IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e successive modificazioni; Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'UNIRE la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi; Visto l'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale compete al Ministro delle finanze stabilire le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli in favore dell'UNIRE; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1995 che determina le quote percentuali spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli; Considerata la richiesta dell'UNIRE di determinare le quote percentuali di prelievo in relazione ai nuovi tipi di scommessa approvati con delibera commissariale n. 169 del 16 novembre 1994; Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la nota del 23 dicembre 1994 n. 130650; Ravvisata, pertanto, la necessita' di stabilire le percentuali di prelievo anche per i nuovi tipi di scommessa; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 30 gennaio 1995 e' sostituito dal presente decreto.