IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285: "nuovo codice della strada";
  Visto l'art. 311, comma 1 e comma 3, lettere a),  b),  del  decreto
del   Presidente   della   Repubblica   16  dicembre  1992,  n.  495:
"regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada";
  Visto l'art. 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Rilascio del certificato di abilitazione
                       di tipo KE senza esami
  1.  I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza, di cui
all'art. 116, comma 8, ultima parte del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere
il rilascio del certificato di abilitazione professionale del tipo KE
presentando  apposita  domanda  da  un  ufficio   provinciale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed allegando una
attestazione   rilasciata   dal  rappresentante  legale  dell'ente  o
associazione che ha in disponibilita' il veicolo, che dichiari che il
soggetto stesso presentera'  la  propria  opera  presso  la  medesima
struttura come conducente dei veicoli adibiti a servizi di emergenza.
  2.  Per  i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gia' svolgono attivita' di conducente dei  predetti  veicoli,
la  dichiarazione  di  cui al comma 1, attestante tale qualita', deve
essere resa dal legale rappresentante dell'ente o associazione presso
il quale il soggetto istante presta la propria opera  e  il  relativo
certificato  di  abilitazione  professionale  del tipo KE deve essere
rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione entro sessanta giorni decorrenti dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.