Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento-Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali Al Ministero del tesoro: Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di Finanza Ispettorato generale di bilancio Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. 1. PREMESSA. L'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 559/1z993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente da comuni e province solo se l'importo da versare sia superiore a L. 50.000 (cinquantamila). Il predetto articolo prevede, nei casi in cui l'importo da versare sia inferiore a L. 50.000, la possibilita' di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dell'anno, in un'unica soluzione, qualora l'importo complessivo dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata. Le suddette disposizioni sono operative a partire dai versamenti del secondo trimestre 1995, decorrente dal 1 aprile e conseguentemente e' da intendersi superata la circolare n. 13/94 dell'8 aprile 1994. In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 8, comma 5, con decreto del Ministro dell'interno n. 17200.16116 del 31 luglio 1995 sono state approvate le modalita' per il versamento dei diritti in esame e la relativa modulistica. La stessa ha valenza annuale e sostituira' i modelli precedentemente utilizzati. Il nuovo stampato, che dovra' essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dai funzionari in esso indicati, riguardera' anche i dati relativi al primo e secondo trimestre 1995. Considerato che il nuovo modello riporta i dati di tutto l'anno, quest'Ufficio, con telegramma n. 17200/16116 del 6 luglio 1995, ha richiesto alle prefetture di comunicare ai comuni e le province di sospendere la trasmissione dei modelli "A", di cui alla circolare n. 13/94 dell'8 aprile 1994, relativi al primo e secondo trimestre 1995, in quanto le informazioni contenute nei medesimi sono comunque indicate nel modello da presentare nel 1996. 2. ADEMPIMENTI DI COMUNI E PROVINCE. 2.1. Versamento dei diritti di segreteria. Per le operazioni di versamento si confermano gli adempimenti prescritti dalla circolare n. 31/94 del 26 novembre 1994 (mediante conto corrente postale n. 10499010). Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni agevolative per il versamento di somme di modesto importo, si formulano due esempi pratici: 1) l'ente locale raggiunge la quota di L. 50.000 dopo due trimestri (quota da versare nel 1 trimestre L. 30.000, quota da versare nel 2 trimestre L. 22.000, totale importo da versare L. 52.000). In tal caso il versamento della somma suindicata va effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo in questione (cioe' entro il 31 luglio dello stesso anno); 2) l'ente locale non raggiunge la somma prevista al punto 1) entro l'anno. In tal caso dovra' effettuare, in un'unica soluzione, entro il trentesimo giorno successivo alla fine dell'anno di riferimento (cioe' entro il 31 gennaio dell'anno seguente), il versamento delle quattro quote trimestrali. 2.2. Compilazione e trasmissione della modulistica. Il modello annuale, che potra' essere fotocopiato dalla Gazzetta Ufficiale, deve essere compilato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nello stesso. I comuni e le province sono tenuti ad inoltrare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono, il modello di cui trattasi, in duplice esemplare, corredato dalle ricevute dei bollettini di conto corrente postale, alle prefetture competenti per territorio od ai commissariati del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione. Si fa presente che l'ente locale, qualora alla data prevista per la produzione del modello in argomento non abbia ancora effettuato il versamento di uno o piu' trimestri, dovra' comunque trasmettere il modello, compilato con i dati concernenti sia i trimestri per i quali i versamenti sono stati regolarmente effettuati, sia i trimestri per i quali e' stata solo deliberata la ripartizione dei diritti di segreteria ma non ottemperato al versamento. In quest'ultima eventualita', dopo aver effettuato i versamenti del trimestre o dei trimestri non ancora regolarizzati, gli enti ne daranno conto nell'apposito prospetto in occasione della compilazione del modello relativo all'anno solare in cui tali versamenti ritardati sono stati effettuati. La medesima procedura dovra' essere adottata nei casi in cui i versamenti ritardati riguardino gli anni pregressi (1993 e precedenti). 3. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. Sara' cura delle prefetture effettuare i seguenti adempimenti: riscontrare la completezza nonche' l'esattezza delle notizie contenute nei modelli sopra indicati; sollecitare gli enti inadempienti ad inoltrare la documentazione prevista dal paragrafo precedente; trasmettere a questo Ministero, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il modello si riferisce, la seguente documentazione: 1) modello annuale, trattenendo agli atti copia dello stesso ed i bollettini di c/c postale; 2) elenco degli enti locali adempienti, con l'indicazione delle somme versate da ognuno di essi per singolo trimestre; 3) elenco degli enti parzialmente inadempienti, con l'indicazione sia delle somme non versate, che del relativo trimestre; 4) elenco degli enti totalmente inadempienti. Si precisa, altresi', che le presenti disposizioni debbono intendersi riferite solamente ai diritti di segreteria di comuni e province, cosi' come indicato in oggetto. Si richiama particolarmente l'attenzione su questa circostanza al fine di evitare che eventuali errate interpretazioni in merito possano determinare versamenti impropri, al cui rimborso attualmente non e' possibile provvedere, oltre che generare disfunzioni procedurali nell'espletamento delle operazioni previste per l'acquisizione, nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato, delle somme derivanti dalla riscossione dei diritti in questione. I versamenti erroneamente effettuati potrebbero inoltre non consentire una esatta determinazione dell'entita' dei proventi in oggetto e ritardare di conseguenza i tempi di inoltro al Ministero del tesoro delle richieste di riassegnazione, ai pertinenti capitoli di spesa, delle somme occorrenti per conseguire le finalita' previste dall'art. 42 della legge n. 604/1962, e successive modificazioni. Nel confidare quindi sulla piena collaborazione da parte di tutti gli organi interessati, in particolare per quanto attiene allo scrupoloso rispetto dei termini, si unisce il modello annuale e si invitano le prefetture a voler partecipare il contenuto della presente agli enti locali, inviando agli stessi copia del modello allegato, che ad ogni buon conto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si rimane in attesa di un cortese riscontro, e si segnalano per ulteriori chiarimenti gli interni telefonici 5708 e 5185. Il direttore generale: SORGE