AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n.
719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995,  n.  132".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  48
del 27 febbraio 1995, n. 99 del 29 aprile 1995 e n. 150 del 29 giugno
1995).
   La medesima legge di conversione, oltre a  convertire  il  decreto
(art.  1),  contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo e'
riportato in appendice.
                               Art. 1.
Proroga di termini e disposizioni conseguenti
  1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il  pagamento  delle  somme
dovute  per  la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal
comma 9 dell'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge  30  settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e' (( differito al 30  settembre  1995.  ))  Fino  alla
stessa  data  sono  sospesi  i  giudizi  in  corso  e  i  termini  di
impugnativa, nonche' quelli per ricorrere avverso gli atti di cui  al
comma  1  del predetto articolo 2-quinquies. Per gli atti per i quali
e' stata proposta domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1  del
medesimo  articolo  2-quinquies  sono  sospesi, fino alla data del 28
febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli  per  ricorrere.  La
domanda  per  la  definizione  delle  liti  fiscali  pendenti, se non
presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine
previsto per il pagamento.
  2.  Al  comma  1  dell'articolo  2-quinquies  del  decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
 3.  Per  il  periodo  di  imposta  1994  ai  fini  dell'accertamento
induttivo  dei  ricavi,  compensi  e  corrispettivi   di   operazioni
imponibili  di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
  4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma
1,  del  decreto-legge  29  aprile  1994,  n.  260,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  giugno  1994, n. 413, in materia di
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici  finanziari,
e' (( prorogato al 31 dicembre 1996. ))
  5.  Il  termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma
1, secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per
l'efficacia della revisione  generale  delle  zone  censuarie,  delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei
criteri  di  classamento,  e' prorogato al 1 gennaio 1997. Fino al 31
dicembre 1996 continuano ad  applicarsi  le  tariffe  d'estimo  e  le
rendite  determinate  in  esecuzione  del  decreto del Ministro delle
finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31
del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28
dicembre  1993,  n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo
del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e' sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio  1997  le
tariffe  d'estimo  delle  unita'  immobiliari  urbane  a destinazione
ordinaria sono determinate con riferimento  al  'metro  quadrato'  di
superficie  catastale.  La  suddetta  superficie  e'  definita con il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
  6.  Il  termine  del  31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo
periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
  7.  Il  termine  per  il  versamento  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dovuta per l'anno 1994 dai  soggetti  non  residenti  nel  territorio
dello  Stato  e'  fissato  al  28  aprile 1995, senza applicazione di
interessi.  Restano,  comunque,  fermi  i  maggiori  differimenti  di
termini previsti da norme speciali.
  8.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  27, comma 1, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  i  contratti  di
concessione   per   la   riscossione   dell'imposta   comunale  sulla
pubblicita'  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  di   cui
all'articolo  25,  comma  2,  dello stesso decreto legislativo aventi
scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere  prorogati  fino  al  31
dicembre  1995,  sempre  che  le  condizioni  contrattuali siano piu'
favorevoli per il comune.
  9.   Il   termine   per  l'approvazione  del  regolamento  relativo
all'imposta comunale sulla pubblicita' e al diritto  sulle  pubbliche
affissioni  di  cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31
dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si  applicano  le
norme e le tariffe (( gia' in vigore. ))
  10.  In  deroga  alle disposizioni (( dell'articolo 56, comma 7, ))
del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.  507,  i  contratti  di
appalto  per  la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre
1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i
titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla  data  del
31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo  n.  507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali
siano piu' favorevoli per il comune.
  11. Il termine per l'approvazione  del  regolamento  relativo  alla
tassa   per   l'occupazione   di  spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui
all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15  novembre  1993,
n.  507,  e'  fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995,
qualora non diversamente deliberato,  si  applicano  le  norme  e  le
tariffe  ((  precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30
settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli  enti
locali  la  sanatoria,  a  tutti i fini, dei comportamenti finanziari
effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. ))
(( 11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e  ))
(( il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree    ))
(( pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 ))
(( novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed            ))
(( integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995.  ))
  12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15  novembre  1993,  n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1  le  parole:  "costituito unicamente da quote o
azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  " 1-bis. Le  societa'  di  capitale  sono  obbligate  a  dichiarare
l'identita'  dei  titolari  di  quote o azioni; qualora le quote o le
azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo
di  dichiarare  l'identita'  delle  persone  fisiche  cui  le  stesse
appartengono   o   comunque   siano   direttamente  o  indirettamente
riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene
direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una  borsa
valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente,
cui  spetti  il compito di verificare la trasparenza e la regolarita'
delle transazioni".
  13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la  formazione  e  consegna
dei  ruoli  relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, ai sensi  dell'articolo  72,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (( e' differito al 30 settembre
1995. ))
  14.  Il  termine  per  l'approvazione del regolamento relativo alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  interni  di  cui
all'articolo  58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre  1995,  in  carenza
dello  stesso  regolamento  e delle relative tariffe, si applicano le
norme  e  le  tariffe  ((  precedentemente  in  vigore,  qualora  non
diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995
del regolamento e delle tariffe  comporta  per  gli  enti  locali  la
sanatoria,   a   tutti   i   fini,   dei   comportamenti   finanziari
effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995. ))
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del
servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello  Stato
e  di  altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione
dall'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme,
fino  alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per
il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai  compensi  di
riscossione  ed  ai  rimborsi  spese. Le cauzioni prestate a garanzia
delle singole gestioni devono essere vincolate per lo  stesso  titolo
fino  al  31  gennaio  1995  e, fino a tale data, continuano ad avere
efficacia  le  patenti  di  nomina  dei  collettori,   ufficiali   di
riscossione  e  messi notificatori, nonche' i registri cronologici di
cui  all'articolo  101  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  43  del  1988.    Alla stessa data restano, altresi',
fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad
eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali  della  regione
Trentino-Alto  Adige.  Per  il  periodo di proroga indicato nel primo
periodo del presente comma non e'  dovuta  la  tassa  di  concessione
governativa a carico delle aziende concessionarie.
  16.  All'articolo  7,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  le  parole  "di
norma" sono soppresse.
(( 17. (Soppresso dalla legge di conversione).                     ))
  18.  Le disponibilita' in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388
e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205  e  8206
dello  stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate
entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
  19.  Il  termine  del  31  dicembre  1994,  relativo  ai   rimborsi
dell'imposta  sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1,
del  decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' prorogato al
31 dicembre 1995.
  20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le  autovetture
e  gli  autoveicoli  destinati al trasporto promiscuo di persone e di
cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo  65
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  continua  ad
applicarsi  per  l'anno  1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica
immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e
si  applica  per  i  primi  tre  periodi  di  pagamento  della  tassa
automobilistica  per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995.
L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma  5
del  predetto  articolo  65,  si  applica  per i primi tre periodi di
pagamento  della  tassa  automobilistica  anche   in   favore   delle
autovetture  e  degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di
persone e di cose muniti di impianto  che  consente  la  circolazione
mediante  l'alimentazione  del motore con gas di petrolio liquefatto,
nonche' con gas metano, per i  quali,  dalla  carta  di  circolazione
risulti  effettuato  nel  corso  dell'anno  1995 il collaudo da parte
degli  uffici  della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta
domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.
  21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20,  per
compensazione   e   riequilibrio   interno   dello   stesso  settore,
relativamente  al   triennio   1995-1997,   l'importo   della   tassa
automobilistica  erariale  e  regionale,  in  vigore  alla data del 1
gennaio 1995,  e'  aumentato  del  6  per  cento.  Coloro  che  hanno
corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi
fissi  che  cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella
misura maggiorata per un  periodo  complessivo  di  dodici  mesi,  in
occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali
o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei
primi  tre  rinnovi  quadrimestrali.  Qualora  non si proceda a detti
rinnovi, la  predetta  maggiorazione,  deve  essere  corrisposta,  in
ragione  dei  periodi  fissi  che cadono nell'anno 1995, entro trenta
giorni dalla scadenza della validita' della  tassa  pagata  nell'anno
1994.
  22.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  7,  comma  1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime
agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno
della  provincia  di  Trieste  e  di alcuni comuni della provincia di
Udine, previsto  dall'articolo  7,  comma  4,  del  decreto-legge  29
dicembre  1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino  al  31  dicembre
1998.
  23.  Il  comma  1  dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n.
489, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Il termine di cui all'articolo 7,  comma  6,  della  legge  30
luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi
previste,  come  modificate  dagli  articoli  28  e 71 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del  31  dicembre  1995
per  gli  atti  di  fusione, scissione, trasformazione e conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
  24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio  1990,  n.  218,
dopo  le  parole:  "ai  conferimenti  dell'azienda", sono inserite le
seguenti: "ovvero di rami di essa".
  25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino  al  31  gennaio
1995  con  ritardo  non  superiore  a due giorni sono esonerati dalle
sanzioni di legge.
  26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese  e
di  arti  e  professioni  relativa  al 1994 si intende effettuata nei
termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.
  27. Al decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    b) all'articolo 21, comma 3, le parole:  "30  giugno  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    c)  all'articolo  22,  comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    d)  all'articolo  43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30
giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".
(( 27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 30 della legge 23 ))
(( dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del     ))
(( decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, converitito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 ))
(( maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". ))
(( Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la              ))
(( trasformazione tra il 1 giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ))
(( ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della     ))
(( citata legge n. 724 del 1994.                                   ))
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 2-quinquies del D.L.  n.
          564/1994, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art.   2-quinquies   (Chiusura   delle   liti   fiscali
          pendenti). - 1. Le liti fiscali, pendenti alla data del  31
          dicembre  1994  dinanzi alle commissioni tributarie in ogni
          grado del giudizio e quelle che possono insorgere per  atti
          notificati  entro la medesima data, ivi compresi i processi
          verbali di constatazione per i quali non sia  stato  ancora
          notificato  atto di imposizione, possono essere definite, a
          domanda del ricorrente:
               a) con il pagamento della somma di lire 150  mila,  se
          la lite e' di importo fino a lire 2 milioni;
               b)  con  il  pagamento  di una somma pari al dieci per
          cento del valore  della  lite,  se  questo  e'  di  importo
          superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
             2.  Qualora,  per  le  liti  in materia di imposte sulle
          successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale
          e comunale sull'incremento di  valore  degli  immobili,  il
          contribuente   non  sia  in  possesso  degli  elementi  per
          determinare  l'imposta  relativa  al  maggiore   imponibile
          accertato,  di  cui  al comma 4, lettera b), lo stesso puo'
          effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1  in
          via   provvisoria,   salvo   conguaglio  sulla  base  della
          liquidazione effettuata da  parte  dell'ufficio  competente
          entro il 31 dicembre 1995.
             3.  I  pagamenti  previsti  nel  comma 1 sono effettuati
          mediante versamento in conto corrente postale per le  somme
          di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle
          norme  sull'autoliquidazione  per  le  somme  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma 1. I  versamenti  affluiscono
          ad    apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata.
