IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visti le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 aprile 1995; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 luglio 1995; Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni da parte delle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 34 del titolo terzo dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli relativi al corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE Art. 35. La durata del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e' di tre anni. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati. Art. 36. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia; b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 38; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) altri insegnamenti fino ad un massimo di 8. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese. Art. 37. Il piano di studi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 38, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualita'. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica. Il diploma in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualita', l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, la prova di idoneita' di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale. L'organismo didattico competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e della prova di idoneita'. Art. 38. Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico; istituzioni di economia; matematica per le applicazioni economiche e finanziarie; ragioneria generale ed applicata; statistica. Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti: Area economica: economia applicata; economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale; geografia economica; scienza delle finanze; storia economica. Area aziendale: analisi e contabilita' dei costi; finanza aziendale; gestione informatica dei dati aziendali; marketing; organizzazione aziendale; organizzazione e gestione delle risorse umane; programmazione e controllo; revisione aziendale; strategia e politica aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi. Area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del mercato finanziario; diritto fallimentare; diritto tributario. Area matematico-statistica: statistica aziendale; matematica finanziaria. Art. 39. L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese elencati nell'art. 38 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese. L'organismo didattico competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. L'organismo didattico competente puo' inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 40. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. L'organismo didattico competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 37 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 41. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 42. Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualita' di esami e la prova di idoneita' di lingue straniere e la prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le 100 ore. Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese e corso di laurea in economia e commercio. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 1 agosto 1995 Il rettore