IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto  24  maggio  1932,  n.  624,   istitutivo
dell'Unione  nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e
successive modificazioni;
  Vista la legge 24 marzo 1942, n.  315,  che  riserva  all'UNIRE  la
facolta'  di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse
dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi;
  Visto l'art. 16, secondo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 640, ai sensi del quale compete al
Ministro delle finanze stabilire le  quote  percentuali  di  prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli in favore
dell'UNIRE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  gennaio 1995 che determina le
quote  percentuali  spettanti  all'UNIRE  sull'importo  lordo   delle
scommesse sulle corse dei cavalli;
  Considerata   la  richiesta  dell'UNIRE  di  determinare  le  quote
percentuali di prelievo in  relazione  ai  nuovi  tipi  di  scommessa
approvati con delibera commissariale n. 169 del 16 novembre 1994;
  Tenuto  conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, con la nota del 23 dicembre
1994 n. 130650;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di stabilire le  percentuali  di
prelievo anche per i nuovi tipi di scommessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto ministeriale 30 gennaio 1995 e' sostituito dal presente
decreto.