IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in matematica; Visto il telex del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari ex novo nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 10 aprile 1995; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunioni del 9 e 15 maggio 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 26 aprile 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella sezione XII - Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'art. 155 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), viene aggiunto il diploma universitario in matematica.