Ai prefetti della Repubblica Al commissario della provincia di Trento Al commissario della provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e, per conoscenza: All'I.S.T.A.T. - Viale Liegi - Roma All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti - Roma All'A.N.U.S.C.A. p.zza XX Settembre 3 - C. S. Pietro Terme Al gabinetto del sig. Ministro Il regolamento in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1994, ha trasferito le competenze in materia di rilascio e duplicazione della patente di guida dal Ministero dell'interno al Ministero dei trasporti e della navigazione, apportando al contempo modifiche di rilievo alle formalita' connesse. In particolare l'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica in questione, devolvendo talune attivita' finora svolte dalle prefetture ai comuni, ha inteso semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. La novita' principale consiste nel fatto che al momento del trasferimento di residenza o di abitazione l'utente viene posto in condizione di assolvere contestualmente gli obblighi connessi al possesso della patente di guida. La semplificazione e' evidente: l'utente potra' espletare le formalita' suddette presso gli uffici del proprio comune, fornendo alcune indicazioni relative alla sua condizione di titolarita' di patente e dimostrando l'avvenuto versamento dei relativi diritti. In tal modo si realizza un considerevole avvicinamento del servizio al cittadino, che non dovra' piu' spostarsi nel capoluogo di provincia, sede della prefettura, ma bensi' in comune. Cio' premesso, per una migliore operativita' degli uffici di anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui inizio e' previsto per il 1 ottobre c.a, giusto il disposto dell'art. 2 del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, si forniscono le seguenti indicazioni. 1. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA OD AL CAMBIO DI ABITAZIONE All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel comune residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilera' il modello trasmesso in allegato (allegato 1) contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso di una qualsiasi patente di guida. Nella fase iniziale tale modello sara' riprodotto in fotocopia e, successivamente, verra' messo a disposizione dei comuni dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. Se i trasferimenti, di residenza o di abitazione, riguardano un solo componente la famiglia anagrafica e, quindi, l'uscita dalla stessa, la dichiarazione e la compilazione del modello verranno effettuati dall'interessato. Si precisa che il modello non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione ne' di apposizione di marche da bollo. Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a stampatello. Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente. Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente, che la conserva unitamente alla patente di guida, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575. Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza da Stato estero, non e' possibile attivare le procedure indicate in questa circolare, poiche' la patente estera deve essere oggetto di conversione in patente italiana secondo le disposizioni vigenti. In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche ma altresi' a presentare i modelli contenenti i dati relativi ai titolari di patente e l'avvenuto versamento dei diritti dovuti. Per quanto riguarda i senza fissa dimora la procedura puo' essere applicata soltanto nel caso di riscontrato trasferimento volontario in altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non e' riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo comune, e cioe' quello eletto a domicilio dall'interessato ovvero quello di nascita. Pertanto soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa dall'interessato sul venire meno della condizione di soggetto senza fissa dimora consistente cioe' nel richiedere l'iscrizione anagrafica in un determinato comune, dovra' procedersi ad applicare la procedura sopra descritta. 1.2. EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 870/1986. L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i modelli inerenti il possesso della patente di guida verifichera', ai sensi dell'art. 116, comma 11, del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/94, la regolarita' dei versamenti previsti dal punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 novembre 1986, n. 870, in tema di certificazione della conferma di validita' della patente (codice operazione 2A). Tale controllo dovra' essere limitato all'ammontare dell'importo che attualmente e' di L. 10.000, da versare nel c.c. postale 9001 per ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente. Nessun controllo dovra' essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe in relazione alla validita' della patente, essendo l'uso della stessa rimessa alla responsabilita' del titolare. I versamenti potranno essere cosi' effettuati: un bollettino di c.c. postale prestampato recante una barra obbliqua di colore azzurro, in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali M.C.T.C.; un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di