasto, rilasciato, sulla base di una "conferenza di servizi", che
puo'  considerarsi un modulo procedimentale per l'effettuazione della
relativa istruttoria. La conferenza  e'  indetta  dal  Ministero  dei
lavori pubblici - cui le amministrazioni interessate devono rivolgere
apposita  istanza  -  in quanto si tratta dell'organo dello Stato cui
compete l'esercizio della funzione di indirizzo  e  di  coordinamento
nella materia, anche al fine di assicurare una corretta articolazione
degli interventi statali sul territorio.
Cio'   premesso,   in   via  generale,  e'  necessario  esaminare  le
disposizioni dell'articolo 39 che si discostano da quelle dei capi IV
e V della  legge  47/85  per  cio'  che  concerne  l'oggetto,  e  che
caratterizzano  la  nuova  normativa:  fermo  restando  che  le opere
abusive ammesse a  beneficiare  della  "definizione  agevolata"  sono
soltanto quelle ultimate entro il 31 dicembre 1993.
2.2. Limiti dimensionali e ultimazione delle opere
Innanzi  tutto l'articolo 39 della legge 724/94 introduce un elemento
di grande rigore, rispetto alla precedente normativa  -  al  fine  di
penalizzare  gli  abusi di maggiore gravita' - in quanto la sanatoria
trova un limite quantitativo. La "definizione agevolata", infatti, si
applica - soltanto, pero', per gli abusi a carattere  residenziale  -
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
-  ampliamenti  non  superiori  al  30  per  cento  della costruzione
originaria;
- ampliamenti comunque non superiori a 750 mc;
- nuove costruzioni non superiori a 750 mc.
Si puo', pertanto, affermare che il limite posto segni un  discrimine
tra  opere  ammesse  e non ammesse alla sanatoria: nel senso che, per
quanto attiene l'edilizia residenziale, gli abusi superiori a 750 mc.
ovvero  al  30  per  cento  della  costruzione  originaria  anche  se
superiore  a detto limite, comportano l'impossibilita' di chiedere la
"definizione agevolata" pur limitatamente a quella misura.
Quello   che   viene   in   primo   piano,   quale   condizione   per
l'ammissibilita'  della  sanatoria,  e' quindi la misura dell'abuso e
non l'abuso in  se:  come  avverrebbe  se  tutti  gli  abusi  fossero
sanabili  e  variasse l'oblazione in relazione alla "quantita'" degli
abusi stessi.
Deve anche precisarsi che  l'articolo  39  fa  riferimento  esplicito
(comma  5)  alla "unita' immobiliare": concetto, questo, sottinteso -
specie in rapporto alla "prima abitazione" - dalla  legge  47/85,  ma
non   esplicitato,  se  non  nella  circolare  3357/85.  Comunque  la
sanatoria precedente e' stata concessa,  appunto,  in  rapporto  alle
"unita' immobiliari": a proposito delle quali la menzionata circolare
precisa  - illustrando le norme relative ai coefficienti correttivi -
che  questi "si applicano alle singole opere abusive aventi specifica
rilevanza e autonomamente utilizzabili e costituenti, di  norma,  una
unita'   immobiliare   e   non   al   complesso  delle  opere".  Tale
interpretazione - in rapporto anche al comma 5 dell'articolo 39 -  si
applica  anche  nei  confronti  degli  abusi per i quali si chiede la
"definizione agevolata"; qualora siano state realizzate  due  o  piu'
"unita'  immobiliari",  le  domande  di  concessione  in sanatoria da
presentare saranno in numero corrispondente  a  quello  delle  unita'
stesse.
E'  stato  precisato  che  il limite volumetrico per l'ammissibilita'
della sanatoria si  applica  alle  costruzioni  abusive  a  carattere
residenziale  e  non  a quelle destinate ad altri usi. Cio' si ricava
dal comma 16 dell'articolo 39  nella  parte  in  cui  stabilisce  che
"anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente
articolo",  continuano  ad  applicarsi le riduzioni di cui al settimo
comma" dell'articolo 34 della legge 47/85, relativo alle modalita' di
calcolo dell'importo dell'oblazione per gli immobili non residenziale
in rapporto alla loro superficie o alla loro  destinazione,  e  cioe'
agli immobili:
-  industriali  e  artigianali  (ivi  inclusi  gli  immobili funzione
direzionale);
- commerciali;
- a carattere sportivo, culturale o sanitario, religioso o  di  culto
(dove l'ulteriore riduzione e' stata portata al 50 per cento);
- turistico-ricettive, agrituristiche;
- realizzati in zone agricole per la conduzione del fondo.
Il  limite  di cubatura non si applica neppure nei casi di istanza di
concessione in sanatoria presentata a seguito di  annullamento  della
concessione edilizia; nonche' - anche se l'articolo 39 non lo prevede
esplicitamente  -  della  licenza edilizia, quando si tratti di opere
realizzate sotto il regime precedente a quello instaurato dalla legge
10/77. La disposizione piu' favorevole tiene conto del fatto  che  si
tratta  di  concessione  o  licenza prima rilasciata e poi "ritirata"
dalla stessa  autorita'.  Nell'ipotesi  di  annullamento  del  titolo
abilitante  alla  realizzazione  dell'opera, oggetto della domanda di
sanatoria dovra'  necessariamente  essere  l'intera  costruzione,  la
quale,   per  l'effetto  della  misura  caducatoria,  va  considerata
totalmente  abusiva  perche'  priva  del  titolo  fin   dall'origine.
Nell'ipotesi  di  decadenza  o  di  titolo  successivamente  divenuto
inefficace,   considerata   la    irretroattivita'    dei    relativi
provvedimenti,  la  sanatoria dovra' invece essere richiesta solo per
la parte di opera realizzata dopo che sia intervenuta la decadenza  o
l'inefficacia.
Va  rilevato  che formano oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo
39 della legge 724/94 anche le tipologie di opere abusive n.  4.5.6.7
di  cui  alla  tabella  allegata  alla legge 47/85, che non implicano
aumenti di volumetria. Tali tipologie, ovviamente, non possono essere
condizionate, ai fini della sanatoria, ai limiti volumetrici previsti
al comma 1 dell'articolo 39.
Occorre precisare, ad integrazione di  quanto  esplicitato  in  altre
circolari precedenti, che il manufatto realizzato deve essere tale da
definire  la  volumetria da sanare. L'edificio deve essere completato
nelle parti strutturali, ivi inclusa  la  copertura,  e  puo'  essere
oggetto ad interventi di completamento funzionale a prescindere dalla
tecnologia utilizzata.
2.3. Diritti dei terzi
Il comma 2 dell'articolo 39 pone un ulteriore limite alla facolta' di
chiedere  la sanatoria: limite questo a tutela dei diritti dei terzi,
posto in relazione alle "opere edilizie  che  creano  limitazioni  di
tipo  urbanistico  alle proprieta' finitime"; ovvero "che siano state
realizzate su parti comuni".
Quanto  alle  prime,  si  tratta  di  opere  che,  in  violazione  di
prescrizioni  urbanistiche  (piani  regolatori,  norme di attuazione,
ecc.), ma anche edilizie (regolamenti edilizi) sono state  realizzate
senza  tener  conto  della  normativa  relativa  alle  distanze nelle
costruzioni, la cui violazione da' la facolta' a  chi  ha  subito  il
danno di chiedere la riduzione in pristino. Tuttavia si puo' accedere
al  condono  quando  le  "proprieta'  finitime" "non siano conformi e
compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello
adottato". In sostanza alla sanatoria non puo' farsi  ricorso  quando
l'opera   abusiva   crea   una   limitazione  nei  confronti  di  una
"proprieta'" - che potrebbe non essere un edificio o un manufatto  ma
un  fondo - mentre, invece, non esistono preclusioni alla facolta' di
ricorrere  alla  sanatoria  quando  il  rapporto  corre   tra   opere
egualmente abusive.
L'altra  categoria (le opere realizzate su parti comuni) riguarda non
tutte quelle  indicate  nell'articolo  1117  del  codice  civile,  ma
soltanto quelle che oltre ad essere comuni, sono anche di uso comune:
quali possono essere il suolo di pertinenza dell'edificio, i cortili,
i  terrazzi comuni, i locali per il riscaldamento centrale, ecc.. Non
sono,  invece,  da  considerare  "comuni",  ai  fini  del   comma   2
dell'articolo  39,  parti, quali le fondazioni, quando sopportino una
sopraelevazione; o il muro maestro, nel quale sia  stato  infisso  un
balcone: fatti salvi, in ogni caso, i rapporti condominiali.
2.4.   Istanze   presentate  entro  il  31  dicembre  1993  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 47/85
Il  comma  11  dell'articolo  39  consente  ai  soggetti  che   hanno
presentato   istanza   entro   il   31  dicembre  1993  per  ottenere
l'accertamento di conformita' ai sensi dell'articolo 13  della  legge
47/85,  di  chiedere  che l'istanza stessa sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. La disposizione stabilisce,  poi,  che  gli
interessati possono avanzare istanza di "conversione" dell'originaria
domanda,  ma  "nel  rispetto  dei  termini e degli obblighi previsti"
dall'articolo 39, ivi compreso il termine stabilito al comma 4  dello
stesso  articolo. Quanto agli obblighi, si tratta evidentemente della
presentazione della documentazione e  del  pagamento  delle  somme  a
titolo  di  oblazione  e  di  contributo  di  concessione.  Non trova
applicazione invece, per le opere residenziali, il limite relativo al
volume  sanabile  perche'  e'  da  presupporre  che  l'oggetto  della
sanatoria  siano  opere  conformi  agli  strumenti urbanistici sia al
momento  della  costruzione  sia   a   quello   della   presentazione
dell'istanza  di  accertamento  ai sensi dell'articolo 13 della legge
47/85: opere che il legislatore ha considerato con un  certo  favore,
trattandosi   di   abusi  formali,  consistenti  solo  nella  mancata
richiesta della concessione. La conversione in istanza  di  sanatoria
potrebbe  risultare  piu'  onerosa  per  il  responsabile dell'abuso,
tenuto a corrispondere, oltre  al  contributo  di  concessione  anche
l'oblazione,  ma, in realta', "la ratio" risulta evidente se si tiene
conto  che  la  domanda  ex  articolo 13 deve essere stata presentata
entro il 31 dicembre 1993, mentre  la  domanda  di  conversione  puo'
essere  presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
724/94, come modificato dalla legge 85/95. Se si  considera  che,  ai
sensi  del  citato  articolo  13,  qualora il Sindaco non si pronunci
entro 60 giorni, la domanda diretta all'accertamento  di  conformita'
si  intende  respinta, e' chiaro l'interesse a chiedere il condono da
parte dei soggetti che, altrimenti, sarebbero colpiti dalle  previste
gravi  sanzioni  della legge 47/85, le quali, come e' noto, non fanno
distinzione tra abusi formali e sostanziali.
In caso di provvedimento negativo del  Sindaco  ex  articolo  13  sia
implicitamente   che  esplicitamente  adottato,  si  ritiene  che  la
facolta' di richiedere la "conversione" di  cui  sopra  sia  limitata
all'ipotesi  in  cui  il  predetto  provvedimento  negativo  non  sia
divenuto definitivo al momento della presentazione della  domanda  di
concessione  in sanatoria ex articolo 39 legge 724/94, ferma restando
la facolta' di presentare una nuova domanda ai sensi  della  predetta
legge.
2.5. Sanatoria di immobili gia' acquisiti
L'articolo  39  prevede,  al  comma 19, che la sanatoria possa essere
applicata anche nei confronti delle opere abusive in  relazione  alle
quali  il  Comune  sia  intervenuto, ai sensi dell'articolo 7 comma 3
della  legge  47/85,  ordinando   la   demolizione;   e   di   fronte
all'inottemperanza   del  responsabile  dell'abuso,  abbia  acquisito
gratuitamente il bene  e  l'area  di  sedime,  provvedendo  poi  alla
necessaria  trascrizione  nei  pubblici  registri immobiliari. Quella
dell'articolo 39 e' una norma eccezionale,  stante  che  la  sanzione
prevista  e'  stata irrogata e l'opera abusiva, con l'area di sedime,
sono entrate definitivamente nel patrimonio comunale: questa pertanto
deve essere applicata con ogni cautela.
In primo luogo, per individuare l'oggetto della sanatoria  consentita
dal  comma  19  dell'articolo  39,  deve  ritenersi confermato che il
significato dell'espressione  "opere  abusive  divenute  sanabili  in
forza  della  presente  legge"  usato  dalla disposizione ne consenta
l'applicazione, per le opere residenziali,  solo  agli  immobili  non
eccedenti i limiti indicati al comma 1 dell'articolo 39.
Deve  ulteriormente  precisarsi  che  la  sanatoria  delle opere gia'
acquisite puo' essere concessa  solo  nel  rispetto  della  normativa
generale  e  di quella specifica in materia. Cosi', ad esempio, opere
realizzate in violazione di un  vincolo  di  inedificabilita'  (quali
quelli  elencati  dall'articolo  33 della legge 47/85) in nessun caso
potrebbero essere restituite al responsabile dell'abuso.  Si  tratta,
pur  sempre, di una concessione in sanatoria da rilasciare sulla base
del relativo procedimento; l'avvenuta presentazione della domanda  di
sanatoria,  qualora  risultino  accertati i requisiti di sanabilita',
diventa quindi condizione necessaria per  ottenere  la  cancellazione
della  trascrizione  nel  registro immobiliare del bene acquisito. In
altri termini la disposizione del  comma  19  non  significa  che  il
responsabile     dell'abuso    abbia    un    diritto    "automatico"
all'annullamento dell'acquisizione  del  bene  una  volta  che  abbia
"adempiuto agli oneri previsti". La norma attribuisce all'interessato
la  facolta'  di  chiedere  la  concessione  in sanatoria, nonostante
l'intervenuta acquisizione  del  bene  al  patrimonio  comunale;  pur
sempre  nei  limiti e alle condizioni previste dall'articolo 39 della
legge 724/94 e dei Capi IV e V della legge 47/85.
Sono  escluse  da  questa  particolare  ipotesi di sanatoria le opere
abusive che il Comune abbia destinato entro il 1o  dicembre  1994  ad
attivita'  di  pubblica  utilita':  attivita'  non  specificate e che
pertanto possono essere le piu'  diverse.  A  questo  proposito  puo'
fornire  un  indirizzo  il comma 5 dell'articolo 7 della legge 47/85,
che  esclude  la  demolizione  del  bene  acquisito  quando  esistano
"prevalenti  interessi  pubblici  .......  e  sempre  che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi  urbanistici  o  ambientali".  Deve
ritenersi che in ogni caso e' applicabile quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 39.
Sono  escluse altresi' dalla ipotesi di sanatoria in argomento anche,
le opere abusive che hanno gia' subito gli effetti dell'ordinanza  di
demolizione.  Da  quanto  sopra  ne deriva che per i casi in oggetto,
prima di poter effettuare il trasferimento  del  bene  a  favore  del
richiedente,  il comune dovra' rilasciare la concessione in sanatoria
avendo  verificato  preliminarmente  la  sussistenza  dei   requisiti
necessari.
Quanto   al   trasferimento   del  bene  dal  patrimonio  del  Comune
(proprietario a tutti gli  effetti)  a  quello  dell'interessato,  in
assenza  di specifiche indicazioni al comma 19 dell'articolo 39 e' da
ritenere che debbano trovare applicazione le norme vigenti in materia
di trasferimento della proprieta' a titolo derivativo.
                             CAPITOLO 3
                      Procedura della sanatoria
3.1 Soggetti legittimati
L'articolo 39 della legge 724/94 non  innova  la  disciplina  dettata
dalla   legge   47/85   riguardante   i   soggetti  legittimati  alla
presentazione  della  domanda  di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria.
Secondo   il   disposto   dell'articolo  31  della  legge  n.  47/85,
legittimato a richiedere la sanatoria  e'  in  via  generale  chi  ha
titolo a richiedere la concessione o autorizzazione edilizia.
E' innanzitutto legittimato il proprietario dell'opera  abusiva;  nel
caso   di   comproprieta'   la   domanda   puo'   essere   presentata
dall'amministratore del condominio oppure dai singoli condomini.
Del pari e' legittimato il proprietario del suolo sul quale e'  stato
realizzato  l'abuso  oppure  il  titolare di una posizione di diritto
reale che comporta la  facolta'  della  trasformazione  edilizia  del
suolo  stesso  (usufrutto,  uso,  enfiteusi,  superficie, abitazione,
concessione di un bene pubblico).
La titolarita' del diritto deve essere  posseduta  al  momento  della
domanda.
Lo  stesso  terzo  comma  del  predetto  articolo  31  prevede che la
richiesta di sanatoria puo' essere proposta da ogni altro interessato
al  conseguimento  della  sanatoria  medesima,  salvo   rivalsa   nei
confronti  del  proprietario (inquilino, creditore, il congiunto o il
rappresentante di soggetto impedito).
Anche se la formula risulta ampia e'  evidente  che  tra  i  soggetti
abilitati  alla presentazione della domanda non rientrano i portatori
di  interessi  diffusi,  ma  deve  trattarsi  esclusivamente  di   un
interesse   diretto   e  patrimonialmente  rilevante  alla  sanatoria
dell'immobile abusivo; del pari non risulta  rilevante  un  interesse
puramente   morale.   Pertanto,   potra'  chiedere  la  sanatoria  il
conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e  nel  timore
dell'ingiunzione  della  sanzione  demolitoria  ritenga  di  assumere
l'iniziativa:  potranno  prendere  l'iniziativa  i  congiunti   o   i
rappresentanti di assenti, di immigrati, di malati, di minori; potra'
presentare  istanza  il  creditore  che  abbia  interesse  a  rendere
pienamente commerciabile un  bene  del  debitore,  il  socio  di  una
cooperativa   che   abbia   avuto   l'assegnazione   provvisoria,  il
proprietario dell'area sulla quale e' stata realizzata la costruzione
abusiva, il detentore dell'immobile a titolo precario.
