IL MINISTERO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
   Visto il regolamento CE n. 822/87  del  marzo  1987  e  successive
modificazioni,   relativo   all'organizzazione   comune  del  mercato
vitivinicolo;
   Visto il regolamento CE n. 3929/87 del 17 dicembre 1987 e  succes-
sive  modificazioni,  relativo  alle  dichiarazioni  di  raccolta, di
produzione e di giacenza dei prodotti de settore vitivinicolo;
   Visto il regolamento CE n. 441/88 del 17 febbraio 1988  e  succes-
sive   modificazioni   recante   modalita'   d'applicazione   per  la
distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento  CE  n.
822/87;
   Vista  la  legge  4 dicembre 1993 n. 491, recante il riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e  forestale
e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali;
   Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n.  370,  convertito  con
modificazione  con legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme
in  materia  di  produzione  e   commercializzazione   dei   prodotti
vitivinicoli,  nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza dei regolamenti
comunitari in materia agricola;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  162  del  12
febbraio  1965  contenente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
   Visto il proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 25 agosto 1986, con il
quale  sono  stati  stabiliti  il  termine  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e  di
produzione vino e dei prodotti vinicoli;
   Visto il proprio decreto 10 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  244  del 17 ottobre 1991,
riguardante la sostituzione dei modelli relativi  alle  dichiarazioni
annuali  di  raccolta  delle  uve  e  di  produzione  vino e prodotti
vinicoli;
   Considerato opportuno avvalersi della facolta' prevista  dall'art.
1,  paragrafo 2 del regolamento CE n. 3929/87 che consente agli Stati
membri di esonerare taluni produttori dalla dichiarazione di raccolta
uve;
   Considerato opportuno avvalersi delle facolta' previste  dall'art.
5 del citato regolamento CE n. 3929/87 il quale prevede che gli Stati
membri   possono  fissare  una  data  cui  fare  riferimento  per  la
determinazione dei quantitativi dei  prodotti  detenuti  da  indicare
nella  dichiarazione  nonche'  di stabilire un'unica data di scadenza
per la  presentazione  della  dichiarazione  di  raccolta  uve  e  di
produzione vino;
   Considerato  opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art.
13, ultimo comma, del  regolamento  CE  n.  3929/87  che  prevede  la
possibilita' per gli Stati membri di disporre che nelle dichiarazioni
di  raccolta  uve le quantita' siano espresse in quintali anziche' in
ettolitri di vino feccioso;
   Considerata la necessita' di adottare le misure necessarie volte a
consentire  a  coloro  che  acquistano  prodotti  a monte del vino di
disporre tempestivamente  delle  informazioni  uniformi  da  indicare
nelle  dichiarazioni vitivinicole ed, in particolare, di quelle rela-
tive alle rese per ettaro;
   Considerato che, a tal fine, per poter  disporre  di  informazioni
occorre  prevedere  appositi modelli per coloro che cedono prodotti a
monte del vino;
   Considerato, altresi', che ai fini dell'espletamento del controllo
e'  necessario  prevedere   l'obbligo   della   presentazione   della
dichiarazione  vitivinicola  anche  per coloro che hanno prodotto e/o
commercializzato  prodotti  a  monte  del  vino  e  li  hanno  ceduti
antecedentemente alla data di presentazione della medesima;
   Considerata  la  necessita'  di  sostituire  i  modelli annessi al
citato  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  1991  al   fine   di
semplificare   gli  adempimenti  dei  produttori  vitivinicoli  e  di
disporre di informazioni piu' rispondenti alle  esigenze  conoscitive
nazionali e comunitarie;
   Tenuto  conto,  dell'opportunita'  di  prevedere  che informazioni
dettagliate relative alle superfici vitate destinate alla  produzione
di vino siano contenute in un'apposita dichiarazione le cui modalita'
di  presentazione dovranno essere previste dall'A.I.M.A. ai sensi dei
Regg. CE n. 2392/86 e n. 649/87;
   Ritenuto opportuno,  altresi',  in  relazione  alle  esigenze  dei
dichiaranti,  che la presentazione della dichiarazione vitivinicola e
dei relativi  allegati  possa  essere  effettuata  anche  utilizzando
modelli per la compilazione meccanografica della stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve
e  produzione  vinicola  allegati  al decreto ministeriale 10 ottobre
1991 sono sostituiti a decorrere dalla campagna 1995/96, dal  modello
e dagli allegati annessi al presente decreto.
   La dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola in appresso
denominata "dichiarazione", prevista agli artt. 1 e 2 del regolamento
CE  n.  3929/87  di  seguito  denominato "Regolamento", devono essere
compilati  in  conformita'  alle  "avvertenze   generali"   ed   alle
"istruzioni" contenute in allegato al presente decreto.