ricevuta e quella di attestazione, da intestare alla Direzione generale della motorizzazione civile e T.C., c.c. postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali. Eventuali variazioni in ordine all'importo di cui sopra verranno tempestivamente comunicate dalla competente Direzione generale della motorizzazione civile alle amministrazioni comunali. I bollettini di c.c. postale possono essere ritirati sia direttamente dagli utenti presso gli uffici postali che distribuiti dagli uffici comunali i quali provvederanno a ritirarli presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile in quantitativi congrui a coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza. L'attestazione (o le attestazioni) dell'avvenuto versamento, consegnata dall'utente contestualmente al modello (o ai modelli) debitamente compilata, verra' conservata unitamente agli atti della pratica anagrafica. Si precisa che in caso di mancato perfezionamento della pratica migratoria o di cambio di abitazione il dichiarante, salva la responsabilita' connessa ad una dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione dei diritti versati dovra' rivolgersi ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile. 2. INCOMBENZE SUCCESSIVE ALLA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA. Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il comune deve comunicare, limitatamente ai componenti in possesso di patente, le informazioni trascritte nei modelli cui si e' fatto cenno nei modi e nei termini di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994. Il comune puo' cioe' utilizzare tre distinte modalita' di trasmissione. La prima e' quella telematica. Collegandosi con il centro elaborazione dati della M.C. (CED M.C.T.C.), il comune puo' trasmettere, su rete pubblica o attraverso ANCITEL e servizi collegati, le informazioni contenute nei moduli, senza dover inoltrare nessun'altra documentazione. E' la procedura di trasmissione di gran lunga piu' efficiente, poiche' attraverso i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al CED M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del codice della strada, nonche' degli artt. 402 e 403 del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i dati relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti. La seconda modalita' di trasmissione e' quella su supporto magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati su personal computer e poi caricati su floppy disk per la trasmissione al CED M.C.T.C. secondo il tracciato record che si unisce alla presente (all. 2). In tal caso, onde evitare che per un difetto del supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal CED M.C.T.C., sara' necessario che al dischetto vengano uniti anche i modelli di cui all'allegato 1. La terza modalita' di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non e' in realta' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento indispensabile. Utilizzando tale modalita' i comuni dovranno trasmettere i modelli compilati dal richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio centrale della Direzione generale della motorizzazione civile. 3. ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI. E' evidente che la prima modalita' di trasmissione, che prevede l'inoltro dei dati per via telematica, e' quella che semplifica in maggior misura l'interconnessione tra le amministrazioni interessate e garantisce elevati standard di efficienza e sicurezza del sistema. Gli altri procedimenti sono stati comunque predisposti nell'intento di rendere sicura anche la trasmissione in forma cartacea o su supporto magnetico delle informazioni cui si e' fatto cenno: a tal fine infatti l'ufficio centrale della Direzione generale M.C.T.C. restituisce al comune tutti i modelli cartacei ed i dischetti da questo trasmessi per riscontro di eventuali irregolarita'. La sicurezza del sistema appare poi ulteriormente garantita dalla previsione di una duplice procedura di archiviazione delle notizie disponendo, a tal fine, l'ufficio centrale della Direzione generale M.C.T.C. di supporto ottico e gli uffici comunali di supporto cartaceo o magnetico. 4. ATTIVAZIONE NUMERO VERDE. Presso l'ufficio centrale operativo della Direzione generale M.C.T.C. sara' attivato un numero verde al quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi centoottanta giorni dalla data della dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida. Il numero verde e' a carico del Ministero dei trasporti e le telefonate degli utenti sono gratuite. Tale numero e' indicato nella parte del modello che viene staccata e consegnata all'utente. Le SS.LL. sono pregate di informare con la massima sollecitudine tutte le amministrazioni comunali onde metterle in grado di organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio della nuova procedura prevista per il 1 ottobre prossimo venturo. Per eventuali chiarimenti inerenti gli aspetti di competenza del Ministero dei trasporti ci si potra' rivolgere alla Direzione generale della motorizzazione civile. Per le problematiche di carattere anagrafico dovra' essere contattato il servizio enti locali di questo Ministero. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il direttore generale: SORGE