IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934,  n.  370,  sul  riposo
domenicale  e  settimanale,  il quale prevede che il riposo di 24 ore
consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante
turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno  1935,  relativo  alla
determinazione  delle  attivita'  alle  quali e' applicabile l'art. 5
della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n.
72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;
  Visto il proprio decreto 21  settembre  1992,  con  il  quale  alla
tabella  I  annessa  al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935 e'
stata aggiunta una nuova voce distinta dal n. 23-bis;
  Considerato   che   esigenze   di   carattere    tecnico-produttivo
giustificano  l'adozione  del  ciclo  continuo  nell'industria  della
lavorazione della gomma naturale e sintetica  per  la  produzione  di
manufatti   in  gomma,  con  la  conseguenza  di  determinare  deroga
all'obbligo  del  riposo  domenicale  mediante  turni  al   personale
addettovi;
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
  Ritenuta  la necessita' di apportare variazioni alla voce n. 23-bis
della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935,  piu'
volte citato;
                              Decreta:
  La  voce  n.  23-bis,  introdotta  con  il  decreto ministeriale 21
settembre 1992, citato in premessa, nella tabella annessa al  decreto
ministeriale  22 giugno 1935, e successive modificazioni, concernente
la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art.  5
della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' integrata come segue:
=====================================================================
         |        Natura              |   Operazioni per le quali
  Numero |    dell'attivita'          |    e' concessa la deroga
_________|____________________________|______________________________
 23-bis  | Industria della gomma:     | Per il personale addetto:
         | lavorazione della gomma    | nella lavorazione della gomma
         | naturale e sintetica per   | naturale e sintetica: alla
         | la produzione dei          | preparazione di mescole ed
         | manufatti in gomma;        | alle operazioni di
         | lavorazione del lattice di | trafilatura / estruzione,
         | gomma per la produzione di | calandratura, spalmatura,
         | presidi medico - chirurgici| confezionamento /
         | ed articoli destinati alla | formazione, vulcanizzazione e
         | profilassi ed alla tutela  | stampaggio;
         | delle salute e dell'igiene | nella lavorazione del lattice
         | pubblica.                  | di gomma: alla preparazione
         |                            | mescole,maturazione-prevulca-
         |                            | nizzazione mescole,
         |                            | all'immersione-vulcanizza-
         |                            | zione ed estrazione, al
         |                            | lavaggio-asciugatura;
         |                            | in tutte le lavorazioni:
         |                            | alle operazioni collegate
         |                            | che saranno riconoscuite tali
         |                            | dall'ispettorato del lavoro
   Roma, 2 agosto 1995
                                                    Il Ministro: TREU
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 5 della legge 22  febbraio  1934,  n.  370,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  5.  - Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere
          in giorno diverso dalla domenica,  e  puo'  essere  attuato
          mediante  turni  al  personale  addetto all'esercizio delle
          seguenti attivita':
              1) operazioni industriali per le quali si  abbia  l'uso
          di   forni   a  combustione  o  ad  energia  elettrica  per
          l'esercizio di processi  caratterizzati  dalla  continuita'
          della combustione ed operazioni collegate;
              2)  operazioni  industriali  il  cui  processo debba in
          tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
              3) industrie  di  stagione  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  od al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro utilizzazione, comprese  le  industrie  determinate  a
          norma   dell'art.   1,  n.  14,  per  il  loro  periodo  di
          lavorazione eventualmente  eccedente  i  tre  mesi,  ovvero
          quando  nella  stessa  azienda e con lo stesso personale si
          compiano varie delle  suddette  industrie  con  un  decorso
          complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
              4)  altre  attivita'  per  le  quali  il  funzionamento
          domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di
          pubblica utilita'.
             Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo   saranno
          determinate  con  decreto del Ministro per le corporazioni,
          intese le corporazioni competenti".
             - Il D.M. 22  giugno  1935  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1935, n. 161.
             -  Il  D.P.R.  5  gennaio  1958, n. 72, modificativo del
          decreto ministeriale 22 giugno 1935,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1958.
          Note al dispositivo:
             - La voce n. 23-bis, prima della integrazione, era cosi'
          formulata:
=====================================================================
         |        Natura              |   Operazioni per le quali
  Numero |    dell'attivita'          |    e' concessa la deroga
_________|____________________________|______________________________
 23-bis  | Lavorazione del lattice di | Per il personale addetto alla
         | gomma per la produzione di | preparazione mescole,
         | presidi medico-chirurgici  | maturazione-prevulcanizza-
         | ed articoli destinati alla | zione mescole, alla
         | profilassi ed alla tutela  | immersione - vulcanizzazione
         | della salute e dell'igiene | ed estrazione, al lavaggio-
         | pubblica.                  | asciugatura; per il personale
         |                            | addetto alle operazioni
         |                            | collegate che saranno
         |                            | riconosciute tali
         |                            | dall'ispettorato del lavoro