Ai     soci     di     cooperative
                                  realizzatrici   di    alloggi    di
                                  edilizia   agevolata   sperimentale
                                  finanziate con contributi del CER
                                  Agli    acquirenti    da    imprese
                                  realizzatrici    di    alloggi   di
                                  edilizia     agevolata-sperimentale
                                  finanziate con contributi del CER
                                  Alle    cooperative    e    imprese
                                  realizzatrici degli alloggi
  Per accedere alle agevolazioni economiche, i soci di cooperative  e
acquirenti   da   imprese   realizzatrici   di  alloggi  di  edilizia
agevolata/sperimentale finanziate con contributi del CER,
                               devono:
    a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato  che  appartiene
alla  Unione europea (2), oppure avere la cittadinanza di altro Stato
purche' siano residenti in Italia da almeno cinque anni e  dimostrino
di avere un'attivita' lavorativa stabile (3);
    b) avere la residenza, oppure lavorare nel comune in cui si trova
la casa per la quale viene chiesto il contributo (4);
    c) avere un reddito non superiore a L. 50.000.000 (5).
  Questo  reddito  si  calcola sommando il proprio reddito al reddito
del coniuge (non legalmente separato) e a quello dei figli minorenni,
effettuando le detrazioni stabilite dalla legge (6);
                             non devono:
    a) avere, nel comune in cui si trova la casa per la  quale  viene
chiesto  il  contributo  (7)  un'altra  abitazione  adatta  (8)  alle
esigenze della propria famiglia. Neppure
il coniuge (non legalmente separato) deve avere  un'altra  abitazione
adatta  alle  esigenze  della  propria  famiglia nel comune in cui si
trova la casa per la quale viene chiesto il contributo (7).
  Un'abitazione e' adatta alle esigenze di una famiglia  se,  escluso
vani accessori:
   ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo
di due vani e un massimo di cinque vani);
   non ha parti in proprieta' comune;
   e' stata dichiarata abitabile dall'autorita' competente (il comune
o la USL);
    b)  avere  ottenuto  l'assegnazione, in proprieta' o con patto di
futura vendita, di una casa costruita con il  contributo  finanziario
pubblico  (9). Neppure gli altri componenti della famiglia conviventi
a carico devono avere ottenuto l'assegnazione, in  proprieta'  o  con
patto  di  futura  vendita,  di  una casa costruita con il contributo
finanziario pubblico (9).
  I requisiti richiesti sopra devono essere posseduti:
   da coloro che acquistano la casa da un'impresa:  alla  data  certa
dell'atto preliminare d'acquisto o dell'atto di compravendita (10);
   da  coloro  che  sono  assegnatari di cooperativa: alla data della
delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha
assegnato (individuato o consegnato) la casa.
  Tale data dovra' risultare dal verbale sottoscritto dal  presidente
e dal segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa.
  L'estratto di tale verbale va prodotto in copia autenticata.
  Per  dimostrare  di  possedere  i  requisiti  richiesti  sopra, gli
interessati  devono  presentare  i  seguenti  certificati  in   carta
semplice:
    a)  per  i soci o acquirenti che stanno per sposarsi ed intendono
ottenere  il  rilascio  dell'attestato  a  favore  di  entrambi:  una
dichiarazione  con autentica delle firme nella quale i futuri coniugi
dichiarano di avere l'intenzione di sposarsi  entro  sei  mesi  dalla
data  di  certificazione,  da  parte  dell'autorita'  competente,  di
abitabilita' del fabbricato nel quale si trova la casa per  la  quale
viene  chiesto il contributo. Gli interessati si impegnano comunque a
presentare il certificato di matrimonio al notaio  davanti  al  quale
viene firmato l'atto d'acquisto;
    b)  il  certificato  di nascita dell'interessato e del coniuge (o
del futuro coniuge);
    c) il certificato di  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato
dell'interessato e del coniuge (o del futuro coniuge);
    d) il codice fiscale dell'interessato e del coniuge (o del futuro
coniuge);
    e)  il  certificato di residenza - solo di colui che ha richiesto
il contributo - da cui deve risultare che egli ha  la  residenza  nel
comune  dove  si  trova  la  casa  per  la  quale  viene  chiesto  il
contributo. Se egli ha la residenza in un altro comune ma lavora  nel
comune  dove  si  trova  la  casa,  deve  presentare  un'attestazione
rilasciata dal suo datore di lavoro (11).
  Nel caso in cui l'interessato non abbia  ancora  la  residenza  nel
comune  ove si trova la casa, egli deve presentare una dichiarazione,
con autentica delle firme, nella quale dichiara di avere l'intenzione
di fissare la residenza stessa in quel comune, alla data  di  stipula
dell'atto  di  compravendita o di assegnazione e, comunque, non oltre
sei mesi  dalla  data  di  certificazione,  da  parte  dell'autorita'
competente, di abitabilita' del fabbricato nel quale si trova la casa
per la quale viene chiesto il contributo. L'interessato si impegna in
ogni  caso a presentare il certificato di residenza al notaio davanti
al quale viene firmato l'atto di acquisto o di assegnazione.
  I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono
presentare il certificato  di  residenza  da  cui  risulta  che  sono
residenti in Italia da almeno cinque anni.
  I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea devono
inoltre,  presentare  un'attestazione rilasciata dal datore di lavoro
da cui risulti la stabilita' della prestazione;
    f) la copia ben leggibile, dell'ultima dichiarazione dei  redditi
presentata, secondo i termini di legge, con riferimento alla data:
    dell'atto  preliminare  d'acquisto;  oppure: dell'atto definitivo
d'acquisto, nel caso  non  sia  stato  stipulato  detto  preliminare;
oppure:  del  verbale  con  cui il consiglio di amministrazione della
cooperativa ha assegnato la casa.