             4. Ai fini del presente articolo:
               a)  per  lite  fiscale  si  intende  la  contestazione
          relativa  a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di
          sanzioni impugnato  considerando,  comunque,  lite  fiscale
          autonoma  quella  relativa  all'imposta sull'incremento del
          valore degli immobili;
                b)  per  valore  della  lite  si  intende   l'importo
          dell'imposta  accertata  al  netto  degli interessi e delle
          eventuali sanzioni irrogate con lo stesso  atto  impugnato;
          in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di
          sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste; il
          valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e
          donazioni,  di  registro,  ipotecaria, catastale e comunale
          sull'incremento di  valore  degli  immobili  e'  costituito
          dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se
          il  giudizio e' pendente, dopo che e' intervenuta decisione
          di commissione tributaria in qualsiasi grado  di  giudizio,
          l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione
          ai  sensi  del  presente  articolo  e'  comunque  il valore
          accertato;
               c) in mancanza di avviso di accertamento  e  quando  i
          processi  verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un
          massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo
          del valore della lite e' il minimo previsto;
               d) la lite e' pendente anche nel caso che  il  ricorso
          presentato  sia  dichiarato  o  sia  ritenuto inammissibile
          dall'ufficio;
               e) il reddito definito ai sensi dei  commi  precedenti
          non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario
          nazionale.
             5.  I  giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15
          dicembre 1994; tuttavia, qualora  sia  stata  gia'  fissata
          udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono
          sospesi  all'udienza  medesima a richiesta del contribuente
          che dichiari di volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma
          1 estingue il giudizio.
             6.  Restano comunque dovute le somme il cui pagamento e'
          previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi  di
          pendenza  di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo
          o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono
          riscosse  a  titolo  definitivo.  La  definizione  non  da'
          comunque  luogo alla restituzione delle somme eventualmente
          gia' versate dal ricorrente.
             7. Le liti di  cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere   oggetto  della  conciliazione  prevista  nell'art.
          2-sexies.
             8. Il pagamento del dieci per  cento  del  valore  della
          lite,  come  stabilito  al  comma  4 del presente articolo,
          restando fermo il limite di lire  20  milioni  estingue  le
          controversie  per l'imposta di cui all'art. 7, comma 1, del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
             9.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le modalita' per la presentazione delle domande di  cui  al
          comma  1,  le  procedure per il controllo delle stesse e le
          modalita' per l'estinzione dei giudizi, e  le  altre  norme
          occorrenti  per l'applicazione del presente articolo, fermo
          restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo
          il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle  liti  fiscali  che
          possono   insorgere   a  seguito  di  processi  verbali  di
          constatazione di cui al comma 1, il pagamento  deve  essere
          effettuato  entro  trenta giorni dalla notifica dell'avviso
          di  accertamento.  Nell'ipotesi  di  pagamento  in   misura
          inferiore  a  quella  dovuta  qualora  sia  riconosciuta la
          scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione
          del pagamento medesimo.
             10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono
          applicabiIi  nei  confronti  dei  contribuenti  che   hanno
          chiesto  la  definizione  della  lite ai sensi dell'art. 53
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in  ogni  caso  non
          danno diritto a rimborsi per le somme gia' versate.
             11.  Al  fine  della  eliminazione delle liti in tema di
          perdita dei benefici fiscali prevista  dall'art.  46  della
          legge  28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
          l'ultimo periodo del primo comma  dell'articolo  citato  e'
          sostituito   dal   seguente:   'L'interessato,  a  pena  di
          decadenza dai benefici,  deve  presentare  all'ufficio  del
          registro  copia  del  provvedimento definitivo di sanatoria
          entro sei mesi dalla sua notifica o, nel  caso  che  questo
          non    sia    intervenuto,    a   richiesta   dell'ufficio,
          dichiarazione del comune che attesti che la domanda non  ha
          ancora ottenuto definizione'.
             12.  Le  liti  in  essere alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto concernenti
          il mancato adempimento del  disposto  dell'art.  46,  primo
          comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e  successive  modificazioni,  si considerano estinte se il
          contribuente adempie agli obblighi  previsti  dallo  stesso
          art.  46,  primo comma, ultimo periodo, come modificato dal
          comma 11 del presente articolo, entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto".
             - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. n. 69/1989:
             "Art. 12. - Indipendentemente dalle disposizioni  recate
          dall'art.    39  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, e  dall'art.  55  del  D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, gli
          uffici delle  entrate  possono  determinare  induttivamente
          l'ammontare  dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari
          sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11,
          tenendo conto di altri elementi eventualmente  in  possesso
          dell'ufficio    specificamente    relativi    al    singolo
          contribuente. La disposizione si applica nei  riguardi  dei
          soggetti  diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato  con  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
          cui  all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti
          arti e professioni  che  abbiano  conseguito,  nel  periodo
          d'imposta   precedente,   compensi  per  un  ammontare  non
          superiore a 360 milioni di lire e che  non  abbiano  optato
          per  il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e'
          effettuato,  a  pena  di  nullita',  previa  richiesta   al
          contribuente,    anche   per   lettera   raccomandata,   di
          chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta  giorni.
          Nella risposta devono essere indicati il motivi per cui, in
          relazione   alle   specifiche   condizioni   di   esercizio
          dell'attivita', i ricavi,  i  compensi  o  i  corrispettivi
          dichiarati    sono    inferiori    a    quelli   risultanti
          dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in
          risposta alla richiesta di chiarimenti non  possono  essere
          fatti   valere   in   sede  di  impugnazione  dell'atto  di
          accertamento; di cio'  l'Amministrazione  finanziaria  deve
          informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
             2.  In  sede di accertamento effettuato in base al comma
          1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri  componenti
          negativi  diversi  da quelli dichiarati e da quelli presi a
          base  per  l'applicazione  dei   coefficienti,   ne'   sono
          riconosciute  le  relative  detrazioni ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art.  75,
          comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  il  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917, e
          successive modificazioni.
             (3.  In  caso  di  accertamento  di  cui  al  comma   1,
          effettuato  con  le  modalita'  previste  dall'art. 41-bis,
          comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni, e dall'art. 54,  quinto,  sesto,  settimo  e
          ottavo  comma,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972, n.   633, e
          successive modificazioni,  in  luogo  del  pagamento  delle
          imposte  o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del
          D.P.R.  29   settembre   1973,   n.   602,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto n. 633 del
          1972,  e  successive  modificazioni,  il  contribuente puo'
          prestare fideiussione rilasciata da una azienda o  istituto
          di  credito,  comprese  le  Casse rurali ed artigiane, o da
          un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione
          finanziaria,  offra  adeguate  garanzie  di   solvibilita',
          ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione
          mediante polizza fideiussoria).
             4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30 giugno 1994, sono
          stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono
          ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri
          e  le  condizioni  procedurali   per   l'applicazione   dei
          coefficienti   di   cui   all'art.   11   ai   fini   della
          determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato
          per  il  regime  di  contabilita'  ordinaria. Ai fini della
          emanazione dei predetti decreti il Ministro  delle  finanze
          istituisce  un  apposito  comitato  di  studio, composto da
          rappresentanti  dell'Amministrazione  finanziaria  e  delle
          organizzazioni  economiche  di categoria, con il compito di
          individuare  i  criteri  e  i  principi  di  bilancio   che
          attengono   ad   una  normale  tenuta  della  contabilita',
          mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui  al
          medesimo  art. 11, ai fini della determinazione del reddito
          e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei
          soggetti di cui  al  presente  comma.  In  ogni  caso,  nei
          confronti  dei  soggetti  che hanno optato per il regime di
          contabilita'  ordinaria,  i  suddetti   coefficienti   sono
          utilizzabili  qualora  diano  luogo,  in concorso con altri
          elementi, a presunzioni gravi,  precise  e  concordanti  di
          manifesta   infondatezza  delle  risultanze  contabili  per
          quanto attiene alla fedele registrazione  delle  componenti
          positive  del  reddito.  I  coefficienti di cui all'art. 11
          possono  essere   altresi'   utilizzati   ai   fini   della
          programmazione   dell'attivita'   di  controllo  anche  nei
          confronti dei soggetti tenuti  al  regime  di  contabilita'
          ordinaria
             5.  La  determinazione  dei  maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,   non
          costituisce  notizia  di  reato  ai sensi dell'art. 331 del
          codice di procedura penale".
             - Il D.P.C.M. 23 dicembre 1992 reca "Determinazione  dei
          coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi
          di  operazioni  imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
          del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154, e
          successive modificazioni e integrazioni".
             - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del D.L.  n.
          260/1994,  cosi'  come modificato dal presente decreto: "1.
          Il  termine  previsto   dall'art.   62,   comma   17,   del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  in
          materia  di  revisione  delle  circosrcizioni  territoriali
          degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1996".
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L.  n.
          16/1993:    "1.  Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988, n.   400, e'
          disposta la revisione generale delle zone censuarie,  delle
          tariffe  d'estimo,  delle  rendite delle unita' immobiliari
          urbane  e  dei  criteri  di  classamento.  Tale   revisione
          avverra'  sulla base di criteri che, al fine di determinare
          la redditivita' media ordinariamente  ritraibile,  facciano
          riferimento  ai  valori  del mercato degli immobili e delle
          locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio  1995.  Fino  alla
          data  del  31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano
          ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4,
          della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e
          le rendite gia' determinate in esecuzione del  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  20 gennaio 1990, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe  e
          le  rendite  stabilite,  per effetto di quanto disposto dai
          commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con  il  decreto
          legislativo  di  cui  all'art. 2 della legge di conversione
          del  presente  decreto,  si  applicano  per  l'anno   1994;
          tuttavia,   ai   soli   fini  delle  imposte  dirette,  con
          esclusione delle imposte sostitutive di cui  agli  articoli
          25,  comma  3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
          n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992  nei  casi  in  cui
          risultino   di  importo  inferiore  rispetto  alle  tariffe
          d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle  finanze  27
          settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n.
          9  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e
          ai decreti del  Ministro  delle  finanze  17  aprile  1992,
          pubblicati  nel  supplemento ordinario n.  70 alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  99  del  29  aprile  1992,  e  alle  rendite
          determinate  a  seguito  della  revisione  disposta  con il
          predetto  decreto  20  gennaio  1990.   In   tal   caso   i
          contribuenti  possono  dedurre  dal  reddito complessivo ai
          fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   giuridiche
          risultante  dalla  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  la  differenza  tra  il   reddito   dei
          fabbricati  determinato sulla base delle tariffe d'estimo e
          delle rendite di  cui  ai  predetti  decreti  ministeriali,
          dichiarato  per  il periodo di imposta precedente, e quello
          determinato  sulla  base  delle  tariffe  e  delle  rendite
          risultanti  dal  decreto  legislativo  28 dicembre 1993, n.
          568. Tale disposizione si applica anche con riferimento  ai
          fabbricati  i  cui  redditi  hanno  concorso  a  formare il
          reddito d'impresa ai sensi dell'art.  57  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
             - Il D.M. 20 gennaio 1990 reca "Revisione generale degli
          estimi del catasto edilizio urbano".
             - Il D.Lgs. n. 568/1993  reca  "Modifiche  alle  tariffe
          d'estimo  a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n.
          75".
             - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 9 del  D.L.
          n.    557/1993,  come modificato dal presente decreto: "11.
          Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di
          revisione generale di classamento previste dall'art. 2  del
          decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
          applicare le modalita' previste dal comma  22  dell'art.  4
          del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1985, n. 17.  Le
          revisioni del classamento delle unita' immobiliari  urbane,
          previste  dal  citato  comma,  vengono effettuate anche per
          porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio
          1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane  a
          destinazione  ordinaria sono determinate con riferimento al
          'metro  quadrato'  di  superficie  catastale.  La   sudetta
          superficie  e'  definita  con il decreto del Ministro delle
          finanze previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23
          gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75".
             -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  8 e 9 del D.L. n.
          557/1993:
             "8. Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  primo
          periodo,   del   decreto-legge   27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n.  165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art.  52,
          secondo  comma,  della  legge  28  febbraio  1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  sono  prorogati  al 31 dicembre
          1995. Le stesse disposizioni  ed  il  predetto  termine  si
          applicano  anche  ai fabbricati destinati ad uso diverso da
          quello  abitativo,  che  non  presentano  i  requisiti   di
          ruralita' di cui al comma 3.
             9.  Per  le  variazioni  nell'iscrizione  catastale  dei
          fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
          di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa  luogo
          alla  riscossione  del  contributo di cui all'art. 11 della
          legge 28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di  eventuali
          tributi  attinenti  al fabbricato ovvero al reddito da esso
          prodotto per i periodi di imposta anteriori  al  1  gennaio
          1993  per  le  imposte  dirette, e al 1 gennaio 1994 per le
          altre imposte  e  tasse  e  per  l'imposta  comunale  sugli
          immobili,  purche'  detti  immobili  siano  stati  oggetto,
          ricorrendone  i  presupposti,  di  istanza   di   sanatoria
          edilizia,  quali  fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
          previsti dalla legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  e  vengano
          dichiarati  al  catasto  entro  il 31 dicembre 1995, con le
          modalita' previste dalle norme di attuazione  dell'art.  2,
          commi   1-quinquies  ed  1-septies,  del  decreto-legge  23
          gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75".
             -  Il  D.Lgs.  30  dicembre 1992, n. 504, reca "Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del D.Lgs.
          n.  507/1993:
             "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La  gestione  del
          servizio  di  accertamento e riscossione dell'imposta sulla
          pubblicita' e delle pubbliche affissioni e'  effettuata  in
          forma diretta dal comune.
             2.  Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto
          il  profilo  economico  e  funzionale,  puo'  affidare   in
          concessione  il servizio ad apposta azienda speciale di cui
          all'art. 22, comma 3, lettera  c),  della  legge  8  giugno
          1990,   n.  142,  ovvero  ai  soggetti  iscritti  nell'albo
          previsto dall'art. 32.
             3. Il concessionario  subentra  al  comune  in  tutti  i
          diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e'
          tenuto  a  provvedere  a  tutte  le  spese  occorrenti, ivi
          comprese quelle per il personale impiegato. In  ogni  caso,
          e'  fatto  divieto  al  concessionario  di  emettere atti o
          effettuare riscossioni successivamente alla scadenza  della
          concessione".
             "Art. 27 (Durata della concessione). - 1. La concessione
          del  servizio  di  accertamento  e riscossione dell'imposta
          sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche  affissioni
          ha durata massima di sei anni.
             2.  Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei
          anni,  si  puo'  procedere   al   suo   rinnovo   fino   al
          raggiungimento   di  tale  limite,  purche'  le  condizioni
          contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il  comune;
          a  tal  fine  il  concessionario  deve  presentare apposita
          istanza  almeno sei mesi prima della data di scadenza della
          concessione indicando le condizioni per il rinnovo".
             - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del  D.Lgs.
          n.    507/1993:  "2. Per la prima applicazione del presente
          decreto i comuni devono deliberare il  regolamento  di  cui
          all'art.  3  entro  il  30  giugno 1994 e le tariffe devono
          essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per
          il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale
          e' differito al 31 marzo 1994".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  56  del  D.Lgs.  n.
          507/1993:
             "Art.  56 (Disposizioni transitorie e finali) - 1. Entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  emanati i decreti ministeriali previsti dal
          presente capo.
             2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste
          dal  presente  capo,  i  comuni  e   le   province   devono
          deliberare,  unitamente  alle  tariffe, il regolamento o le
          variazioni del regolamento  gia'  adottato,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
             3.  I  contribuenti  tenuti al pagamento della tassa per
          l'anno l994, con  esclusione  di  quelli  gia'  iscritti  a
          ruolo,  devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed
          effettuare  il  versamento  entro  sessanta  giorni   dalla
          scadenza  del  termine  previsto  dal comma 2. Nel medesimo
          termine di sessanta  giorni  va  effettuato  il  versamento
          dell'eventuale  differenza  tra gli importi gia' iscritti a
          ruolo e quelli  risultanti  dall'applicazione  delle  nuove
          tariffe adottate dai predetti enti.
             4.  Per  le  occupazioni  di  cui  all'art. 46, la tassa
          dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari
          all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato  del  10  per
          cento, con una tassa minima di L. 50.000.
             5.   Le  riscossioni  e  gli  accertamenti  relativi  ad
          annualita' precedenti  a  quelle  in  corso  alla  data  di
          entrata  in vigore delle disposizioni previste dal presente
          capo sono effettuati con le modalita' e i termini  previsti
          dal  testo unico per la finanza locale, approvato con regio
          decreto  14  settembre  1931,   n.   1175,   e   successive
          modificazioni.   La   formazione  dei  ruoli,  fatta  salva
          l'ipotesi di cui all'art. 68  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, riguardera' la
          sola riscossione della tassa dovuta per le annualita'  fino
          al 1994.
             6.  I  soggetti  che  alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, provvedono, in base ad  un  contratto  di
          appalto,  alla  riscossione  della  tassa per l'occupazione
          temporanea di suolo pubblico, possono otenere l'affidamento
          in concessione del servizio di accertamento  e  riscossione
          della   tassa   dovuta  per  le  occupazioni  permanenti  e
          temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del
          contratto medesimo purche', entro un  anno  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   del   presente  decreto,  ottengano
          l'iscrizione nell'albo  di  cui  all'art.  32,  secondo  le
          modalita'  previste  in materia di imposta di pubblicita' e
          diritto sulle pubbliche affissioni.
             7. I contratti di  appalto  aventi  scadenza  nel  corso
          dell'anno  1994,  sono  prorogati fino al 31 dicembre 1994,
          sempreche' il comune non intenda  gestire  direttamente  il
          servizio.
             8.  Le  modalita'  della  gestione,  l'aggio o il canone
          fisso, il minimo  garantito  nonche'  le  prescrizioni  del
          capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati
          in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
             9.  Il mancato ottenimento della concessione nel termine
          di cui al comma 6 comporta, a prescindere  dalle  modalita'
          dell'appalto  e  dalla  durata  del  relativo contratto, la
          perdita  del  diritto  di  riscossione  della   tassa   per
          l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
             10.  I  comuni nei quali, alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  risulti  operante   un   contratto
          d'appalto  per la riscossione della tassa per l'occupazione
          temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno
          di applicazione del decreto medesimo,  salvo  l'affidamento
          in  concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta
          della tassa per l'occupazione permanente.
             11.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro delle finanze, previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  le  tariffe  in
          materia  di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche possono essere adeguate, comunque  non  prima  di
          due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto   legislativo,   nel   limite   della    variazione
          percentuale  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del  mese
          precedente  la  data  di emanazione del decreto rispetto al
          medesimo indice rilevato per  l'emanazione  del  precedente
          decreto;   per   il   primo  adeguamento,  si  assume  come
          riferimento la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  detti  decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   accertano   l'entita'    delle
          variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data
          a decorrere dalla quale essi sono applicati.
             11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45
          effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e
          dai  produttori  agricoli  che  vendono direttamente i loro
          prodotti e per le occupazioni realizzate con  installazioni
          di  attrazioni,  giochi  e  divertimenti  dello  spettacolo
          viaggiante, la tassa dovuta a ciascun  comune  o  provincia
          per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe
          applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  del  D.Lgs. n.
          507/1993:
             "Art. 32  (Albo  dei  concessionari).  -  1.  Presso  la
          direzione  centrale  per la fiscalita' locale del Ministero
          delle   finanze   e'   istituito   l'albo   nazionale   dei
          concessionari  del  servizio  di accertamento e riscossione
          dei tributi comunali.
             2.  Per  l'esame  delle  domande  di  iscrizione, per la
          revisione periodica della sussistenza dei requisiti  e  per
          la  cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,   una   commissione
          composta:
               a)  dal  direttore  centrale per la fiscalita' locale,
          con funzione di presidente;
               b) da un  dirigente  del  Ministero  dell'interno,  in
          servizio  presso la direzione generale dell'amministrazione
          civile;
               c)  da  un  dirigente  del  Ministero  delle  finanze,
          addetto  al  servizio  dell'imposta sulla pubblicita' e del
          diritto sulle pubbliche affissioni;
               d)  da  un  rappresentante   dei   comuni,   designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
               e) da un rappresentante dei concessionari del servizio
          di accertamento e riscossione dei tributi locali;
               f)  da  un funzionario in servizio presso la direzione
          centrale   per   la   fiscalita'   locale,   con    profilo
          professionale   appartenente   almeno   all'ottavo  livello
          funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza,
          da altro impiegato  di  pari  qualifica,  con  funzione  di
          segretario.
             3.  Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate
          norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, in ordine  alla  formazione  ed  alla  tenuta
          dell'albo   dei   concessionari,   al  funzionamento  della
          commissione, alla durata in  carica  dei  suoi  componenti,
          alla  disciplina  degli  accertamenti  di  cui  al  comma 5
          dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere
          l'iscrizione".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del  D.Lgs.  n.
          507/1993:
             "Art.  50  (Denuncia e versamento della tassa). - 1. Per
          le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti  di
          cui  all'art.    39  devono  presentare  al  comune  o alla
          provincia, aventi diritto  alla  tassa,  apposita  denuncia
          entro  trenta  giorni  dalla  data di rilascio dell'atto di
          concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno
          di rilascio della  concessione  medesima,  La  denuncia  va
          effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal
          comune   o   dalla   provincia   e  dagli  stessi  messi  a
          disposizione degli utenti  presso  i  relativi  uffici;  la
          denuncia  deve  contenere  gli  elementi identificativi del
          contribuente, gli  estremi  dell'atto  di  concessione,  la
          superficie  occupata, la categoria dell'area sulla quale si
          realizza    l'occupazione,    la    misura    di    tariffa
          corrispondente,  l'importo  complessivamente  dovuto. Negli
          stessi termini deve essere effettuato il  versamento  della
          tassa   dovuta   per   l'intero   anno  di  rilascio  della
          concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia
          e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
             2.  L'obbligo  della denuncia, nei modi e nei termini di
          cui  al  comma  precedente,  non  sussiste  per  gli   anni
          successivi  a  quello  di  prima  applicazione della tassa,
          sempreche' non si verifichino variazioni nella  occupazione
          che  determinino  un  maggiore  ammontare  del  tributo. In
          mancanza di variazioni  nelle  occupazioni,  il  versamento
          della  tassa  deve  essere  effettuato nel mese di gennaio,
          utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
             3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il  versamento
          della  tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di
          ciascun anno.  Per le variazioni  in  aumento  verificatesi
          nel  corso  dell'anno,  la  denuncia  anche cumulativa e il
          versamento possono essere effettuati  entro  il  30  giugno
          dell'anno successivo.
