Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  della provincia di
                                  Trento
                                  Al commissario della  provincia  di
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al  Ministero   dei   trasporti   -
                                  Direzione       generale      della
                                  motorizzazione civile
                                     e, per conoscenza:
                                  All'I.S.T.A.T. - Viale Liegi - Roma
                                  All'A.N.C.I. - Via dei  Prefetti  -
                                  Roma
                                  All'A.N.U.S.C.A. p.zza XX Settembre
                                  3 - C. S. Pietro Terme
                                  Al gabinetto del sig. Ministro
  Il  regolamento  in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240 del 13 ottobre 1994, ha trasferito le competenze  in  materia  di
rilascio   e  duplicazione  della  patente  di  guida  dal  Ministero
dell'interno  al  Ministero  dei  trasporti  e   della   navigazione,
apportando al contempo modifiche di rilievo alle formalita' connesse.
  In  particolare  l'art.  3 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica in questione, devolvendo talune  attivita'  finora  svolte
dalle  prefetture  ai  comuni, ha inteso semplificare il rapporto tra
cittadini e pubblica amministrazione.
  La novita'  principale  consiste  nel  fatto  che  al  momento  del
trasferimento  di  residenza  o di abitazione l'utente viene posto in
condizione di assolvere  contestualmente  gli  obblighi  connessi  al
possesso della patente di guida.
  La  semplificazione  e'  evidente:  l'utente  potra'  espletare  le
formalita' suddette presso gli uffici del  proprio  comune,  fornendo
alcune  indicazioni  relative  alla  sua condizione di titolarita' di
patente e dimostrando l'avvenuto versamento dei relativi diritti.
  In tal modo si realizza un considerevole avvicinamento del servizio
al  cittadino,  che  non  dovra'  piu'  spostarsi  nel  capoluogo  di
provincia, sede della prefettura, ma bensi' in comune.
  Cio'  premesso,  per  una  migliore  operativita'  degli  uffici di
anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui  inizio
e'  previsto per il 1 ottobre c.a, giusto il disposto dell'art. 2 del
decreto-legge 30 maggio 1995,  n.  205,  d'intesa  con  la  Direzione
generale  della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, si
forniscono le seguenti indicazioni.
1. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA OD AL
CAMBIO DI ABITAZIONE
  All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica
nel comune di immigrazione o del  cambio  di  abitazione  nel  comune
residenza,  qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia
anagrafica,  l'intestatario  della  scheda  compilera'   il   modello
trasmesso  in  allegato (allegato 1) contenente i dati anagrafici dei
componenti in possesso di una qualsiasi patente di guida.
  Nella  fase  iniziale tale modello sara' riprodotto in fotocopia e,
successivamente, verra' messo a disposizione dei comuni dagli  uffici
provinciali della motorizzazione civile.
  Se  i  trasferimenti,  di  residenza o di abitazione, riguardano un
solo componente la famiglia  anagrafica  e,  quindi,  l'uscita  dalla
stessa,  la  dichiarazione  e  la  compilazione  del modello verranno
effettuati dall'interessato.
  Si precisa che il modello non deve essere sottoscritto e, pertanto,
non necessita di alcuna autenticazione ne' di apposizione  di  marche
da bollo.
  Lo   stesso   va   possibilmente  compilato  a  macchina  ovvero  a
stampatello.
  Il modello comprende una parte staccabile che va  riempita  a  cura
del  richiedente.  Tale  parte,  timbrata  e  firmata  dall'operatore
comunale, viene consegnata all'utente,  che  la  conserva  unitamente
alla    patente   di   guida,   quale   dimostrazione   dell'avvenuta
presentazione della richiesta di  trasferimento  di  residenza  o  di
abitazione  al  competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il
tagliando di cui all'art. 116, comma 11,  del  codice  della  strada,
come  modificato  dall'art.  3,  comma  4, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575.
  Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza
da Stato estero, non e' possibile attivare le procedure  indicate  in
questa  circolare,  poiche'  la patente estera deve essere oggetto di
conversione in patente italiana secondo le disposizioni vigenti.
