AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995, n. 114 del 18 maggio 1995 e n. 167 del 19 luglio 1995). Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento 1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operativita', sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede: a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima; b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996; (( c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 )) (( gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e )) (( di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli )) (( interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e )) (( ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi )) (( compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per )) (( consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo )) (( degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali )) (( che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla )) (( sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata )) (( nella )) Gazzetta Ufficiale (( - 1a serie speciale - n. 24 del )) (( 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il )) (( 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e )) (( degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il )) (( restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli )) (( anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il )) (( piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali )) (( interessati al risanamento della gestione, articolato in un )) (( triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli )) (( investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della )) (( percentuale del 30 per cento potranno essere considerate )) (( situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del )) (( territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessita' di )) (( particolari interventi a sostegno delle attivita' di )) (( riconversione e ristrutturazione. )) 2-bis. (( Per le medesime finalita' di cui al comma 2, )) (( lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, )) (( in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale )) (( n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a )) (( favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei )) (( territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo )) (( unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato )) (( con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. )) (( 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di )) (( pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette )) (( somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a )) (( ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle gia' )) (( versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti )) (( contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede )) (( al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire )) (( 160 miliardi. Per le stesse finalita' alle societa' cooperative )) (( costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni )) (( portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano )) (( le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio )) (( 1985, n. 49. )) 3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione: a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996; c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonche' ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996. 4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unita' da diporto e da pesca, di quelle di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.