Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche sottoelencate:
    "Daunia",  "Murgia",  "Salento",  "Tarantino",  "Valle  d'Itria",
"Puglia", per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di
essi indicati  e  ricadenti  nell'ambito  della  Regione  Puglia,  ha
espresso  parere  favorevole  al  loro  accoglimento ed ha proposto i
relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.
       Proposta di riconoscimento della indicazione geografica
      tipica "Daunia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Daunia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Daunia" e' riservata ai seguenti
vini:
    bianchi,  anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito (da
uve aromatiche);
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito (da uve
aromatiche) e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianchi, rossi  e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Foggia,  a   bacca   di   colore
corrispondente.
   La  indicazione  geografica tipica "Daunia", con la specificazione
di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di
Foggia  -  esclusi  i  vitigni  Montepulciano  e  Ottavianello  -  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Foggia fino ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Daunia"  con  la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia
di Foggia.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianco, rosso e rosato
a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia"
con la specificazione del vitigno, a tonnellate 15.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Daunia",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    10,0 % per i bianchi;
    10,0 % per i rosati;
    10,5 % per i rossi.
   Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono,
in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5 % vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  della indicazione geografica
tipica "Daunia" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
   Per  le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione
geografica  tipica  "Daunia"  passito  e'   consentito   un   leggero
appassimento sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Daunia" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Daunia" bianco 10,5%;
    "Daunia" rosso 11,0%;
    "Daunia" rosato 11,0%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Daunia" e' vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione geografica tipica "Daunia" puo' essere utilizzata  come
ricaduta  per  i  vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito del territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3,  ed
iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a  condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Murgia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Murgia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Murgia",  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" bianchi, rossi  e
rosati  devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito  aziendale  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati   e/o
autorizzati   per   la   provincia   di   Bari   a  bacca  di  colore
corrispondente.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   bianco   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Bombino bianco;
    Chardonnay;
    Fiano;
    Greco;
    Garganera;
    Moscato bianco;
    Pampanuto;
    Pinot bianco;
    Bianco D'Alessano;
    Verdeca;
    Malvasia;
    Moscatello Selvatico;
    Sauvignon,
e'  riservata  ai mosti a vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   rosato   con   la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aglianico;
    Pinot Nero;
    Sangiovese;
    Uva di Troia;
    Bombino Nero,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Murgia"   rosso   con    la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Aglianico;
    Aleatico;
    Sangiovese;
    Uva di Troia;
    Pinot Nero;
    Cabernet Sauvignon;
    Primitivo,
e'  riservata  ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di  Bari  fino
ad un massimo del 15%.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "Murgia"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Murgia"   con   la
specificazione   di   uno  dei  vitigni  Moscato  Bianco,  Moscatello
Selvatico,  Primitivo  e  Aleatico  possono  essere  prodotti   nelle
tipologie abboccato, amabile e dolce.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia
di: Bari.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Murgia":  bianco, rosso e
rosato con o senza specificazione di vitigno a tonnellate 16;  per  i
vini  ad  indicazione  geografica  "Murgia" con la specificazione dei
vitigni Primitivo e Aleatico a tonnellate 10.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Murgia",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,0% per i rosati;
    10,5% per i rossi.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie  spumante e
frizzante possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Murgia" tipologia rosato devono essere  vinificate
in bianco.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
   Per  le  uve  aromatiche  destinate  alla  produzione  dei vini ad
indicazione geografica  tipica  "Murgia"  e'  consentito  un  leggero
appassimento sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Murgia" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    bianco 10,5%;
    rosso 11,0%;
    rosato 11%.
   Le tipologie frizzante  e  spumante  all'atto  dell'immissione  al
consumo possono avere un titolo alcolometrico totale minimo
di 9,5% vol.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Murgia" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione  geografica tipica "Murgia" puo' essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte  da  vigneti,  coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3 ed
iscritti negli
albi dei vigneti dei vini a denominazione di  origine,  a  condizione
che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare  la  indicazione
geografica tipica di cui trattasi abbiano i  requisiti  previsti  per
una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Salento" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Salento", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Salento",  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito;
    rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  spumante,  passito e
novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi e rossi
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto a bacca  di
colore corrispondente.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Salento" rosato devono
essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno
Negroamaro.