Inoltre l'articolo 38 della legge 47/85 prevede la possibilita' della
presentazione di una domanda autonoma da parte del  committente,  del
costruttore  e del direttore dei lavori, al fine di beneficiare degli
effetti favorevoli della sanatoria  in  merito  alla  responsabilita'
circa  la  conformita'  dell'opera  alla  normativa urbanistica, alle
previsioni del piano, nonche' alla concessione edilizia, che derivano
dalle norme dell'articolo 6 della legge 47/85,  come  modificato  dal
comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 193/95.
E' opportuno ricordare, che la responsabilita', ai sensi del predetto
articolo  6, si estende anche al pagamento delle sanzioni pecuniarie,
nonche' alle spese per l'esecuzione in danno in caso  di  demolizione
delle opere abusivamente eseguite.
Una  particolare  categoria di legittimati "sub condicione" e' quella
dei soggetti indagati per il reato di cui all'articolo  416  bis  del
codice  penale  o  per  reati di riciclaggio di denaro o da terzi per
loro conto, la cui  domanda,  sebbene  ammessa,  resta  sospesa  fino
all'esito  del  procedimento  penale  per  essere  esclusa in caso di
condanna definitiva.
Con il decreto legge 193/95 e' previsto che, con  successivo  decreto
del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del lavori
pubblici e del tesoro siano emanate norme  circa  le  modalita'  e  i
termini  di  versamento dell'oblazione per i non residenti in Italia.
I  termini  di versamento non potranno comunque essere superiori a 30
giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto; la  rateizzazione
dell'oblazione   e  degli  oneri  concessori,  per  questa  categoria
particolare di richiedenti, sono fissati al 15 giugno, 15 agosto,  15
ottobre e 15 dicembre del 1995.
3.2 Presentazione della domanda
Il  procedimento  per  ottenere  la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria inizia con la  presentazione  della  domanda  in  bollo  al
comune  ove  e'  ubicata  l'opera  abusiva  da  inoltrare,  a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. Nelle modalita'  di  presentazione
e'  compreso  anche  l'invio per posta, attraverso plico raccomandato
con avviso di ricevimento.  In  tal  caso  fa  fece,  ai  fini  della
determinazione  della  data  di presentazione, il timbro dell'ufficio
postale.
Presentando copia conforme della domanda di concessione in  sanatoria
e,  in  duplice originale, la dichiarazione resa ai sensi della legge
15/68, il Comune dovra' restituire, apponendo il  proprio  timbro  di
protocollo,  la  copia  conforme  della  domanda,  nonche'  uno degli
originali della dichiarazione.
Il  comma  2  dell'articolo  35  della  legge   47/85,   prevede   la
possibilita'  di  presentare  la  domanda entro un termine diverso da
quello generale, qualora il titolo a costruire relativamente ad opere
ultimate entro il 31 dicembre 1993 venga annullato ovvero  dichiarato
decaduto  o  inefficace,  successivamente  all'entrata  in vigore del
decreto-legge n. 468/94. In tal caso e' assegnato all'interessato  un
termine  di  centoventi  giorni  a partire dalla data di notifica del
provvedimento, per presentare la domanda, anche in deroga  ai  limiti
volumetrici indicati dall'articolo 39 comma 1.
3.3. Riferimento all'unita' immobiliare
La  domanda  di  concessione  in  sanatoria deve essere presentata in
relazione ad ogni singola unita' immobiliare, cosi' come  accatastata
ovvero  suscettibile  di  accatastamento indipendentemente dal numero
degli abusi commessi in relazione alla stessa.
Circa i limiti di "unita' immobiliare", ci si riferisce  al  concetto
catastale,  sicche' fanno parte dell'unita' immobiliare gli accessori
(ripostigli,   soppalchi,   latrine,   bagni,   ingressi,    cantine,
soffitte...)   ed alcune dipendenze (cortili, aie, giardini ...); non
fanno  parte  dell'unita'  immobiliare  le  botteghe  ed   i   negozi
(ancorche'  comunicanti  con appartamenti per abitazione e sempre che
gli appartamenti stessi siano forniti di ingresso  indipendente),  le
scuderie,  le  rimesse ed autorimesse non contigue all'abitazione, le
abitazioni dei portieri, ed in genere le porzioni di fabbricati e gli
altri immobili che possano produrre un reddito separato.
A parziale modifica del concetto su esposto,  formeranno  oggetto  di
specifica  domanda di sanatoria le dipendenze dell'unita' immobiliare
principale che  necessitano  di  regolare  autorizzazione  (terrazze,
serre, chioschi, piscine, campi da tennis...).
Circa i fabbricati rurali deve essere presentata una domanda per ogni
singolo  fabbricato  in relazione al quale e' stato commesso un abuso
edilizio.
Infine, per quanto riguarda gli interventi volti ad  incrementare  il
numero  delle  unita'  immobiliari, poiche' l'articolo 39 della legge
724/94 prevede per  tali  opere  abusive  il  pagamento  forfettizato
dell'oblazione, e' opportuno far presente che il numero delle domande
da   presentare   e,   di  conseguenza,  il  numero  delle  oblazioni
forfettarie da versare, dovra' essere coincidente con  la  differenza
tra   il   numero   delle   unita'  immobiliari  realizzate  dopo  il
frazionamento e quelle esistenti prima dell'intervento.
3.4 Contenuti della domanda
La domanda deve contenere in modo chiaro e completo tutti i dati  che
sono necessari al comune per eseguire la fase istruttoria.
Al  riguardo  e'  opportuno  esaminare  il  contenuto della stessa in
cinque parti, indicando nella prima i dati relativi  al  richiedente,
nella seconda quelli relativi all'abuso, nella terza l'individuazione
della   tipologia   di   abuso   con   la   relativa   determinazione
dell'oblazione,  nonche'  l'individuazione  di  eventuali   riduzioni
oppure  di  incrementi,  nella  quarta  il  calcolo dell'oblazione ed
infine nella quinta gli elementi relativi agli oneri concessori.
Sono oggetto di domanda di sanatoria edilizia le opere ultimate entro
il 31 dicembre 1993.
Solo qualora entro la stessa data sia  intervenuto  un  provvedimento
amministrativo  o giurisdizionale di sospensione dei lavori, le opere
non ultimate potranno essere realizzate nei limiti previsti dal comma
5 dell'articolo 43 della legge 47/85.
Qualora invece il provvedimento  di  sospensione  dell'autorita'  sia
intervenuto oltre il 31 dicembre 1993, si ritiene che la richiesta di
concessione  in  sanatoria sia ammissibile esclusivamente nel caso di
ultimazione delle opere entro tale data.
Resta in tal caso a carico del richiedente l'onere di  dimostrare  la
ricorrenza  del  predetto limite temporale mediante prove documentali
certe o con specifica indicazione nella dichiarazione resa  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 15/68.
3.5 Dichiarazione giurata
L'articolo  39  quarto  comma  della  legge  724/94, semplificando la
disciplina  prevista  dalla  precedente  legge  47/85,  consente   la
sostituzione  della  documentazione  di  cui  all'articolo 35 comma 3
della legge n. 47/85 con un  apposita  dichiarazione  resa  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  15/68, che prevede la possibilita' di
produrre, in  luogo  degli  atti  notori,  dichiarazioni  sostitutive
dell'atto di notorieta' concernenti fatti, stati o qualita' personali
che siano di diretta conoscenza degli interessati.
Al  riguardo  si segnalano le disposizioni che regolano la materia da
ultimo contenute nel D.P.R. n. 130 del 25 gennaio 1994.
In base a tali norme le dichiarazioni possono essere presentare anche
contestualmente  all'istanza  e  sottoscritte   dall'interessato   in
presenza  del dipendente addetto e autenticate da quest'ultimo con le
modalita' di cui  all'articolo  20  della  medesima  legge  15/68.  I
dipendenti   competenti   a   ricevere   la   documentazione  possono
appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta.
L'interessato  oltre  a  dichiarare  le   proprie   generalita',   la
residenza, l'eventuale qualifica di rappresentante, dovra' descrivere
le  opere  per  le  quali chiede la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria, con l'esatta localizzazione riportando il nome della  via,
del  numero  civico, del comune e della provincia e, nel caso l'opera
risulti accatastata, indicando anche i relativi dati catastali.
Inoltre  deve  riportare l'esatta descrizione delle opere abusive con
le relative dimensioni, espresse sia  in  metri  cubi  che  in  metri
quadrati, nonche' l'eventuale appartenenza allo Stato o ad altri enti
pubblici dell'area in cui insiste l'opera stessa.
E'  inoltre  necessario  dichiarare se esistono vincoli, di qualunque
natura, gravanti sull'immobile ove sono ubicate le opere  oggetto  di
sanatoria.
Nel  caso di applicazione delle riduzioni dell'oblazione ai sensi del
comma 13 dell'articolo 39 della legge 724/94 deve  essere  dichiarato
se  l'opera  risulta  adibita ad abitazione principale del possessore
dell'immobile o di un parente entro il terzo grado o affine entro  il
secondo e lo stato di convivenza da almeno un biennio.
Bisogna  precisare  se  sono  state  presentare  altre  richieste  di
concessione in sanatoria ed indicare il reddito prevalente dichiarato
ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del  possessore  o
la somma delle quote proporzionali degli aventi titolo.
Per   le   altre   tipologie  di  riduzione  dell'oblazione  previste
dall'articolo 34 comma 3 della legge  47/85  occorre  dichiarare  che
l'opera  abusiva  e'  stata  eseguita  ed acquistata al solo scopo di
essere  destinata  ad  abitazione  principale  del   richiedente   la
sanatoria.
La  stessa  dichiarazione  deve  essere resa per il caso che l'opera,
benche' ultimata, non sia ancora abitabile per mancanza  delle  opere
di  finitura.  In  quest'ultima eventualita' non occorre il requisito
della residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della domanda di
sanatoria.
Sempre  per  tale  tipologia  di  riduzione  dell'oblazione   occorre
dichiarare che l'abitazione non sia qualificata di lusso ai sensi del
D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, e
che  non sia catastalmente classificata nella categoria A/1 ed infine
che la predetta riduzione sia stata applicata nel  limite  dei  primi
150 metri quadrati di superficie complessiva.
Per   quanto   riguarda  invece  le  riduzioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo  34  della  legge  47/85,  dev'essere   dichiarata   la
destinazione  d'uso  dell'immobile  oppure  nelle ipotesi contemplate
dalla lettera e) dello  stesso  articolo  34  che  sono  posseduti  i
requisiti   soggettivi  di  coltivatore  diretto  o  di  imprenditore
agricolo  a   titolo   principale   nonche'   quello   oggettivo   di
strumentalita'  delle opere abusive alla conduzione del fondo ed alle
esigenze della produzione agricola.
3.6 Documentazione da allegare
L'articolo 39 comma  4  della  legge  724/94  lascia  comunque  fermo
l'obbligo  di  allegare  alla  domanda alcuni documenti. Il primo tra
essi e' costituito dalla prova dell'eseguito versamento  dell'acconto
dell'oblazione,  utilizzando gli appositi moduli di conto corrente, e
degli oneri concessori, se dovuti.
Quanto alla documentazione tecnica, l'articolo 39 della legge  724/94
non   prescrive   la  presentazione  del  progetto,  ma  soltanto  la
descrizione delle opere, le dichiarazioni sullo stato dei lavori e la
documentazione fotografica.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la documentazione prodotta deve  essere
tale   da  consentire  al  comune  di  rilasciare  la  concessione  o
l'autorizzazione in sanatoria richiesta.
D'altra  parte  essa  deve  dare  all'interessato la certezza del suo
diritto: solo la chiara documentazione di cio' che si intende  sanare
lo mettera' al riparo da futuri accertamenti di abusi presunti, e gli
dara'  la  possibilita'  di  ottenere  i  provvedimenti eventualmente
necessari per modificare l'opera sanata. Inoltre, quando  l'opera  e'
ultimata   al   rustico,   ma   non   e'  completata,  e'  necessario
rappresentare al comune, che deve  rilasciare  la  concessione,  come
l'opera sara' completata nella distribuzione interna, nelle finiture,
ecc.  E'  pertanto  da  ritenere  che,  quanto  meno per le prime tre
tipologie di abuso sia opportuno presentare anche il  progetto  delle
opere.
La   documentazione   del   comma   4   dell'articolo   39   riguarda
essenzialmente - anche se non  unicamente  -  le  opere  ultimate  al
rustico  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  31  ma  non  ancora
completate. La dichiarazione sullo stato dei lavori, corredata  dalla
documentazione  fotografica  e  la perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere - quando l'opera abusiva superi i  450  mc  -
sono  necessarie  per  individuare  con certezza la consistenza delle
opere  da  sanare,  quando  le  opere  medesime  non   siano   ancora
completate.
Quanto  alla  certificazione  attestante  l'idoneita'  statica  delle
opere, essa deve essere sempre  presentata,  quando  l'opera  abusiva
superi i 450 mc e deve riguardare anche l'intero edificio nei casi in
cui  l'opera  medesima,  avente  volume  superiore alla detta misura,
faccia parte di un edificio di maggiori  dimensioni,  per  l'evidente
ragione   che   un   carico  supplementare  influisce  sulla  statica
dell'intero edificio.
Per quanto riguarda la certificazione  di  idoneita'  statica,  ferma
restando  la  possibilita'  di eventuali provvedimenti da adottare ai
sensi del comma 4 dell'articolo 35 della legge  47/85,  e  successive
modificazioni,  si  applicano  i  decreti  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 15 maggio 1985 e 20 settembre 1985.
Quando un edificio abusivo superi il  volume  in  questione,  ma  sia
formato da piu' unita' immobiliari, tutte inferiori a detta misura ed
appartenenti  a  diversi proprietari, la certificazione relativa allo
stato delle opere e  all'idoneita'  statica  deve  essere  presentata
dall'amministrazione  condominiale,  ove  esista,  ovvero, da uno dei
proprietari anche per gli altri.
I responsabili di opere  abusive  destinate  alla  produzione  devono
allegare  alla  domanda,  un  certificato  della competente camera di
commercio dal quale risulti che la sede dell'impresa - nel  senso  di
luogo  nel quale si svolge in via principale l'attivita' produttiva e
non di sede legale - e' situata nei locali per i quali si  chiede  la
concessione in sanatoria.
Cio'  ai  fini  dell'applicazione  del  disposto  del  settimo  comma
dell'articolo 34, e, in particolare,  per  determinare  le  riduzioni
dell'oblazione   previste   in   relazione   alle  superfici  coperte
complessive,  che  appunto  spettano  a  chi  utilizzi  l'opera   per
attivita'  produttive  e  non al costruttore - venditore dell'opera o
all'impreditore che non utilizza i locali abusivi per lo  svolgimento
della sua attivita'.
Deve, solo, precisarsi che per le imprese agricole, le quali non sono
iscritte  alla  camera  di commercio, in sostituzione del certificato
camerale,  puo'  essere  presentata  altra  attestazione,  quale,  ad
esempio, dichiarazione delle organizzazioni professionali o sindacali
dell'agricoltura,   oppure  la  suddetta  circostanza  dovra'  essere
indicata nella dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68.
Infine, tutti coloro i quali chiedono la  concessione  in  sanatoria,
devono   allegare   entro   i   termini  previsti  dal  quarto  comma
dell'articolo 39 legge 724/94, come modificato dalla legge 85/95,  la
prova  dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione  necessaria  per  l'accatastamento,   ovvero,   quando
l'accatastamento sia gia' avvenuto, la relativa certificazione.
Qualora  il professionista incaricato di rilasciare la certificazione
statica  non  ritenga  l'opera  "collaudabile",  l'interessato,  deve
presentare  un  progetto  di  adeguamento,  anch'esso  redatto  da un
tecnico abilitato.
Tale  progetto  puo'  essere  presentato  anche  separatamente  dalla
domanda: ma, comunque, entro centoventi giorni da questa.
Il comma 12 dell'articolo 35 precisa, infatti, che entro tale termine
"l'interessato  integra,  ove  necessario,  la  domanda  a  suo tempo
presentata". Pertanto, nella ipotesi ora fatta, l'interessato dovra',
nel presentare la domanda, dichiarare la  inidoneita'  statica  della
costruzione,  ed il proprio intendimento di presentare nei centoventi
giorni successivi  il  progetto  di  adeguamento;  al  momento  della
ultimazione    dell'intervento    di   adeguamento   presentera'   la
certificazione di idoneita' statica; il  rilascio  della  concessione
seguira' la presentazione della detta certificazione.
Quanto   al  progetto  in  questione,  deve  precisarsi  che  la  sua
qualificazione "di adeguamento"  sta  a  significare  che  esso  deve
prevedere  interventi sulle strutture, che non modifichino l'edificio
nella sua consistenza volumetrica  e  di  superficie:  e  che,  anzi,
conservi  le  strutture  gia' realizzate, pur rendendole staticamente
idonee in relazione alla loro funzione.
Non e', pertanto, ammissibile non solo un ampliamento dell'esistente,
ma neppure una  demolizione  e  ricostruzione,  quando  le  strutture
fossero  talmente  inidonee,  da  non  poter essere rese staticamente
collaudabili mediante opere di adeguamento.
