IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "nuovo codice della strada"; Visto l'art. 311, comma 1 e comma 3, lettere a), b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; Visto l'art. 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251; Decreta: Art. 1. Rilascio del certificato di abilitazione di tipo KE senza esami 1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza, di cui all'art. 116, comma 8, ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale del tipo KE presentando apposita domanda da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed allegando una attestazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente o associazione che ha in disponibilita' il veicolo, che dichiari che il soggetto stesso presentera' la propria opera presso la medesima struttura come conducente dei veicoli adibiti a servizi di emergenza. 2. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono attivita' di conducente dei predetti veicoli, la dichiarazione di cui al comma 1, attestante tale qualita', deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente o associazione presso il quale il soggetto istante presta la propria opera e il relativo certificato di abilitazione professionale del tipo KE deve essere rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.