  In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe
deve  invitare  l'utente  non  solo  a   rendere   le   dichiarazioni
anagrafiche  ma  altresi'  a  presentare  i modelli contenenti i dati
relativi ai titolari di patente e l'avvenuto versamento  dei  diritti
dovuti.
  Per  quanto  riguarda i senza fissa dimora la procedura puo' essere
applicata soltanto nel caso di riscontrato  trasferimento  volontario
in  altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone
nei cui confronti non e'  riscontrabile  il  requisito  della  dimora
abituale,  la  legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso
in considerazione un solo comune, e cioe' quello eletto  a  domicilio
dall'interessato ovvero quello di nascita.
  Pertanto  soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa
dall'interessato sul venire meno della condizione di  soggetto  senza
fissa dimora consistente cioe' nel richiedere l'iscrizione anagrafica
in un determinato comune, dovra' procedersi ad applicare la procedura
sopra descritta.
1.2.  EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELLA
LEGGE N. 870/1986.
  L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i  modelli  inerenti
il  possesso  della patente di guida verifichera', ai sensi dell'art.
116, comma 11, del codice della strada, come modificato dall'art.  3,
comma  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 575/94, la
regolarita' dei versamenti previsti  dal  punto  2  della  tabella  3
allegata   alla   legge   1   novembre  1986,  n.  870,  in  tema  di
certificazione della conferma  di  validita'  della  patente  (codice
operazione 2A).
  Tale  controllo  dovra'  essere limitato all'ammontare dell'importo
che attualmente e' di L. 10.000, da versare nel c.c. postale 9001 per
ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente.
  Nessun  controllo  dovra'  essere  effettuato   dall'ufficiale   di
anagrafe  in  relazione  alla  validita' della patente, essendo l'uso
della stessa rimessa alla responsabilita' del titolare.
  I versamenti potranno essere cosi' effettuati:
   un bollettino  di  c.c.  postale  prestampato  recante  una  barra
obbliqua  di  colore  azzurro,  in  distribuzione gratuita presso gli
uffici provinciali M.C.T.C.;
   un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di
ricevuta e  quella  di  attestazione,  da  intestare  alla  Direzione
generale della motorizzazione civile e T.C., c.c. postale n. 9001, in
distribuzione gratuita presso gli uffici postali.
  Eventuali  variazioni  in  ordine all'importo di cui sopra verranno
tempestivamente comunicate dalla competente Direzione generale  della
motorizzazione civile alle amministrazioni comunali.
  I   bollettini   di   c.c.  postale  possono  essere  ritirati  sia
direttamente dagli utenti presso gli uffici postali  che  distribuiti
dagli  uffici  comunali  i quali provvederanno a ritirarli presso gli
uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile  in   quantitativi
congrui  a  coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo
scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza.
  L'attestazione  (o  le  attestazioni)   dell'avvenuto   versamento,
consegnata  dall'utente  contestualmente  al  modello  (o ai modelli)
debitamente compilata, verra' conservata unitamente agli  atti  della
pratica anagrafica.
  Si  precisa  che  in  caso di mancato perfezionamento della pratica
migratoria o  di  cambio  di  abitazione  il  dichiarante,  salva  la
responsabilita'  connessa  ad  una  dichiarazione  non veritiera resa
all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione  dei  diritti  versati
dovra'    rivolgersi   ai   competenti   uffici   provinciali   della
motorizzazione civile.
2. INCOMBENZE  SUCCESSIVE  ALLA  DICHIARAZIONE  DI  TRASFERIMENTO  DI
RESIDENZA.
  Definita  la  pratica  migratoria  od  il  cambio di abitazione, il
comune deve comunicare, limitatamente ai componenti  in  possesso  di
patente, le informazioni trascritte nei modelli cui si e' fatto cenno
nei  modi  e  nei termini di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 575/1994.
  Il  comune  puo'  cioe'  utilizzare  tre  distinte   modalita'   di
trasmissione.
