IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Vista  la  deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con  la  quale  e'  stato
demandato  alla  Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito
degli  intermediari  finanziari  quelli   che,   anche   in   ragione
dell'attivita'  svolta,  sono tenuti all'obbligo di partecipazione al
servizio di centralizzazione dei rischi;
  Ritenuto opportuno,  in  relazione  alla  natura  creditizia  delle
informazioni  censite  dalla  centrale  dei rischi, circoscrivere, in
fase di prima  applicazione,  detto  obbligo  agli  intermediari  che
esercitano attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma;
  Considerato  che  l'esercizio  del  credito al consumo - ricompreso
nell'ambito di tale attivita' in base all'art.  2,  lettera  c),  del
decreto  del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 "Determinazione ai
sensi dell'art. 106, comma 4, del  decreto  legislativo  1  settembre
1993,  n.  385,  del  contenuto delle attivita' indicate nello stesso
art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorre  l'esercizio
nei  confronti  del  pubblico"  - presenta specificita' operative che
rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo  gli  intermediari
che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;
                              Dispone:
  1.  Partecipano  al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla Banca d'Italia gli intermediari  finanziari  ex  art.  106  del
decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti nell'albo e/o
nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e  107
del   medesimo  decreto,  i  quali  esercitano  in  via  esclusiva  o
prevalente l'attivita' di finanziamento sotto qualsiasi  forma,  come
definita  dall'art.  2 del richiamato decreto del Ministro del tesoro
del 6 luglio 1994.
  2. L'esercizio dell'attivita'  di  finanziamento,  comprensiva  del
valore  dei  beni  concessi  in  locazione  finanziaria, si considera
prevalente quando rappresenta piu' del 50  per  cento  dell'ammontare
complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
  3.  Sono  esonerati  dall'obbligo di partecipazione al servizio gli
intermediari di cui al punto 1, per i  quali  i  crediti  al  consumo
rappresentino piu' del 50 per cento dell'attivita' di finanziamento.
  4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di
esonero  dal  servizio  vanno accertati dagli intermediari finanziari
medesimi - in base ai dati dei bilanci  approvati  degli  ultimi  due
esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.
  5.  Con  un  congruo  preavviso verra' comunicata la data a partire
dalla  quale  gli  intermediari  finanziari  tenuti  all'obbligo   di
partecipazione  al  servizio  dovranno  inviare  le informazioni alle
centrale dei rischi.
   Roma, 10 agosto 1995
                                                Il Governatore: FAZIO