Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al
31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche
ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede  in  Trieste  e  unita'  di
Ronchi dei Legionari (Gorizia).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Meteor  -  Costruzioni  aeronautiche ed elettroniche - Gruppo
Alenia  con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  dei  Legionari
(Gorizia), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento  alla fruzione della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Meteor  -  Costruzioni  aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia,
con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari  (Gorizia),  per
il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento  alla fruzione della
C.I.G.O.;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.p.a.
Salif, con sede in Lucca e unita' di Lucca.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unita' di
Lucca, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza
1 febbraio 1993.
   Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con  sede
in  Lucca  e  unita' di Lucca, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza
1 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
223/1991,  relativi  al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994,
della ditta S.p.a. Gaspardo,  con  sede  in  Morsano  al  Tagliamento
(Pordenone), unita' di Morsano al Tagliamento (Pordenone).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 13 ottobre 1994, con effetto dal 20  dicembre  1993,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unita'  di
Morsano  al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 7 giugno 1994
al 6 dicembre 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 -  Sentenza  tribunale  del  20
dicembre 1993, n. 76/93, contributo addizionale: no;
    6)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione aziendale
relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della  ditta
S.p.a.  Industria  chimica  legno,  con  sede  in Pamparato (Cuneo) e
unita' di Bagni di Lucca (Lucca).
   Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Industria  chimica  legno,  con  sede  in Pamparato (Cuneo) e
unita' di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 5 aprile 1994 al
4 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza
5 aprile 1994.
   (Nota URLMO FI n. 13058 del 9  maggio  1995)  Ann.  e  Sost.  D.M.
17513/4 - 8 maggio 1995;
    7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile
1995, della ditta S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e  unita'
di S. Agostino (Ferrara).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 17 giugno 1994 con effetto  dal  12  ottobre
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e  unita'  di  S.  Agostino
(Ferrara), per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Contributo addizionale:
no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994  al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e  uffici  in
Firenze.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Baldassini  Tognozzi,  con  sede  in
Firenze,  cantieri  vari  e  uffici in Firenze, per il periodo dal 20
giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza
20 giugno 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Baldassini
Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze, per
il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1994 con decorrenza
20 dicembre 1994;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Inelco
Erisys - Gruppo  Finmeccanica,  con  sede  in  Milano,  e  unita'  di
Bologna,  Genova,  Milano,  Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze),
Torino.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica,
con sede in Milano e unita' di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma,
Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, per il periodo dal 4 luglio  1994
al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza
4 luglio 1994;
    11)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale relativo al
periodo dal 25 luglio 1994 al  24  luglio  1995  della  ditta  S.r.l.
I.B.S.  International  business service, con sede in Trieste e unita'
di Trieste.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. I.B.S. International business  service,
con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 25 luglio
1994 al 24 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1994 con decorrenza
25 luglio 1994;
    12)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 giugno 1994  al  5  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Rabugino  componenti,  con  sede  in  Anagni (Frosinone), e unita' di
Anagni (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni
(Frosinone)  e  unita'  di  Anagni  (Frosinone), per il periodo dal 6
giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza
6 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Rabugino componenti, con sede in  Anagni  (Frosinone),  e  unita'  di
Anagni  (Frosinone),  per  il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
6 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta  S.p.a.  Dow
Italia, con sede in Milano e unita' di Frosinone.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unita'
di Frosinone, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 giugno  1995,  della
ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania
e Palermo e uffici.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. El.Te Siciliana, co  sede
in Palermo e unita' di Catania e Palermo e uffici, per il periodo dal
14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
14 marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:  S.p.a.
El.Te  Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania e Palermo e
uffici, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza  14
settembre 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1995,  della
ditta  S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Boiano
(Campobasso), Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  El.Te Siciliana, con sede in
Palermo e  unita'  di  Boiano  (Campobasso)  e  Citta'  S.  Angelo  e
Manoppello  (Pescara), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza
10 gennaio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  gennaio
1994,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
S.p.a. El.Te Siciliana, con  sede  in  Palermo  e  unita'  di  Boiano
(Campobasso), Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara), per il periodo
dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza
10 luglio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1994 al 12  settembre  1994,
della  ditta  S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali
(Salerno) e unita' di Fuorni (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l.  Nuova  Santa  Rosa,  con
sede  in  Giffoni  Sei Casali (Salerno) e unita' di Fuorni (Salerno),
per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
20 febbraio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  20  febbraio
1994,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno),  e
unita'  di  Fuorni (Salerno), per il periodo dal 20 agosto 1994 al 12
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza
20 agosto 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 giugno 1994 al  30  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
S.A.I.T.E.,  con  sede  in  Alcamo  (Trapani)  e unita' di cui Alcamo
(Trapani).
   Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  S.A.I.T.E.,  con  sede  in  Alcamo
(Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo dal  1  giugno
1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza
1 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E.,  con
sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo
dal 19 gennaio 1995 al 30 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994;
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Gi.An.Bi  Carpenterie  metalliche,  con  sede  in  Pomigliano  d'Arco
(Napoli), e unita' di Marigliano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Gi.An.Bi. Carpenterie metalliche, con
sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' di  Marigliano  (Napoli),
per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza
4 luglio 1994.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei
lavoratori   interessati   dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Gi.An.Bi
Carpenterie metalliche, con sede in  Pomigliano  d'Arco  (Napoli),  e
unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza
4 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  luglio  1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.r.l.
Mecter,  con  sede  in  Belpasso  (Catania)  e  unita'  di   Belpasso
(Catania).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso  (Catania)
e  unita'  di  Belpasso  (Catania), per il periodo dal 12 luglio 1994
all'11 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza
12 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 12 luglio 1994, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter,  con
sede  in  Belpasso  (Catania)  e unita' di Belpasso (Catania), per il
periodo dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1995 con decorrenza
12 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1994  al 17 aprile 1995, della ditta S.n.c.
Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede
in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17
ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza
18 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 18 aprile 1994, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.n.c.  Ricciolino
Giovanni  &  Figli,  con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza
18 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 15 febbraio 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta S.p.a.
Italmense mensa c/o Belleli officine appaltatrice di mensa  aziendale
presso  l'azienda  summenzionata,  con  sede  in  Milano  e unita' di
Taranto.
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
interessati  addetti  alla  unita'  di mensa aziendale sottoindicata,
limitatamente alle giornate in cui vie e'  stato  l'intervento  della
Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso la
societa' appaltante anch'essa di seguito indicata:  S.p.a.  Italmense
mensa  c/o  Belleli officine, con sede in Milano e unita' di Taranto,
per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza
15 febbraio 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore
dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate in cui vi e'
stato l'intervento della  Cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante  anch'essa di seguito
menzionata: S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine, con sede  in
Milano  e  unita' di Taranto, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza
15 agosto 1993;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 aprile 1993  al  31  marzo  1994,  della  ditta  S.p.a.
Sodexo   unita'   mensa   c/o   Belleli  cantiere  porto  di  Taranto
appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda  summenzionata,  con
sede in Milano e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatatamente
alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato   l'intervento   della   Cassa
integrazione  guadagni  ordinaria  o straordinaria presso la societa'
appaltante anch'essa di seguito indicata:
  S.p.a. Sodexo unita' mensa c/o Belleli cantiere porto  di  Taranto,
con  sede  in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 aprile
1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza
1 aprile 1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1993, in favore dei
lavoratori  dipendenti  addetti  alla  unita'  di   mensa   aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento  della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante  anch'essa di seguito
menzionata: S.p.a. Sodexo unita' mensa c/o Belleli cantiere porto  di
Taranto, con sede in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 1
ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale  relativa al periodo dal 25 novembre 1993
al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del
Mela (Messina), e unita' di Pace del Mela (Messina).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  22 settembre 1992 con effetto dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di
Pace  del  Mela  (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24
maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 25
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Cometra,  con  sede  in  Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del
Mela (Messina), per il periodo dal 25  maggio  1994  al  24  novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
25 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    3)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 dicembre 1993 al
30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche
e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli)  e  unita'  di
Castellammare di Stabia (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre  1992  con  effetto  dal  1
dicembre  1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi meccaniche e navali, con  sede  in
Castellammare  di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia
(Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza
1 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1  dicembre  1991,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in  Castellammare
di  Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per
il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza
1 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    5)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale  relativa al periodo dal 25 novembre 1993
al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in  Napoli  e
unita' di Pozzuoli (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre 1992  con  effetto  dal  25
novembre  1991, in favore dei lavoratori interessati dipendneti dalla
ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli),
per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza
25 novembre 1993.
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre  1991,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Sofer, con sede in Napoli e  unita'  di  Pozzuoli  (Napoli),  per  il
periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza
25 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    7)  sono  accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma, 2,
legge n. 223/1991, relativi al periodo dal  13  gennaio  1994  al  12
luglio  1994,  della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale
di Lecce, con sede in Lecce e unita' di Lecce.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 13 gennaio
1993, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla  ditta:
S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce
e  unita'  di  Lecce, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio
1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 23 dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no.
