IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto  16  ottobre  1940,  n.  1527,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  21  aprile  1993 concernente
modificazioni    all'ordinamento    didattico    universitario    con
l'introduzione  della  nuova  tabella  per  l'istituzione del diploma
universitario in scienza dei materiali;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali del 15 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del
31 luglio c.a., con allegato  il  parere  favorevole  espresso  nella
riunione  del  16  giugno  1995 dal Consiglio universitario nazionale
all'istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle  autorita'  accademiche,  in deroga al termine di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592,   per   i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella  parte  quarta  al  capo  I viene aggiunto il capo XXIII e il
diploma universitario in scienza dei materiali.
  Dopo l'art. 870 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
                             Capo XXIII
           DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI
  Art. 871 (Istituzione e durata del corso di diploma). -
Presso  la  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali
dell'Universita'   di  Catania  e'  istituito  il  corso  di  diploma
universitario in scienza dei materiali.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  ad un addetto alla
caratterizzazione  ed  al  controllo  di  materiali   in   laboratori
industriali e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
   uso  corretto  delle  tecniche  di  laboratorio  tradizionali  per
controllo  caratterizzazioni,  qualificazione  e  certificazione  dei
materiali;
   uso  di  metodi  diagnostici  con  strumentazione   specialistica,
dedicata ed automatizzata;
   utilizzo   con   valutazione  critica  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta,  trasmissione  ed  elaborazione  dati
relativi a proprieta' dei materiali.
  Per  quanto  riguarda  il  destino  professionale  del diplomato in
scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione  principalmente
in laboratori industriali dove operera' quale:
   conduttore di apparecchiature specializzate;
   esperto   di  laboratorio  capace  di  proporre  aggiornamento  ed
implementazione  del  patrimonio  strumentale,  finalizzati  ad   una
migliore conoscenza dei materiali.
  La durata del corso e' prevista in anni tre.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
universitario in scienza dei materiali.
  Art. 872 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso  e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di  facolta'
di  scienze  matematiche,  fisiche e naturali, in base alle strutture
disponibili, delle esigenze  del  mercato  del  lavoro  e  secondo  i
criteri  generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  873 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma  universitario
di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  affine  al corso di laurea in
scienza dei materiali.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche   e  naturali,  stabilisce,  salvo  colloqui  integrativi  su
contenuti  specifici  e   ferma   restando   l'equivalenza   di   due
semestralita'   ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno  all'altro  dei  corsi  e  indica
l'anno di corso a cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.   874  (Articolazione  del  corso  di  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.
  Essa  e'   comprensiva   delle   esercitazioni   (teoriche   e   di
laboratorio),  seminari,  corsi monografici, dimostrazioni, attivita'
guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento,  correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  L'attivita' di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualita'
complessive.
  Le  attivita'  corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della
formazione professionalizzante (vedi art. 875) saranno svolte  presso
qualificati  enti  pubblici  e privati con i quali si siano stipulate
apposite convenzioni.
  Art. 875 (Ordinamento didattico).  -  L'ordinamento  didattico  che
segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come
insieme   di   discipline  scientificamente  affini  raggruppate  per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.
                        La formazione di base
                          (13,5 annualita')
Area matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base   dell'analisi
matematica e dell'analisi numerica.
  Tali  contenuti  possono  trovarsi negli insegnamenti di matematica
(A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).
  Sono obbligatorie le due seguenti annualita':
   n. 1 nei raggruppamenti:
    A01A - Algebra e logica matematica;
    A01B - Geometria;
    A02A - Analisi matematica;
    A03X - Fisica matematica;
   n. 1 nel raggruppamento: A04A - Analisi numerica.
Area fisica.
  Lo studente deve acquisire i concetti generali  e  le  tecniche  di
laboratorio  della  fisica  classica  e  quantistica  necessari  alla
comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali.
  Tali  contenuti  possono  trovarsi  in  fisica   generale   (B01A),
esperimentazioni  di  fisica  (B01A,  B03X),  struttura della materia
(B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).
  Sono  obbligatorie  quattro  annualita'  di  cui  almeno   una   di
laboratorio:
   n. 1 nel raggruppamento: B01A - Fisica generale.
   n. 2 nei raggruppamenti:
    B01A - Fisica generale;
    B03X - Struttura della materia.
   n. 1 nel raggruppamento: B03X - Struttura della materia.
Area chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della chimica
generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.