Deve sottolinearsi - a proposito sia della certificazione statica che
del progetto di adeguamento -  la  rilevanza  e  la  delicatezza  del
compito affidato al professionista.
Detta  certificazione  sostituisce, infatti, a tutti gli effetti, gli
accertamenti, in ordine all'idoneita' statica, delle opere per quanto
riguarda il rispetto delle norme sismiche, altrimenti attribuiti agli
uffici statali e regionali.
Si tratta,  in  concreto,  del  trasferimento  al  professionista  di
compiti  normalmente  spettanti ad uffici pubblici che comunque, sono
autorizzati ad effettuare tutti gli ulteriori  accertamenti  ritenuti
necessari.
Come  si  e'  detto,  il  comma  12  dell'articolo 35 da' la facolta'
all'interessato di integrare, nei centoventi giorni  successivi  alla
presentazione  della  domanda,  la  domanda  medesima  e quindi se la
presentazione della domanda e' soggetta ad un termine perentorio,  va
comunque  evidenziato che l'incompletezza della documentazione non e'
motivo di invalidita'.
Il comma tredicesimo dell'articolo 35 della predetta  legge  47/85  e
successive  modificazioni  riguarda le costruzioni abusive realizzate
in comprensori lottizzati: in questa ipotesi non  e'  sufficiente  il
versamento  dell'oblazione per ottenere il rilascio della concessione
in  sanatoria, ma e' necessario anche assumere, mediante convenzione,
l'impegno a partecipare, per la quota di  spettanza,  agli  oneri  di
urbanizzazione dell'intero comprensorio.
3.7 Tempi e presupposti di formazione del provvedimento di sanatoria.
Silenzio-assenso
Ricevuta   la   domanda   l'amministrazione  comunale  e'  tenuta  ad
esaminarla.
Al fine del consolidamento delle situazioni giuridiche connesse  alla
sanatoria,  la  legge  prevede  l'istituto  del  silenzio-assenso. Ne
consegue  che  in   presenza   di   una   domanda,   completa   della
documentazione essenziale e dei contenuti descrittivi dell'abuso, per
la  quale  vi sia stato il regolare versamento sia dell'oblazione sia
degli oneri concessori, nonche' la denuncia al catasto dell'immobile,
il comportamento inerte della amministrazione  per  uno  o  due  anni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di  sanatoria a seconda che la popolazione del comune sia inferiore o
superiore a 500.000 abitanti, equivale a concessione o autorizzazione
tacita.
E' da ritenere che, venuto meno il potere di intervenire  nel  merito
da parte del Sindaco nei termini stabiliti, l'eventuale provvedimento
sopravvenuto  di diniego e' da considerare illegittimo, mentre quello
di accoglimento espresso  risulta  meramente  ricognitivo  di  quello
tacito.
Tuttavia il comune, nell'ambito del potere di autotutela, puo' sempre
annullare   il   provvedimento  tacito  qualora  ricorra  l'interesse
pubblico specifico ed attuale alla sua rimozione.
La disciplina che regola la formazione del silenzio-assenso e' quella
contenuta nel quarto comma dell'articolo 39 della legge 724/94,  come
modificato  dalla  legge 85/95, anche per le domande di concessione o
di autorizzazione in sanatoria presentate sotto la vigenza di uno dei
decreti legge emanati in materia.
Nel caso  in  cui  l'opera  abusiva  sia  stata  realizzata  su  aree
sottoposte  a vincolo, il rilascio della concessione o autorizzazione
in sanatoria, sara' subordinato all'emissione del  parere  favorevole
dell'autorita'   amministrativa  preposta  alla  tutela  del  vincolo
stesso. In tal caso il termine per la formazione del silenzio-assenso
decorrera' dalla data in cui la predetta  autorita'  comunichera'  il
proprio parere.
3.8 Facolta' ed obblighi delle amministrazioni comunali
Il   comma  9  dell'articolo  35  della  legge  47/85  disciplina  il
procedimento in sede comunale.  Il  sindaco  e'  tenuto  a  fare  gli
accertamenti che ritenga opportuni e che varieranno in relazione allo
stato dell'opera, fermo restando che la concessione in sanatoria e' -
verificandosi le condizioni di legge - un atto dovuto.
Il  sindaco  e'  tenuto  a verificare, tra l'altro, l'esattezza della
oblazione determinata dal richiedente: sotto questo profilo  egli  e'
responsabile nei confronti dell'erario del mancato controllo.
Eseguiti,  cosi',  i  dovuti  accertamenti,  il  sindaco  rilascia la
concessione in sanatoria, determinando anche  l'eventuale  contributo
di  concessione  a  saldo,  che,  dovra'  essere  determinato entro i
termini stabiliti dal  comma  undici  dell'articolo  39  della  legge
724/94.
La  legge  precisa  che il sindaco non puo' rilasciare la concessione
ove l'interessato non abbia versato l'intero importo dell'oblazione e
degli oneri concessori.
Da cio' deriva che la rateizzazione prevista dall'articolo 39,  comma
5  della  legge  724/94,  come modificato dalla legge 85/95, comporta
l'impossibilita' di ottenere la concessione prima di aver  completato
il versamento dell'oblazione.
Il  procedimento  per il rilascio della concessione deve considerarsi
completamente definito dal comma  15  dell'articolo  35  della  legge
47/85,  e  successive  modificazioni, nel senso che il sindaco non e'
tenuto a sottoporre la domanda agli organi tecnico-consultivi, ed  in
particolare  alla  commissione  edilizia  se  non  quando  lo ritenga
opportuno.
3.9 Rilascio di atti conseguenti al provvedimento in sanatoria
Il comma 20 dell'articolo 35 della legge 47/85 precisa che,  ultimata
la  procedura per la concessione in sanatoria, deve essere rilasciato
anche il certificato di abitabilita'  o  di  agibilita',  a  speciali
condizioni e comunque in relazione all'uso dichiarato o presunto.
Esso,  cioe'  puo'  essere  rilasciato anche in deroga alla normativa
regolamentare, purche' siano osservate  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  sicurezza  statica, di prevenzione degli incendi e degli
infortuni. Per l'applicazione  del  disposto  si  devono  considerare
inderogabili  le  norme  di  legge  o  regolamentari  in  materia  di
sicurezza e di  prevenzione  degli  incendi  e  degli  infortuni:  la
mancata  osservanza delle altre, infatti, non costituira' ostacolo al
rilascio del certificato in questione.
Conseguentemente tra le norme  derogabili  sono  da  considerare,  ad
esempio,  quelle  relative  alle altezze interne delle abitazioni ivi
comprese quelle dell'articolo 43 della legge 457/78 - che "prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti" - le quali  hanno
carattere regolamentare.
                             CAPITOLO 4
           Le tipologie di abuso e la normativa regionale
4.1 Tipologie di abuso
Nel richiamare i capi IV e V della legge 47/85 per quanto riguarda le
tipologie   degli  abusi  sanabili,  si  riprende  essenzialmente  la
descrizione di ogni singola tipologia, ordinata secondo  la  gravita'
dell'abuso  commesso,  a  suo  tempo riportata nella tabella allegata
alla legge 47/85.
Permane, quindi, in  merito  alle  tipologie  di  abuso  quanto  gia'
esposto  nella  circolare Ministero dei lavori pubblici n.3357/25 del
1985, che si sintetizza di seguito.
Tipologia 1:
"Opere realizzate in assenza o difformita' della licenza  edilizia  o
concessione   e   non   conformi  alle  norme  urbanistiche  ed  alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici."
Tale tipologia comprende le opere realizzate in assenza di  titolo  o
in  difformita'  da  questo,  e,  comunque,  non  conformi alle norme
urbanistiche sia al momento in cui i lavori furono iniziati,  sia  al
momento in cui la domanda di concessione deve essere presentata.
Tipologia 2:
"Opere   realizzate   senza  licenza  edilizia  o  concessione  o  in
difformita' da questa, ma conformi alle norme  urbanistiche  ed  alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  al momento di entrata in
vigore della presente legge".
Tale  tipologia  riguarda  opere  abusive,  realizzate  in assenza di
titolo o in difformita' da questo al momento di inizio dei lavori, ma
in seguito divenute conformi alla normativa  urbanistico  -  edilizia
alla data di entrata in vigore della legge 724/94.
La  verifica  della  conformita'  alla  strumentazione  urbanistico -
edilizia deve essere effettuata in base alle  normative  approvate  e
vigenti  alla  data  del  1o gennaio 1995, ivi incluse le varianti di
recupero approvate ai sensi dell'articolo 29 della legge 47/85.
Tipologia 3:
"Opere  realizzate  in  difformita'  dalla  licenza  edilizia  o   in
difformita'  da  questa,  ma conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento  dell'inizio  dei
lavori."
Tale tipologia comprende i cosiddetti "abusi formali"; opere prive di
titolo   autorizzativo,  ma  che  sarebbe  stato  comunque  possibile
eseguire poiche' conformi alla normativa urbanistico  -  edilizia  al
momento  dell'inizio  dei  lavori,  anche  se, in seguito la suddetta
normativa e'  stata  modificata,  determinando,  di  conseguenza,  un
contrasto  sostanziale  delle  opere  abusive alla data di entrata in
vigore della legge 724/94.
A  titolo  esemplificativo,  si  riportano   alcune   opere   abusive
rientranti nelle tipologie sopra elencate:
-  nuove  costruzioni  e ampliamenti autonomamente utilizzabili privi
della licenza o concessione edilizia;
- nuove costruzioni e ampliamenti  realizzati  in  difformita'  dalla
licenza o concessione edilizia rilasciata;
In  entrambe  le ipotesi, per l'inserimento dell'abuso nella corretta
tipologia, dovra' essere valutata la conformita' o meno alle norme  e
alla  strumentazione  urbanistica  vigente  e  adottata sia all'epoca
della realizzazione dell'abuso, sia alla data di  entrata  in  vigore
della legge 724/95.
Tipologia 4:
"Opere   realizzate   in   difformita'   dalla   licenza  edilizia  o
concessione, che non comportino aumenti della superficie utile o  del
volume  assentito;  opere  di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 31 lett. d) della legge 457 del 1978, realizzate  senza
licenza  edilizia  o  in  difformita'  da  essa;  opere  che  abbiano
determinato mutamento di destinazione d'uso."
Tale tipologia comprende opere realizzate su edifici esistenti dotati
di licenza o concessione edilizia, che non abbiano comportato aumenti
della superficie  e  del  volume  assentito,  nonche'  interventi  di
ristrutturazione edilizia anche con incremento della superficie utile
ma non del volume, e infine, modifiche della destinazione d'uso con e
senza opere secondo quanto si dira' in seguito.
A   titolo   esemplificativo,   si  riportano  alcune  opere  abusive
rientranti nella suddetta tipologia:
-  ampliamento  della   superficie   all'interno   della   volumetria
assentita,  qualora tale aumento non sia compreso nella ipotesi della
realizzazione di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile.  I
soppalchi  praticabili  all'interno  di unita' immobiliari, rientrano
nella suddetta tipologia qualora tale aumento  sia  consentito  dalle
norme  tecniche comunali, in caso contrario dovranno essere applicate
le misure relative alla tipologia 1;
-  difformita'  dell'edificio o dell'unita' immobiliare rispetto alla
licenza o concessione edilizia, senza aumento di volumetria;
- il mutamento di  destinazione  d'uso  dell'edificio  o  dell'unita'
immobiliare,  come, ad esempio la trasformazione di una abitazione in
studio professionale; Si ribadisce, a proposito  della  tipologia  di
opere  in  argomento,  quanto  gia'  introdotto  a  suo  tempo  nella
circolare n.3357/25 del 1985.
Non rientrano nella tipologia 4, ma nella 1 - od eventualmente  nella
2 o nella 3 - le trasformazioni, con opere, di superfici e volumi non
computate  ai fini del rilascio del titolo originario, in superfici o
volumi destinati alla residenza o  all'uso  produttivo.    Cosi',  ad
esempio  ricadra'  nella  tipologia  1 (o 2 o 3) la trasformazione di
soffitte, cantine, stenditoi e lavatoi coperti  (ove  il  regolamento
edilizio  non li comprenda nei volumi considerati ai fini del computo
dell'indice di edificabilita'), in abitazione; nella stessa tipologia
ricadra' la chiusura di spazi aperti (ad esempio: balconi) anche  con
pareti  vetrate;  o  la  chiusura  di portici o di altri spazi aperti
individuati da pilastri.
Giova ricordare che, qualora non sia stato diversamente  disposto  da
specifiche normative regionali e dai regolamenti edilizi comunali, la
definizione  di  "volume  tecnico"  e'  contenuta  nella circolare di
questo Ministero 31 gennaio 1973, n.2474.
Tipologia 5:
"Opere  di  restauro  e  risanamento   conservativo   come   definite
dall'articolo  31 lett. c) della legge 457 del 1978, realizzate senza
licenza edilizia o autorizzazione o in difformita' da esse nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile  1968  n.    1444,
qualora  non  si  tratti  di  interventi  finalizzati all'adeguamento
igienico e funzionale."
Tipologia 6:
"Opere  di  restauro  e  risanamento   conservativo   come   definite
dall'articolo  31 lett. c) della legge 457 del 1978, realizzate senza
licenza edilizia o autorizzazione o in difformita' da esse."
Le  suddette  tipologie  riguardano  gli  interventi  di  restauro  e
risanamento  conservativo  realizzate  su edifici esistenti dotati di
licenza o concessione edilizia, in assenza del titolo autorizzativo o
in difformita'  da  questo  e  si  differenziano  unicamente  per  la
localizzazione territoriale.
L'articolo  39  della  legge 724/94 ha unificato l'oblazione relativa
alle suddette tipologie, anche se le opere di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo  31  della  legge  457/78, siano state realizzate nelle
zone territoriali omogenee A del D.M. 1444/68,  come  recepite  nelle
destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici comunali.
Tipologia 7:
"Opere  di  manutenzione straordinaria come definite dall'articolo 31
lett. b) della legge 457 del 1978, realizzate senza licenza  edilizia
o  autorizzazione  o  in  difformita'  da  esse. Opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di  superficie  o  di  volume  e
varianti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n.47."
Tale  tipologia  comprende  essenzialmente  le  opere di manutenzione
straordinaria realizzate su edifici esistenti  dotati  di  licenza  o
concessione  edilizia, senza titolo o in difformita' da questo; opere
o modalita' di esecuzione non computabili in termini di superficie  e
di  volume  e,  infine,  varianti  in corso d'opera nella fattispecie
definita all'articolo 15 della legge 47/85.
Anche nel caso della tipologia 7, si  ribadisce  il  contenuto  della
circolare n.3357/25 del 1985.
Per  le opere non valutabili in termini di superficie e di volume (ad
esempio, scale, apertura o chiusura di vani  per  finestre  o  porte;
piccole  pensiline,  ecc.)  l'oblazione  deve  essere pagata una sola
volta, anche se nell'ambito della  stessa  unita'  immobiliare  siano
stati  effettuati  piu'  abusi  dello  stesso tipo: come, ad esempio,
siano stati aperti due vani finestra; ovvero  sia  stata  chiusa  una
finestra ed aperta un'altra. Quando, tuttavia, per la quantita' delle
opere e per il loro collegamento funzionale, anche con opere interne,
l'intervento   realizzato   debba  considerarsi  ricadente  in  altra
tipologia  di  abuso  (ad  esempio  ristrutturazione   edilizia)   la
richiesta  di  concessione  in  sanatoria  non  potra'  riguardare le
singole opere (non valutabili in termini di superficie o  di  volume)
ma l'intervento complessivo realizzato.
Cosi', in analogia con quanto detto sopra, le opere non valutabili in
termini  di  superficie  e di volume, ma realizzate contestualmente e
nell'ambito  di  una  categoria  di  abuso  rientrante  nelle   altre
tipologie,  non sono soggette al pagamento di una autonoma oblazione,
ma devono unicamente essere descritte  evidenziandone  il  nesso  del
collegamento funzionale.
Infine,  nella  tipologia  7  ricadono  anche abusi commessi in corso
d'opera  qualora  le  opere  abbiano  le   caratteristiche   indicate
all'articolo  15  della  legge  47/85;  per  esse  la  concessione in
sanatoria  e'  necessaria,  in  quanto   non   e'   stata   richiesta
l'approvazione prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Si  riportano, per maggiore chiarezza, le caratteristiche delle opere
rientranti nella variante ex articolo 15 della legge 47/85:
- devono essere conformi agli strumenti urbanistici e ai  regolamenti
edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati;
-  non devono comportare modifiche alla sagoma e alle superfici utili
delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari;
- non devono comportare l'aumento delle unita' immobiliari;
- non devono riguardare  immobili  vincolati  ai  sensi  delle  leggi
1089/39  e  1497/39 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo
che non sia stato ottenuto il nulla - osta relativo. A tale proposito
occorre  esplicitare  la  circostanza  che  e'  possibile   applicare
l'articolo  15  della  legge  47/85  anche  agli  immobili vincolati,
qualora per le opere in variante sia  stato  ottenuto  il  prescritto
nulla osta prima del loro inizio;
-  non  devono  riguardare  interventi  di  restauro,  come  definiti
all'articolo 31 della legge 457/78;
Le tipologie di opere abusive 4, 5,  6,  e  7  riguardano,  in  linea
generale,  interventi  eseguiti  su  edifici  esistenti  dotati della
legittimita' urbanistica ed edilizia. E' possibile presentare istanze
di sanatoria per le suddette opere, anche se  realizzate  su  edifici
gia' oggetto della sanatoria ex legge 47/85.