    8)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale  relativa al periodo dal 25 novembre 1993
al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie
gia' O.Me.Ca, con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  2  dicembre  1992 con effetto dal 25
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in
Pistoia  e  unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre
1993 al 24 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza  25
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    9)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda
costruzioni  ferroviarie  gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita'
di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24  novembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 25
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive  per  le  quali  l'INPS  verifichera'  il  superamento del
suddetto limite, con  particolare  riferimento  alla  fruzione  della
C.I.G.O.;
    10)   e'   approvata  la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25  novembre  1993
al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie
gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre 1992  con  effetto  dal  25
novembre  1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud,  con  sede
in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1993 al
24 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 25
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive  per  le  quali  l'INPS  verifichera'  il  superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    11)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre  1991,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in  Pistoia  e
unita'  di  Matera,  per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 giugno  1994  con  decorrenza  25
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con  particolare  riferimento  alla  fruzione  della
C.I.G.O.;
    12)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993,  della  ditta:  S.p.a.
Salumificio  Salentino,  con  sede  in Avetrana (Taranto) e unita' di
Avetrana (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994: favorevole.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra  ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/1993 e alle condizioni ivi previste,
lavoratori interessati pari o inferiori  a  100,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla ditta: S.p.a.
Salumificio Salentino, con sede in Avetrana  (Taranto)  e  unita'  di
Avetrana  (Taranto), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 27 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente d.m. annulla e sostituisce  il  d.m.  15386/6  del  20
giugno 1994;
    13)  crisi  aziendale,  intervenuta  con  il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1 luglio 1993 con effetto  dal  28  settembre  1992,  in  favore  dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Salumificio
Salentino, con sede  in  Avetrana  (Taranto)  e  unita'  di  Avetrana
(Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 28
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale  intervenuta  con il decreto ministeriale
dell'11 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo
1993,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
S.p.a. Bacini Napoletani, con sede in Napoli e unita' di cantieri  di
Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    15)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma   per
ristrutturazione  aziendale  intervenuta  con il decreto ministeriale
dell'11 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta:
S.p.a.  Cantieri  del  Mediterraneo,  con  sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1994  con  decorrenza  1
settembre 1994;
    16)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 maggio 1994 al 29  maggio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in  Catania
e unita' di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1994 al 29 novembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30
maggio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
    17) a seguito dell'approvazione relativa al programma  per  crisi
aziendale  intervenuta  con  il  presente  decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 luglio 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di  Catania,  per  il
periodo dal 21 gennaio 1995 al 29 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 28 gennaio 1995 con decorrenza 30
novembre 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    18) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  giugno  1994  al  5  giugno 1995, della ditta S.r.l.
Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita'
di Siracusa, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994;
    19)  A  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l.
Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa,  per  il  periodo
dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 6
dicembre 1994;
    20) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  novembre 1993 al 2 novembre 1994, della ditta S.r.l.
I.T.C., con sede in Taranto e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unita' di
Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 3
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  3  novembre
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. I.T.C., con sede in  Taranto  e  unita'  di  Taranto,  per  il
periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 giugno 1994 con decorrenza 3
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazione
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.r.l.
Lubrano & C., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Lubrano  & C., con sede in Napoli e
unita' di Napoli, per il periodo dal 5  settembre  1994  al  4  marzo
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1994 con decorrenza 5
settembre 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  22  agosto  1994  al 21 agosto 1995, della ditta S.p.a.
I.C.I.E.S., con sede in Cagliari  e  unita'  di  Cagliari  e  Sarroch
(Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S.,  con  sede  in  Cagliari  e
unita'  di Cagliari, Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 22 agosto
1994 al 21 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 agosto  1994  con  decorrenza  22
agosto 19941994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con
sede in Cagliari e unita' di Cagliari,  Sarroch  (Cagliari),  per  il
periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1995 con decorrenza 22
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  30  maggio  1994 al 29 maggio 1995, della ditta: S.p.a.
Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e
unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 maggio 1994  al  29
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 30
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede
in  Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal
30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza  30
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale
relativo  al  periodo  dal  6  dicembre 1993 al 2 gennaio 1995, della
ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede  in  S.  Antioco  (Cagliari)  e
unita' di S. Antioco (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag,  con  sede
in  S.  Antioco  (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con  decorrenza  6
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 6 dicembre 1993,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Nuova  Sardamag,  con  sede  in  S. Antioco (Cagliari) e unita' di S.
Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 giugno 1994  al  5  dicembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  gia'  disposta,  con  effetto dal 6 dicembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di
S. Antioco (Cagliari), per il periodo  dal  6  dicembre  1994  al  29
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 luglio 1994 con decorrenza 6
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale relativa al periodo dall'8  febbraio  1994
al  7  febbraio  1995,  della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in
Palermo e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  19  aprile  1993  con effetto dall'8
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli,
per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con  decorrenza  8
febbraio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
    10) a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo
dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 8
agosto 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    11)  sono  accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma 2,
legge n. 223/1991, relativi al periodo  dal  24  giugno  1994  al  23
dicembre  1994, della ditta: S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale
di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unita' di  S.
