Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome di Trento-Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti:
                                    Ufficio controllo atti  Ministero
                                  interno
                                    Sezione enti locali
                                  Al Ministero del tesoro:
                                    Ragioneria generale dello Stato
                                    Ispettorato generale di Finanza
                                    Ispettorato generale di bilancio
                                    Ragioneria   centrale  presso  il
                                  Ministero dell'interno
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Ai commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
1. PREMESSA.
  L'art.  8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha
integrato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  13  della  legge   n.
559/1z993,  stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle
quote  dei  diritti   di   segreteria   debbano   essere   effettuati
trimestralmente da comuni e province solo se l'importo da versare sia
superiore a L. 50.000 (cinquantamila).
  Il  predetto articolo prevede, nei casi in cui l'importo da versare
sia inferiore a L. 50.000, la possibilita'  di  effettuare  un  unico
versamento  alla  scadenza del trimestre nel quale tale importo viene
raggiunto o comunque alla  fine  dell'anno,  in  un'unica  soluzione,
qualora  l'importo  complessivo  dei  quattro trimestri non superi la
somma sopra indicata.
  Le suddette disposizioni sono operative a  partire  dai  versamenti
del   secondo   trimestre   1995,   decorrente   dal   1   aprile   e
conseguentemente e' da intendersi  superata  la  circolare  n.  13/94
dell'8 aprile 1994.
  In  ottemperanza  a quanto previsto dal citato art. 8, comma 5, con
decreto del Ministro dell'interno n. 17200.16116 del 31  luglio  1995
sono  state  approvate  le modalita' per il versamento dei diritti in
esame e la relativa modulistica.  La  stessa  ha  valenza  annuale  e
sostituira'  i modelli precedentemente utilizzati. Il nuovo stampato,
che dovra' essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto  dai
funzionari  in  esso  indicati,  riguardera' anche i dati relativi al
primo e secondo trimestre 1995.
  Considerato che il nuovo modello riporta i dati  di  tutto  l'anno,
quest'Ufficio,  con  telegramma  n. 17200/16116 del 6 luglio 1995, ha
richiesto alle prefetture di comunicare ai comuni e  le  province  di
sospendere  la trasmissione dei modelli "A", di cui alla circolare n.
13/94 dell'8 aprile 1994, relativi al primo e secondo trimestre 1995,
in quanto  le  informazioni  contenute  nei  medesimi  sono  comunque
indicate nel modello da presentare nel 1996.
2. ADEMPIMENTI DI COMUNI E PROVINCE.
2.1. Versamento dei diritti di segreteria.
  Per  le  operazioni  di  versamento  si  confermano gli adempimenti
prescritti dalla circolare n. 31/94 del 26  novembre  1994  (mediante
conto corrente postale n. 10499010).
  Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni
agevolative  per  il  versamento  di  somme  di  modesto  importo, si
formulano due esempi pratici:
   1) l'ente  locale  raggiunge  la  quota  di  L.  50.000  dopo  due
trimestri  (quota  da  versare  nel  1  trimestre L. 30.000, quota da
versare nel 2 trimestre L.  22.000,  totale  importo  da  versare  L.
52.000).  In  tal  caso  il  versamento  della  somma  suindicata  va
effettuato entro il trentesimo giorno successivo  alla  scadenza  del
periodo in questione (cioe' entro il 31 luglio dello stesso anno);
   2) l'ente locale non raggiunge la somma prevista al punto 1) entro
l'anno.  In  tal caso dovra' effettuare, in un'unica soluzione, entro
il trentesimo giorno successivo alla fine  dell'anno  di  riferimento
(cioe'  entro  il 31 gennaio dell'anno seguente), il versamento delle
quattro quote trimestrali.
2.2. Compilazione e trasmissione della modulistica.
 Il modello annuale, che potra'  essere  fotocopiato  dalla  Gazzetta
Ufficiale,  deve  essere  compilato  attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni contenute nello stesso.
