IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 13 che dispone il versamento trimestrale allo Stato dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' delle somme derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni; Visto l'art 8, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, con il quale, a integrazione del citato art. 13 della legge n. 559/1993, si dispone che i versamenti dei diritti devono essere eseguiti con scadenza trimestrale solo se di importo singolo superiore a lire 50.000, fatto salvo l'obbligo, negli altri casi, di provvedere ad effettuare i versamenti alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio; Considerato che lo stesso articolo 8, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.), siano stabiliti i criteri e le modalita' relativi ai versamenti trimestrali, nonche' la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento; Rilevata la necessita', al fine di snellire le operazioni di acquisizione al bilancio dello Stato delle somme in argomento e semplificare le modalita' di versamento, di confermare le stesse modalita' attualmente vigenti concernenti il versamento su appositi conti correnti postali "dedicati"; Ritenuto, pertanto, di provvedere in conformita' al disposto di legge; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche' il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione nazionale delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani; Decreta: Art. 1. 1. I comuni e le province tenuti a corrispondere le quote di diritti di segreteria spettanti allo Stato provvedono al relativo versamento tramite il conto corrente postale n. 10499010 intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - dir. segreteria com. e prov. c/o Min. interno", indicando sul bollettino postale - la seguente causale: "Comune/provincia di . . . . . . - versamento al capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti di segreteria, anno . . . ., trimestre/i . . ..". 2. I consorzi di comuni e le comunita' montane tenuti a corrispondere le quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato provvedono al versamento tramite il conto corrente postale n. 11130010 intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Versamento diritti di segreteria comunita' montane e consorzi di comuni c/o Ministero interno" - indicando sul bollettino postale la seguente causale: "Comunita' montana o consorzio di comune/provincia di . . . . .. versamento al capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti di segreteria anno . . . .., trismestre/i . . ..". 3. I comuni tenuti a corrispondere le quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato provvedono al relativo versamento attraverso il conto corrente postale n. 10568012 intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - diritti stato civile dei comuni di spettanza dello Stato c/o Ministero interno" indicando sul bollettino postale la seguente causale: "Comune di . . . . . . . - versamento al capitolo n. 3518, art. 16 dei diritti di stato civile, anno . . . ., trimestre/i . . . . . .".