Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale del Corpo della guardia di finanza Da piu' parti e' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito al quesito se la licenza per la collezione di armi comuni prevista dall'art. 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, abbia validita' annuale o se sia, invece, permanente in analogia al titolo autorizzatorio stabilito per la collezione di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. Al riguardo si fa presente che l'art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive la regola della validita' annuale delle licenze di polizia, salve le eccezioni espressamente disposte dalla legge. In materia di collezione di armi non si rinvengono eccezioni di portata generale a quella regola ma solo e specificamente per la particolare categoria delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ribadito dall'art. 11 del decreto ministeriale 14 aprile 1982. Conseguenza di quanto teste' esposto e' che la licenza di collezione di armi comuni ha validita' annuale e necessita, diversamente da quella di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica - composta da armi obiettivamente meno pericolose di controlli, anno per anno, nei confronti dei soggetti autorizzati, per verificarne la piena affidabilita'. Il titolo autorizzatorio ex art. 10, comma 6, della legge n. 110/1975, dovra' essere richiesto da colui che intendera' detenere un numero superiore a tre per le armi comuni da sparo ed a sei per le armi di uso sportivo ex legge 25 marzo 1986, n. 85. Si sensibilizzano le sezioni locali sulla necessita' che si proceda con la dovuta attenzione ad istruire le pratiche concernenti il primo rilascio dell'autorizzazione in argomento di modo che, in sede di rinnovo annuale, venga posta attenzione, di massima, al solo permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti che dettero luogo al rilascio della medesima. Nel contempo, si rileva che fermo il divieto di usare le armi costituite in collezione - per le quali non e' possibile possedere le relative munizioni a mente dell'art. 10 della legge n. 110/1975 - la licenza di collezione in discorso, non esclude la possibilita' di usare le altre armi detenute previa denuncia ex art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non inserite nella "raccolta" in questione, nei limiti sanciti dalla legislazione in materia. Nell'autorizzazione innanzi menzionata, infatti, devono includersi soltanto le armi in eccedenza al numero consentito per la semplice detenzione - e specificati dal sopracitato sesto comma dell'art. 10 (e successive modifiche) - cosi' che resta fermo il diritto del singolo di fruire di quelle - naturalmente con il rispettivo munizionamento - che non rientrano nella collezione, alla stessa stregua dei detentori non collezionisti. Si ribadisce, altresi', che l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma imposto dall'art. 38 del testo unico in trattazione, incombe sempre sia sul semplice detentore che sul collezionista. Nell'ipotesi in cui il titolare della licenza in esame intendesse acquistare (beninteso mediante uno dei titoli abilitativi all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) un'altra arma comune da sparo oppure un'altra arma per uso sportivo da aggiungere alla sua collezione, dovra', prima di entrare in possesso della medesima, rivolgere istanza all'autorita' di pubblica sicurezza competente territorialmente, tesa ad ottenere la iscrizione del predetto manufatto nel provvedimento autorizzatorio in argomento. Qualora la sopracitata autorita' autorizzasse siffatta iscrizione, il collezionista potra' acquisire l'arma in parola e dopodiche', dovra' rendere la denuncia ex art. 38 del gia' citato testo unico. Per quanto attiene al profilo meramente fiscale connesso alla licenza "de qua", e' appena il caso di precisare che, in ottemperanza al disposto dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la medesima non e' piu' soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il capo della polizia: MASONE