             4.  Il  pagamento  della  tassa  deve  essere effettuato
          mediante versamento  a  mezzo  di  conto  corrente  postale
          intestato  al  comune o alla provincia, ovvero direttamente
          presso le tesorerie comunali  con  modalita'  che  verranno
          stabilite  con apposito decreto del Ministro delle finanze,
          ovvero,  in  caso  di  affidamento   in   concessione,   al
          concessionario  del  comune  anche  mediante conto corrente
          postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se  la
          frazione  non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso
          se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni,  sono determinate le caratteristiche del
          modello di versamento.
             5.  Per  le  occupazioni  temporanee   l'obbligo   della
          denuncia  e'  assolto  con  il  pagamento  della tassa e la
          compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da
          effettuarsi  non  oltre  il   termine   previsto   per   le
          occupazioni  medesime.  Qualora  le  occupazioni  non siano
          connesse ad  alcun  previo  atto  dell'amministrazione,  il
          pagamento  della  tassa  puo'  essere  effettuato, senza la
          compilazione  del  suddetto  modulo,  mediante   versamento
          diretto.
              5-bis.  La  tassa,  se  di importo superiore a lire 500
          mila,  puo'  essere  corrisposta  in  quattro  rate,  senza
          interessi,  di  uguale importo, aventi scadenza nei mesi di
          gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento
          del  tributo.  Per  le  occupazioni  realizzate  nel  corso
          dell'anno,  la  rateizzazione  puo'  essere effettuata alle
          predette scadenze ancora utili alla data  di  inizio  delle
          occupazioni  stesse;  qualora  l'occupazione  abbia  inizio
          successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo'  essere
          effettuata  in  due rate di uguale importo aventi scadenza,
          rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e  nel
          mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione
          cessa   anteriormente  al  31  dicembre,  alla  data  della
          cessazione medesima. Le disposizioni  di  cui  al  presente
          comma  si  applicano  anche in caso di riscossione mediante
          convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
             5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate
          di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile  1995,  fermo
          restando il versamento integrale della tassa medesima entro
          il  31  ottobre  1995.    Per le occupazioni temporanee che
          cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo
          non  superiore  a lire 500 mila, la scadenza del termine di
          versamento e' fissata alla  medesima  data  del  28  aprile
          1995".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del  D.Lgs. n.
          507/1993, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art.  33  (Iscrizione  nell'albo).   -   1.   Nell'albo
          nazionale  dei concessionari del servizio di accertamento e
          riscossione dei tributi comunali  possono  essere  iscritte
          persone  fisiche  e  societa'  di  capitale aventi capitale
          inveramente versato.
            1-bis.  Le  societa'  di  capitale   sono   obbligate   a
          dichiarare  l'identita'  dei  titolari  di  quote o azioni;
          qualora le quote o  le  azioni  siano  possedute  da  altre
          societa'   di  capitale  e'  fatto  obbligo  di  dichiarare
          l'identita'   delle   persone   fisiche   cui   le   stesse
          appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente
          riferibili;  tale  obbligo non sussiste qualora la societa'
          che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia
          quotata   in   una   borsa   valori   dell'Unione   europea
          amministrata  da  un  organismo indipendente, cui spetti il
          compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle
          transazioni.
             2.   L'iscrizione   nell'albo    e'    subordinata    al
          riconoscimento,  nei  confronti  della persona fisica e dei
          legali rappresentanti della societa', di  idonei  requisiti
          morali  e della mancanza delle cause di incompatibilita' di
          cui al  comma  1  dell'art.  29,  nonche'  della  capacita'
          tecnica  e  finanziaria  a  ben  condurre  la  gestione dei
          tributi comunali.
             3. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  adottare
          ogni  triennio,  sono stabiliti i criteri di commisurazione
          della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo
          restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie
          in relazione  all'entita'  delle  garanzie  fornite  o  del
          capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore
          e'  comunque  indispensabile la capacita' tecnica acquisita
          attraverso la gestione, anche in tempi diversi,  di  almeno
          dieci comuni delle ultime due classi.
             4.   E'   fatto  divieto  di  contemporaneo  svolgimento
          dell'attivita' di concessionario e  di  commercializzazione
          di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle
          persone  fisiche  con  dichiarazione  resa  ai  sensi degli
          articoli 4, 20 e 26 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
          ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'.
             5.  La  direzione  centrale per la fiscalita' locale del
          Ministero  delle  finanze  puo'  disporre   d'ufficio   gli
          accertamenti   che   ritenga   necessari   ai   fini  della
          iscrizione.
             6. Le determinazioni in  ordine  all'iscrizione  o  alla
          cancellazione  dall'albo  sono  adottate  con provvedimento
          motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32".
   - Si riporta il testo dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993:
             "Art.  72  (Riscossione).  -  L'importo  del  tributo ed
          addizionali, degli accessori e  delle  sanzioni,  liquidato
          sulla  base  dei  ruoli  dell'anno precedente delle denunce
          presentate e degli accertamenti notificati nei  termini  di
          cui   all'art.   71,  comma  1,  e'  iscritto  a  cura  del
          funzionario responsabile di cui all'articolo  74  in  ruoli
          principali  ovvero,  con  scadenze  successive,  nei  ruoli
          suppletivi,  da  formare  e  consegnare  all'intendenza  di
          finanza,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 15 dicembre di
          ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati  a  mille
          lire  per  difetto  se  la  frazione  non  e'  superiore  a
          cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
             2. Nei ruoli suppletivi sono, di  regola,  iscritti  gli
          importi  o  i maggiori importi derivanti dagli accertamenti
          nonche' quelli delle  partite  comunque  non  iscritte  nei
          ruoli principali.
             3.  Gli  importi  di  cui  al  comma  1 sono riscossi in
          quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze  previste
          dall'articolo   18   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate
          su autorizzazione dell'intendente di finanza.   Su  istanza
          del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi
          il  sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione
          fino a otto rate del carico tributario  se  comprensivo  di
          tributi  arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate
          consecutive  l'intero  ammontare  iscritto  nei  ruoli   e'
          riscuotibile   in  unica  soluzione.  Sulle  somme  il  cui
          pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di  normale
          scadenza  si  applicano  gli  interessi del 7 per cento per
          ogni semestre o frazione di semestre.
             4. Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da
          parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12,
          escluso  il  primo  comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19,
          secondo comma, 20, secondo comma, 21,  secondo  comma,  23,
          24,  esclusa  la  seconda  parte  del  primo comma, 25, 26,
          escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 3l e 42 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             5.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   altre
          disposioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubbica 28 gennaio 1988, n. 43.
             6.  Si  applica  l'articolo  298  del  regio  decreto 14
          settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  58  del  D.Lgs.  n.
          507/1993:
             "Art.  58  (Istituzione  della tassa). - Per il servizio
          relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
          ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto
          in regime di  privativa  nell'ambito  del  centro  abitato,
          delle  frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso
          alle zone del territorio comunale con insediamenti  sparsi;
          i   comuni   debbono   istituire   una  tassa  annuale,  da
          disciplinare con apposito regolamento ed applicare in  base
          a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri
          di cui alle norme seguenti".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del D.Lgs. n.
          43/1988:
             "Art. 113 (Durata della concessione).  -  Per  il  primo
          periodo   di   gestione  la  durata  della  concessione  e'
          quinquennale".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  101  del  D.P.R.  n.
          43/1988:
             "Art.  101  (Registro  cronologico  e bollettario). - 1.
          L'ufficiale  di  riscossione  deve   annotare   in   ordine
          cronologico   tutti   gli   atti   e  i  processi  verbali,
          numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme
          al  modello   stabilito   dal   servizio   centrale   della
          riscossione,  da  tenersi  con  le forme e con le modalita'
          stabilite  per  il  registro   cronologico   dell'ufficiale
          giudiziario.
             2.  Il  registro,  prima  di  essere  messo  in  uso, e'
          numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di
          finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno.  I
          registri  esauriti  e  quelli degli ufficiali cessati dalla
          carica devono essere consegnati entro dieci giorni  a  cura
          del concessionario all'intendente di finanza.
             3.   L'ufficiale  di  riscossione,  per  ogni  pagamento
          ricevuto  ai  sensi  dell'articolo  49  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve
          rilasciare  quietanza da apposito bollettario e comunicarne
          gli estremi al concessionario".
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 43/1988,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art.  7  (Ambiti  territoriali  della  concessione  del
          servizio).    -  1. Il servizio di riscossione dei tributi,
          delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo  2
          e'  affidato,  nei singoli ambiti territoriali, determinati
          con decreto del  Ministro  delle  finanze,  in  concessione
          amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 31, ai quali
          e' attribuita la qualita' di agenti della riscossione. Tale
          decreto    dovra'   stabilire,   nell'ipotesi   di   ambiti
          interprovinciali,   gli   uffici   delle    amministrazioni
          competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.
             2.  La  determinazione  degli  ambiti territoriali delle
          concessioni deve essere effettuata individuando, per aree a
          livello   provinciale,    l'unita'    organizzativa    piu'
          conveniente,   ai   fini  dell'efficienza,  economicita'  e
          produttivita' della gestione, tenuto conto del  numero  dei
          contribuenti   e   dell'ammontare   globale  delle  entrate
          riscuotibili.   L'unita' medesima puo'  essere  individuata
          anche  per  ambiti  interprovinciali, qualora delimitazioni
          territoriali di  minore  estensione  comportino  accentuati
          costi  differenziali  anche per il non equilibrato rapporto
          tra i diversi sistemi di riscossione.
             3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui  al
          comma  2  devono  essere  adottate con decreto del Ministro
          delle finanze, sentita la commissione di  cui  all'articolo
          3,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 31
          gennaio precedente alla data di scadenza delle  concessioni
          relative   agli   ambiti   territoriali  interessati  dalla
          modificazione.
             4. Per ciascun ambito territoriale il servizio  centrale
          provvede   d'ufficio,  per  i  versamenti  diretti  di  cui
          all'articolo 3, primo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602 e all'articolo
          2, comma 1, lettera b), del presente decreto,  all'apertura
          di  un  conto corrente vincolato a favore del Ministero del
          tesoro  per  l'ammontare  delle  imposte  al  netto   della
          commissione  prevista  dall'articolo  61,  comma 3, lettera
          a)".
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 547/1994:
             "Art. 7 (Rimborsi IVA).  -  1.  In  via  transitoria,  e
          comunque  fino  al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti
          relativi all'imposta sul valore aggiunto,  maturati  al  31
          dicembre  1993,  sono  eseguiti anche a cura dei competenti
          uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione  giacenti
          sulle  contabilita'  speciali  intestate  agli  stessi.  Al
          termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue
          sono versate all'erario.
             2. A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  le  disposizioni
          previste  dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n.
          559, non si applicano alle contabilita' speciali  intestate
          agli uffici IVA.  Restano ferme le disposizioni relative al
          conto  fiscale  di  cui  all'articolo  78  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.
             3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a  cura
          degli  uffici  di  cui  al  comma  1  sono  demandati  alle
          ragionerie provinciali dello Stato".
             - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del  D.L.
          n.    331/1993:  "5.  Per  le  autovetture, nonche' per gli
          autoveicoli per il trasporto promiscuo,  di  persone  e  di
          cose,   nuovi  di  fabbrica  azionati  con  motore  diesel,
          immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al  31
          dicembre  1994  ed  approvati  con  i  seguenti  limiti  di
          emissione espressi  in  grammi/chilometro:  CO  2,72  HC  x
          NO+0,97,   particolato   0,14,  nonche'  secondo  le  altre
          modalita' previste dal decreto del  Ministro  dell'ambiente
          28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento
          della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle  tasse
          automobilistiche  di cui alla tariffa annessa alla legge 27
          maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni,  e  quelli
          relativi  ai  due  successivi periodi annuali devono essere
          effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del
          Ministro  delle finanze, 25 novembre 1985, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.  284  del  3  dicembre  1985,  per  i
          corrispondenti  veicoli  a  benzina. Per i periodi cui tali
          pagamenti si riferiscono non e' dovuta  la  soprattassa  di
          cui  all'articolo  8  del  decreto-legge 8 ottobre 1976, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          1976, n. 786, e successive  modificazioni.  La  sussistenza
          dei  requisiti  tecnici sopra indicati deve essere annotata
          nella carta di circolazione del veicolo;  se  la  carta  di
          circolazione      non      e'      rilasciata      all'atto
          dell'immatricolazione, la stessa  annotazione  deve  essere
          effettuata  anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio
          incaricato della riscossione. Le  autovetture  nonche'  gli
          autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
          muniti  di  impianto  che consente la circolazione mediante
          l'alimentazione del motore con gas di  petrolio  liquefatto
          nonche'  con gas metano, con data di iscrizione sulla carta
          di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo
          dell'impianto stesso in una data compresa tra il  2  maggio
          1993  ed  il  31  dicembre  1994,  sono  esenti dalla tassa
          speciale di cui alla  legge  21  luglio  1984,  n.  362,  e
          successive  modificazioni,  per i primi tre periodi annuali
          di pagamento  delle  tasse  automobilistiche,  nonche'  per
          eventuali  periodi  per  i  quali  siano  dovuti  pagamenti
          integrativi. Per i periodi di esonero dal  pagamento  della
          tassa   speciale,  la  tassa  automobilistica  deve  essere
          corrisposta per gli  stessi  periodi  fissi  stabiliti  per
          corrispondenti    veicoli   alimentati   esclusivamente   a
          benzina".
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 417/1991:
             "Art. 7 - 1. In tutte le fabbriche che impiegano  alcole
          etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte
          a   vigilanza   finanziaria  permanente  della  Guardia  di
          finanza, i compiti  demandati  al  personale  degli  uffici
          tecnici  di finanza sono sostituiti con controlli contabili
          gia' disposti in forma facoltativa  con  l'articolo  5  del
          decreto-legge  15  giugno  1984,  n.  232,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.
             1-bis. Il prodotto aciclico instaurato a  tre  atomi  di
          carbonio  (propilene)  avente  un grado di purezza uguale o
          superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini  di
          combustione  e autotrazione, non rientra nel regime fiscale
          previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge
          24 novembre  1954,  n.  1071,  convertito  dalla  legge  10
          dicembre  1954,  n.  1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n.
          405, e successive modificazioni.
             1-ter. Il regime  agevolato  previsto  dall'articolo  7,
          comma  4,  del  decreto-legge  29  dicembre  1987,  n. 534,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  47,  e'  esteso, dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   al
          prodotto    gasolio,   limitatamente   al   suo   uso   per
          autotrazione, indicato al n. 14 della  tabella  A  allegata
          alla   legge   27  dicembre  1975,  n.  700,  destinato  al
          fabbisogno  locale  della  provincia di Trieste e di comuni
          della  provincia  di  Udine  determinati  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          tesoro.  Per  questi ultimi comuni il quantitativo di detto
          prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato  al  n.
          14  della  tabella  A allegata alla citata legge n. 700 del
          1975; per la provincia di  Trieste  il  quantitativo  dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato al n. 14 della medesima tabella  A  allegata  alla
          citata legge n. 700 del 1975.
             1-quater.  Il  regime  agevolato  di  cui al comma 1-ter
          avra' durata fino all'entrata  in  vigore  della  legge  di
          riordino   richiamata  nel  comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 29 dicembre 1987, n.   534,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio 1988, n.   47, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
             1-quinquies. All'onere di cui al comma  1-ter,  valutato
          in  lire  14.000  milioni  annui,  si  fa  fronte  mediante
          riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1992-1994, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno     finanziario     1992,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  'Istituzione  dei  centri  di  assistenza
          fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'.
             1-sexies.  Gli  spedizionieri doganali iscritti all'albo
          professionale istituito con  legge  22  dicembre  1960,  n.
          1612,  da  almeno tre anni possono svolgere, in conformita'
          alle disposizioni dettate con decreto  del  Ministro  delle
          finanza  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  oltre  a  quelli previsti dalla predetta legge, i
          seguenti compiti:
               a) svolgimento, per conto degli operatori  autorizzati
          e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di
          detenzione,  di circolazione e di controllo applicabile, in
          ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
               b)  tenuta  e  conservazione  di  atti   e   scritture
          contabili  relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del
          presente articolo e a  quelli  qualitativi  e  quantitativi
          delle   merci,   anche   al  fine  di  rilasciare  copie  e
          certificati  o   estratti   attestandone   la   conformita'
          all'originale,  o  in  ordine ad eventuali vincoli relativi
          alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di
          pubbliche amministrazioni;
               c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei  dati
          relativi    agli   scambi   internazionali   nell'interesse
          dell'utenza, anche ai fini  delle  rilevazioni  statistiche
          prevista dalla normativa nazionale e comunitaria;
               d)  custodia e vendita delle merci cadute in abbandono
          ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  in
          materia  doganale  approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
          43.
             1-septies.  Gli  spedizionieri  doganali di cui al comma
          1-sexies  possono  costituire  societa'  di  capitali   con
          capitale  minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto
          sociale eslcusivamente l'esercizio di assistenza  doganale,
          al  fine  di  svolgere conformemente all'autorizzazione del
          Ministro delle finanze, oltre  quelli  indicati  nel  comma
          1-sexies, anche i seguenti compiti:
               a)   ricevere   o   emettere  dichiarazioni  doganali,
          asseverarne il contenuto previa  acquisizione  e  controllo
          formale  della  relativa  documentazione commerciale, anche
          per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la
          visita totale o parziale delle merci;
               b) emettere bollette  doganali  per  le  merci  aventi
          modesta   rilevanza   fiscale,  non  assoggettate  a  dazi,
          prelievi o tasse ad effetto equivalente, con  le  modalita'
          ed  i  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze;  asservazione  dei  dati  acquisiti  ed  elaborati
          secondo  quanto  previsto  dalle  lettere   a), b) e c) del
          comma 1-sexies per l'espletamento di  formalita'  derivanti
          dalla normativa comunitaria.
              1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di
          richiedere   alle   societa'   autorizzate  a  svolgere  le
          attivita'  di  assistenza  doganale,  anche  in  deroga   a
          contrarie  disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed
          elementi in loro possesso. Con decreto del  Ministro  delle
          finanze  da  emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992  sono
          dettate  le occorrenti disposizioni di attuazione del comma
          1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste
          dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri  e
          le  modalita'  per la loro iscrizione in apposito albo, per
          il  rilascio  da   parte   del   Ministro   delle   finanze
          dell'autorizzazione  a  svolgere  i compiti loro affidati e
          quelle per i controlli e la vigilanza  anche  ispettiva  da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  per  la
          revoca dell'autorizzazione stessa in conformita'  a  quanto
          disposto  nel  terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art.
          78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 534/1987:
             Art. 7. - 1.  In  attesa  del  definitivo  riordino  del
          regime  agevolato  per la zona franca di Gorizia, istituito
          con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27
          dicembre 1975, n. 700, e  prorogato  con  decreto-legge  30
          dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  25  febbraio  1987, n. 50, i termini da quest'ultima
          legge previsti sono prorogati fino  all'entrata  in  vigore
          della predetta legge di riordino.
             2.  Il  contingente  contraddistinto  dal  n.  13  della
          tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700,  e'
          incrementato del 70 per cento.
             3.  Per  territorio  limitrofo  alla zona franca, di cui
          all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1  dicembre  1948,
          n.  1438,  deve  intendersi la residua parte del territorio
          della provincia di Gorizia.
             4.  Il  regime agevolato della zona di Gorizia di cui al
          comma 2 e' esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia
          di Trieste, limitatamente al prodotto  contraddistinto  con
          il  n.  13  della tabella A allegata alla legge 27 dicembre
          1975, n. 700,  aumentato  del  60  per  cento  rispetto  al
          contingente  di  cui  al  comma  2.  Tale  agevolazione  e'
          altresi' estesa ai comuni della provincia di Udine compresi
          nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n.  129,  per  un
          contingente  pari al 40 per cento di quello determinato per
          la  provincia  di  Gorizia  dal  comma   2.   Il   Ministro
          dell'industria,    del    commercio    e   dell'artigianato
          provvedera',  con  proprio  decreto,  secondo   i   criteri
          adottati   per  la  zona  di  Gorizia,  a  disciplinare  le
          modalita' del regime agevolato di cui al presente comma".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          489/1993, come modificato dal presente decreto:
             "Art.  1.  -  1.  Il termine di cui all'art. 7, comma 6,
          della   legge   30   luglio   1990,   n.   218,   ai   fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni  ivi  previste, come
          modificate dagli articoli 28 e 71 della legge  30  dicembre
          1991,  n.  413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995
          per  gli  atti  di  fusione,  scissione,  trasformazione  e
          conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre
          1995.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4 si applicano
          altresi'  alle  operazioni  di   conferimento   di   azioni
          rivenienti   da   precedenti   operazioni  di  conferimento
          effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990,
          n. 218,  in  societa'  finanziarie  aventi  ad  oggetto  la
          determinazione  di  partecipazioni  nel  capitale  di  enti
          creditizi e di societa' esercenti attivita'  finanziarie  o
          strumentali  all'attivita'  delle  societa' partecipate, ai
          sensi dell'art. 59, comma 1, lettere b) e c),  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
             3.  Le  disposizioni  dell'art.  7 della legge 30 luglio
          1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si
          applicano alle operazioni di fusione  tra  le  societa'  ed
          enti   appartenenti   ad  un  gruppo  creditizio  ai  sensi
          dell'art. 24 del decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
          356,  nonche'  alle  operazioni di scissione effettuate dai
          medesimi societa' od enti, autorizzate ove  previsto  dalla
          Banca d'Italia.
             4. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della
          legge  30  luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni,
          non  costituisce  realizzo   per   l'ente   conferente   il
          trasferimento   delle   azioni   ricevute   a  seguito  dei
          conferimenti,  qualora  il   trasferimento   stesso   venga
          deliberato   dall'ente,   secondo  direttive  di  carattere
          generale  emanate  dal   Ministro   del   tesoro   per   la
          diversificazione   del   rischio   degli  investimenti.  La
          conformita' della delibera alle direttive e' accertata  con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro entro trenta giorni dal
          ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine  la
          conformita'  si  intende  accertata.  Nel  caso  in  cui il
          trasferimento sia  compiuto  da  un  ente  commerciale,  la
          eventuale  differenza tra i proventi ricevuti a seguito del
          trasferimento e l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
          alle  azioni  trasferite  deve  essere  accantonata  in una
          speciale riserva che non  concorre  a  formare  il  reddito
          dell'ente   conferente   fino   a   quando  non  sia  stata
          distribuita o comunque  utilizzata  per  finalita'  diverse
          dalla copertura di perdite.
