Con decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 143/1995, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. C.I.E.C. - Customs Import Export Consultans, con sede in Milano e unita' di Milano. Periodo: 8 marzo 1994-7 marzo 1995. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. Numero lavoratori interessati: 5. 1 decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16263/1 del 12 dicembre 1994; 2) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano). Periodo: 1 dicembre 1994-30 novembre 1995. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. Numero lavoratori interessati: 1. 1 decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993; 3) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano). Periodo: 27 dicembre 1994-26 dicembre 1995. Causale: art. 1, legge n. 293/1993. Numero lavoratori interessati: 1. 1 decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. case di cura riunite, con sede in Bari e unita' in Bari e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forli' e unita' in Forli' e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994. Il periodo di cui sopra e' autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in Contursi Terme (Salerno) e unita' in Contursi Terme (Salerno) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unita' in Cadoneghe (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1994 al 7 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnal automazione, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' in Porto Torres (Sassari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1994 al 27 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Old Saddlers, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e unita' in Mugnano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 4 novembre 1994 al 3 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche F.lli Depretis, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unita' in Gualdo Tadino (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e per la sola unita' di Forli', e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' in Belluno, Bologna e ufficio tecnico di Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effemme, con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova) e unita' in S. Giorgio in Bosco (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17033 dell'8 marzo 1995. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.A. - Manifattura italiana abbigliamento, con sede in Carpi (Modena) e unita' in Ancona, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New play basket, con sede in Barletta (Bari), e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ser.Mat., con sede in Genova e unita' in Basaluzzo (Alessandria), Genova e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 20 luglio 1994 al 19 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede in Cagliari e unita' in Cagliari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' in Lanciano (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 all'8 febbraio 1995. E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1994 all'8 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17594 del 16 maggio 1995. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' in Lanciano (Chieti) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 9 agosto 1995 al 27 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfoto, con sede in Bevagna (Perugia) e unita' in Bevagna (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italprogetti, con sede in Osimo Scalo (Ancona) e unita' in Ostuni (Brindisi), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flora porcellane, con sede in Monterosi (Viterbo) e unita' in Monterosi (Viterbo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1994 al 13 novembre 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incar S. Michele, con sede in Borgo San Michele (Latina) e unita' in Bassiano (Latina) e Borgo San Michele (Latina), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Belgrande Luigi, con sede in Napoli e unita' in Napoli e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nuova moda di Ceruti Vincenzo & C., con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gecoplants sud, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' in Alessandria, Cassino (Frosinone), Termini Imerese (Palermo) e Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1994 al 27 aprile 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villa dei gerani, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gionar, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unita' in Frattamaggiore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Genco, con sede in Buia (Udine) e unita' in Buia (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1994 al 22 giugno 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elektron, con sede in Buia (Udine) e unita' in Buia (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.