Nel  caso  in  cui  il procedimento di sanatoria ai sensi della legge
47/85 non sia definito - in particolare per gli immobili  soggetti  a
tutela - e' necessario che venga conclusa la precedente istruttoria.
4.2 Mutamenti di destinazione d'uso
La  circolare  del Ministero lavori pubblici n.3357/25 del 1985, alla
luce  di  considerazioni   legate   alla   situazione   giuridico   -
amministrativa  rilevabile alla data di entrata in vigore della legge
47/85 ha escluso la necessita' di sanare il mutamento di destinazione
d'uso non accompagnato da opere. La tipologia 4 della tabella, doveva
essere riferita  esclusivamente  all'insieme  sistematico  di  opere,
finalizzate  al  mutamento  di  destinazione  d'uso,  allora definito
"strutturale".
Nella medesima legge 47/85,  era  previsto,  all'articolo  25  ultimo
comma,  che  le  regioni  determinassero "i criteri, le modalita' cui
dovranno  attenersi  i  comuni,  all'atto  della  predisposizione  di
strumenti  urbanistici,  per  l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, delle  destinazioni  d'uso  degli
immobili  nonche'  dei  casi  in  cui  per  la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco".
Attualmente in relazione al comma  1,  punto  a)  dell'articolo  8  e
all'ultimo  comma  dell'articolo  25  della  legge 47/85 che, laddove
esista una specifica previsione regionale,  vigente  al  31  dicembre
1993  e recepita all'interno degli strumenti urbanistici comunali, e'
ammissibile  la   sanatoria   della   mancata   richiesta   dell'atto
autorizzativo  per  il  cambiamento di destinazione d'uso senza opere
edilizie.
Si devono  distinguere  le  seguenti  categorie  di  mutamento  della
destinazione  d'uso,  oggetto  o  meno  di  sanatoria a seconda della
situazione legislativa e normativa vigente nel comune ove e'  ubicato
l'abuso.
A. Con opere edilizie
A.1.  conforme  agli  strumenti  urbanistici  vigenti, sanabile e ove
previsto, soggetta al contributo di concessione;
A.2 non conforme  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  sanabile  e
soggetta alla corresponsione del contributo di concessione;
B. Senza opere edilizie (cambiamento di utilizzazione)
B.1. in presenza di legislazione regionale recepita all'interno degli
strumenti urbanistici vigenti, sanabile, e, ove previsto, soggetta al
contributo di concessione;
B.2  in  assenza  di  legislazione  regionale  e  di norme in materia
all'interno degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  non  oggetto  di
sanatoria  edilizia  e sottoposta, eventualmente, ad altre discipline
sanzionatorie, come ad esempio quelle di  cui  all'articolo  221  del
R.D. 1265/34.
4.3. Opere interne
La   disciplina   degli   interventi   edilizi  interni  alle  unita'
immobiliari  introdotta  dalla   legge   47/85   ha   trovato,   fino
all'emanazione  del  decreto  legge 88/95, una notevole applicazione,
tanto da configurare una vera e  propria  "categoria  di  interventi"
autonoma,  sottratta  al  rilascio  del titolo autorizzativo da parte
dell'amministrazione comunale, ma soggetta  invece  all'attivita'  di
controllo  urbanistico - edilizio, tramite la comunicazione di inizio
lavori.
L'omessa   comunicazione   di   cui   all'articolo   26    comportava
l'applicazione  delle  sanzioni  previste al terzo comma del medesimo
articolo. Poiche' si ritiene che la norma transitoria  relativa  alle
opere  interne  di cui all'articolo 48 della legge 47/85 trovi ancora
oggi applicazione, si riporta  di  seguito,  unitamente  alle  dovute
annotazioni  di  coordinamento  con l'articolo 39 della legge 724/94,
quanto specificato a suo tempo circa l'oggetto delle "opere  interne"
e le procedure per la "sanatoria" di tali opere.
Occorre   sottolineare  che  l'omessa  comunicazione  riguarda  opere
realizzate fino alla data del 1o gennaio 1995, termine di entrata  in
vigore  della  legge 724/94 e la relativa presentazione era possibile
entro il 31 marzo 1995.
E'  da  rilevare  preliminarmente  che  le opere in questione possono
interessare sia le singole unita' immobiliari (gli alloggi,  in  caso
di  edilizia  residenziale, i manufatti costituenti catastalmente una
unita' immobiliare negli altri casi) sia l'intera costruzione.
Cio' premesso, si puo' affermare  che  esse,  dovendo  rispettare  la
sagoma   e   i   prospetti   dell'intera   costruzione,  non  possono
assolutamente riguardare l'aspetto esterno del  fabbricato,  compresa
la  copertura;  da  cio' ne deriva che non possono essere considerate
"opere interne" aperture, aggetti,  chiusure  di  balconi,  ecc.:  in
definitiva   non   possono   essere   mutati   o  alterati  l'assetto
architettonico e l'estetica dell'edificio, sia pure mediante semplici
fregi.
Il  rispetto  degli  strumenti  urbanistico  -  edilizi  adottati   e
approvati  e'  una  ovvia  necessita'.  Poiche' si tratta di opere su
edifici esistenti, il mancato rispetto degli strumenti -  soprattutto
di  disciplina edilizia - potrebbe derivare, ad esempio da modifiche,
anche lievi, della  distribuzione  dello  spazio  interno  all'unita'
immobiliare tali da comportare la realizzazione di vani di dimensioni
insufficienti  ad assicurare le condizioni ottimali di aerazione o di
illuminazione.
La norma esclude, inoltre, dalla categoria delle opere interne quelle
che comportano aumento delle  superfici  utili  e  del  numero  delle
unita' medesime.
Circa  la  superficie  -  stante  che  la  norma  si  riferisce  alle
costruzioni e non solo alle unita' immobiliari - deve  ritenersi  che
siano  consentiti  ampliamenti di tali unita' immobiliari nell'ambito
della costruzione, mediante accorpamento totale o parziale di  unita'
contigue.  Non  costituisce,  comunque aumento della superficie utile
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.
L'aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari,   attraverso   il
frazionamento di quelle preesistenti, invece e' espressamente escluso
dalle "opere interne" poiche' comporta un maggior "peso" urbanistico:
e'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  un  maggior numero di unita'
immobiliari comporta la presenza, nella costruzione e nella zona,  di
un  maggior  numero di famiglie o di altri utenti, con conseguenze di
carattere urbanistico, piu' o meno sensibili.
Quanto all'esclusione, dalla categoria delle opere interne, di quelle
necessarie per attuare la modifica della  destinazione  d'uso,  della
costruzione o di singole unita' immobiliari, deve farsi presente, che
l'esclusione  va  letta  e  interpretata  alla luce dell'ultimo comma
dell'articolo 25.
La suddetta esclusione va oggi riferita alle  disposizioni  regionali
vigenti  alla  data  di emanazione del decreto legge 193/95, circa la
regolamentazione  dei  casi  in  cui  e'  richiesta   la   preventiva
autorizzazione   da   parte  del  sindaco  per  la  variazione  delle
destinazioni d'uso delle  unita'  immobiliari.  Le  variazioni  d'uso
soggette   ad  atto  autorizzativo,  nel  caso  sia  disciplinata  la
fattispecie, non rientrano nella categoria delle opere interne.
Le  opere  interne,  realizzate  in  immobili  inclusi   nella   zona
territoriale  omogenee  A del D.M. 1444/68, come recepita all'interno
degli strumenti urbanistici,  devono  rispettare  le  caratteristiche
originarie  sia  strutturali,  sia  tipologiche, sia funzionali delle
costruzioni delle unita' immobiliari.
Quanto alla prescrizione secondo la quale le opere interne non devono
recare   pregiudizio   alla  statica  dell'immobile,  essa  non  puo'
significare il divieto di operare sulle strutture poiche'  altrimenti
non    si    comprenderebbe   la   necessita'   dell'intervento   del
professionista  abilitato  alla  progettazione.  La  disposizione  va
correttamente  interpretata  nel  senso  che  gli  interventi debbono
essere tali da evitare ogni pregiudizio, sotto il profilo statico.
Si deve ribadire che la categoria delle  "opere  interne"  attraversa
tutte  le definizioni degli interventi edilizi dell'articolo 31 della
legge  457/78,  con  l'esclusione  -  per   ovvi   motivi   -   della
"ristrutturazione  urbanistica" e permane, quindi la necessita' di un
raccordo tra le suddette definizioni e  la  natura  degli  interventi
compresi nell'articolo 26 della legge 47/85.
Va  chiarito  anzitutto  che gli interventi di manutenzione ordinaria
che coincidono, quando sono interni, con le  opere  in  parola,  sono
sottratti  ad  ogni  controllo  comunale,  sia pure sotto forma della
notizia.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece - sottoposti  ad
autorizzazione   comunale  -  possono  considerarsi  "opere  interne"
sempreche' non riguardino l'esterno dell'edificio, se e' vero -  come
prima si e' detto - che anche il rinnovo delle parti strutturali puo'
essere realizzato con il procedimento di cui all'articolo 26.
Gli  interventi di restauro e risanamento conservativo, per rientrare
nella  categoria  delle  "opere  interne"  devono   rispondere   alle
caratteristiche  che  connotano dette opere, con le limitazione della
modifica della destinazione d'uso.
Infine la  ristrutturazione  edilizia  ai  fini  della  sanatoria  e'
soggetta  a  concessione  edilizia.  E'  da ritenere che nell'insieme
sistematico di opere che  costituiscono  tale  intervento,  alcune  -
quando  non  riguardino  ne' sagoma ne' prospetti - possono rientrare
nella  categoria  delineata  dell'articolo  26,  poi   abrogato   con
l'articolo 8 del decreto-legge n.193/95.
Cosi', il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio  o  l'inserimento di impianti. Tuttavia, tali opere non
possono essere considerate "interne" quando hanno la finalita' tipica
della ristrutturazione edilizia che  e'  quella  di  giungere  ad  un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Deve  comunque, farsi presente che opere complesse, cioe' comportanti
interventi di diverso tipo ed  ampiezza,  realizzate  in  una  unita'
immobiliare  o in una costruzione, non possono essere disarticolate e
denunziate separatamente, quando  tra  esse  esista  un  rapporto  di
funzionalita'.
Cosi', non e' ammissibile presentare la relazione sulle opere interne
e,  separatamente,  chiedere  la  concessione per l'apertura di una o
piu' finestre o per la realizzazione  di  altri  interventi  esterni,
funzionali  o  comunque,  contestuali a dette opere: e' necessario in
questa ipotesi, chiedere, a seconda dei casi, l'autorizzazione per la
manutenzione straordinaria o la concessione epr  la  ristrutturazione
edilizia.
Cosi'  pure,  non  possono  essere denunciate come opere interne, con
successive relazioni, quelle intese  a  realizzare  un  organismo  in
tutto  o  in  parte  diverso  dal precedente. Ancora, non puo' essere
denunziato come opera interna un intervento, in se "neutro"  ma  che,
di  fatto,  prelude  ad  un  mutamento di destinazione d'uso ed e' da
questo seguito.
La  normativa  relativa  alle  opere  interne  riguarda  ogni tipo di
edilizia  -  residenziale  e   non   -   come   risulta   chiaramente
dall'espressione "costruzioni" usata dall'articolo 26.
In  particolare  per  cio'  che concerne l'edilizia industriale, deve
farsi presente che sono da considerare opere interne quelle  eseguite
entro  il  perimetro  degli  impianti  o  degli stabilimenti, purche'
aventi le caratteristiche indicate nella circolare del Ministero  dei
lavori  pubblici  in  data  16 novembre 1977, n. 1918. Cio' in quanto
tale  circolare,  in  relazione  alla  specificita'  della  tipologia
edilizia  e  dell'attivita' svolta fornisce una interpretazione ampia
dell'intervento "manutenzione ordinaria"  che  appare  corrispondente
alla nozione di opere interne secondo il disposto dell'articolo 26.
Come  si  e'  detto,  la legge prevede che il proprietario al momento
dell'inizio  dei  lavori  presenti  una  relazione  firmata   da   un
professionista  abilitato alla progettazione che asseveri le opere da
compiersi e il rispetto  delle  norme  di  sicurezza  e  delle  norme
igienico-sanitarie vigenti.
Il  documento  da  presentare  consiste,  pertanto,  in  una semplice
relazione, che potrebbe non essere accompagnata da  planimetrie,  con
la  quale  il  professionista  assevera - cioe' afferma in base ad un
necessario accertamento - quali sono le opere  da  compieri.  Con  la
sottoscrizione   della   relazione  egli  dichiara  responsabilmente,
inoltre, che le opere da realizzare hanno le caratteristiche indicate
all'articolo 26 ed in particolare che esse sono state  progettate  in
modo  da rispettare le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie
vigenti.
La relazione dovra' essere presentata in duplice esemplare al  comune
il quale apporra' su quello restituito al presentatore l'attestazione
di  copia conforme; tale esemplare sara' esibito sul luogo dei lavori
e attestera' l'avvenuta denunzia delle  opere.  La  relazione  potra'
essere anche spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.
La  facolta' di "regolarizzare" l'omessa comunicazione ex articolo 26
per tutte le opere interne e' riproposta oggi, con la riapertura  dei
termini  introdotti  dall'articolo 48, e pertanto si devono intendere
applicabili  le  procedure  a  suo  tempo  individuate,  con   alcune
necessarie  specificazioni.  Entro il termine perentorio del 31 marzo
1995,  la  domanda  firmata  dal  proprietario  della  costruzione  o
dell'unita'  immobiliare o da altri aventi titolo, accompagnata dalla
relazione asseverata da parte  di  un  professionista  abilitato  che
attesti  la  conformita'  delle  opere  eseguite alla categoria delle
"opere interne" dovra' essere presentata, anche mediante raccomandata
con avviso  di  ricevimento,  al  Comune.  Tale  relazione  si  rende
necessaria  -  diversamente  dalla  previsione  del  1985 - in quanto
prevista "a regime" e  ha  funzione  ricognitiva  circa  i  requisiti
tecnici  delle  opere realizzate, con particolare riguardo alle norme
di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie  e  alla  statica  della
costruzione.
E'  il caso di fare presente che non usufruendo della possibilita' di
"regolarizzare"  l'omessa  comunicazione  ex  articolo  26  entro  il
termine   del  31  marzo  1995,  si  puo'  incorrere  nelle  sanzioni
contemplate nel medesimo articolo.
Per  meglio definire l'ambito di applicazione della speciale forma di
sanatoria in parola, come si e' gia' accennato illustrando l'articolo
26 in caso di  interventi  complessi  che  comprendano  anche  "opere
interne"  queste  ultime  non possono essere scorporate dal complesso
dei lavori e denunciate separatamente quando tra le opere  esista  un
rapporto  di  funzionalita'. Infatti, quando il complesso delle opere
configuri uno degli interventi definiti all'articolo 31  della  legge
457/78, sottoposti ad autorizzazione o concessione e' tale intervento
che deve essere denunciato".
Quando  le  opere  da sanare sono antecedenti al 31 dicembre 1993, la
domanda  di  concessione  in   sanatoria   deve   essere   presentata
congiuntamente  alla  domanda e alla relazione di cui all'articolo 48
nel caso in cui esista un rapporto  di  funzionalita'  tra  le  opere
medesime.
Il  rapporto  in  questione puo' mancare quando le varie categorie di
opere  siano  state  eseguite  in  parti  nettamente  distinte  della
costruzione;  ovvero  quando  esse  siano  state  realizzate in tempi
diversi e cosi' distanziati tra loro, da escludere ogni relazione  di
continuita'.
Anche  in  questi casi, comunque, dovra' essere allegata alla domanda
di concessione in sanatoria anche la domanda e la  relazione  di  cui
all'articolo  48,  per  consentire  alla  amministrazione comunale di
verificare la presenza del  rapporto  di  funzionalita'  predetto,  e
disporre  gli  atti  conseguenti,  tra  cui - accertata una rilevanza
delle omissioni tali da configurare una domanda dolosamente  infedele
- l'applicazione del Capo I della legge 47/85.
                             CAPITOLO 5
            Misura dell'oblazione, modalita' di calcolo e
                      scadenze per il pagamento
5.1 Misura dell'oblazione
La   legge   subordina   il   conseguimento   della   concessione   o
dell'autorizzazione in sanatoria al pagamento di una somma all'erario
(oblazione) e nei casi previsti, come si dara' conto in  seguito,  di
un'altra somma al comune (contributo di concessione).
Per quanto attiene alla misura dell'oblazione, occorre riferirsi alle
tipologie di abuso descritte nella tabella allegata alla legge 47/85:
l'ammontare  nei  primi  tre  casi,  deve calcolarsi moltiplicando il
valore piu' alto (riferito quindi al periodo 30  gennaio  1977  -  1
ottobre  1983) per due, se l'abuso e' stato commesso fino al 15 marzo
1985, o per tre, se l'abuso riguarda la fascia temporale compresa dal
16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993.
Risulta percio' evidente la volonta' del legislatore di  distinguere,
attraverso  un  inasprimento  dell'ammontare  dell'oblazione, la fase
che, pur risultando antecedente alla entrata in  vigore  della  legge
47/85,  non  era  stata  inclusa  nella  sanatoria del 1985 in quanto
successiva al primo decreto-legge, n. 688 del 30 settembre 1983,  che
ha  introdotto  nel  nostro  ordinamento  il  condono edilizio, dalla
successiva e  piu'  recente  che,  comunque,  viene  limitata  al  31
dicembre 1993.