             5.  Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, della legge 30
          luglio 1990,  n.  215,  si  applicano  esclusivamente  alle
          operazioni tra banche.
             6. .....................................................
             7.  Le  disposizioni  di cui al comma 6 si applicano con
          riferimento  agli  atti  di  fusione  e   di   conferimento
          perfezionati entro i termini indicati nel comma 1".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge n.
          218/1990:
             "Art. 7  (Norme  fiscali).  -  1.  Per  le  fusioni,  le
          trasformazioni   e   i   conferimenti  effettuati  a  norma
          dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e  catastali
          si  applicano  nella misura dell'uno per mille e sino ad un
          importo massimo non superiore a cento milioni di  lire.  Ai
          fini  dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili  i  conferimenti  non  si  considerano   atti   di
          alienazione  e  si applicano le disposizioni degli articoli
          3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
             2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti
          effettuati  a  norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo
          di plusvalenze, comprese quelle relative alle  rimanenze  e
          il  valore  di  avviamento.  L'eventuale  differenza tra il
          valore dei beni  conferiti,  quale  iscritto  nel  bilancio
          della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento,
          e  l'ultimo  valore  dei  beni  stessi riconosciuto ai fini
          delle imposte sui redditi concorre  a  formare  il  reddito
          dell'ente  conferente  nella  misura  del  15 per cento. La
          differenza  tassata  e'   considerata   costo   fiscalmente
          riconosciuto  per  la  societa'  conferitaria e puo' essere
          dalla   medesima   attribuita   in   tutto   o   in   parte
          all'avviamento,  ovvero proporzionalmente al costo dei beni
          ricevuti. La  eventuale  differenza  tra  il  valore  delle
          azioni  ricevute  e  l'ultimo  valore  dei  beni  conferiti
          riconosciuto ai fini  delle  predette  imposte,  maggiorato
          della  differenza tassata di cui al precedente periodo, non
          concorre a formare il reddito dell'ente conferente  fino  a
          quando  non  sia  stata  realizzata  o  distribuita. I beni
          ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente  in  base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai  predetti  fini  e  le
          relative quote di ammortamento sono  ammesse  in  deduzione
          fino  a  concorrenza dell'originario costo non ammortizzato
          alla data del  conferimento,  maggiorato  della  differenza
          tassata  di  cui  al  presente  comma;  non sono ammesse in
          deduzione quote di ammortamento del  valore  di  avviamento
          iscritto   nell'attivo   del  bilancio  della  societa'  in
          dipendenza del conferimento,  per  la  parte  eccedente  la
          differenza  tassata  allo  stesso  attribuita  ai sensi del
          presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende
          o le partecipazioni siano  state  iscritte  in  bilancio  a
          valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve
          essere  allegato  alla  dichiarazione  dei redditi apposito
          prospetto  di  riconciliazione  tra  i  dati  esposti   nel
          bilancio  ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto
          del Ministro delle finanze si  provvedera',  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, a stabilire le caratteristiche  di  tale  prospetto.
          Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le
          condizioni  di  cui  all'art.  1, ripartite in piu' fasi ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del
          presente comma si applicano anche ai conferimenti  ed  alle
          cessioni  di  azioni rivenienti dai conferimenti di azienda
          effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a
          norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di
          sospensione d'imposta.
             2-bis. L'atto di conferimento  puo'  stabilire  che  gli
          effetti   del   conferimento  decorrono  da  una  data  non
          anteriore a quella in cui si e' chiuso  l'ultimo  esercizio
          dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in
          questo  caso,  permangono  gli  effetti di neutralita' e di
          continuita' fiscali di cui  ai  commi  precedenti.  I  beni
          ricevuti   dalla   societa'   conferitaria  possono  essere
          iscritti  in  bilancio  al  lordo  delle  relative  partite
          rettificative.
             2-ter.  Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la
          societa'  bancaria  conferitaria  subentra   agli   effetti
          fiscali  negli  obblighi,  nei  diritti  e nelle situazioni
          giuridiche  concernenti   l'azienda   conferita   a   norma
          dell'art.  1,  ivi  compresi  gli obblighi di dichiarazione
          nonche' quelli di versamento  degli  acconti  relativi  sia
          alle  imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui.
          Il patrimonio netto della societa'  conferitaria,  comunque
          determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente
          o  degli  enti  conferenti, anche ai fini dell'applicazione
          dell'art. 105 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
             3.  Nella  determinazione  del  reddito imponibile delle
          aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L.
          12 marzo 1936, n.    375,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   7   marzo   1938,   n.  141,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, risultanti da  operazioni  di
          fusione,  nonche'  di  quelli destinatari dei conferimenti,
          sempre che diano luogo a fenomeni di  concentrazione,  sono
          ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire
          da  quello  in  cui  viene  perfezionata  l'operazione, gli
          accantonamenti   effettuati   ad   una   speciale   riserva
          denominata  con  riferimento  alla  presente legge.   Detti
          accantonamenti possono  essere  effettuati,  nell'arco  dei
          cinque  anni,  entro  il  limite  massimo  complessivo  per
          l'intero quinquennio dell'1, 2 per cento  della  differenza
          tra   la  consistenza  complessiva  degli  impieghi  e  dei
          depositi  con  clientela  degli  enti  creditizi  che hanno
          partecipato  alla  fusione  ovvero   alle   operazioni   di
          conferimento,  risultanti  dai  rispettivi  ultimi  bilanci
          precedenti alle operazioni stesse,  e  l'analogo  aggregato
          risultante  dall'ultimo  bilancio  del  maggiore degli enti
          creditizi  che  hanno  partecipato  alla  fusione  o   alle
          operazioni  di  conferimento.  L'accantonamento annuale non
          potra'  comunque  eccedere  un  terzo  del  limite  massimo
          complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo
          e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati
          dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo
          comma,  e  secondo  comma,  e  nell'art. 8, secondo e terzo
          comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72.   Si applicano  le
          norme di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  come  da  ultimo modificata dalla legge 23
          agosto 1988, n. 362, fermi restando i  vincoli  di  cui  ai
          commi  5  e  6  dell'art.  11 della stessa legge n. 468 del
          1978.
             4. Alle operazioni di fusione  tra  gli  enti  creditizi
          aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca
          d'Italia     secondo     le    direttive    del    Comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio  vigenti
          all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti
          fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
             5.  Alle  operazioni  di conferimento effettuate da enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo creditizio ai sensi  dell'art.  5  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  agli   atti   di   fusione,   trasformazione   e
          conferimento  perfezionati  entro  due  anni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          218/1990, come modificato dal presente decreto:
             "Art.  1  (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1.
          Gli enti  creditizi  pubblici  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'art.  29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
          141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  le
          casse  comunali  di credito agrario e i monti di credito su
          pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra
          il  pubblico  possono  effettuare   trasformazioni   ovvero
          fusioni  con  altri  enti creditizi di qualsiasi natura, da
          cui,  anche  a  seguito  di  successive  trasformazioni   o
          conferimenti,   risultino   comunque  societa'  per  azioni
          operanti nel settore del credito.
             2.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  1  nonche'  ai
          conferimenti  dell'azienda, ovvero rami di essa, effettuati
          dai  medesimi  enti  creditizi  pubblici,  in  una  o  piu'
          societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero
          appositamente  costituite  anche  con  atto  unilaterale  e
          aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente  conferente
          o  rami  di  essa,  si  applicano  le  norme fiscali di cui
          all'art. 7.
             3.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2, una volta
          deliberate dagli organi interni competenti  in  materia  di
          modifiche  statutarie,  devono essere approvate con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio (CICR),
          che  deve  accertarne  la  rispondenza  alle  esigenze   di
          razionalizzazione del sistema creditizio".
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 19-bis, comma 1,
          21, 22, comma 11, e 43 del D.L. n. 41/1995, come modificati
          dal presente decreto:
             "Art.  19-bis   (Sanatoria   per   irregolarita'   nelle
          dichiarazioni  dei  redditi  e nelle dichiarazioni I.V.A.),
          comma  1.  -  Le  irregolarita',   le   infrazioni   e   le
          inosservanze  di  obblighi o adempimenti, anche se connessi
          all'esercizio di facolta' diverse dalle  opzioni,  che  non
          rilevano   ai  fini  della  determinazione  del  reddito  e
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  commesse  fino  al  31
          dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni
          o  attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi
          commi e alle disposizioni in essi previste  possono  essere
          definite  mediante versamento della somma di cui al comma 5
          sulla base di apposita istanza da presentare  entro  il  31
          ottobre  1995  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente in ragione del domicilio fiscale  alla  data  di
          presentazione  dell'istanza  stessa.  L'istanza deve essere
          redatta in duplice esemplare,  in  conformita'  al  modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta Uficiale entro il 30 maggio 1995;
          con  lo  stesso  decreto  sono   stabilite   modalita'   di
          trasmissione   all'ufficio   delle  imposte  di  uno  degli
          esemplari".
             "Art. 21  (Fusioni  o  scissioni  societarie).  -  1.  I
          maggiori   valori   iscritti   in   bilancio   per  effetto
          dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da
          operazioni di fusione o scissione deliberate  anteriormente
          al  14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti
          a condizione che venga corrisposta,  nei  termini  indicati
          nel  comma  3,  una somma pari al 20 per cento dei maggiori
          valori   di   cui   si   intende   ottenere   il   predetto
          riconoscimento.  Relativamente  ai  maggiori  valori  per i
          quali non ci si avvalga  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  resta  impregiudicato  il  regime  tributario che
          sarebbe altrimenti applicabile.
             2.  Le   somme   corrisposte   in   applicazione   della
          disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere
          imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve
          iscritte  in  bilancio;  in  tal caso l'ammontare su cui va
          calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'
          assunto al lordo delle somme stesse.
             3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni
          previste  dal  comma  1 devono chiederne l'applicazione con
          apposita istanza da presentare  all'ufficio  delle  entrate
          competente  per  territorio e versare il 60 per cento delle
          somme dovute entro il 31 ottobre 1995 e la  restante  parte
          in  due  quote di pari importo, scadenti rispettivamente il
          20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione,
          i rimborsi e il contenzioso si  applicano  le  disposizioni
          previste per le imposte sui redditi.
             4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   sono   stabilite   le  disposizioni  occorrenti  per
          l'applicazione del presente articolo".
             "Art. 22,  comma  11.  -  L'applicazione  delle  imposte
          sostitutive  va  richiesta  con apposito modello, approvato
          con decreto del Ministro delle finanze,  da  allegare  alla
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          Le imposte sostitutive vanno versate entro  il  31  ottobre
          1995  ;  a  richesta  del contribuente tale versamento puo'
          essere effettuato in ragione del  50  per  cento  entro  il
          predetto  termine  e,  per  la  differenza, in parti uguali
          entro il 31 gennaio 1996 e il  30  aprile  1996  maggiorata
          degli  interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          i  rimborsi  delle  imposte  sostitutive  nonche'  per   il
          contenzioso  si  applicano  le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi".
