AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n.  10,
17  marzo  1995,  n.  80,  e  19  maggio  1995,  n.  179".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    65
del  18  marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del 19 luglio
1995).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1995 si procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                       Provvedimenti a favore
                del settore portuale e dell'armamento
  1. Per far fronte alle ulteriori  esigenze  e  per  consentirne  la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale del fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali  in  liquidazione,  limiti  di  impegno decennali di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25
miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi  per  l'anno  1997  si
provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli
anni medesimi, dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1995,   all'uopo   utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  2. A valere sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1,  il
commissario  liquidatore,  anche mediante la contrazione di ulteriori
mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, provvede:
    a)  alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire 90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  1990,  n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi,
di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  6  aprile  1983,  n.  103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a
favore  degli  enti   previdenziali,   al   cui   rimborso   provvede
direttamente la gestione commissariale medesima;
    b)  alla  proroga  per  l'anno 1995 del beneficio di integrazione
salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 237, nel limite di milleottocento  unita',  ivi  compresi  i
dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma
1,  della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e,
qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al  30  giugno
1996;
(( c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28       ))
(( gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e   ))
(( di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli       ))
(( interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e   ))
(( ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi     ))
(( compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per ))
(( consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo     ))
(( degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali ))
(( che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla  ))
(( sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata ))
(( nella )) Gazzetta Ufficiale (( - 1a serie speciale - n. 24 del  ))
(( 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il   ))
(( 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e ))
(( degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il ))
(( restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli ))
(( anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il      ))
(( piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali         ))
(( interessati al risanamento della gestione, articolato in un     ))
(( triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli   ))
(( investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della       ))
(( percentuale del 30 per cento potranno essere considerate        ))
(( situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del ))
(( territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessita' di  ))
(( particolari interventi a sostegno delle attivita' di            ))
(( riconversione e ristrutturazione.                               ))
  2-bis. (( Per le medesime finalita' di cui al comma 2,       ))
(( lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS,  ))
(( in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale  ))
(( n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a       ))
(( favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei       ))
(( territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo  ))
(( unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato   ))
(( con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.    ))
(( 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di   ))
(( pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette  ))
(( somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ))
(( ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle gia'  ))
(( versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti ))
(( contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede   ))
(( al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire  ))
(( 160 miliardi. Per le stesse finalita' alle societa' cooperative ))
(( costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni      ))
(( portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano   ))
(( le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio  ))
(( 1985, n. 49.                                                    ))
  3.  A  valere  sulle  medesime  risorse  di  cui  al comma 1, anche
mediante le modalita' di cui al comma 2, il  commissario  liquidatore
provvede  altresi'  agli interventi, valutati in complessive lire 100
miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
    a) di un contributo  equivalente  all'importo  complessivo  delle
ritenute  a  titolo  di  acconto operate nell'anno 1995 nei confronti
della gente di  mare  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b)  di  un  contributo  mensile  per  il  periodo di imbarco, non
superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun  allievo
ufficiale  di  macchina  e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre
1996;
    c) di un contributo pari agli oneri connessi  alla  frequenza  ai
corsi,  compreso  vitto  e  alloggio, resi obbligatori dalla legge 21
novembre 1985,  n.  739,  nonche'  ai  corsi  per  la  formazione  di
personale   di   bordo   polivalente   e  ai  corsi  di  preparazione
all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema  globale  marittimo
di  soccorso  e  di  sicurezza,  denominato  "GMDSS - Global Maritime
System and Safety System", indetti entro  la  medesima  data  del  31
dicembre 1996.
  4.  I  benefici  di  cui  al  comma  3 sono previsti per le imprese
armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di  navi  italiane
ai  sensi  degli  articoli  143 e 144 del codice della navigazione in
relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera  nazionale,  con
esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da  pesca,  di  quelle  di
proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente  al
contributo  di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in
servizio di cabotaggio per il quale sia operante la  riserva  di  cui
all'articolo  224  del  codice della navigazione, ovvero in regime di
convenzione con lo Stato e, limitatamente ai  contributi  di  cui  al
comma  3,  lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti
alla gestione, per ciascun  anno  solare,  anche  in  base  ad  altre
disposizioni  di  legge e, complessivamente, non possono superare per
ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1  del
decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.  296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383.