In attesa dell'emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione della disposizione in oggetto, per il rilascio della licenza di produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettrici, gli uffici si atterranno alle seguenti direttive. 1) Concessione della licenza. La licenza di cui all'art. 2, comma primo, della legge 17 dicembre 1986, n. 904, e' concessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. La licenza puo' essere rilasciata per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilita' e per la sola esportazione per il gioco d'azzardo rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, nonche' per la produzione dei soli meccanismi o programmi di gioco d'azzardo. A tal fine per produzione deve intendersi anche il mero assemblaggio di parti o la modifica e trasformazione ai fini del gioco d'azzardo di apparecchi originariamente destinati al gioco da trattenimento o di abilita'. Il provvedimento amministrativo e' assunto con decreto del direttore generale della produzione industriale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 2) Domanda per il rilascio della licenza. Il rilascio della licenza avviene su domanda prodotta in due esemplari, di cui uno in bollo, sottoscritti dal titolare della ditta o dal legale rappresentante, con firma autenticata e da presentarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria. Tale domanda dovra' indicare: a) cognome, nome ed indirizzo del richiedente, nonche' denominazione, ragione sociale e sede legale dello stabilimento della impresa produttrice; b) precisazione dell'oggetto della produzione, indicando se trattasi di apparecchi, meccanismi, programmi o loro parti essenziali per il gioco d'azzardo; c) numero di apparecchi o loro parti che si intende produrre mensilmente; d) impegno del richiedente ad ottemperare agli obblighi documentali di cui al paragrafo 3). La domanda sara' corredata dal certificato di iscrizione della impresa produttrice alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, in duplice copia. 3) Documentazione a carico delle imprese. Le imprese che intendono ottenere la licenza di produzione debbono impegnarsi a munirsi di un registro bollato e vidimato annualmente dalla locale camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nel quale saranno riportati giornalmente: il numero degli apparecchi per giochi d'azzardo, dei meccanismi o programmi di gioco d'azzardo o loro parti essenziali prodotti o assemblati, nonche' le relative spedizioni, corredate del nome del destinatario e del luogo di destinazione. Le stesse imprese apporranno su tutti gli apparecchi prodotti o assemblati una targhetta metallica recante inciso: denominazione e sede dell'impresa, ubicazione dello stabilimento, estremi della licenza e numero progressivo dell'apparecchio, secondo il modello in allegato A. Analoghe indicazioni, anche nella forma abbreviata che sara' indicata nella domanda di licenza, saranno riportate su ciascuna delle parti essenziali comunque prodotte. Le aziende che producono o assemblano apparecchi, meccanismi o programmi di gioco d'azzardo o parti essenziali di essi, per il gioco d'azzardo, conservano per almeno cinque anni copia a ricalco delle bollette doganali o dell'equivalente documento previsto dalle norme CEE da cui risulti l'esportazione degli apparecchi stessi. Il registro e la documentazione precedentemente indicati dovranno essere esibiti a richiesta di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di funzionari dell'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale. Potra' altresi' essere richiesta qualsiasi altra documentazione tecnica per dimostrare la natura del gioco. Il Ministro: CLO'