IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la  legge  23  dicembre  1993,  n.  559,  che  disciplina  la
soppressione   delle   gestioni   fuori  bilancio  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 13 che  dispone
il  versamento  trimestrale  allo Stato dei diritti di segreteria dei
comuni, delle province, delle comunita' montane  e  dei  consorzi  di
comuni,  nonche'  delle somme derivanti dalla riscossione dei diritti
di stato civile dei comuni;
  Visto l'art 8, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 1995,  n.  267,
con  il  quale,  a  integrazione  del  citato  art. 13 della legge n.
559/1993, si dispone che  i  versamenti  dei  diritti  devono  essere
eseguiti   con  scadenza  trimestrale  solo  se  di  importo  singolo
superiore a lire 50.000, fatto salvo l'obbligo, negli altri casi,  di
provvedere  ad effettuare i versamenti alla scadenza del trimestre in
cui tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni  caso  a  chiusura  di
ciascun esercizio;
  Considerato  che  lo  stesso  articolo  8, comma 5, prevede che con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare sentite  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (A.N.C.I.), l'Unione delle province
d'Italia (U.P.I.) e l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti
montani  (U.N.C.E.M.),  siano  stabiliti  i  criteri  e  le modalita'
relativi  ai  versamenti  trimestrali,  nonche'   la   documentazione
riguardante  la  liquidazione,  la  riscossione  ed il versamento dei
diritti, che  gli  enti  interessati  sono  tenuti  ad  inoltrare  al
Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento;
  Rilevata  la  necessita',  al  fine  di  snellire  le operazioni di
acquisizione al bilancio dello  Stato  delle  somme  in  argomento  e
semplificare  le  modalita'  di  versamento,  di confermare le stesse
modalita' attualmente vigenti concernenti il versamento  su  appositi
conti correnti postali "dedicati";
  Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  in conformita' al disposto di
legge;
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche'  il  decreto-legge
30 giugno 1995, n. 267;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
nazionale  delle  province  d'Italia  e  l'Unione  nazionale  comuni,
comunita' ed enti montani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  comuni  e  le  province  tenuti  a corrispondere le quote di
diritti di segreteria spettanti allo  Stato  provvedono  al  relativo
versamento  tramite  il  conto corrente postale n. 10499010 intestato
alla "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - dir.  segreteria
com. e prov. c/o Min. interno", indicando sul bollettino postale - la
seguente  causale:  "Comune/provincia  di . . . . . . - versamento al
capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti di segreteria, anno . .  .  .,
trimestre/i . . ..".
  2.   I   consorzi  di  comuni  e  le  comunita'  montane  tenuti  a
corrispondere le quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato
provvedono  al  versamento  tramite  il  conto  corrente  postale  n.
11130010 intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo
-  Versamento  diritti  di segreteria comunita' montane e consorzi di
comuni c/o Ministero interno" - indicando sul bollettino  postale  la
seguente causale:  "Comunita' montana o consorzio di comune/provincia
di  .  . . . ..  versamento al capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti
di segreteria anno . . . .., trismestre/i . . ..".
  3. I comuni tenuti a corrispondere le quote dei  diritti  di  stato
civile   spettanti  allo  Stato  provvedono  al  relativo  versamento
attraverso il conto  corrente  postale  n.  10568012  intestato  alla
"Tesoreria  provinciale dello Stato di Viterbo - diritti stato civile
dei comuni di spettanza dello Stato c/o Ministero interno"  indicando
sul  bollettino postale la seguente causale: "Comune di . . . . . . .
- versamento al capitolo n.  3518,  art.  16  dei  diritti  di  stato
civile, anno . . . ., trimestre/i . . . . . .".