Inoltre  verranno  fornite  le  nozioni  fondamentali  relative  alle
tecniche del laboratorio chimico.
  Tali  contenuti  possono trovarsi in chimica generale ed inorganica
(C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica  (C05X),  laboratorio
di chimica dei materiali (C02X, C03X C05X).
  Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui una almeno
di laboratorio:
   n. 1 nel raggruppamento: C03X - Chimica generale;
   n. 1 nel raggruppamento: C02X - Chimica fisica;
   n. 1 nel raggruppamento: C05X - Chimica organica;
   n. 1 nei raggruppamenti:
    C02X - Chimica fisica;
    C03X - Chimica generale ed inorganica;
    C05X - Chimica organica.
Area proprieta' dei materiali.
  Lo  studente  deve  acquisire  una panoramica delle varie classi di
materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'.
  Tali contenuti possono trovarsi in:
   scienza dei metalli (H3X),  chimica  dello  stato  solido  (C03X),
chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X),
fisica  dei  dispositivi  elettronici  (B01A),  fisica  dei  polimeri
(B03X), analisi strumentale e controllo dei  materiali  (C01A,  H4A),
chimica  fisica  dei  materiali  (C02X),  fisica  dello  stato solido
(B03X).
  Sono obbligatorie le seguenti tre annualita':
   n. 1 nei raggruppamenti:
    C01A - Chimica analitica;
    C03X - Chimica generale ed inorganica;
    H4A - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali.
   n. 1 nei raggruppamenti:
    C02X - Chimica fisica;
    B01A - Fisica generale;
    B03X - Struttura della materia.
   n. 1 nei raggruppamenti:
    C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici;
    C03X - Chimica generale ed inorganica;
    H3X - Metallurgia.
Area strutturistica/cristallografica.
  Lo   studente   deve   acquisire   le   nozioni   basilari    della
cristallografia e strutturistica chimica.
  Tali      contenuti      possono      essere      ritrovati      in
cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).
  E' obbligatoria la seguente mezza annaulita':
   n. 1/2 nei raggruppamenti:
    C02X - Chimica fisica;
    C03X - Chimica generale ed inorganica;
    D03A - Mineralogia.
             Formazione professionalizzante e tirocinio
                          (4,5 annualita')
  La  formazione  professionalizzante,  insieme  al  tirocinio,   da'
orientamenti  specifici  alla  formazione  dello  studente,  cosi' da
favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di
aderire in modo flessibile alle necessita'  del  mondo  produttivo  e
della ricerca e sviluppo della R&D, la formazione professionalizzante
e' costituita da 4,5 annualita':
   n.  1/2  nel  raggruppamento  P02C  -  Economia  ed organizzazione
aziendale;
   n. 4  scelte  da  un  elenco  di  corsi  appositamente  costituito
all'atto  della  predisposizione  del  manifesto  degli studi, di cui
almeno una dedicata all'attivita' di tirocinio (vedi art. 874).
  I  titoli  dei  corsi  professionalizzanti  saranno  scelti   dallo
studente  anche  sulla  base  del  lavoro  per  il tirocinio. I corsi
professionalizzanti potranno essere  suddivisi  in  piu'  moduli  (al
massimo tre).
  Inoltre  lo  studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di
tirocinio non inferiore a mesi quattro presso  una  industria  od  un
centro  di  ricerca  pubblico  o  privato.  A  tal fine devono essere
stipulate  appostite  convenzioni  tra  le  universita'  e  gli  enti
interessati.
  Di  tali  convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.
Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilita'
di uno o piu'  docenti,  a  cio'  designati  dalla  facolta',  prende
visione  delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e
le tecnologie di produzione.
  Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di  laboratorio
previa  stesura  di  apposita  relazione conclusiva. Le modalita' per
l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'.
  Art. 876  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  di  diploma  tende  ad
accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del candidato.
L'esame, da sostenersi  con  modalita'  stabilite  dal  consiglio  di
facolta',   consiste   di   una   discussione  sull'attivita'  svolta
nell'ambito del tirocinio.
  Art. 877 (Regolamento dei corsi di diploma).  -  I  consigli  delle
competenti    strutture    didattiche   determinano,   con   apposito
regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel  regolamento  sara'  indicato  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di cui all'art. 875.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od  integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
   la durata di ciascuno corso di insegnamento;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri);
   le prove di valutazione degli studenti;
   i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 3 agosto 1995
                                               Il rettore: RIZZARELLI