Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, preso atto ed esaminate le domande integrative presentate  dalla
regione  Abruzzo  -  Assessorato  agricoltura - intese ad ottenere il
riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate:
    Colline Pescaresi;
    Valle Peligna;
    Alto Tirino;
    Provincia di Chieti;
    Colline Teatine;
    Colli Frentani;
    Histonium,
relative ai vini da tavola  prodotti  sul  territorio  della  regione
Abruzzo,  ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle stesse
con esclusione della indicazione  geografica  tipica  Histonium,  non
essendo  stata dimostrata per la stessa la sua rispondenza ad un nome
geografico tradizionale connesso al territorio denominato "Vastese".
   Si  riserva  di  esprimere  apposito  parere  nel  quale   saranno
contemplate,    sempre   utilizzando   le   sopracitate   indicazioni
geografiche tipiche, le zone di produzione delle  uve,  le  tipologie
dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni.
   Si  riserva  di  esprimere  il  proprio  definitivo  parere  sulla
richiesta  di  accoglimento  della  indicazione   geografica   tipica
Histonium,  qualora  da  parte  della  regione  Abruzzo - Assessorato
agricoltura, venga  presentata  documentazione  integrativa  ai  fini
sopra   specificati  riguardante  la  dimostrazione  del  significato
geografico del nome in discorso.