Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminate le domande integrative presentate dalla regione Abruzzo - Assessorato agricoltura - intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: Colline Pescaresi; Valle Peligna; Alto Tirino; Provincia di Chieti; Colline Teatine; Colli Frentani; Histonium, relative ai vini da tavola prodotti sul territorio della regione Abruzzo, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle stesse con esclusione della indicazione geografica tipica Histonium, non essendo stata dimostrata per la stessa la sua rispondenza ad un nome geografico tradizionale connesso al territorio denominato "Vastese". Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate, sempre utilizzando le sopracitate indicazioni geografiche tipiche, le zone di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni. Si riserva di esprimere il proprio definitivo parere sulla richiesta di accoglimento della indicazione geografica tipica Histonium, qualora da parte della regione Abruzzo - Assessorato agricoltura, venga presentata documentazione integrativa ai fini sopra specificati riguardante la dimostrazione del significato geografico del nome in discorso.