  N.B.: dal 1 gennaio e fino al  giorno  di  scadenza  fissata  dalla
legge  per  la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si deve
produrre  la   dichiarazione   dei   redditi   presentata   nell'anno
precedente.
  Dal  giorno  successivo  a  tale  termine  di scadenza e fino al 31
dicembre si deve produrre la  dichiarazione  dei  redditi  presentata
nell'anno in corso;
    g) il certificato di stato di famiglia;
    h) il certificato di non idoneita' (solo nel caso di alloggio non
adatto)  rilasciato  dal  comune  o  dalla  USL competenti, in cui si
dichiara che  l'abitazione  che  si  possiede,  attualmente,  non  e'
adatta, cioe' abitabile.
ATTENZIONE.
  L'interessato puo' presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  (autenticata  da  un  notaio  o  dal  comune),  al posto dei
certificati  richiesti  (tranne  la  copia  della  dichiarazione  dei
redditi, l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro).
  L'interessato deve scrivere la dichiarazione sostitutiva a macchina
o a stampatello in modo chiaro e leggibile, completa di tutti i dati,
copiando il modello allegato.
  I  certificati  o  la dichiarazione sostitutiva non devono avere la
data anteriore a tre mesi dalla data:
   dell'atto preliminare  d'acquisto;  oppure:  dell'atto  definitivo
d'acquisto,  nel  caso  non  sia  stato stipulato l'atto preliminare;
oppure: del verbale con cui il  consiglio  di  amministrazione  della
cooperativa ha assegnato la casa.
A chi mandare i certificati.
  L'interessato   deve  mandare  i  certificati  alla  cooperativa  o
all'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione della casa.
Avvertenze per le cooperative e le imprese.
  Le cooperative e le imprese devono  raccogliere  la  documentazione
completa   che  riguarda  i  destinatari  dell'intero  intervento  di
edilizia agevolata per il quale hanno ottenuto il finanziamento.
  Le cooperative e le imprese devono mandare al Ministero dei  lavori
pubblici  -  Segretariato  generale  del  CER,  via  Nomentana, 2, la
documentazione raccolta in unico plico.
  Nei casi in cui la cooperativa assegni le case alla stessa  data  a
piu'  soci,  e'  sufficiente  inviare  una  sola copia del verbale di
assegnazione.
  Se la documentazione pervenuta  e'  completa  e  ci  sono  tutti  i
requisiti  richiesti,  il  Segretariato generale del CER, manda entro
novanta giorni, alle cooperative o alle  imprese  gli  attestati  dei
requisiti dei soci e degli acquirenti.
  Detti  attestati devono poi essere presentati all'istituto bancario
per l'ottenimento dei mutui agevolati.
  La presente circolare sostituisce la  circolare  n.  14097  del  22
novembre  1994  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                Il segretario generale
                        del Comitato per l'edilizia residenziale
                                         FONTANA
                                NOTE
   (1) a) decreto-legge 7 dicembre  1985,  n.  12,  convertito  nella
legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 3, comma 7-bis, relativo alle somme
che  il  CER  destina, tra l'altro, all'attuazione di un programma di
edilizia agevolata per la costruzione  di  abitazioni;  il  programma
deve essere realizzato da imprese, cooperative e consorzi.
   (1) b) legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, comma 3, relativo, tra
l'altro,  alla  concessione  di  contributi  a imprese, cooperative e
consorzi per attuare interventi di edilizia agevolata.
   (1)  c)  legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, lettera f), relativo
alle somme  da  destinare,  tra  l'altro,  alla  sperimentazione  nel
settore dell'edilizia agevolata.
   (1) d) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge
25 marzo 1982, n. 94, art. 4, relativo a programmi di sperimentazione
di edilizia agevolata.
   (2)  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 15
maggio 1987, Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1987, e  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28 ottobre 1988,
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988, che equiparano a tutti
gli effetti i cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ai
cittadini italiani.
   (3)  Cio'  e'  consentito  a  partire dall'entrata in vigore della
legge 23 febbraio 1992, n. 179, che all'art. 6, comma 10, prevede  la
possibilita' di concedere contributi anche ai cittadini stranieri.
   (4)  Legge  5 agosto 1978, n. 457, art. 21, comma 2, e decreto del
Presidente della Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,  art.  2,
lettera b).
   (5) Il tetto massimo di 50.000.000 e' previsto dalla delibera CIPE
del   30  luglio  1991.  Precedentemente  il  tetto  massimo  era  di
30.000.000 secondo la delibera CIPE del 30 marzo 1989.
   (6) Legge  5  agosto  1978,  n.  457,  art.  21,  che  prevede  la
diminuzione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.
   Si  tratta  poi di reddito da lavoro dipendente, esso va calcolato
nella misura del 60 per cento.
   Vedi: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  maggio
1987,  Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  22  maggio  1987,  legge n.
179/1992, art. 6, comma 10.
   (7) Vedi: legge n. 1179/1965, art. 8, comma 5.
   (8) Vedi: decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
1972, n. 1035, art. 2, lettera c).
   (9)  Vedi:  legge  n.  1179/1965, art. 8, e decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera c).
   (10) Vedi: legge n. 179/1992, art. 21.
   (11) Vedi: legge n. 457/1978, art. 21, e  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, lettera b).