IL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 822/87 del marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CE n. 3929/87 del 17 dicembre 1987 e succes- sive modificazioni, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti de settore vitivinicolo; Visto il regolamento CE n. 441/88 del 17 febbraio 1988 e succes- sive modificazioni recante modalita' d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CE n. 822/87; Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazione con legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto il proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 25 agosto 1986, con il quale sono stati stabiliti il termine e le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e dei prodotti vinicoli; Visto il proprio decreto 10 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 1991, riguardante la sostituzione dei modelli relativi alle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione vino e prodotti vinicoli; Considerato opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 3929/87 che consente agli Stati membri di esonerare taluni produttori dalla dichiarazione di raccolta uve; Considerato opportuno avvalersi delle facolta' previste dall'art. 5 del citato regolamento CE n. 3929/87 il quale prevede che gli Stati membri possono fissare una data cui fare riferimento per la determinazione dei quantitativi dei prodotti detenuti da indicare nella dichiarazione nonche' di stabilire un'unica data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino; Considerato opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 13, ultimo comma, del regolamento CE n. 3929/87 che prevede la possibilita' per gli Stati membri di disporre che nelle dichiarazioni di raccolta uve le quantita' siano espresse in quintali anziche' in ettolitri di vino feccioso; Considerata la necessita' di adottare le misure necessarie volte a consentire a coloro che acquistano prodotti a monte del vino di disporre tempestivamente delle informazioni uniformi da indicare nelle dichiarazioni vitivinicole ed, in particolare, di quelle rela- tive alle rese per ettaro; Considerato che, a tal fine, per poter disporre di informazioni occorre prevedere appositi modelli per coloro che cedono prodotti a monte del vino; Considerato, altresi', che ai fini dell'espletamento del controllo e' necessario prevedere l'obbligo della presentazione della dichiarazione vitivinicola anche per coloro che hanno prodotto e/o commercializzato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti antecedentemente alla data di presentazione della medesima; Considerata la necessita' di sostituire i modelli annessi al citato decreto ministeriale del 10 ottobre 1991 al fine di semplificare gli adempimenti dei produttori vitivinicoli e di disporre di informazioni piu' rispondenti alle esigenze conoscitive nazionali e comunitarie; Tenuto conto, dell'opportunita' di prevedere che informazioni dettagliate relative alle superfici vitate destinate alla produzione di vino siano contenute in un'apposita dichiarazione le cui modalita' di presentazione dovranno essere previste dall'A.I.M.A. ai sensi dei Regg. CE n. 2392/86 e n. 649/87; Ritenuto opportuno, altresi', in relazione alle esigenze dei dichiaranti, che la presentazione della dichiarazione vitivinicola e dei relativi allegati possa essere effettuata anche utilizzando modelli per la compilazione meccanografica della stessa; Decreta: Art. 1. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola allegati al decreto ministeriale 10 ottobre 1991 sono sostituiti a decorrere dalla campagna 1995/96, dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto. La dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola in appresso denominata "dichiarazione", prevista agli artt. 1 e 2 del regolamento CE n. 3929/87 di seguito denominato "Regolamento", devono essere compilati in conformita' alle "avvertenze generali" ed alle "istruzioni" contenute in allegato al presente decreto.