Nicola la Strada (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario,    di
integrazione  salariale  per  liquidaizone  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto  dal  24  giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede  in  S.
Nicola  la  Strada  (Caserta),  e  unita'  di  S.  Nicola  la  Strada
(Caserta), per il periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 24 giugno 1993.
   Contributo addizionale: no;
    12)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 novembre 1993 al
31  ottobre 1994, della ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione,
con sede in Assago (Milano) e unita' di Gela (Caltanissetta) Milano e
uffici di Assago (Milano) e Priolo (Siracusa).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  asopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre
1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e
unita' di Gela (Caltanisetta), Milano e uffici  di  Assago  (Milano),
Priolo  (Siracusa),  per  il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza  1
novembre 1993.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite,  con  particolare  riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.;
     13) a seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  19  aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unita'
di  Gela  (Caltanisetta),  Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo
(Siracusa), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle  unita'
produttive  per  le  quali  l'INPS  verifichera'  il  superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    14)  sono  accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma 2,
legge 223/1991, relativi al periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo
1995, della ditta S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e  unita'
di Foggia.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario,    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 23 febbraio 1994 con effetto dal 24 settembre  1993,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l.
Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia, e unita' di Foggia per il periodo
dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 -  Sentenza  tribunale  del  24
settembre 1993 n. 90.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  maggio  1994  al  30 aprile 1995, della ditta a r.l.
Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta a r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania
e  unita'  di Catania, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994  con  decorrenza  1
maggio 1994;
    16)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 30 giugno 1994 al 29  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.
Stancampiano E. con sede in Palermo e unita' di Palermo.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo  e
unita'  di  Palermo, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con  decorrenza  30
giugno 1994;
    17)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 giugno 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Stancampiano  E.,  con  sede  in  Palermo e unita' di Palermo, per il
periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 30
dicembre 1994;
    18) e' approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta
S.p.a.  Inso  -  Sistemi  per  le infrastrutture sociali, con sede in
Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Inso - Sistemi per le
infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unita' di Portorecanati
(Macerata), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994;
    19)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  gia'  disposta con effetto dal 18 luglio
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Inso  -  Sistemi  per  le infrastrutture sociali, con sede in
Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata), per il periodo  dal  18
gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 18
gennaio 1995;
    20) e' approvato il programma per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  1  giugno  1994  al  31 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Spe.Con. con sede in Mercato  San  Severino  (Salerno)  e  unita'  di
Fisciano (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Spe.Con.,  con  sede  in  Mercato  San
Severino (Salerno) e unita' di Fisciano (Salerno), per il periodo dal
1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 14 luglio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1  giugno  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Spe.Con., con sede in Mercato San  Severino  (Salerno)  e  unita'  di
Fisciano  (Salerno),  per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza  1
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22) e' approvato il programma per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  23  maggio  1994  al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a.
C.G.D. con sede in Napoli e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.D., con sede in Napoli e unita'  di
Roma, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 23
maggio 1994;
    23)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
C.G.D.,  con  sede  in Napoli e unita' di Roma, per il periodo dal 23
novembre 1994 al 22 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 23
novembre 1994;
    24) e' approvato il programma per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  30  maggio  1994  al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unita' di Lippiano (Perugia)
e Pistrino (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia)
e unita' di Lippiano (Perugia) e Pistrino (Perugia), per  il  periodo
dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30
maggio 1994;
    25) e' approvato il programma per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  4  luglio  1994  al  3  luglio 1995, della ditta S.p.a.
Fimtec, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 luglio  1994  con  decorrenza  4
luglio 1994;
    26)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4  luglio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Fimtec, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo  dal  4
gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995;
    27) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  luglio  1994  al 10 luglio 1995, della ditta S.r.l.
Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Ing. Salvatore Paliotto Ec.,  con  sede
in  Napoli  e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994 al
10 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con  decorrenza  11
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    28)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'11 luglio 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unita'  di  Napoli,
per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 11
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    29)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a.  Smic
Sarda  Montaggi,  con  sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch
(Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Smic  Sarda  Montaggi,  con sede in
Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal
1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
    30)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Smic  Sarda  Montaggi,  con  sede  in  Sarroch (Cagliari) e unita' di
Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al  31  luglio
1995.
   Istanza  aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1
febbraio 1995;
    31) e' approvato il programma per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994 al 19 giugno 1995, della ditta: S.a.s.
Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli
e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19  dicembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 20
giugno 1994;
    32)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.a.s.
Longobardi  G.  &  V.,  con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 20 dicembre 1994 al 7 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza  20
dicembre 1994;
    33)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 luglio 1994  al  3  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Tecnocontrol,  con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano
(Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal  4  luglio
1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1994 con decorrenza 4
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    34)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4  luglio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.
Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di  Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
dell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.