  I comuni e le province sono tenuti ad inoltrare entro  il  mese  di
febbraio   dell'anno   successivo   a  quello  cui  i  versamenti  si
riferiscono, il  modello  di  cui  trattasi,  in  duplice  esemplare,
corredato  dalle  ricevute  dei bollettini di conto corrente postale,
alle prefetture competenti per territorio  od  ai  commissariati  del
Governo  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano, per gli enti
delle rispettive province ed alla presidenza della  giunta  regionale
della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione.
  Si fa presente che l'ente locale, qualora alla data prevista per la
produzione  del  modello  in argomento non abbia ancora effettuato il
versamento di uno o piu' trimestri, dovra'  comunque  trasmettere  il
modello, compilato con i dati concernenti sia i trimestri per i quali
i  versamenti sono stati regolarmente effettuati, sia i trimestri per
i quali e' stata solo  deliberata  la  ripartizione  dei  diritti  di
segreteria   ma   non  ottemperato  al  versamento.  In  quest'ultima
eventualita', dopo aver effettuato i versamenti del trimestre  o  dei
trimestri  non  ancora  regolarizzati,  gli  enti  ne  daranno  conto
nell'apposito prospetto in occasione della compilazione  del  modello
relativo  all'anno solare in cui tali versamenti ritardati sono stati
effettuati. La medesima procedura dovra' essere adottata nei casi  in
cui  i  versamenti  ritardati  riguardino  gli anni pregressi (1993 e
precedenti).
3. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  Sara' cura delle prefetture effettuare i seguenti adempimenti:
   riscontrare  la  completezza  nonche'  l'esattezza  delle  notizie
contenute nei modelli sopra indicati;
   sollecitare gli enti inadempienti ad inoltrare  la  documentazione
prevista dal paragrafo precedente;
   trasmettere  a  questo Ministero, entro il mese di marzo dell'anno
successivo  a  quello  cui  il  modello  si  riferisce,  la  seguente
documentazione:
    1) modello annuale, trattenendo agli atti copia dello stesso ed i
bollettini di c/c postale;
    2)  elenco  degli enti locali adempienti, con l'indicazione delle
somme versate da ognuno di essi per singolo trimestre;
    3) elenco degli enti parzialmente inadempienti, con l'indicazione
sia delle somme non versate, che del relativo trimestre;
    4) elenco degli enti totalmente inadempienti.
  Si  precisa,  altresi',  che  le  presenti   disposizioni   debbono
intendersi  riferite  solamente  ai diritti di segreteria di comuni e
province, cosi' come indicato in oggetto. Si richiama particolarmente
l'attenzione su questa circostanza al fine di evitare  che  eventuali
errate  interpretazioni  in  merito  possano  determinare  versamenti
impropri, al cui rimborso attualmente non  e'  possibile  provvedere,
oltre  che  generare  disfunzioni procedurali nell'espletamento delle
operazioni previste per l'acquisizione,  nell'apposito  capitolo  del
bilancio  dello  Stato,  delle  somme derivanti dalla riscossione dei
diritti in questione.
  I  versamenti  erroneamente  effettuati  potrebbero   inoltre   non
consentire  una  esatta  determinazione  dell'entita' dei proventi in
oggetto e ritardare di conseguenza i tempi di  inoltro  al  Ministero
del  tesoro delle richieste di riassegnazione, ai pertinenti capitoli
di spesa, delle somme occorrenti per conseguire le finalita' previste
dall'art. 42 della legge n. 604/1962, e successive modificazioni.
  Nel confidare quindi sulla piena collaborazione da parte  di  tutti
gli  organi  interessati,  in  particolare  per  quanto  attiene allo
scrupoloso rispetto dei termini, si unisce il modello  annuale  e  si
invitano  le  prefetture  a  voler  partecipare  il  contenuto  della
presente agli enti locali, inviando agli  stessi  copia  del  modello
allegato,  che  ad  ogni  buon conto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
  Si rimane in attesa di un cortese riscontro,  e  si  segnalano  per
ulteriori chiarimenti gli interni telefonici 5708 e 5185.
                                         Il direttore generale: SORGE