IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935; Visto il proprio decreto 21 settembre 1992, con il quale alla tabella I annessa al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935 e' stata aggiunta una nuova voce distinta dal n. 23-bis; Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria della lavorazione della gomma naturale e sintetica per la produzione di manufatti in gomma, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di apportare variazioni alla voce n. 23-bis della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, piu' volte citato; Decreta: La voce n. 23-bis, introdotta con il decreto ministeriale 21 settembre 1992, citato in premessa, nella tabella annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' integrata come segue: ===================================================================== | Natura | Operazioni per le quali Numero | dell'attivita' | e' concessa la deroga _________|____________________________|______________________________ 23-bis | Industria della gomma: | Per il personale addetto: | lavorazione della gomma | nella lavorazione della gomma | naturale e sintetica per | naturale e sintetica: alla | la produzione dei | preparazione di mescole ed | manufatti in gomma; | alle operazioni di | lavorazione del lattice di | trafilatura / estruzione, | gomma per la produzione di | calandratura, spalmatura, | presidi medico - chirurgici| confezionamento / | ed articoli destinati alla | formazione, vulcanizzazione e | profilassi ed alla tutela | stampaggio; | delle salute e dell'igiene | nella lavorazione del lattice | pubblica. | di gomma: alla preparazione | | mescole,maturazione-prevulca- | | nizzazione mescole, | | all'immersione-vulcanizza- | | zione ed estrazione, al | | lavaggio-asciugatura; | | in tutte le lavorazioni: | | alle operazioni collegate | | che saranno riconoscuite tali | | dall'ispettorato del lavoro Roma, 2 agosto 1995 Il Ministro: TREU AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' cosi' formulato: "Art. 5. - Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita': 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate; 2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo; 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi; 4) altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'. Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti". - Il D.M. 22 giugno 1935 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1935, n. 161. - Il D.P.R. 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1958. Note al dispositivo: - La voce n. 23-bis, prima della integrazione, era cosi' formulata: ===================================================================== | Natura | Operazioni per le quali Numero | dell'attivita' | e' concessa la deroga _________|____________________________|______________________________ 23-bis | Lavorazione del lattice di | Per il personale addetto alla | gomma per la produzione di | preparazione mescole, | presidi medico-chirurgici | maturazione-prevulcanizza- | ed articoli destinati alla | zione mescole, alla | profilassi ed alla tutela | immersione - vulcanizzazione | della salute e dell'igiene | ed estrazione, al lavaggio- | pubblica. | asciugatura; per il personale | | addetto alle operazioni | | collegate che saranno | | riconosciute tali | | dall'ispettorato del lavoro