Un  ulteriore  aggravio,  pari  alla  meta' dell'importo, viene anche
previsto nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
Con modalita' del tutto differente,  per  quanto  riguarda  l'entita'
dell'oblazione, sono state considerate le restanti tipologie di abuso
(4,  5,  6,  7  con  riferimento,  ancora una volta, alla descrizione
dell'oggetto di sanatoria della tabella della legge 47).   In  questi
casi,  infatti,  vengono  fissati  valori  dell'oblazione senza alcun
riferimento a dati dimensionali che selezionano l'abuso per il volume
realizzato  o  per  la  consistenza  delle   opere,   con   la   sola
differenziazione  dell'importo  da  corrispondere.  E'  da escludere,
pertanto, l'applicazione alle suddette tipologie delle  riduzioni  di
cui si dira' in seguito.
Da  tale  diversa impostazione discende il fatto che per le prime tre
tipologie il presupposto a base  del  calcolo  dell'oblazione  e'  la
misurazione dapprima del volume, per il versamento dell'importo fisso
di cui alla tabella B, e quindi della superficie (secondo i parametri
indicati  agli  articoli  2  e  3 del D.M. 10 maggio 1977 in cui sono
definite la superficie complessiva e quella utile abitabile), per  la
restante  parte  da  corrispondere  anche  ratealmente. Con modalita'
differenti si opera nei casi 4, 5 e 6: l'oblazione assume  un  valore
forfettizzato,  pari  a  lire  5.000.000,  che va applicato una volta
riconosciuta l'appartenenza dell'abuso ad una  di  queste  tipologie;
analogamente  si  procede per un abuso rientrante nella tipologia 7 -
oblazione pari a lire 2.000.000 - la cui natura ed il  cui  carattere
residuale  gia'  secondo quanto previsto dalla legge 47/85 comportava
un pagamento disancorato a parametri dimensionali.
Per gli abusi  di  volumetria  superiore  a  750  mc,  qualora  siano
riferiti  ad  ampliamenti  residenziali che superino tale limite o ad
abusi aventi le destinazioni d'uso considerate all'articolo 34  della
legge  47/85,  e' fatto obbligo di versare lire 7.000.000 per i primi
750 mc e,  per  la  parte  eccedente,  lire  10.000  a  mq  (modifica
introdotta  dal D.L. 24/95). Cio' comporta la necessita' di correlare
la volumetria stessa alla superficie complessiva in modo da  detrarre
da quest'ultima - per la eventuale integrazione dell'importo fisso se
versato  in  misura  inferiore alla data del 31 marzo 1994 - la quota
parte corrispondente ai 750 mc.
Da  segnalare,  infine,  che  nel  provvedimento  in  esame  non   si
riscontrano  valori  minimi per il pagamento dell'oblazione in quanto
la particolare condizione inserita nella  nota  n.  4  della  tabella
allegata  alla  legge  47/85 non e' estensibile all'attuale normativa
che della tabella stessa recupera  unicamente  la  descrizione  delle
tipologie  di  abuso  ma  non  gli  aspetti  quantitativi connessi al
pagamento dell'oblazione.
5.5. Modalita' di pagamento
Anche nel nuovo  condono  il  pagamento  dell'oblazione  puo'  essere
rateizzato, ma soltanto se l'abuso rientra nelle prime tre tipologie.
Il comma 5, come modificato dalla legge 85/95, prescrive infatti che,
in  tali  casi,  venga  corrisposto, entro il 31 marzo 1995 una somma
fissa  in  funzione  della  volumetria  realizzata  e   consente   di
dilazionare  la  restante  parte in quattro rate, di pari importo, da
effettuarsi sulla base delle scadenze indicate nell'articolo 39.
Diversamente per gli abusi che comportano un pagamento forfettizzato,
occorre  ottemperare  in  un  unica  soluzione,  il  cui  termine  di
pagamento e' fissato, anche in questo caso, al 31 marzo 1995.
In  modo  del  tutto analogo si dovra' procedere anche in presenza di
oblazioni assoggettate a riduzione.
Quanto all'eventualita' di una oblazione corrisposta alla data del 31
dicembre 1994 in misura inferiore a quella dovuta, per inesattezza di
calcolo o per una errata individuazione della tipologia di abuso,  e'
possibile  operare  la  necessaria  integrazione, entro il termine di
scadenza  per  la  presentazione  della domanda senza applicazione di
interesse. L'interesse  di  mora  e'  previsto  solo  per  gli  oneri
concessori  nella legge 724.  Successivamente alla predetta scadenza,
all'importo dovra' essere aggiunto detto interesse di mora.
5.3. Riduzioni
L'articolo  39,  al  comma  13,  prevede  riduzioni   nel   pagamento
dell'oblazione  qualora  ricorrano  "situazioni  di  estremo  disagio
abitativo". I parametri che misurano tale disagio sono il reddito del
nucleo famigliare relazionato  all'ubicazione  dell'immobile,  ed  il
carattere di abitazione principale del richiedente o di un componente
del nucleo famigliare conviventi da almeno due anni, come specificato
al comma 14 dell'articolo 39.
In  funzione  del  primo parametro vengono individuate tre fasce, con
soglie differenti a secondo della composizione del reddito prevalente
(da  lavoro  dipendente  o  da  altre  fonti),  a  cui  corrispondono
percentuali  di riduzione del 50 per cento, del 30 per cento e del 25
per cento. Per l'ubicazione si e'  tenuto  conto  innanzitutto  della
dimensione  demografica  del comune - superiore a 20.000 abitati, tra
20.000 e 5.000 abitanti, inferiore a 5.000 abitanti - e  quindi,  con
riferimento  alle  suddivisioni  operanti  per  il  calcolo dell'equo
canone, alle diverse zone che compongono il territorio comunale.  Per
usufruire  della  riduzione  occorre possedere i requisiti fissati al
comma  14,  oltre  all'ulteriore  condizione  che  prescrive  la  non
trasferibilita'  a terzi, a titolo oneroso, dell'immobile entro dieci
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (in caso
contrario e' dovuta  la  differenza  tra  l'oblazione  corrisposta  e
quella,  maggiorata degli interessi legali, determinata in assenza di
riduzioni).
E' importante  segnalare  che  ai  benefici  sovrarichiamati  possono
assommarsi,  qualora  sussistano i presupposti, quelli previsti dalla
legge 47/85.
Mantiene quindi piena efficacia la riduzione di  un  terzo  riservata
alla prima abitazione purche' si verifichino due condizioni. La prima
e'  che  l'abitazione  sia stata "eseguita o acquistata" dal soggetto
che presenta l'istanza che quindi si identifica con  il  proprietario
dell'immobilie  da sanare. Non possono, conseguentemente, chiedere il
beneficio  della  riduzione  soggetti  che  usufruiscono   dell'opera
abusiva  come "prima abitazione" ma a titolo diverso dalla proprieta'
(locazione, uso, abitazione, ecc.) anche se legati al proprietario da
vincoli di parentela: ne puo' chiedere tale beneficio il proprietario
di uno o piu' alloggi che li abbia destinati a "prima abitazione"  di
parenti, anche in primo grado.
La  seconda  condizione  e'  che  il richiedente la sanatoria risieda
nell'unita' immobiliare  per  la  quale  ha  presentato  la  relativa
domanda: a meno che si tratti di opera ultimata, ma non completata ai
sensi  dell'articolo  31 e, conseguentemente, non abitabile; del pari
si prescinde dalla residenza  qualora  questa  sia  obbligatoriamente
fissata da disposizioni di legge, regolamento o statuto.
La   riduzione   si  applica  per  unita'  immobiliari  di  qualsiasi
superficie - purche' non si tratti di  abitazioni  di  lusso,  ovvero
classificate  catastalemente  Al  -  limitatamente  ai  primi 150 mq.
Pertanto, il calcolo dell'oblazione, quando  l'abitazione  superi  la
misura   ora  indicata,  dovra'  essere  effettuato  distinguendo  le
superfici in relazione al diverso regime cui sono sottoposte.
Una  ulteriore  riduzione,  pari  al  50  per cento dell'importo gia'
ridotto, e' concessa ai soggetti - anche  in  questo  caso  non  puo'
trattarsi  che  dei  proprietari  -  che  stipulano  con il comune la
convenzione o l'atto di obbligo per determinare canoni di locazione e
prezzi  di  vendita  delle  unita'  immobiliari,  costituenti   prima
abitazione.
La  riduzione  di  un  terzo e quella connessa al convenzionamento si
applicano ai fini della  determinazione  dell'oblazione,  per  intere
unita'   immobiliari  costituenti  prima  abitazione  npn  per  abusi
consistenti  in  ampliamenti,  interventi  sul  patrimonio   edilizio
esistente, ecc. pur realizzati in una prima abitazione.
Il  normale  convenzionamento,  ai  sensi  degli articoli 7 e 8 della
legge 10/77, che consente di ottenere la riduzione del contributo  di
concessione alla sola quota commisurata alle opere di urbanizzazione,
puo',  invece,  essere  chiesto  da  qualsiasi  soggetto che presenti
l'istanza di concessione in sanatoria ed abbia  titolo  a  stipulare,
alle condizioni previste, la convenzione.
Deve,  infine, farsi presente, quanto alle maggiorazioni previste per
le superfici, che esse si applicano alle singole opere abusive aventi
specifica rilevanza e autonomamente utilizzabili  e  costituenti,  di
norma,  una  unita'  immobiliare  e  non  al  complesso  delle  opere
eventualmente realizzate dal soggetto istante nell'ambito del  comune
o dell'intero territorio nazionale.
5.4. Integrazione dei versamenti
In relazione ai termini del versamento dell'oblazione si precisa che,
per   quanto   riguarda   gli   errori   materiali   commessi   nella
individuazione della tipologia di abuso, nonche' nelle determinazioni
delle  riduzioni riguardanti il versamento dell'acconto, e' possibile
l'integrazione del predetto  acconto  entro  i  termini  di  scadenza
previsti  dalla  legge  724/94. Oltre i suddetti termini sara' dovuto
l'interesse legale.
5.5. Oblazione  non  corrisposta  integralmente  relativa  a  domande
presentate ai sensi della legge 47/85
Per   quanto   attiene   all'ipotesi   contemplata  dal  sesto  comma
dell'articolo 39 legge  724/94,  relativa  ai  soggetti  che  avevano
presentato domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai
sensi  della  legge  47/85  o  i  loro  aventi  causa  (sia  a titolo
universale che a titolo particolare) e che ai  sensi  della  predetta
norma  avrebbero  dovuto  versare,  entro il 31 marzo 1995, il triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella  versata,  occorre  far
presente   che  l'eventuale  mancato  versamento  ha  determinato  la
definitiva improcedibilita' della domanda di concessione in sanatoria
a suo tempo presentata.
                             CAPITOLO 6
        La misura dei contributi di concessione, le modalita'
               di calcolo e scadenze per il pagamento
6.1 Generalita'
Una  delle  principali  innovazioni  dell'attuale  provvedimento   di
definizione   delle   violazioni   edilizie  riguarda  l'obbligo  del
versamento  di  una  anticipazione  dei  contributi  di  concessione,
stabilita nella tabella C allegata alla legge n. 724/94, in relazione
alle  categorie  generali  di opere edilizie onerose e sulla base del
parametro della superficie. Si tratta di somme a  disposizione  degli
Enti  Locali  che  possono consentire l'attivazione di un processo di
recupero urbanistico, ove l'amministrazione comunale ritenga di dover
intervenire con criteri di priorita'.
La suddetta anticipazione dovra' essere effettuata sia per le istanze
di definizione delle violazioni  edilizie  presentate  ai  sensi  del
provvedimento  attuale,  sia per le istanze a suo tempo presentate ai
sensi della legge 47/85 e non definite per il mancato pagamento delle
rate dell'oblazione dovuta.
6.2 Domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94
In primo luogo, occorre richiamare le norme relative al calcolo della
superficie, stabilite nel decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici
del  10  maggio  1977,  n.  801, da applicare nella determinazione di
detta superficie.
Nella tabella C allegata alla legge 724/94 dovra' essere  individuata
la  categoria  di  intervento - nuova costruzione, ampliamento ovvero
ristrutturazione edilizia e modifiche di destinazione d'uso - nonche'
la classe demografica di  appartenenza  del  comune  ove  e'  situato
l'immobile  oggetto  della  sanatoria,  secondo  quanto riportato nel
D.P.R. 14 giugno 1993, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.    146
alla  G.U.  n.54  del  24  giugno 1993, fatti salvi i comuni di nuova
istituzione dal 1991 in poi. Rispetto alle tipologie di abuso  numeri
1,  2 o 3 dovra' essere applicato il valore individuato nella tabella
relativa  alla  "nuova  costruzione, ampliamento", mentre nel caso di
tipologia di abuso 4 dovra' essere utilizzato il  valore  individuato
nella   tabella   "ristrutturazione   edilizie   e   modifiche  della
destinazione d'uso".
Dalla semplice moltiplicazione dei due elementi viene individuata  la
somma  da  corrispondere  a titolo di anticipazione del contributo di
concessione. Occorre evidenziare che la tabella C non  distingue  tra
il  contributo relativo all'articolo 5 e quello di cui all'articolo 6
della legge 10/77, relativi rispettivamente al contributo in  ragione
degli  oneri  di  urbanizzazione  e  del  costo  di costruzione. Tale
circostanza dovra' essere tenuta in considerazione degli Enti  Locali
nel determinare il conguaglio dovuto.
Ai    fini    della   individuazione   dell'obbligo   di   versamento
dell'anticipazione degli oneri concessori, si pone la  necessita'  di
verificare   preliminarmente  se  sussistano  le  condizioni  per  la
corresponsione o meno del suddetto contributo.  Si  precisa  che  gli
oneri di concessione:
- non sono dovuti per le costruzioni realizzate prima del 1 settembre
1967;
-  sono  dovuti,  in  presenza  di disposizioni regionali, nella sola
misura relativa alle  opere  di  urbanizzazione  per  le  costruzioni
realizzate tra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977;
-  sono interamente dovuti nella misura prevista dagli articoli 5 e 6
della legge 10/77 per le costruzioni realizzate dopo  il  30  gennaio
1977.
E'  inoltre  necessario verificare se, in relazione alla natura delle
opere abusive nonche' della destinazione d'uso dell'immobile, ricorra
o meno l'obbligo del pagamento degli oneri di concessione, in base  a
quanto disposto dalla citata legge 10/77. A titolo esemplificativo si
richiamano  le  seguenti  categorie di opere che non sono incluse tra
quelle onerose:
-   opere   edili   finalizzate   all'eliminazione   delle   barriere
architettoniche (articolo 7 legge 13/89);
- opere interne (articolo 26 legge 47/85);
-  opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di
edifici gia' esistenti, occupazioni di  suolo  mediante  deposito  di
materiali   o   esposizione   di  merci  a  cielo  libero,  opere  di
demolizione, reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione
di cave e torbiere (articolo 7 legge 94/82);
- parcheggi  pertinenziali  realizzati  nel  sottosuolo  o  al  piano
terreno   dei  fabbricati,  fino  alla  superficie  massima  prevista
all'articolo  41  sexies  della  Legge  Urbanistica,   qualora   tali
parcheggi  siano  legati pertinenzialmente all'unita' immobiliare del
richiedente tramite atto d'obbligo unilaterale;
Il secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 39 prevede che qualora
siano state eseguite o si intendano eseguire opere di urbanizzazione,
in  proprio  oppure  attraverso  forme   consortili,   e'   possibile
scomputare  dall'anticipazione dovuta il valore delle opere pubbliche
eseguite, purche' rispondenti ai requisiti  tecnici  e  prestazionali
richiesti dall'amministrazione comunale.
E'  necessario  quindi,  secondo  quanto  previsto dal comma 9, terzo
capoverso dell'articolo 39, che le  amministrazioni  comunali,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della legge 724/94, - quindi
entro il  1   marzo  1995  -  abbiano  determinato  le  modalita'  di
pagamento del conguaglio dovuto a seguito della richiesta di scorporo
del valore delle opere suddette.
Le  suddette  modalita'  dovranno  essere inserite all'interno di una
apposita convenzione per il rispetto degli adempimenti a  carico  del
richiedente   e   di   quanto  altro  richiesto  dall'amministrazione
comunale.
Per quanto attiene alla possibilita' di determinare la  misura  degli
oneri  concessori  secondo la normativa vigente deve rilevarsi che la
legge non specifica su chi debba ricadere tale compito.
Appare  legittimo,  pertanto,  che  sia  lo  stesso  richiedente   ad
effettuare  tale determinazione e a corrispondere - qualora l'importo
da versare ai sensi della legge 10/77 sia  minore  di  quanto  dovuto
applicando la tabella C - il minore importo.
Qualora  tuttavia  non  fosse  possibile  fare  riferimento ad alcuna
normativa la volumetria verra' calcolata dal  piano  di  sistemazione
post-operam  alla  linea  di  gronda,  oppure, in altri casi, come ad
esempio le soffitte sottotetto o i  seminterrati  resi  abitabili  la
volumetria deve essere calcolata secondo i dati geometrici.
E'   necessario   altresi'   che  le  amministrazioni  comunali,  ove
possibile, si attivino per l'adozione e la pubblicita' delle norme  e
dei  parametri  vigenti  nel  proprio  territorio comunale al fine di
rendere piu'  semplice  e  diretto,  da  parte  dei  richiedenti,  la
verifica  del  minore  importo  da  corrispondere tra l'anticipazione
nella tabella allegata alla  legge  724/94  e  gli  oneri  concessori
effettivamente dovuti ai sensi della legge 10/77. Il versamento degli
oneri  concessori  e'  effettuato  a favore dei comune ove e' ubicato
l'abuso da sanare e pertanto non deve essere sommato  all'importo  da
versare  a  titolo di oblazione. Le amministrazioni comunali dovranno
determinare e rendere pubbliche le modalita' di corresponsione  degli
oneri  concessori  dovuti,  nonche'  gli  elementi  necessari  per il
collegamento tra la domanda di sanatoria e il versamento effettuato.