  La   prima   e'  quella  telematica.  Collegandosi  con  il  centro
elaborazione  dati  della  M.C.  (CED  M.C.T.C.),  il   comune   puo'
trasmettere,   su  rete  pubblica  o  attraverso  ANCITEL  e  servizi
collegati,  le  informazioni  contenute  nei  moduli,   senza   dover
inoltrare   nessun'altra   documentazione.   E'   la   procedura   di
trasmissione di gran lunga  piu'  efficiente,  poiche'  attraverso  i
medesimi  circuiti di collegamento si possono fornire al CED M.C.T.C.
anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del codice della strada,
nonche' degli artt. 402 e 403 del relativo regolamento di  attuazione
ed  esecuzione  e  si possono ricevere i dati relativi a documenti di
guida, carte di circolazione, caratteristiche  tecniche  dei  veicoli
circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli
per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria
sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti.
  La   seconda  modalita'  di  trasmissione  e'  quella  su  supporto
magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno  registrati
su   personal   computer  e  poi  caricati  su  floppy  disk  per  la
trasmissione al CED M.C.T.C.  secondo  il  tracciato  record  che  si
unisce  alla  presente (all. 2). In tal caso, onde evitare che per un
difetto del supporto magnetico o per errore di  trascrizione  i  dati
contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal CED M.C.T.C., sara'
necessario  che  al  dischetto  vengano  uniti anche i modelli di cui
all'allegato 1.
  La terza modalita' di trasmissione, quella  su  supporto  cartaceo,
non   e'  in  realta'  prevista  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  575/1994,  tuttavia  la  non  completa  dotazione  di
strumenti  informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento
indispensabile.
  Utilizzando tale modalita' i comuni dovranno trasmettere i  modelli
compilati  dal  richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio
centrale della Direzione generale della motorizzazione civile.
3. ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI.
  E' evidente che la prima modalita'  di  trasmissione,  che  prevede
l'inoltro  dei  dati  per via telematica, e' quella che semplifica in
maggior misura l'interconnessione tra le amministrazioni  interessate
e garantisce elevati standard di efficienza e sicurezza del sistema.
  Gli altri procedimenti sono stati comunque predisposti nell'intento
di  rendere  sicura  anche  la  trasmissione  in  forma cartacea o su
supporto magnetico delle informazioni cui si e' fatto  cenno:  a  tal
fine  infatti  l'ufficio  centrale  della Direzione generale M.C.T.C.
restituisce al comune tutti i modelli  cartacei  ed  i  dischetti  da
questo trasmessi per riscontro di eventuali irregolarita'.
  La  sicurezza  del sistema appare poi ulteriormente garantita dalla
previsione di una duplice procedura di  archiviazione  delle  notizie
disponendo,  a  tal fine, l'ufficio centrale della Direzione generale
M.C.T.C. di  supporto  ottico  e  gli  uffici  comunali  di  supporto
cartaceo o magnetico.
4. ATTIVAZIONE NUMERO VERDE.
  Presso   l'ufficio  centrale  operativo  della  Direzione  generale
M.C.T.C. sara' attivato un numero verde al quale potranno  rivolgersi
per  informazioni tutti coloro che, decorsi centoottanta giorni dalla
data della dichiarazione resa al  competente  ufficio  comunale,  non
avranno  ricevuto  per  posta, direttamente alla nuova abitazione, il
tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida.
  Il numero verde e' a  carico  del  Ministero  dei  trasporti  e  le
telefonate degli utenti sono gratuite.
  Tale  numero e' indicato nella parte del modello che viene staccata
e consegnata all'utente.
  Le SS.LL. sono pregate di informare con  la  massima  sollecitudine
tutte   le   amministrazioni  comunali  onde  metterle  in  grado  di
organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio  della  nuova
procedura prevista per il 1 ottobre prossimo venturo.
  Per  eventuali  chiarimenti  inerenti gli aspetti di competenza del
Ministero  dei  trasporti  ci  si  potra'  rivolgere  alla  Direzione
generale della motorizzazione civile.
  Per   le   problematiche  di  carattere  anagrafico  dovra'  essere
contattato il servizio enti locali di questo Ministero.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                         Il direttore generale: SORGE