In  attesa  dell'emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione
della disposizione in oggetto,  per  il  rilascio  della  licenza  di
produzione  di  apparecchi  o  congegni automatici, semiautomatici ed
elettrici, gli uffici si atterranno alle seguenti direttive.
1) Concessione della licenza.
  La licenza di cui all'art. 2, comma primo, della legge 17  dicembre
1986, n. 904, e' concessa dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale,
sentito  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della pubblica
sicurezza.
  La licenza puo' essere rilasciata per la produzione di apparecchi o
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per  il  gioco  da
trattenimento  o  di abilita' e per la sola esportazione per il gioco
d'azzardo rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1 della  legge  17
dicembre  1986, n. 904, nonche' per la produzione dei soli meccanismi
o programmi di gioco  d'azzardo.  A  tal  fine  per  produzione  deve
intendersi  anche  il  mero  assemblaggio  di  parti  o la modifica e
trasformazione  ai   fini   del   gioco   d'azzardo   di   apparecchi
originariamente destinati al gioco da trattenimento o di abilita'.
  Il   provvedimento   amministrativo  e'  assunto  con  decreto  del
direttore generale della produzione industriale entro novanta  giorni
dalla presentazione della domanda.
2) Domanda per il rilascio della licenza.
  Il  rilascio  della  licenza  avviene  su  domanda  prodotta in due
esemplari, di cui uno in bollo, sottoscritti dal titolare della ditta
o dal legale rappresentante, con firma autenticata e  da  presentarsi
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato -
Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico
dell'industria.
  Tale domanda dovra' indicare:
    a)  cognome,  nome  ed   indirizzo   del   richiedente,   nonche'
denominazione, ragione sociale e sede legale dello stabilimento della
impresa produttrice;
    b)  precisazione  dell'oggetto  della  produzione,  indicando  se
trattasi di apparecchi, meccanismi, programmi o loro parti essenziali
per il gioco d'azzardo;
    c) numero di apparecchi o loro  parti  che  si  intende  produrre
mensilmente;
    d)   impegno   del   richiedente  ad  ottemperare  agli  obblighi
documentali di cui al paragrafo 3).
  La domanda sara' corredata  dal  certificato  di  iscrizione  della
impresa  produttrice alla camera di commercio, industria, agricoltura
ed artigianato, in duplice copia.
3) Documentazione a carico delle imprese.
  Le imprese che intendono ottenere la licenza di produzione  debbono
impegnarsi  a  munirsi  di un registro bollato e vidimato annualmente
dalla  locale  camera  di  commercio,   industria,   agricoltura   ed
artigianato nel quale saranno riportati giornalmente: il numero degli
apparecchi  per giochi d'azzardo, dei meccanismi o programmi di gioco
d'azzardo o loro parti essenziali prodotti o assemblati,  nonche'  le
relative  spedizioni, corredate del nome del destinatario e del luogo
di destinazione.
  Le  stesse  imprese  apporranno  su tutti gli apparecchi prodotti o
assemblati una targhetta metallica recante  inciso:  denominazione  e
sede  dell'impresa,  ubicazione  dello  stabilimento,  estremi  della
licenza e numero progressivo dell'apparecchio, secondo il modello  in
allegato A.
  Analoghe  indicazioni,  anche  nella  forma  abbreviata  che  sara'
indicata nella domanda di  licenza,  saranno  riportate  su  ciascuna
delle parti essenziali comunque prodotte.
  Le  aziende  che  producono  o  assemblano apparecchi, meccanismi o
programmi di gioco d'azzardo o parti essenziali di essi, per il gioco
d'azzardo, conservano per almeno cinque anni copia  a  ricalco  delle
bollette  doganali  o dell'equivalente documento previsto dalle norme
CEE da cui risulti l'esportazione degli apparecchi stessi.
  Il registro e la documentazione precedentemente  indicati  dovranno
essere  esibiti  a  richiesta  di  ufficiali  ed  agenti  di pubblica
sicurezza o di funzionari dell'ispettorato  tecnico  della  Direzione
generale della produzione industriale.
  Potra'  altresi'  essere  richiesta  qualsiasi altra documentazione
tecnica per dimostrare la natura del gioco.
                                                    Il Ministro: CLO'