Si precisa infatti, che  l'attestazione  del  versamento  delle  rate
degli  oneri  concessori  devono  essere  allegate  alla  domanda  di
sanatoria entro un anno dalla data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda, ovvero entro il termine massimo del 31
marzo 1966, ai fini  del  formarsi  del  provvedimento  implicito  di
concessione  o autorizzazione in sanatoria, ferme restando le date di
scadenza per i successivi pagamenti degli oneri concessori.
L'anticipazione degli oneri concessori secondo  la  tabella  C,  puo'
essere  corrisposta  in  quattro rate, di pari importo, alle scadenze
fissate dalla legge 85/95 per la rateizzazione dell'oblazione dovuta,
rispettivamente 15 aprile, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre  del
1995,  con  la maggiorazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme
dovute. Si fa presente che la  suddetta  rateizzazione  e'  possibile
anche  nel  caso  in  cui  sia  stato  gia'  interamente  corrisposta
l'oblazione. Ovviamente non  sara'  dovuto  l'interesse  sugli  oneri
versati entro il 31 marzo 1995.
 fo on
Qualora  invece  l'importo  da  corrispondere sia calcolato secondo i
parametri e le norme applicative della legge 10/77, il pagamento deve
essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo 1995, oppure
ad una delle scadenze previste per la rateizzazione sommando, in tale
caso, l'interesse di mora del 10 per cento annuo  a  decorrere  dalla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
6.3 Domande presentate ai sensi della legge 47/85
Il  pagamento  dell'anticipazione  degli oneri concessori deve essere
effettuato  esclusivamente  da  parte  dei  soggetti  che  non  hanno
corrisposto  l'intera  oblazione dovuta a seguito della presentazione
della domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge  47/85
per  il mancato pagamento di una o piu' rate dell'importo a suo tempo
determinato e che, quindi, sono soggetti  al  versamento  del  triplo
dell'importo  di  detta  parte residua dell'oblazione non corrisposta
entro  il  31  marzo  1995.    Tali  soggetti  devono  versare  anche
l'anticipo  degli oneri concessori pari al 70 per cento degli importi
al mq individuati nella tabella C.  In  caso  di  mancato  versamento
dovra'  essere  applicato  l'interesse  di  mora pari al 10 per cento
annuo.
Per tali soggetti, ove l'oblazione  sia  stata  interamente  versata,
secondo l'importo a suo tempo individuato nel relativo modello 47/85,
l'anticipazione  degli  oneri concessori non e' dovuta e sara' in tal
caso l'amministrazione comunale a  procedere  alla  determinazione  e
alla riscossione degli oneri concessori dovuti.
La  superficie  da  moltiplicare  per gli importi unitari, di seguito
individuati, dovra' essere quella esposta nei  modelli  47/85  a  suo
tempo  presentati  all'amministrazione  comunale,  ovvero  pari  alla
superficie effettiva,  calcolata  secondo  quanto  gia'  indicato  al
precedente  punto  6.2.,  qualora  si  fosse riscontrato un errore di
calcolo. Detta superficie deve essere  moltiplicata  per  il  70  per
cento degli importi unitari della tabella C.
L'importo complessivo cosi' determinato costituisce l'intera cifra da
versare  a  titolo di anticipazione degli oneri concessori, che sara'
oggetto della verifica da parte dell'amministrazione comunale per  la
determinazione dell'eventuale conguaglio dovuto.
La  suddetta  anticipazione  deve  essere  versata,  con le modalita'
stabilite da ciascuna amministrazione comunale, entro il sessantesimo
giorno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  724/94,  cioe'
entro il 1 marzo 1995.
Qualora  alla  scadenza  prevista non fosse effettuato il versamento,
dovra' essere corrisposto anche l'interesse di mora pari  al  10  per
cento annuo.
Si  fa  presente  che  la  ricevuta della suddetta anticipazione deve
essere allegata, entro la data del 31 marzo  1996,  alla  domanda  di
sanatoria  a  suo  tempo  presentata  all'amministrazione comunale ai
sensi della legge 47/85, per la decorrenza del termine di  formazione
del   provvedimento   tacito   di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria. E' di tutta  evidenza,  infatti,  che  qualora  il  comune
procedesse ad una verifica della istanza non definita e non integrata
da   pagamento   del   triplo   dell'oblazione   residua   -  nonche'
dell'anticipazione  degl  ioneri  concessori  -  dovrebbe   procedere
all'applicazione del capo I della legge 47/85.
Anche  nel caso del completamento delle istanze di sanatoria ai sensi
della legge 47/85 l'articolo 39 non specifica a chi spetti il compito
di verificare se l'importo  dell'anticipazione  da  corrispondere  ai
sensi della tabella C sia inferiore a quanto effettivamente dovuto in
applicazione  della  normativa nazionale e regionale vigente ai sensi
della legge 10/77. Si deve pertanto ritenere che la suddetta verifica
vada condotta dal richiedente, con la precisazione che i parametri da
adottare  devono  essere quelli vigenti alla data del 30 giugno 1989,
data di formazione del "silenzio-assenso" previsto  all'articolo  35,
comma 12, della legge 47/85.
6.4 Conguaglio dei versamenti effettuati
Entro  un  anno  dalla  data  di  scadenza  della presentazione della
domanda, cioe' entro il 31 marzo 1996,  le  amministrazioni  comunali
sono  tenute  alla  verifica e alla definizione dell'importo dovuto a
titolo  di  conguaglio.  Tale  previsione  riguarda  sia  le  domande
presentate  ai  sensi  dell'articolo  39  della  legge 724/94, sia il
completamento delle domande presentate ai sensi della legge 47/85.
In considerazione del termine introdotto dal comma  11  dell'articolo
39  si raccomanda quindi agli Enti Locali una prioritaria e sollecita
verifica delle istanze di sanatoria su tale specifico aspetto.  E  da
ritenere,  inoltre  che  il trascorrere dei 60 giorni successivi alla
notifica   della   richiesta   per   gli   adempimenti    da    parte
dell'interessato,   determini,  in  caso  di  mancato  pagamento  del
conguaglio, l'applicazione dell'articolo 3 della legge  47/85,  circa
il ritardato od omesso versamento del contributo di concessione.
6.5  Normativa regionale in materia di oneri concessori relativa alla
sanatoria edilizia
L'esplicita riapertura dei termini contenuti nei Capi IV  e  V  della
legge  47/85  riportata nel comma 1, terzo capoverso dell'articolo 39
della legge  724/94,  consente  alle  regioni  di  legiferare,  entro
novanta  giorni  dal  1  gennaio  1995,  in  merito  alla  misura del
contributo di concessione da versare per  le  istanze  di  sanatoria.
Occorre  fare  presente,  tuttavia, in considerazione del divario tra
gli oneri concessori e il costo effettivo delle opere  da  realizzare
l'opportunita'  che  le  regioni,  prima di adottare provvedimenti di
riduzione del contributo concessorio, verifichino attentamente, sulla
base dei suddetti costi effettivi,  se  gli  oneri  da  corrispondere
siano sufficienti per la dotazione di opere di urbanizzazione.
Al  riguardo  deve  anche  precisarsi che le disposizioni a suo tempo
adottate dalle regioni, in base all'articolo 37  della  legge  47/85,
trovano ancora applicazione relativamente alle opere realizzate entro
il  1  ottobre  1983,  sempre  che sia stata presentata la domanda di
concessione  in   sanatoria   ex   legge   47/85.   Per   gli   abusi
successivamente   commessi   resta   la  facolta'  delle  regioni  di
legiferare entro il termine di novanta giorni dell'entrata in  vigore
della legge 724/94.
                              CAPITOLO
            Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
7.1 Generalita'
L'articolo  32  della  legge  47/85  pone,  innanzitutto un principio
generale: e cioe' che il rilascio della concessione in sanatoria  per
opere  eseguite  su aree sottoposte a vincolo e' subordinata a parere
favorevole delle amministrazioni regionali e  statali  preposte  alla
tutela  del  vincolo  stesso.  Si  tratta di vincoli la cui tutela e'
affidata alla discrezionale valutazione dell'amministrazione che puo'
consentire,  negare  o  sottoporre  a  condizioni  l'edificazione  o,
comunque,   la   trasformazione  del  territorio.  La  norma  non  si
riferisce, pertanto, alle destinazioni di piano il  cui  rispetto  e'
assicurato  dal  comune  nell'esercizio dei suoi poteri, ma ai vicoli
posti da amministrazioni diverse da quelle comunali.
7.2 Riferimenti all'epoca di imposizioni del vincolo
L'articolo  32  non  precisa  in quale momento il vincolo deve essere
stato imposto, perche' sorga la necessita' di  acquistare  il  parere
favorevole  dell'amministrazione  preposta  alla  tutela  del vincolo
medesimo. La norma, anzi, usa una espressione ampia  ma  che  non  ne
definisce  sicuramente  l'ambito  di applicazione ("opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo") che necessita  di  interpretazione  sulla
base  dei  principi  generali.  Il  principio  che trova applicazioni
quando si tratti di concessioni di edificare e'  che  esse  (comprese
quelle  in  sanatoria)  siano  rilasciate  sulla base della normativa
urbanistica vigente al momento del rilascio.
Pertanto, nessuna questione sorge quando il vincolo preesisteva  alla
realizzazione  dell'opera  abusiva e permane tuttora: alla violazione
della  normativa  urbanistica  si  aggiunge  quella  del  vincolo  e,
conseguentemente,     e'     necessario     acquisire    il    parere
dell'amministrazione preposta all tutela del vincolo medesimo.
Quando l'opera abusiva  e'  stata  realizzata  in  contrasto  con  un
vincolo  poi  venuto  meno,  e  pertanto inesistente al momento della
concessione   in    sanatoria    ovvero    della    formazione    del
silenzio-assenso,  non trova applicazione e nessun parere deve essere
richiesto: l'amministrazione, d'altra parte, non avrebbe la  potesta'
di  negare  un  parere favorevole, quando il vincolo non esistesse al
momento dell'esame dell'opera abusiva.
Quando, invece, il  vincolo  e'  intervenuto  dopo  la  realizzazione
dell'opera   abusiva   e'  necessario  chiedere  il  parere  previsto
dall'articolo 32, che sara' rilasciato tenendo  conto  dell'esistenza
del  vincolo  in  parola.  Si  tratta,  infatti,  di  opere  che,  in
precedenza - mancando della concessione o essendo state realizzate in
difformita' da questa - non avevano giuridica esistenza e,  pertanto,
in  occasione  della  richiesta  di concessione in sanatoria, debbono
essere valutate secondo la normativa vigente al momento del  relativo
rilascio.
L'articolo   32,  peraltro,  lascia  al  discrezionale  apprezzamento
dell'amministrazione   preposta   alla   tutela   del   vincolo    la
determinazione in ordine al parere. Tale amministrazione, cioe', deve
sempre  valutare  l'opera  in  relazione  agli interessi da tutelare:
cosicche' potrebbe rilasciare parere favorevole alla  concessione  in
sanatoria,  anche  quando  il  vincolo  sopravvenuto  comportasse  la
inedificabilita' assoluta.
7.3 Parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
Il  parere  delle  amministrazioni  competenti  e',  per  il  Comune,
obbligatorio  -  nel  senso  che  esso non puo' provvedere senza aver
preso cognizione del parere - e vincolante ai fini del rilascio della
concessione in sanatoria.
Trattandosi  di  un  sub-procedimento,  spetta  di  norma  al  comune
chiedere  alla competente amministrazione il parere: e cio' significa
anche che ricade sul comune la  responsabilita'  del  rilascio  della
concessione in conformita' a tutti i pareri necessari.
Tuttavia,  cio'  non  esclude  che  l'interessato  possa assumersi il
compito di chiedere direttamente  all'amministrazione  competente  il
parere  necessario.  In tale caso, egli deve allegare alla domanda di
concessione il parere gia' ottenuto, o in alternativa, allegare copia
conforme alla istanza rivolta  alla  amministrazione  che  tutela  al
vincolo,  in  modo  che  il  comune  possa  tenere  conto  dell'esito
dell'istanza in parola: poiche', a seconda  del  tipo  di  vincolo  e
della     natura     dell'abuso,     il     mancato    pronunciamento
dell'amministrazione competente alla tutela, equivale  o  a  silenzio
rifiuto o a silenzio-assenso.
In  ogni  caso,  il  privato  deve  inviare  al comune tante copie di
domande (con relativa documentazione) quanti sono i  vincoli  di  cui
gli risulti l'esistenza.
Nei  casi  in  cui sia il comune a chiedere il parere, deve farlo con
modalita' che permettano  di  individuare  una  data  certa,  appunto
perche'   tale  data  e'  quella  dalla  quale  decorrono  i  termini
sopraddetti. Il comune, inoltre, e' tenuto  a  comunicare  il  parere
negativo  -  espresso  o  tacito  -  e la conseguente reiezione della
domanda di sanatoria, all'interessato, il quale potrebbe  esperire  i
rimedi  giursdizionali avverso il provvedimento della amministrazione
preposta alla tutela del vincolo.
Il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del  vincolo,  e'
elemento importante nel procedimento di sanatoria, perche' condiziona
sia  la  ripresa  dei  lavori, sia la formazione del silenzio-assenso
sull'istanza  di  concessione  in  sanatoria:  e,   pertanto,   sara'
opportuno    che    le    competenti    amministrazioni    provvedano
tempestivamente,  anche  perche'   il   silenzio-rifiuto   immotivato
originerebbe  un  contenzioso,  dagli  esiti  incerti per la pubblica
amministrazione.
7.4 Categorie di vincoli
Il comma 2 dell'articolo 32 stabilisce che  sono  sanabili  le  opere
eseguite  abusivamente  su aree vincolate dopo la loro realizzazione,
purche' si verifichino alcune condizioni.
La prima categoria cui la norma fa riferimento e' quella delle  opere
realizzate  (lettera  a) in difformita' dalla normativa antisismica e
la condizione e' che l'edificio sia  staticamente  idoneo  o  che  lo
divenga a seguito di un intervento di adeguamento.
La  lettera b) riguarda le costruzioni realizzate in contrasto con le
previsioni urbanistiche di destinazione ad edifici o spazi  pubblici:
e  la condizione di sanabilita' consiste in un evento futuro, poiche'
tali costruzioni non dovranno risultare in contrasto con le  varianti
di  recupero  urbanistico  che  i  comuni formeranno nel rispetto dei
criteri stabiliti dalle regioni ai sensi del  Capo  III  della  legge
47/85.  Nell'ipotesi  della  lettera  b),  pertanto,  il responsabile
dell'abuso deve presentare istanza di concessione  in  sanatoria  nei
termini  stabiliti dall'articolo 35 conseguendo gli effetti collegati
a tale  presentazione  e  al  versamento  dell'oblazione;  ma  potra'
ottenere  la  concessione  solo dopo l'approvazione della variante di
recupero.
Deve farsi presente - in relazione alla  sentenza  n.  92/1982  della
Corte  costituzionale  -  che,  trascorso  il termine quinquinnale di
efficacia della norme urbanistiche che prevedono la  destinazione  ad
edifici o spazi pubblici, cessa il relativo vincolo; e pertanto viene
a  mancare il contrasto ipotizzato dall'articolo 32, lettera b) della
legge 47/85. Il comune, tuttavia, potrebbe confermare il vincolo  con
la variante di recupero.
Infine  (lettera  c)  sono  sanabili  le costruzioni realizzate nelle
fasce poste a protezione del nastro stradale, a  condizione  che  non
costituiscano  minaccia  alla  sicurezza  del traffico. I criteri per
stabilire se esista tale minaccia e se, percio',  la  concessione  in
sanatoria debba essere negata possono indicarsi come segue:
a) Abusi singoli su strada in rettilineo.
Quando  l'abuso sia costituito da un fabbricato di piccole dimensioni
su  strada  diritta  senza   intersezioni,   curve   o   singolarita'
planovolumetrica  prossime,  la  concessione edilizia in sanatoria e'
ammissibile ove il manufatto disti dalla strada almeno  5  m,  ovvero
almeno meta' della larghezza della strada, se superiore tale frazione
a 5 m.
b) Abusi "singoli" su intersezione stradale.
E' opportuno assumere una perimetrazione flessibile con valori minimi
e  massimi, entro i quali l'amministrazione comunale, sentiro' l'ente
proprietario della strada, possa adottare le sue  determinazioni.  Si
puo'  ipotizzare  il  valore minimo quello di cui al punto a): mentre
per il valore massimo quello di cui al decreto ministeriale 1  aprile
1968, n. 1404, ma con distacchi limitati ad una sola lunghezza. Al di
fuori di tali valori, e' da ritenere che non sussistano le condizioni
per il rilascio della concessione in sanatoria.
c) Abusi plurimi o di dimensioni notevoli su strada in rettilineo.
Non  possono  essere rilasciate concessioni quando manchi un distacco
pari almeno alla meta' dei valori di cui alla tabella dell'articolo 4
del decreto ministeriale 1  aprile 1968, n. 1404.
d) Abusi plurimi su intersezione stradale.
E' opportuno considerare una  fascia  avente  la  dimensione:  minima
corrispondente   a   quella   prevista  all'articolo  5  del  decreto
ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 con  distacchi  limitati  ad  una
sola  lunghezza  e  massina al valore integrale dell'articolo 5 dello
stesso decreto ministeriale.