             "Art.  43  (Tasse  automobilistiche).  -  1.  Le   tasse
          automobilistiche  di  qualsiasi tipo, erariali e regionali,
          l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro  il  31
          dicembre  1994,  ancorche'  non sia stato ancora notificato
          processo verbale, possono essere assolte, relativamente  ai
          periodi  fissi per i quali non siano state corrisposte, con
          il pagamento, per ciascuno di detti periodi,  entro  il  31
          ottobre  1995,  di  un  importo  pari  all'80 per cento del
          tributo nella misura  prevista  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente decreto, ovvero di un importo pari al
          50  per   cento   dell'ammontare   dello   stesso   qualora
          l'obbligazione  tributaria  sia  conseguenza  dell'omessa o
          ritardata richiesta di annotazione  nei  pubblici  registri
          delle  formalita' previste dalla legge e si provveda a tale
          annotazione entro il termine stabilito con  il  decreto  di
          cui  al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati gia'
          parzialmente corrisposti, gli stessi  si  scomputano  dagli
          importi di cui al precedente periodo".
             2.  Il  pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue
          il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori.
          Il debito e' parimenti estinto  qualora  non  siano  dovute
          somme  a  titolo di tributo.  Non si fa luogo a rimborso di
          somme gia' corrisposte.
             3. Le procedure di riscossione relative  alle  tasse  di
          cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995.
             4.  Le  modalita'  per  il  pagamento  delle  somme e le
          modalita' e il termine per la richiesta di  annotazione  di
          cui  al  comma  1  sono  stabiliti con decreto del Ministro
          delle finanze da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto.
             5.  L'ente,  cui  e' affidata la riscossione delle tasse
          automobilistiche,  provvede  alla  notifica  del   processo
          verbale   con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  al
          soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei
          veicoli.
             5. bis e 5-ter (Omissis)".
             - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 1, della legge
          n.  724/1994, cosi' come modificato dal presente decreto:
             "Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli). -
          1.   Agli effetti del presente  articolo  le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a responsabilita'
          limitata nonche' le societa' e gli enti di  ogni  tipo  non
          residenti,  con stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato,  si  considerano,  salva  la  prova  contraria,  non
          operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto
          economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonche'
          proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800
          milioni  ragguagliati  alla durata dell'esercizio se questa
          e' inferiore o superiore a  dodici  mesi.  Per  i  soggetti
          diversi  da  quelli  indicati  nell'art.  113  del D.Lgs. 1
          settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi  e
          gli  incrementi  delle  rimanenze.  La prova contraria deve
          essere sostenuta da riferimenti a oggettive  situazioni  di
          carattere  straordinario  che  hanno  reso  impossibile  il
          conseguimento di ricavi, di proventi e di  rimanenze  nella
          misura  richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le
          disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
               a) ai soggetti ai quali, per la particolare  attivita'
          svolta,  e'  fatto  obbligo  di  costituirsi sotto forma di
          societa' di capitali;
               b) ai soggetti che non si trovano  in  un  periodo  di
          normale svolgimento dell'attivita';
               c)  ai  soggetti  che  si trovano nel primo periodo di
          imposta;
               d) alle  societa'  in  amministrazione  controllata  o
          straordinaria;
               e)  alle societa' che entro il 31 ottobre 1995 abbiano
          formalmente deliberato lo scioglimento o la  trasformazione
          in societa' commerciali di persone".
                                   APPENDICE
             Con riferimento all'avvertenza:
              Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge di
          conversione:
             "Art. 2. - 1.  Con  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  28  giugno  1995,  n.    250, possono essere
          stabilite  le  disposizioni  necessarie  per  garantire  la
          tempestiva   riscossione  delle  entrate  tributarie  e  la
          continuita' del servizio di riscossione dei  tributi  e  di
          altre  entrate  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici. I
          termini,  anche  processuali,   relativi   alle   procedure
          esecutive  di  cui  all'art. 97, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          nonche'  agli  articoli  75 e 77 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 43, relativi alla
          riscossione delle entrate di cui all'art. 41  dello  stesso
          decreto  n.   43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995
          fino al 29 febbraio 1996.
             2. I termini di cui  all'art.  97,  secondo  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data
          del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995,
          ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti.  Fino
          al  29  febbraio  1996 possono essere validamente espletati
          gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di  cui  al
          precedente  periodo,  i cui termini siano gia' scaduti alla
          data del 30 giugno  1995  e  sempreche'  siano  riferiti  a
          crediti  iscritti  in  ruoli la cui prima od unica rata sia
          scaduta successivamente  al  1  gennaio  1993.  Qualora  il
          concessionario  della  riscossione  ovvero  il  commissario
          governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di
          cui al precedente  periodo  relativamente  a  crediti  gia'
          compresi,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge di conversione, in domande di rimborso o di  scarico,
          lo  stesso  concessionario  ovvero  commissario governativo
          revoca  dette  domande  entro  il  30  settembre  1995  con
          contestuale  riversamento degli eventuali sgravi provvisori
          concessi, ai sensi dell'art. 86 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande
          di rimborso.
             3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 a
          5- quater,  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
          n. 75, continuano ad applicarsi fino  al  31  ottobre  1995
          relativamente  al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed
          il 28  febbraio  1995  e  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'art.  5  del  decreto  ministeriale  23  aprile  1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993,  n.
          96.   A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in
          vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e  del  30  aprile
          1993  previste  dai  citati  articoli  12,  commi  da  5  a
          5-quater,  del  citato  decreto-legge  n.  16   del   1993,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993,
          e 5 del citato decreto ministeriale  23  aprile  1993  sono
          differite  rispettivamente,  a  quella di entrata in vigore
          della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle
          somme da versare per la definizione di cui  ai  commi  5  e
          5-bis e' triplicata.
             4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a)  all'art.  75, comma 1, lettere a) e b), le parole:
          "sei mesi" e "dieci mesi" sono sostituite, rispettivamente,
          dalle seguenti:  "diciotto mesi" e "ventidue mesi";
               b) all'art. 77, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
               c) all'art. 82, comma 1, e' soppressa la lettera d).
             5.  Le  disposizioni  previste  dal comma 4 si applicano
          anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo
          per i quali, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge  di  conversione,  non  siano  scaduti  i  termini di
          presentazione della eventuale  domanda  di  rimborso  o  di
          discarico.
             6.  I  termini  di cui agli articoli 75 e 77 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43,
          sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario
          governativo".
             Con riferimento alle disposizioni soprarichiamate ovvero
          modificate:
              Si  riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n.  400:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale ".
              Si   riporta  il  testo  dell'art.  97  del  D.P.R.  n.
          602/1973:
             "Art. 97 (Morosita' nel pagamento  di  imposte  riscosse
          mediante  ruolo).  -  Per  il  mancato pagamento di tutte o
          dell'unica rata di un medesimo  ruolo  quando  il  relativo
          ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena
          pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.
             Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione
          all'ufficio  delle  imposte  entro  sessanta  giorni  dalla
          scadenza  della  rata  dalla  quale  si  e'  verificata  la
          morosita'.
             Se  il  mancato pagamento e' posto in essere da soggetti
          esercenti  imprese  commerciali  l'intendente  di   finanza
          promuove  la  dichiarazione  di  fallimento, ferma restando
          l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.
             La dichiarazione  di  fallimento  puo'  essere  promossa
          anche  nei  confronti  dei  responsabili  solidali  di  cui
          all'art. 34 purche' si trovino  nelle  condizioni  previste
          dal comma precedente.
             Non  si  fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria
          se il contribuente prova che il mancato pagamento e'  stato
          determinato da impossibilita' economica.
             Il  contribuente  che, al fine di sottrarsi al pagamento
          delle imposte, interessi,  soprattasse  e  pene  pecuniarie
          dovuti,  ha  compiuto,  dopo  che  sono  iniziati  accessi,
          ispezioni e veriche o sono stati notificati gli inviti e le
          richieste previsti dalle singole leggi  di  imposta  ovvero
          sono  stati  notificati atti di accertamento o iscrizioni a
          ruolo, atti fraudolenti sui propri o  su  altrui  beni  che
          hanno  reso  in  tutto  o  in  parte inefficace la relativa
          esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino  a
          tre  anni.  La  disposizione  non si applica se l'ammontare
          delle somme non corrisposte non  e'  superiore  a  lire  10
          milioni.
             La  condanna  per  il  reato  di cui al precedente comma
          importa, per  un  periodo  di  tre  anni,  le  interdizioni
          previste  negli  articoli  28  e  30  del  codice  penale e
          l'incapacita' prevista nell'art.  2641  del  codice  civile
          nonche'  la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo
          nazionale dei  costruttori  e  dagli  albi  o  elenchi  dei
          fornitori  delle  pubbliche amministrazioni. Le stesse pene
          accessorie  possono   essere   applicate   provvisoriamente
          durante  l'istruzione  o  il  giudizio  a  norma del codice
          penale".
              Si riporta il testo degli articoli 75 e 77  del  D.P.R.
          28  gennaio  1988,  n.  43,  cosi' come sopra modificati, e
          dell'art. 41 dello stesso D.P.R. n. 43/1988:
             "Art.  75  (Termini  per  l'espletamento della procedura
          esecutiva). - 1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico
          di cui all'art. 90, il concessionario  deve  dimostrare  di
          aver proceduto:
               a) con l'espropriazione mobiliare entro  diciotto mesi
          dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non
          pagata,   ovvero   entro   diciotto   mesi  dalla  scadenza
          dell'ultima  rata  del  ruolo  quando  la   morosita'   del
          contribuente  si  e'  manifestata  dopo  la  scadenza della
          seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero
          di rate non superiore a due;
               b) con l'espropriazione immobiliare  entro    ventidue
          mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
             Quando si tratta di residui della precedente gestione il
          termine   decorre  dalla  data  di  consegna  dei  relativi
          elenchi.
             2.  Il   concessionario   deve   inoltre   provare   che
          l'esecuzione  presso terzi e' stata iniziata nel termine di
          quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle
          occorrenti  notizie  e  che  il  provvedimento   definitivo
          dell'autorita'  giudiziaria e' stato eseguito entro quattro
          mesi.
             3. Quando ha proceduto  a  norma  dell'articolo  60  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere  inviato
          la  delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a
          conoscenza delle occorrenti notizie.
             4. Al concessionario delegato si applicano i termini  di
          cui  ai  commi  1  e  2,  che  decorrono, tranne il secondo
          termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha  ricevuto
          la delega.
             5.  Nei  termini  di  cui  ai precedenti commi non vanno
          computate le sospensioni della  riscossione  e  degli  atti
          esecutivi.
             6.  Nei  casi  di  sospensione della riscossione o degli
          atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire
          le procedure  esecutive  ivi  previste  sono  prorogati  di
          quattro  mesi  se  alla  data di scadenza della sospensione
          stessa residua un tempo inferiore a due mesi  per  esaurire
          le predette procedure.
             7.  Se  alla  data di scadenza della sospensione mancano
          meno di due mesi al compimento  dei  termini  previsti  nei
          commi   2  e  3,  il  concessionario  deve  dimostrare  che
          l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata e la delega  e'
          stata  inviata  entro  due  mesi  dalla  data  di  scadenza
          dell'ultimo provvedimento di sospensione.
