LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutivo
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata come
"Conferenza";
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza;
  Visto  il  decreto-legge  24  maggio  1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,   n.   22,   recante
"Interventi  urgenti  a  favore  delle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con  il  quale
sono  integralmente  sostituiti  i  commi  2  e  3  dell'art.  1  del
richiamato decreto-legge n. 646/1994 e, in  particolare,  sono  stati
individuati  gli  interventi  finanziabili  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri
di ammortamento a totale carico dello Stato  e  sono  state  altresi'
definite le competenze in materia della Conferenza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato
in data 10 novembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1994 con il quale e' stato dichiarato  lo  stato  di
emergenza  nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto  e  Toscana  colpiti  dagli  eventi
alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994;
  Ravvisata  la necessita' e l'urgenza di ripartire fra le regioni di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
10  novembre  1994  il  complessivo  importo  di  lire  250  miliardi
individuato dall'art. 3 del decreto-legge  n.  154/1995,  nonche'  di
individuare le relative modalita' e procedure;
  Vista  la  proposta  di  ripartizione avanzata dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e province autonome adottata  il  13  luglio
1995 e consegnata dai presidenti delle regioni nel corso dell'odierna
seduta della Conferenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Il  complessivo  importo  di  lire  250 miliardi entro il quale
regioni, province, comuni e comunita'  montane  possono  contrarre  i
mutui di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge  3  maggio
1995,  n.  154,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
1995, n. 265, e' ripartito tra le  regioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 come segue:
    Regione
      --
Valle d'Aosta          . . . . . . . . . . L.   3.000.000.000
Piemonte               . . . . . . . . . . "   54.000.000.000
Liguria                . . . . . . . . . . "   27.000.000.000
Lombardia              . . . . . . . . . . "   54.000.000.000
Emilia-Romagna         . . . . . . . . . . "   87.000.000.000
Veneto                 . . . . . . . . . . "   11.000.000.000
Toscana                . . . . . . . . . . "   14.000.000.000
                                             ----------------
               Totale. . . . . . . . . . . L. 250.000.000.000