Al di sotto di  detti  valori  minimi  non  appare  possibile  alcuna
concessione in sanatoria.
e)  Abusi  singoli  o  plurimi  in  corrispondenza  di  curve, dossi,
disuniformita' planovolumetriche.
L'ampia  diversificazione  dei   casi   in   concreto   riscontrabili
suggerisce   di   conferire   l'accertamento  della  "minaccia"  alla
valutazione documentata delle amministrazioni comunali e  degli  enti
proprietari  delle  strade,  fermo restando il minimo inderogabile di
cui  al  terzo   comma   dell'articolo   19   della   legge   765/67.
Naturalmente,  le amministrazioni dovranno tenere massimo conto della
casistica degli incidenti verificatisi in dette zone.
Si ritiene, inoltre, essenziale prescrivere che nei casi  c),  d)  ed
e),   le  amministrazioni  comunali  subordinino  il  rilascio  della
concessione in sanatoria alla  destinazione  a  parcheggio,  mediante
atto  d'obbligo  in  forma  pubblica, della intera fascia residua tra
strada ed edificio; a destinazione privata per quanto  richiesto  dal
secondo   comma  dell'articolo  2  della  legge  122/89  ed  anche  a
destinazione  pubblica  ove  nei  fabbricati   coesistano   attivita'
commerciali, artigianali o produttive.
Comunque,  il  rilascio  della  concessione, per le costruzioni nella
fasce di rispetto stradale, e' subordinato anche al parere favorevole
dell'ente proprietario della strada.
Quando le condizioni indicate non si verifichino,  le  opere  abusive
sono  da  considerarsi non suscettibili di sanatoria, e pertanto, nei
loro confronti, trovano applicazione le disposizioni del Capo I della
legge 47/85.
Per  le  opere  abusive  realizzate  da privati su aree di proprieta'
dello Stato o di enti pubblici territoriali, senza titolo che abiliti
al  godimento  del   suolo,   il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'   subordinato   anche  alla
disponibilita' dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo  su
cui insiste la costruzione.
Le  opere  in  questione,  tuttavia,  ai sensi dell'articolo 33 della
legge  47/85,  sono  insuscettibili  di  sanatoria  anche  dopo  aver
eventualmente  ottenuto  la  concessione del suolo in tutti i casi in
cui ricadono in zone sottoposte a vincolo di inedificabilita' ovvero,
ai sensi dell'articolo 32, sono sanabili soltanto se  si  verifichino
le condizioni previste.
7.5 Disciplina del rilascio dei pareri
Ai  sensi  del  D.L.  193/95 il formarsi del silenzio - rifiuto sulla
domanda di parere e' ricollegato soltanto alle opere abusive eseguite
su  aree  soggette  alle  leggi  1089/39,  1497/39,  431/85  (vincoli
storici, paesistici e ambientali) nonche' a vincoli, sia di normativa
che  di  piano,  imposti  a tutela di interessi idrogeologici e delle
falde acquifere.
Per gli altri vincoli non  riconducibili  alle  leggi  sopra  citate,
l'inutile  decorso  del termine di centottanta giorni per l'emissione
del parere configura invece il formarsi del  silenzio  assenso  sulla
domanda  presentata,  con  conseguente  possibilita' di rilasciare la
concessione od autorizzazione, ove  siano  rispettate  le  condizioni
urbanistico-edilizie per la sanatoria.
L'articolo  39  della legge 724/94 ha, pero', introdotto un'ulteriore
diversificazione in merito al regime da applicarsi  per  il  rilascio
dei  pareri relativo ad opere eseguite su immobili vincolati ai sensi
della legge 1497/39 e 431/85 (tutela  paesaggistica  ed  ambientale).
Ove  tali opere siano definibili come ampliamento ovvero rientrino in
tipologie di abusi che non abbiano comportato aumento di superficie o
volume, il termine per il rilascio del parere e' ridotto a centoventi
giorni ed all'inutile decorso del termine e' ricollegato il  formarsi
del  silenzio-assenso  sulla  domanda  di  parere.  In questo caso il
parere,   anche   se   ottenuto   "per   silentium"   e'   vanificato
dall'annullamento  ministeriale  che  potra'  sempre  conseguire, nei
terminim di legge, alla trasmissione della  documentazione  da  parte
della  Regione  o  dell'ente  locale sub-delegato alla Sovrintendenza
competente.
In proposito devesi altresi' sottolineare  che  ai  sensi  del  terzo
periodo,  primo  comma dell'articolo 32 della legge 47/85 (introdotto
dall'articolo 12 del D.L.  2/88  convertito  nella  legge  68/88)  il
parere  non  e'  richiesto quando si tratta di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta  che  non
eccedano il 2 per cento della misura prescritta.
Tale  disposizione  deve, pero' intendersi derogata dal settimo comma
dell'articolo 39 della legge 724/94, per gli aspetti  concernenti  la
tutela   ambientale,   in   quanto  incompatibile  con  la  normativa
sopravvenuta.
Analogamente, l'articolo 39 si sostituisce, solo ai fini del condono,
al disposto del penultimo comma dell'articolo 82 del D.P.R.   616/77,
come  integrato  dall'articolo 1 della legge 431/85, che non richiede
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/39  per  "gli
interventi    di    manutenzione    ordinaria,    straordinaria,   di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato  dei  luoghi  e  l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per
l'esercizio  dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non  comporti
alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi,  per  costruzioni
edilizie o da altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita'
ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio".
Si deve infine ricordare che ai sensi dell'articolo 12 del D.L.  2/88
convertito  nella  legge 68/88, il parere prescritto dall'articolo 32
della legge 47/85, ed ora dell'articolo 39  della  legge  724/94,  e'
reso in base alla procedura prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del
D.P.R.  616/77, come integrato dall'articolo 1 della legge 431/85, il
quale prevede l'intervento congiunto della Regione  e  del  Ministero
dei  beni  culturali  ed  Ambientali.  Si  precisa  che il termine di
centoventi giorni previsto dal comma 7 e' riferito  al  parere  della
regione,  mentre  il Ministro dei beni culturali esplica il potere di
annullamento successivo entro 60 giorni.
A tale proposito, si ritiene opportuno che il richiedente dia notizia
all'Amministrazione regionale di aver  attivato,  alla  scadenza  dei
centottanta  giorni  previsti per la formazione del silenzio rifiuto,
la procedura concorrente presso il Ministero dei beni  culturali.  E'
opportuno  infatti,  per evitare duplicazioni di atti, che la Regione
sospenda l'emissione del parere per il periodo  di  tempo  occorrente
all'Amministrazione centrale al rilascio del nulla osta.
La  procedura  per  il  rilascio  del  nulla  osta  per  le richieste
effettuate dopo il 1 gennaio 1995 sono quelle definite  dall'articolo
32  della  legge  47/85, come modificato dall'articolo 39 della legge
724/94 e con le ulteriori integrazioni previste dal D.L.  193/95.  Ne
consegue  che  relativamente  agli  ampliamenti  ed alle tipologie di
abuso che non comportano aumenti di superficie e volume, in  immobili
soggetti   a  tutela  ambientale  e  paesistica,  al  trascorrere  di
centoventi giorni dalla richiesta di sanatoria il parere  si  intende
reso in senso favorevole.
7.6 Opere non suscettibili di sanatoria
L'indicazione delle opere  abusive  non  suscettibili  di  sanatoria,
contenuta  nell'articolo  33  comprende  il contrasto con "ogni altro
vincolo che comporti le inedificabilita'  delle  aree".  Quest'ultima
dizione  contenuta  nella  lettera  d) deve considerarsi di carattere
residuale,  con  la  conseguenza  che  le  lettere  precedenti   sono
meramente esemplificative.
L'ampiezza  dell'indicazione  e'  evidente  anche  in  relazione alla
inclusione, tra i vincoli tutelati, di quelli imposti non solo  dalle
leggi, statali e regionali, ma anche da strumenti urbanistici.
Le opere in questione, tuttavia, debbono essere state realizzate dopo
l'imposizione del vincolo per essere insuscettibili di sanatoria.
Qualora  l'opera  sia  stata  realizzata  prima  dell'imposizione del
vincolo  si  e'  evidentemente  al  di  fuori  di  ogni   fattispecie
limitativa.  Si  ritiene  infatti  che debba farsi applicazione della
norma di carattere generale contenuta nel primo  comma  dell'articolo
32,  con  la  conseguenza  che  i vincoli assumono un contenuto e una
efficacia analoghi a quelli parziali.
Le opere realizzate  su  immobili  vincolati  ai  sensi  della  legge
1089/39  sono di sanabilita' condizionata, poiche' la loro esclusione
dalla sanatoria si verifica  soltanto  nella  ipotesi  in  cui  siano
incompatibili con la tutela prevista dalla menzionata legge.
Tale   valutazione   non   puo'  che  competere  all'autorita',  come
individuata ai sensi dell'articolo  32,  il  cui  parere  negativo  -
sempre  in  analogia  con  quanto previsto in quest'ultimo articolo -
sara' vincolante ai fini della sanatoria.
Pertanto, il giudizio di insanabilita' non puo' competere  al  comune
ma,  come  per  le  opere  di  cui al comma 1 dell'articolo 32, e' di
spettanza dell'amministrazione preposta alla tutela del  vincolo:  il
comune  (o  l'interessato)  dovranno,  pertanto,  chiedere  il parere
previsto dalla disposizione ora menzionata.
Il  recupero  di  opere  abusive  in   contrasto   con   vincoli   di
inedificabilita'  deve  considerarsi inammissibile tutte le volte che
il vincolo medesimo e' posto da leggi statali o regionali; e' invece,
da ritenere consentito quando esso e' previsto dal piano regolatore e
venga rimosso con l'adozione di una variante  di  recupero.  Solo  in
questa  ultima  ipotesi  il  comune  puo' "disporre", modificandolo o
eliminandolo,  del  vincolo  preesistente,   emanazione   della   sua
volonta'.
Una   ulteriore  categoria  di  opere  abusive  non  suscettibili  di
sanatoria e' stata introdotta  nella  nuova  disciplina  del  condono
edilizio  e  da ultimo confermata al comma 6 dell'articolo 2 del D.L.
193/95; si tratta  di  costruzione  abusive,  entro  e  fuori  terra,
realizzate  in  aree  gia' boschive danneggiate o distrutte da eventi
naturali o atti vandalici e che rientrano quindi nella previsione  di
cui all'articolo 33 della legge 47/85.
Per  le  opere non suscettibili di sanatoria si applicano le sanzioni
del Capo I della legge 47/85 ed in particolare la demolizione, stante
la preminente esigenza  di  assicurare  la  salvaguardia  dei  valori
tutelati del vincolo.
                             CAPITOLO 8
       Sanzioni penali e sospensione dei procedimenti in corso
8.1 Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria
Il  comma  1  dell'articolo  38  della  legge  47/85  dispone che "la
presentazione  entro  il  termine  perentorio   della   domanda.....,
accompagnata  dall'attestazione  del versamento della somma di cui al
comma 1 dell'articolo 35, sospende il procedimento  penale  e  quello
per sanzioni amministrative".
Pertanto,   la  sospensione  dei  procedimenti  prevista  ope  legis,
dall'articolo 44, dalla data di entrata in vigore  della  legge  fino
alla scadenza dei termini di presentazione della domanda e' destinata
a  protrarsi  per  effetto della presentazione della domanda medesima
corredata dal pagamento dell'oblazione (almeno nei limiti della quota
di cui alla tabella B allegata  alla  presente  legge,  ovvero  nella
misura  forfettaria  stabilita per le tipologie di abuso nn. 4, 5, 6,
7).  Cio'  in  quanto  conseguenza   degli   effetti   del   disposto
dell'articolo 38, che assicura l'estinzione dei reati contravvenzioni
(comma 2) e delle sanzioni amministrative (comma 3).
Quanto   alla   sospensione   del   procedimento   penale  -  ma  non
dell'attivita' di indagine e dell'esercizio dell'azione penale  -  va
richiamata  la  giurisprudenza  gia' formatasi in materia di condono,
secondo la quale l'effetto sospensivo non dipende  dal  provvedimento
(nella  specie  quindi  dichiarativo)  del  giudice,  ma si ricollega
direttamente  alla  legge  stessa,  in  presenta   delle   condizioni
stabilite da questa, che il giudice ha il potere di accertare.
La  sospensione  si  protrae  per tutta la durata del procedimento di
condono, salvo il diniego della concessione in sanatoria, e  comunque
fino  al  versamento  dell'intera  oblazione,  che  estingue  i reati
contravvenzionali  previsti  dalla   legge   1150/42   e   successive
modificazioni  ed in ultimo dalla legge 47/85, dall'articolo 221 T.U.
leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge  5
novembre 1971 n. 1086, ed infine dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64.
La  sospensione del procedimento penale, per l'effetto del termine di
prescrizione dei reati, concerne esclusivamente  le  violazioni  alle
normative  sopra  indicate, integrative di illeciti penali oggetto di
estinzione per oblazione. E'  previsto  dall'articolo  38,  comma  3,
della  legge  47/85,  la  cui  norma  viene richiamata dalla presente
legge, che, qualora nei confronti  dei  richiedenti  il  condono  sia
intervenuta  sentenza  definitiva  di  condanna  per  i  reati  sopra
indicati,  dell'oblazione  viene  fatta  annotazione  nel  casellario
giudiziale,   non   dovendosi   tenere   conto   di   tale   condanna
esclusivamente agli effetti dell'applicazione della  recidiva  e  del
beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale limitazione
degli  effetti estintivi e' stata ritenuta corretta e coerente con la
scelta di utilizzare  una  misura  di  clemenza  atipica  e  comunque
diversa  dall'amnistia,  e risulta quindi non fondata la questione di
legittimita' costituzionale  della  norma  nella  parte  in  cui  non
prevede la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro
che,  gia'  condannati  con sentenza definitiva prima dell'entrata in
vigore della legge del condono (all'epoca 47/85 ed oggi in base  alla
legge  724/94),  abbiano  attivato la procedura della sanatoria nelle
forme e nei termini prescritti.
Pertanto, si deve ritenere che a seguito della fattispecie  estintiva
in  esame il giudice dell'esecuzione non possa provvedere alla revoca
della  sentenza  di  condanna   divenuta   definitiva   anteriormente
all'entrata  in  vigore dei decreti leggi reiterati che hanno portato
all'approvazione  della  presente  legge, ne' disporre la sospensione
degli  effetti  della  condanna  predetta,  contrariamente  a  quanto
previsto   dall'articolo   673   c.p.p.,   (norma  analoga  a  quella
corrispondente del codice di rito penale previgente,  in  materia  di
esecuzione).
La  presentazione  della  domanda di sanatoria con l'attestazione del
pagamento dell'oblazione ha  effetti  sospensivi  anche  riguardo  ai
provvedimenti  di applicazione delle sanzioni amministrative, nonche'
relativamente all'esecuzione delle  medesime  (sempre  inerenti  alle
leggi sopra indicate).
La  sospensione  riguarda  soltanto  i procedimenti aventi ad oggetto
l'applicazione  di  sanzioni,  e  non  anche  quelli  riguardanti  la
legittimita' o meno della concessione edilizia.
La  normativa  in  esame  e'  peraltro  conforme  alla giurisprudenza
amministrativa formatasi anteriormente alla legge 47/85,  secondo  la
quale,  in  caso  di  presentazione  di  una domanda in sanatoria, il
sindaco, ovvero l'autorita' amministrativa competente,  erano  tenuti
ad  astenersi,  pena  l'illegittimita' del conseguente provvedimento,
dall'esercizio del potere sanzionatorio, prima di aver  accertato  la
sanabilita' dell'opera eseguita.
A  seguito  del  rilascio  della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi  comprese
le  pene pecuniarie e le soprattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi  relativamente  ai
fabbricati  abusivamente  eseguiti,  "sempreche'  le  somme  dovute a
titolo di oblazione siano state corrisposte per intero".
La norma del comma 5 dell'articolo 38 della  legge  47/85  stabilisce
che  possono  beneficiare  degli  effetti  estintivi  penali  tutti i
soggetti  interessati  al  condono  edilizio,  ancorche'  non   siano
proprietari  dell'immobile  oggetto  dell'abuso.  In  tale  caso alla
domanda di condono va allegata la prova del versamento dell'oblazione
nella  misura  del  30  per  cento  rispetto  a  quella  dovuta   dal
proprietario: il tutto con il rispetto dei termini prescritti.
Fra  i  suddetti  soggetti  vanno compresi i concorrenti nei medesimi
reati  che,  nell'indagine  processuale,  risultino  interessati   al
conseguimento   della  sanatoria  stessa,  ivi  compresi  i  pubblici
ufficiali, sempreche'  l'illecito  edilizio  o  urbanistico  non  sia
assorbito dal piu' grave reato contro la pubblica amministrazione.
8.2 Effetti del diniego di sanatoria
Il  diniego  della  sanatoria,  per motivi diversi dall'insanabilita'
dell'opera  abusiva,  non  e'  ostativo  all'estinzione   dei   reati
contravvenzionali, a seguito dell'intero versamento della oblazione.
Per  effetto  della norma in esame e' stato ritenuto che l'estinzione
possa riferirsi - sussistendo le condizioni di legge ed osservando  i
termini  e  le forme dalla legge stessa previsti - anche alle ipotesi
in cui la sanatoria sia  intervenuta  prima  dell'entrata  in  vigore
della  legge  sul  condono,  ad  esempio  nelle  ipotesi di sanatoria
introdotte dalle leggi regionali.
