Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unita' di Lucca. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unita' di Lucca, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salif, con sede in Lucca e unita' di Lucca, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone), unita' di Morsano al Tagliamento (Pordenone). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, con effetto dal 20 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unita' di Morsano al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 dicembre 1993, n. 76/93, contributo addizionale: no; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Bagni di Lucca (Lucca). Parere comitato tecnico del 28 aprile 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994. (Nota URLMO FI n. 13058 del 9 maggio 1995) Ann. e Sost. D.M. 17513/4 - 8 maggio 1995; 7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di S. Agostino (Ferrara). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1994 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di S. Agostino (Ferrara), per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldassini Tognozzi, con sede in Firenze, cantieri vari e uffici in Firenze, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano, e unita' di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano e unita' di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995 della ditta S.r.l. I.B.S. International business service, con sede in Trieste e unita' di Trieste. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.B.S. International business service, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994; 12) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unita' di Anagni (Frosinone). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rabugino componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unita' di Frosinone. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania e Palermo e uffici. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. El.Te Siciliana, co sede in Palermo e unita' di Catania e Palermo e uffici, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania e Palermo e uffici, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 aprile 1995, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Boiano (Campobasso), Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Boiano (Campobasso) e Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Boiano (Campobasso), Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1994 al 12 settembre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno) e unita' di Fuorni (Salerno). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno) e unita' di Fuorni (Salerno), per il periodo dal 20 febbraio 1994 al 19 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 20 febbraio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Santa Rosa, con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno), e unita' di Fuorni (Salerno), per il periodo dal 20 agosto 1994 al 12 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 20 agosto 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di cui Alcamo (Trapani). Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unita' di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994; Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Gi.An.Bi Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unita' di Marigliano (Napoli). Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.An.Bi. Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.An.Bi Carpenterie metalliche, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, della ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Belpasso (Catania). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Belpasso (Catania), per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 12 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Mecter, con sede in Belpasso (Catania) e unita' di Belpasso (Catania), per il periodo dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1995 con decorrenza 12 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Ricciolino Giovanni & Figli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vie e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine, con sede in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.p.a. Italmense mensa c/o Belleli officine, con sede in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 15 agosto 1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Sodexo unita' mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico: seduta del 10 maggio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexo unita' mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto, con sede in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 1 aprile 1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.p.a. Sodexo unita' mensa c/o Belleli cantiere porto di Taranto, con sede in Milano e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina), e unita' di Pace del Mela (Messina). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendneti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma, 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unita' di Lecce. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 23 dicembre 1991. Contributo addizionale: no. 8) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca, con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' O.Me.Ca., con sede in Pistoia e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.; 10) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 11) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruzione della C.I.G.O.; 12) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta: S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 27 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente d.m. annulla e sostituisce il d.m. 15386/6 del 20 giugno 1994; 13) crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 28 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bacini Napoletani, con sede in Napoli e unita' di cantieri di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 15) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 16) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. 17) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 18) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 19) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994; 20) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1993 al 2 novembre 1994, della ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. I.T.C., con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazione temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 giugno 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.r.l. Lubrano & C., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lubrano & C., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 5 settembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1995, della ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e Sarroch (Cagliari). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 22 agosto 19941994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.I.E.S., con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta: S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imesi, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta, con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 29 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 11) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994, della ditta: S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola la Strada (Caserta). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario, di integrazione salariale per liquidaizone coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 24 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caserta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta), e unita' di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 24 giugno 1993. Contributo addizionale: no; 12) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale relativa al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unita' di Gela (Caltanissetta) Milano e uffici di Assago (Milano) e Priolo (Siracusa). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui asopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unita' di Gela (Caltanisetta), Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Assago (Milano) e unita' di Gela (Caltanisetta), Milano e uffici di Assago (Milano), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 1 maggio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 14) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991, relativi al periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995, della ditta S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario, di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 con effetto dal 24 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia, e unita' di Foggia per il periodo dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 settembre 1993 n. 90. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta a r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta a r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 16) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 giugno 1994 al 29 giugno 1995, della ditta S.p.a. Stancampiano E. con sede in Palermo e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 30 giugno 1994; 17) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 30 dicembre 1994; 18) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994; 19) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inso - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unita' di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995; 20) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. Spe.Con. con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unita' di Fisciano (Salerno). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spe.Con., con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unita' di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spe.Con., con sede in Mercato San Severino (Salerno) e unita' di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 22) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. C.G.D. con sede in Napoli e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.D., con sede in Napoli e unita' di Roma, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994; 23) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.D., con sede in Napoli e unita' di Roma, per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994; 24) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unita' di Lippiano (Perugia) e Pistrino (Perugia). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unita' di Lippiano (Perugia) e Pistrino (Perugia), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994; 25) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 26) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimtec, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; 27) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.r.l. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza 11 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 28) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Salvatore Paliotto Ec., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 29) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 30) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smic Sarda Montaggi, con sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 31) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta: S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994; 32) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Longobardi G. & V., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 7 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994; 33) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli). Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 34) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnocontrol, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.