             8. Le disposizioni dei commi 6 e 7  si  applicano  anche
          alle    procedure    gia'   sospese   nei   confronti   del
          concessionario delegato".
             "Art. 77 (Presentazione della domanda di rimborso). - 1.
          La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e  di
          tutti  gli  atti  relativi  alle  procedure  esperite, deve
          essere    presentata    all'ufficio    dell'amministrazione
          finanziaria  o  all'ente  che  ha  emesso  il  ruolo  entro
          ventiquattro mesi  da quello di scadenza dell'ultima rata.
             2.  Quando  il  concessionario  prova  che  la procedura
          esecutiva si e' protratta oltre il termine di sui al  comma
          1  per  causa  non  imputabile  a  lui  o al concessionario
          delegato la domanda deve essere  presentata  entro  quattro
          mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta.
             3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla
          scadenza  del  termine stabilito nel comma 1, la domanda di
          discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che  e'
          divenuto   definitivo  il  provvedimento  di  chiusura  del
          fallimento  e  comunque  entro  quattro  mesi   dalla   sua
          pubblicazione nel Foglio annunzi legali.
             4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa
          o  la  procedura di amministrazione straordinaria di cui al
          decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e' ancora
          pendente alla scadenza del termine stabilito nel  comma  1,
          la   domanda   di  discarico  o  di  rimborso  deve  essere
          presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta
          definitiva  la  ripartizione  finale  dell'attivo   tra   i
          creditori.
             5.  In  caso  di concordato preventivo o fallimentare la
          domanda di discarico o di rimborso deve  essere  presentata
          entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per
          l'esecuzione del concordato.
             6.  In  caso di concordato preventivo o fallimentare con
          cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di
          rimborso deve essere presentata entro  quattro  mesi  dalla
          data  del  provvedimento  con  il quale il giudice delegato
          accerta la completa esecuzione del concordato.
             7. In  caso  di  eredita'  accettata  con  beneficio  di
          inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori,
          ovvero  di  eredita' giacente, la domanda di discarico o di
          rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi
          dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
          nel Foglio  annunzi  legali  dello  stato  di  graduazione,
          ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
          che pronuncia sui reclami proposti.
             8.  In  una  stessa  domanda non possono essere comprese
          quote iscritte in ruoli diversi.
             9. Uno degli esemplari della domanda, con  l'indicazione
          da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di
          presentazione,  e' restituito al concessionario in segno di
          ricevuta.
             10.  La  domanda   puo'   anche   essere   spedita   con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  In tal caso la
          presentazione si considera avvenuta nel giorno  in  cui  la
          raccomandata e' consegnata all'ufficio postale".
             "Art.   41   (Cambiamento  di  gestione).  -  1.  Quando
          interviene  cambiamento   di   gestione,   non   dovuto   a
          provvedimento  di  decadenza  o  di  revoca,  il precedente
          concessionario deve completare la riscossione delle entrate
          iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente  scaduti
          prima  del  cambiamento  di  gestione avvalendosi, ai sensi
          dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  602,  della procedura coattiva di cui
          agli articoli 45 e seguenti del citato decreto.
             2. La disposizione del comma 1 si applica anche  per  le
          rate  scadute  comprese  in  ruoli non interamente scaduti,
          fermo restando che per la riscossione delle rate non ancora
          scadute alla  data  di  cambiamento  di  gestione  verranno
          formati separati ruoli in carico al nuovo concessionario.
             3.  Per  effetto  di quanto disposto nel comma 1, quando
          interviene  cambiamento  di  gestione,  le   entrate   sono
          iscritte  in ruoli separati comprendenti rispettivamente le
          rate che scadono prima del cambiamento di gestione e quelle
          che scadono successivamente".
              Si riporta il testo dell'art. 86 del D.P.R. n. 43/1988:
             "Art. 86 (Sgravio provvisorio). - 1.  Decorsi  due  mesi
          dalla  presentazione  della  domanda  di rimborso senza che
          l'ufficio  competente  dell'amministrazione  finanziaria  o
          l'ente  impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua
          competenza, il  concessionario,  se  la  domanda  e'  stata
          presentata  nei  termini e non sia priva di documentazione,
          ha diritto allo sgravio provvisorio in misura  pari  al  90
          per   cento   dell'importo   della  domanda.  Se  ricorrono
          particolari circostanze il servizio centrale, su  richiesta
          del  concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al
          100 per cento dell'importo della domanda.
             2. Quando la domanda  di  rimborso  e'  stata  trasmessa
          all'intendente  di finanza, ai sensi dell'art. 83, comma 2,
          lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che  dal
          servizio centrale.
             3.  Lo  sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla
          richiesta,  e'  disposto  con  provvedimento   dell'ufficio
          dell'amministrazione  finanziaria  o  dell'ente creditore e
          deve essere comunicato al concessionario  e  all'intendente
          di  finanza  e  da questo alla ragioneria provinciale dello
          Stato.
             4. Per le entrate non erariali il provvedimento  di  cui
          al  comma  3  deve  essere comunicato al cassiere dell'ente
          creditore.
             5. L'importo dello sgravio  provvisorio  e'  imputato  a
          diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve
          versare  alla  prima scadenza utile. In caso di incapienza,
          la differenza e'  imputata  a  diminuzione  del  versamento
          delle  entrate  per  versamenti  diretti.   L'importo della
          somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o  dei
          versamenti   diretti   e'  determinato  dall'intendente  di
          finanza con decreto".
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  commi  da  5  a
          5-quater, del D.L. n. 16/1993:
             "5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma
          5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del
          servizio  di  riscossione  dei tributi nel periodo compreso
          tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre  1992,  non  si  fa
          luogo   all'irrogazione   delle   sanzioni   e  delle  pene
          pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del D.P.R.  28
          gennaio   1988,  n.  43,  qualora  i  soggetti  interessati
          presentino,  entro  il  30  aprile  1993,  alla  competente
          intendenza  di finanza, domanda di definizione per ciascuna
          concessione gestita con contestuale pagamento di una  somma
          di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione
          di esso.
             5-bis.  Le controversie pendenti alla data di entrata in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          aventi  per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui
          al comma 5 possono essere  definite,  entro  il  30  aprile
          1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni
          e  delle  pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per
          ciascun anno di gestione in cui le  infrazioni  sono  state
          accertate,  il pagamento non potra' essere inferiore a lire
          quattro milioni.
             5-ter.  Per  le  infrazioni  riguardanti  i   versamenti
          continuano  ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1
          maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di  cui
          all'art.  8,  comma  1-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n.  165,  sempreche'  le  relative  regolarizzazioni  siano
          effettuate entro  il  30  aprile  1993.  Per  il  ritardato
          versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, l'interessse
          del 20 per cento annuo.
             5-quater. Della data di entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente decreto e fino al 30 aprile 1993
          non si fa luogo alla  notificazione  dei  provvedimenti  di
          irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le
          infranzioni   di   cui  ai  commi  5,  5-bis  e  5-ter.  Le
          definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi  del
          presente  articolo  non possono dare luogo a rimborsi delle
          maggiori  sanzioni,  pene  pecuniarie  ed  interessi   gia'
          corrisposti  alla  data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto".
              Si riporta il testo dell'art.  5  del  D.M.  23  aprile
          1993:
             "Art.  5. - 1. Le infrazioni, diverse da quelle relative
          ai versamenti, commesse dai concessionari del  servizio  di
          riscossione negli anni 1990, 1991 e 1992 e per le quali non
          sia  stato  notificato al 24 marzo 1993 il relativo verbale
          di  contestazione,  non  comportano  l'applicazione   delle
          sanzioni  previste dal titolo VI del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  qualora   i
          concessionari  provvedano  a  versare,  entro  il 30 aprile
          1993, la somma di tre milioni di lire per  ciascun  anno  o
          frazione di esso.
             2.  Qualora  alla  data  del  24  marzo  1993  sia stato
          notificato  verbale  di  contestazione  o  sia  stato  gia'
          adottato   un   provvedimento  di  irrogazione  della  pena
          pecuniaria,   la   controversia   si   estingue    se    il
          concessionario  provvede  al  pagamento della somma di lire
          quattro milioni per ciascun anno di gestione  in  cui  sono
          state  contestate  le  infrazioni  o, se superiore, del 10%
          della pena pecuniaria gia' irrogata.
             3.  La  definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter,
          della  legge  24  marzo  1993,  n.  75   delle   infrazioni
          riguardanti    gli    omessi    o   ritardati   versamenti,
          indipendentemente dal fatto che siano stati o meno  oggetto
          di  accertamento,  presuppone  che  alla data del 30 aprile
          1993 risultino comunque effettuati i  versamenti  stessi  e
          che  entro  la  stessa  data  venga corrisposta una somma a
          titolo di interesse da calcolarsi in ragione del 20% annuo,
          sull'importo non versato alla prescritta scadenza.
             4. La domanda di definizione di cui ai commi precedenti,
          deve  essere  presentata  alla  competente  intendenza   di
          finanza, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1993; essa
          va  redatta  in  carta  da  bollo  sulla  base dello schema
          allegato al presente decreto e  deve  essere  trasmessa  in
          copia,  con i relativi allegati, al Ministero delle finanze
          - Servizio centrale della riscossione.
             5. Il pagamento delle somme dovute  per  la  definizione
          agevolata  di  cui commi precedenti, deve essere effettuato
          sul capitolo del bilancio dello stato contrassegnato dal n.
          2359, mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria
          provinciale dello  Stato  ovvero  mediante  conto  corrente
          postale alla stessa intestato. In quest'ultima ipotesi alla
          domanda  di definizione deve essere allegata l'attestazione
          dell'eseguito versamento, salvo  l'obbligo  di  trasmettere
          alla  competente  intendenza  di  finanza  la quietanza che
          sara' rilasciata dalla  sezione  di  tesoreria  provinciale
          dello  Stato.    Per le somme di pertinenza di enti diversi
          dallo  Stato   il   versamento   deve   essere   effettuato
          direttamente agli enti stessi".
              Si riporta il testo dell'art. 82 del D.P.R. n. 43/1988,
          cosi' come sopra modificato:
             "Art.  82  (Perdita  del  diritto  al rimborso). - 1. Il
          concessionario decade dal diritto al rimborso:
               a) quando ha presentato la domanda di  rimborso  o  ha
          proceduto  in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli
          articoli precedenti;
               b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano
          viziati da irregolarita' salvo che egli  non  dimostri  che
          l'irregolarita'  non  ha  influito  sull'esito della stessa
          procedura;
               c) quando la mancata riscossione  e'  dovuta  a  fatto
          imputabile  al  custode  dei beni pignorati; in tal caso il
          diritto al rimborso spetta per l'ammontare  che  eccede  il
          valore dei beni pignorati;
              d) (soppressa).
             2.  Se  la perdita del diritto al rimborso e' causata da
          fatto imputabile al concessionario delegato,  il  delegante
          ha  diritto  di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con
          le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.
             3. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche
          quando  il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha
          perso il diritto al rimborso  delle  somme  anticipate,  ai
          sensi  dell'art.  74,  comma  2,  per  fatto  imputabile al
          concessionario o al delegato provvisorio succedutogli".