   Possono   concorrere   alla   produzione  di  detto  vino  le  uve
provenienti da vitigni a bacca nera autorizzati e o raccomandati  per
le provincie di Brindisi, Lecce, Taranto fino ad un massimo del 30%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Salento"   bianco,  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Bombino;
    Chardonnay;
    Garganega;
    Malvasia;
    Moscato;
    Pinot;
    Sauvignon;
    Trebbiano;
    Verdeca;
    Vermentino,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalla  vinificazione   delle   uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Salento"   rosso,   con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Malvasia;
    Negroamaro;
    Primitivo,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalla  vinificazione   delle   uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati le uve dei  vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati  e/o autorizzati per le provincie di Brindisi,
Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
   L'indicazione  geografica  tipica   "Salento"   rosato,   con   la
specificazione  del  vitigno Negroamaro e' riservata al vino ottenuto
dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto   vino   le   uve
provenienti  dai  vitigni  a bacca nera, autorizzati e o raccomandati
per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, sino ad un massimo del
30%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Salento"   con   la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Salento"  comprende  i  territori amministrativi delle provincie di:
Brindisi, Lecce e Taranto.
   E'  consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio   della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Salento": a tonnellate 12  per
la  tipologia  Rosso  Primitivo:  a  tonnellate  16  per le tipologie
derivante da uve a bacca nera a tonnellate 18 per quelle derivate  da
uve a bacca bianca.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica  "Salento",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    11,0% per i rosati;
    11,5% per rossi;
    12,0% per il primitivo.
   Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono,
in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Salento" tipologia rosato devono essere vinificate
in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione per le tipologie rosato per  la  quale  la  resa  non  deve
essere superiore al 55%.
   Per  le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione
geografica tipica "Salento" e'  consentito  un  leggero  appassimento
sulla pianta o su graticci non deve essere inferiore al 55%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Salento" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    bianco 10,5%;
    rosso 12,0%;
    rosato 11,5%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Salento" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione  geografica tipica "Salento" puo' essere utilizata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte  da  vigneti,  coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3 ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di  origine,
a  condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui  trattasi  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
        "Tarantino" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica  tipica  "Tarantino",  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante spumante e novello.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Tarantino", bianchi e
rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Taranto  a   bacca   di   colore
corrispondente.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rosati devono
essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vitigni  a  bacca   nera,
raccomandati  c/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate
in rosato.
   La indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione
di uno dei vitigni raccomandati c/o autorizzati per la  provincia  di
Taranto  esclusi vitigni Montepulciano o Ottavianello e' riservata ai
vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Taranto fino un massimo del 15%.
   La  specificazione deI nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera
e' riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla  vinificazione  delle
uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali:
    Negroamaro 70-80%;
    Malvasia nera 20-30%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Tarantino"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Tarantino"  comprende  l'intero  territorio   amministrativo   della
provincia di: Taranto.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  non  deve  essere  superiore
rispettivamente  per  i  vini  ad   indicazione   geografica   tipica
"Tarantino"  bianchi  a tonnellate 18; per i vini "Tarantino" rossi e
rosati a tonnellate 16; per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Tarantino" con la specificazione del vitigno a tonnellate 15.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Tarantino", seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rosati;
    11,5% per i rossi.
   Le uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie  spumante  e
frizzante  possono,  in  deroga,  assicurare  un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica   tipica   "Tarantino"   tipologia  rosato  devono  essere
vinificate in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
   Per  le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione
geografica tipica "Tarantino" e' consentito un  leggero  appassimento
sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Tarantino" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    bianco 10,0%;
    rosso 11,5;
    rosato 11,0%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica   "Tarantino"   e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione  geografica  tipica  "Tarantino" puo' essere utilizzata
come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed  iscritti  negli  Albi  dei  vigneti  dei  vini a denominazione di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui  trattasi  abbiano  i  requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Valle d'Itria" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", e' riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" bianchi,
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Valle  d'Itria"  rossi  e
rosati   devono  essere  ottenuti  dalla  vinificazione  dei  vitigni
Negroamaro e/o Primitivo.
