IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici; Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1995 che, in applicazione dell'art. 15 del protocollo n. 9 di tale trattato applica ai veicoli per il trasporto merci austriaci su territorio italiano il "diritto fisso" in misura pari al controvalore di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996; Considerato che fra l'Italia e l'Austria si e' convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto merci di peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose di portata a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate, provenienti dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla reciprocita'. Roma, 7 agosto 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE