Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bianco Vergine Valdichiana" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1 settembre 1972 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e decreto ministeriale 2 agosto 1993, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata: trebbiano toscano, dal 60 all'80%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Arezzo e Siena, per la restante parte, purche' ciascun vitigno preso singolarmente non superi il 10%. In via transitoria e per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ritenuti idonei a produrre il vino "Bianco Vergine Valdichiana" anche i vigneti aventi una base ampelografica difforme da quella prevista dai commi precedenti, purche' detti vigneti siano stati iscritti all'albo, di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1 settembre 1993. Art. 3. La zona di produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano. Tale zona e' cosi' delimitata: in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino "Bianco Vergine Valdichiana". Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le localita' Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per Il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita. Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per Il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maesta' del Pianello, alla strada provinciale per Cortona. La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse. Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la localita' Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal Podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla localita' La Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimita' della chiesa della Madonna del Popolino. La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimita' del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268). Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione. All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita' del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la localita' Le Sei Vie in prossimita' del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251). Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la localita' Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimita' del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimita' del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla localita' Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale Maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244. Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alla uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi. I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 2.500 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" non deve essere superiore a quintali 110 per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite e comunque non deve essere superiore a kg 6 per ceppo. La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I quantitativi eccedenti i limiti massimi di cui ai precedenti quinto ed ottavo comma del presente articolo, se ne hanno i requisiti, potranno essere presi in carico per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla produzione dei vini "Bianco Vergine Valdichiana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale del 9,5%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata, ma potra', se ne ha i requisiti, essere presa in carico per la produzione di vino da tavola. Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere utilizzato unicamente mosto concentrato rettificato. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" non puo' essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 6. Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli; odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo; sapore: asciutto, con lieve retrogusto di mandorla amara; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11%. E' prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi riserva, superiore, extra, fine, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socili, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in venduta o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.