   Possono concorrere  alla  produzione  dei  predetti  vini  le  uve
provenienti da vitigni a bacca nera, autorizzati e/o raccomandati per
le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 50%.
   L'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  bianco con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Verdeca;
    Bianco d'Alessano;
    Fiano;
    Malvasia;
    Moscato bianco;
    Moscatello selvatico;
    Pinot bianco;
    Sauvignon;
    Trebbiano;
    Chardonnay;
    Impigno;
    Bombino bianco,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalla  vinificazione   delle   uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
    L'indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  rosso con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Negroamaro;
    Primitivo;
    Malvasia nera;
    Sangiovese;
    Cabernet Sauvignon;
    Aleatico;
    Pinot nero,
e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve
provenienti dai rispettivi vitigni almeno l'85%.
   L'indicazione   geografica   tipica   "Valle   d'Itria"   con   la
specificazione dei seguenti vitigni:
    Negroamaro;
    Primitivo;
    Malvasia nera;
    Sangiovese;
    Pinot,
e'  riservata  ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle
uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo  raccomandati  e/o  autorizzati  per  le  province  di  Bari,
Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria" con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante spumante e novello.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Valle d'Itria"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni  di:  Alberobello  e  Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie
Messapico, Cisternino, Fasano e  Ostuni  in  provincia  di  Brindisi;
Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale, non deve essere superiore per
tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica  tipica  "Valle
d'Itria" a tonnellate 15.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rosati;
    11,0% per i rossi.
   Le uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie  spumante  e
frizzante  possono,  in  deroga,  assicurare  un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  tipologia  rosato devono essere
vinificate in bianco.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
   Per  le  uve  aromatiche  destinate  alla  produzione  dei vini ad
indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  e'  consentito  un
leggero appassimento sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" anche con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    bianco 10,5%;
    rosso 11,5%;
    rosato 11,0%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Valle  d'Itria" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione  geografica  tipica   "Valle   d'Itria"   puo'   essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare  la indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
         "Puglia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica  "Puglia",  accompagnata  o  meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica tipica "Puglia", e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati  nelle  rispettive  province di cui allart. 3, a bacca di
colore corrispondente.
   La indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione di
uno dei sotto indicati vitigni raccomandati e/o antorizzati in  tutte
le province della regione Puglia - esclusi i vitigni: Montepulciano o
Ottavianello  -  e'  riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%   dai
corrispondenti vitigni:
    Aleatico;
    Aglianico;
    Bombino nero;
    Bombino bianco;
    Falanghina;
    Fiano;
    Greco;
    Malvasia bianca;
    Malvasia nera;
    Uva di Troia;
    Moscato bianco;
    Moscatello;
    Cabernet Franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Chardonney;
    Pinot bianco;
    Pinot nero;
    Riesling;
    Sauvignon;
    Primitivo;
    Negroamaro;
    Verdeca;
    Bianco d'Alessano;
    Pampanuto;
    Trebbiano;
    Sangiovese.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,  raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province
della regione Puglia fino ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Puglia"   con   la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Puglia" comprende i territori amministrativi delle provincie di:
    Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.
   E'   consentita  la  vinificazione  nell'intero  territorio  della
regione Puglia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianco, rosso, rosato
e con la specificazione di vitigno, esclusi  i  vitigni  Primitivo  e
Aleatico,  a  tonnellate  18;  per  i  vini ad indicazione geografica
tipica "Puglia",  con  la  specificazione  dei  vitigni  Primitivo  e
Aleatico, a tonnellate 15.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Puglia",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    9,5% per i rosati;
    10% per i rossi.
   Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono,
in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo inferiore dello 0,5% vol.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
   Per  le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione
geografica tipica "Puglia"  e'  consentito  un  leggero  appassimento
sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Puglia" anche con la
specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
    "Puglia" bianco 10%;
    "Puglia" rosso 10,50%;
    "Puglia" rosato 10,0%.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Puglia"  frizzante  e
spumante  all'atto dell'immissione al consumo possono avere un totale
alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Puglia" e' vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato laudivo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione geografica tipica "Puglia" puo' essere utilizzata  come
ricaduta  per  i  vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito del  territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3  ed
iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a condizione che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare  la
indicazione  geografica  tipica  di  cui trattasi abbiano i requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.