In caso di diniego della sanatoria,  sono  disciplinati  gli  effetti
esclusivamente  con  riguardo  alle sanzioni amministrative punite in
misura pecuniaria, nel senso che la somma  corrisposta  a  titolo  di
oblazione  possa  essere  imputata  a  quanto  dovuto per le predette
sanzioni. Il che implica l'esclusione di  qualsiasi  effetto  per  le
sanzioni ripristinatorie, previste per gli abusi piu' gravi.
8.3 Sospensione dei procedimenti
La  norma  dell'articolo  44 della legge 47/85 prevede la sospensione
automatica - di natura provvisoria - dei procedimenti  amministrativi
e    giurisdizionali    nonche'    dell'esecuzione   delle   sanzioni
amministrative,  e  la  sospensione  dei  procedimenti  penali   (con
esclusione  dell'esecuzione  delle  sentenze  definitive),  ed infine
dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 765/67 dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti legge emanati a partire dal 1994 e fino
alla   scadenza   dei  termini  di  presentazione  della  domanda  di
sanatoria.
La sospensione non si applica ai procedimenti  cautelari  innanzi  al
giudice  amministrativo,  che  comunque  possono  essere  oggetto  di
rinuncia da parte dell'interessato.
La sospensione riguarda solo i procedimenti relativi all'applicazione
delle sanzioni e quindi, per quanto attiene ai  procedimenti  innanzi
al giudice amministrativo o al giudice civile, essa non si estende ai
giudizi  relativi  alla  legittimita'  della  concessione ovvero alle
violazioni delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche a  tutela  dei
diritti dei privati.
                             CAPITOLO 9
      Atti di trasferimento degli immobili oggetto di sanatoria
9.1. Generalita'
Occorre  innanzitutto ribadire che l'eventuale nullita' degli atti di
trasferimento e' circoscritta  soltanto  agli  immobili  eseguiti  in
assenza  di  concessione o in totale difformita' da essa (nei casi in
cui si abbia condizioni di equiparazione alle prime), mentre non sono
oggetto ad alcun limite alla commerciabilita'  gli  abusi  di  minore
gravita'   che   restano   assoggettati   alle   sanzioni   di   tipo
amministrativo o penale.
Tale  affermazione  trova  un  ricorrente   sostegno   nell'indirizzo
giurisprudenziale  sulla  tipologia  degli  abusi che rendono il bene
incommerciabile  ed  e'  in  linea,  del  resto,  con  il   principio
desumibile  dal  comma  primo  dello  stesso  articolo 40 della legge
47/85, che ricollega le sanzioni di cui al Capo I della  legge  47/85
(sanzioni  alle  quali  si  allinea  nella sostanza anche la nullita'
sancita dal comma secondo  dello  stesso  articolo  40)  alle  "opere
abusive realizzate in totale difformita' o in assenza della licenza o
concessione".
Ai fini della commerciabilita' del bene abusivo, comunque, vengono in
esame  due norme di base: l'articolo 39, comma 1, della legge 724/94,
e l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 193/95.
Per la prima, anche per il nuovo condono si applicano le disposizioni
della legge 47/85 (e pertanto trova integrale applicazione l'articolo
40 della legge stessa, sulle modalita' che  devono  essere  osservate
per  la  validita'  degli atti posti in essere, con oggetto manufatti
abusivi). E' evidente che le disposizioni della legge 47/85  sono  da
considerare con le modifiche apportate dall'articolo 39.
Per  la  seconda,  il  contributo  concessorio, mentre rileva ai fini
della commerciabilita' del bene abusivo per  il  nuovo  condono,  non
incide  sulla  procedura  di  condono instaurata ai sensi della legge
47/85 e gia' definita per provvedimento di sanatoria espresso  oppure
per silenzio assenso.
La   disciplina   che   risulta  dall'insieme  coordinato  delle  due
richiamate disposizioni puo' essere cosi' ripartita:
- istanze definite ai sensi della legge 47/85;
- istanze non definite ai sensi della legge 47/85;
- istanze di condono presentate ai sensi della nuova legge 724/94.
9.2 Domande presentate ai sensi della legge 47/85
Per effetto del richiamo che la legge 724/94 fa alla legge 47/85,  si
individuano le seguenti situazioni:
a)  se  il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria, ai sensi
dell'articolo 31 della legge 47/85, occorre che  in  atto  risultino,
per   dichiarazione   dell'alienante,   gli  estremi  della  predetta
concessione in sanatoria;
b) se  il  Comune  non  ha  ancora  rilasciato  in  modo  formale  la
concessione  in  sanatoria,  si  intende formata, in generale e fatti
salvi i casi di esclusione previsti dalla legge 47/85,  la  procedura
del  silenzio  assenso  purche' ne siano verificati i presupposti che
consistono: nella presenza della domanda (di  cui  occorre  riportare
gli   estremi  nell'atto);  nella  attestazione  relativa  all'intera
oblazione autoliquidata (calcolata  dal  richiedente  contestualmente
alla  presentazione  della domanda); nella documentazione comprovante
l'accatastamento del bene; nell'attestazione che non si tratti di  un
immobile  vincolato  ovvero,  in  caso contrario, che siano trascorsi
ventiquattro mesi dal rilascio del nulla osta favorevole.
Non e' da ritenere a questo fine necessario l'eventuale conguaglio di
oblazione richiesto dal Comune se la richiesta  stessa  sia  avvenuta
dal   ventiquattresimo   al   trentaseiesimo   mese   dalla  data  di
presentazione della domanda. Infatti, dalla  lettura  coordinata  del
comma  6  dell'articolo  39  della  legge  724/94  con  il  comma  12
dell'articolo 35 della legge 47/85, si  evince  che  il  comune  puo'
richiedere  la  somma dovuta a conguaglio, ma se intende interrompere
il formarsi del  silenzio  assenso,  occorre  che  la  richiesta  sia
effettuata  prima dello scadere dei ventiquattro mesi. Trascorso tale
periodo senza che il comune  abbia  esplicitato  la  somma  dovuta  a
conguaglio,  il  silenzio  assenso si realizza, fermo restando che il
comune ha dodici mesi di tempo per comunicare eventuali somme  dovute
a  conguaglio,  che  si  concretizzeranno  comunque in un rapporto di
credito-debito  tra  privato  ed  amministrazione  comunale   e   con
l'avvertenza  che,  trascorsi  i  trentasei  mesi dalla presentazione
della domanda di condono, eventuali conguagli non possono essere piu'
richiesti per il verificarsi della prescrizione.
Va inoltre ribadito che il silenzio assenso ha lo stesso effetto  del
provvedimento  di  sanatoria  e  quindi va qualificato come un vero e
proprio provvedimento amministrativo, ancorche' fondato  sull'inerzia
dell'amministrazione,  che  con  questo strumento viene indotta a non
procrastinare all'infinito gli atti dovuti. In ogni caso, si  ritiene
che  possa  essere fornita in atto la ricognizione dei presupposti di
formazione del silenzio-assenso o  attraverso  un'attestazione  della
Amministrazione, oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
resa dall'alienante.
L'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 193/95 stabilisce che "le
norme  ...  concernenti  il  contributo   concessorio   non   trovano
applicazione  per  le  domande  di  sanatoria  presentate entro il 30
giugno 1987". Cio' significa che per gli immobili oggetto di  domande
di  condono  presentate  ai  sensi  della  legge  47/85, definite per
silenzio  assenso  oppure  non  ancora  istruite,   ai   fini   della
commerciabilita'  del bene e' ininfluente il pagamento del contributo
concessorio,   che    rileva,    eventualmente,    solo    ai    fini
dell'attribuzione della parte che si fa carico per il pagamento.
9.3  Domande  presentate ai sensi della legge 47/85 integrate con gli
adempimenti di cui all'articolo 39 della legge 724/94
Il comma 6 dell'articolo 39 della legge 724/94 stabilisce che per  le
domande  di  condono presentate ai sensi della legge 47/85, se non e'
stata interamente  corrisposta  l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della
stessa  legge,  gli  interessati,  "a  pena  d'improcedibilita' della
domanda, devono versare, in luogo  della  somma  residua,  il  triplo
della  differenza  tra  la  somma  dovuta  e quella versata, in unica
soluzione entro il 31 dicembre 1994".
La norma accredita l'interpretazione  che  la  condizione  essenziale
affinche' il silenzio assenso sia considerato definitivamente formato
e'  che  l'oblazione  sia  stato  interamente versata, intendendo per
oblazione esclusivamente quella autoliquidata.
Per esplicitare la norma occorre tener presente che il legislatore ha
inteso prescrivere il versamento aggiuntivo  dell'oblazione  soltanto
con  riferimento  all'oblazione autoliquidata, senza tenere conto del
conguaglio richiesto dal comune,  presumibilmente  per  offrire  agli
operatori giuridici piu' certezza documentale.
Il  comma  6  dell'articolo 39 prescrive che il versamento del triplo
deve avvenire "a pena di  improcedibilita'  della  domanda";  il  che
significa  che  la  procedura  di  condono,  se  non  si  verifica il
versamento della somma aggiuntiva di oblazione, non  puo'  proseguire
il  suo  corso,  con  l'ovvia conseguenza che il silenzio assenso non
potra' mai essere considerato concluso, e quindi che  il  comune  non
potra' mai rilasciare provvedimento di sanatoria.
Se  ne  deduce  che  il bene abusivo, non potendo venir sanato, resta
incommerciabile ai sensi della legge 47/85, salvo  che  l'interessato
abbia  riproposto  la  domanda  di  condono  alla  luce  delle  nuove
disposizioni,  assoggettandosi  agli  esborsi  previsti  dalla  nuova
normativa, ma attivando nel contempo una nuova procedura.
9.4 Versamento tardivo dell'integrazione dell'oblazione
Il  comma  6  della  legge  724/94, come modificato dal decreto-legge
193/95 prevede che il versamento del triplo  dell'oblazione  insoluta
non  possa  avvenire oltre la data del 31 marzo 1995, senza dar luogo
all'incommerciabilita' del bene abusivo. Nella fattispecie in  esame,
anche  a  seguito  delle  modifiche  all'articolo  39  introdotte dal
decreto-legge 88/95, ai fini della dimostrazione della procedibilita'
della domanda, e' necessario trasmettere all'amministrazione comunale
copia  dell'avvenuto  pagamento  del  triplo  dell'oblazione  dovuta,
unitamente   al   numero  di  protocollo  dell'istanza  a  suo  tempo
presentata.
Dal  suddetto  invio  decorrera'   un   nuovo   termine,   ai   sensi
dell'articolo  39  della  legge  724/94,  che,  in  osservanza  delle
prescrizioni di legge, comporta la formazione del silenzio-assenso.
9.5 Domande presentate ai sensi dell'articolo 39 della legge 724/94
Ai fini della commerciabilita' del bene oggetto di sanatoria, occorre
riferirsi all'articolo 5, comma secondo, del  decreto  legge  193/95,
per effetto del quale e' necessario indicare nell'atto:
a) se la procedura di silenzio assenso non si e' ancora conclusa;
- gli estremi della domanda di condono;
-  gli  estremi  del  versamento dell'intera oblazione e dello intero
contributo concessorio (ove dovuto) determinati dal richiedente;
b) se la procedura di silenzio assenso si e' gia' conclusa;
- gli estremi della data della domanda;
- gli estremi del versamento dell'intera  oblazione  e  dello  intero
contributo concessorio (ove dovuto) determinati dal richiedente;
-  dichiarazione  prodotta  dall'interessato  che  il  comune  non ha
provveduto ad emettere il  provvedimento  di  sanatoria  nei  termini
previsti dall'articolo 39 della legge 724/94.
Il  testo  del  decreto-legge consente che si faccia riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico contenente quanto sopra.
Resta fermo che  per  la  formazione  del  silenzio  assenso  debbono
esistere le seguenti condizioni:
- la presenza della domanda di sanatoria procedibile;
- l'intero versamento dell'oblazione;
- l'intero versamento del contributo di concessione;
-  l'eventuale  integrazione  dell'oblazione e degli oneri concessori
richiesti nei termini dell'Amministrazione comunale;
-  la   trasmissione   della   richiesta   di   accatastamento   alla
Amministrazione comunale;
-  la  formazione  del  parere  favorevole,  anche  in modo implicito
attraverso il silenzio assenso,  dell'Amministrazione  preposta  alla
tutela, qualora l'immobile sia soggetto a vincolo.
9.6 Commerciabilita' di immobili oggetto di riduzione della oblazione
per disagio abitativo
Ai fini della commerciabilita' del bene condonato con le agevolazioni
previste  dall'articolo  39,  comma  15, della legge 724/94, la norma
impone  all'alienante  di  corrispondere   oblazione   e   contributo
concessorio  nella  giusta  misura,  versando  la  parte di somma non
corrisposta con l'agevolazione maggiorata degli interessi e  conclude
disponendo che "la ricevuta del versamento della somma eccedente deve
essere   allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di  trasferimento
dell'immobile".
Va subito chiarito che la norma non trova applicazione: per gli  atti
mortis  causa;  per  le donazioni e per gli atti a titolo gratuito in
genere.
La norma si riferisce espressamente agli  atti  di  trasferimento  di
diritti  reali "inter vivos a titolo oneroso a terzi", intendendo per
"terzi" tutti i soggetti estranei al diritto che viene trasferito.
9.7 Abusi edilizi realizzati da indagati di mafia o di riciclaggio di
denaro
La sanatoria e' sospesa per gli abusi edilizi  commessi  da  soggetti
"indagati"  per  reati  previsti  dall'articolo 416 bis codice penale
(reati di mafia) o per reati di riciclaggio di danaro,  o  per  abusi
commessi  da  terzi  per  conto dei soggetti predetti; la sospensione
dura fino all'esito del procedimento penale ed in  caso  di  condanna
definitiva la sanatoria non puo' essere concessa.
La  sentenza  di  condanna  in tal caso comporta l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'articolo  20  della  legge  47/85,  che
dispone  ad un tempo la confisca dei beni abusivi e l'acquisizione di
diritto gratuita di essi al patrimonio del comune.  In  tal  caso  la
sentenza opera come titolo ai fini del trasferimento della proprieta'
immobiliare (articolo 39, comma 12 della legge 724/94).
Considerato   che   e'  vietata  la  comunicazione  delle  iscrizioni
contenute nel registro degli indagati fino a che non si  sia  assunta
la  qualita'  di  imputato  (articolo  335,  ultimo  comma  codice di
procedura civile), il pubblico ufficiale che riceva un atto che abbia
come parte alienante un soggetto indagato ai  sensi  della  norma  in
discorso  si  trovera'  nella  materiale  impossibilita' di acquisire
conoscenza sulla qualita' di indagato di una delle  parti  negoziali.
L'atto  comunque non sara' sanzionato con la nullita', ferma soltanto
la possibilita' che il bene possa  essere  confiscato,  con  effetti,
pertanto,  sulla  completezza della transazione e non sulla validita'
sostanziale del negozio.
                             CAPITOLO 10
                    Rapporti con la legislazione
                  delle Regioni a statuto speciale
Il  comma  21  dell'articolo  39  riguarda   l'applicabilita'   delle
disposizioni  per  la definizione agevolata delle violazioni edilizie
alle regioni a statuto speciale e alle provincie di Trento e Bolzano.
Al riguardo - per rendere piu' chiara la norma del comma  21  -  deve
farsi  presente  che la sanatoria comporta adempimenti relativi a due
aspetti distinti. Il primo e' quello di carattere penale (e, percio',
dell'oblazione) in ordine al quale solo  lo  Stato  puo'  provvedere,
mentre  nessuna  competenza  deve essere riconosciuta alla autonomia,
sia pure a carattere speciale, delle regioni o delle provincie.
L'altro e' quello  amministrativo,  connesso  con  il  contributo  di
concessione  che,  invece, e' - in via generale - di competenza delle
regioni, anche a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 5 e 6  della
legge  10/77. E pertanto, le disposizioni - relative al contributo di
concessione - contenute nell'articolo 39,  si  limitano  ad  indicare
l'entita' del contributo da corrispondere quale anticipazione.
Al riguardo, puo' farsi riferimento anche al disposto dell'articolo 1
della  legge  47/85  che, nel dichiarare il carattere di legge-quadro
della stessa, precisa che  le  regioni  emanano  le  disposizioni  di
competenza,  nell'ambito  del nuovo quadro normativo, "fermo restando
quanto previsto dal capo IV": quello, cioe', dedicato alla sanatoria.
Invero, tale capo contiene anche norme in materia  di  contributi  di
concessione (articolo 37); ma ne rinvia l'applicazione alle regioni.
Cio' premesso:
-  le  disposizioni dell'articolo 39, relative all'oblazione (misure,
termini e ogni  altra  connessa  norma),  si  applicano  anche  nelle
regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome;
- le disposizioni relative al contributo di concessione si applicano,
comunque,   alle   regioni   a   statuto  ordinario,  fermo  restando
l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 37 della legge  47/85,
mentre  in  quelle  a  statuto  speciale e alle provincie autonome si
applicano soltanto se compatibili (o non in contrasto) con  le  norme
eventualmente approvate ai fini dell'applicazione dell'articolo 39).
                       **********************
Si  confida  che  anche  con  l'ausilio  della  presente circolare, i
competenti uffici statali, regionali e soprattutto comunali, vorranno
fornire in sede di esame della documentazione per l'ottenimento della
sanatoria ai cittadini tutta l'opportuna assistenza ai  fini  di  una
corretta applicazione della legge.
Questo   Ministero   comunque,  e'  disponibile  per  ogni  ulteriore
chiarimento che risultasse necessario.
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 1  agosto 1995
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 27