IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni
urgenti  per  favorire le privatizzazioni, ed, in particolare, l'art.
1, con cui si dispone:
   che la partecipazione detenuta dalla  CONSAP  nel  capitale  della
Banca  nazionale  del  lavoro  S.p.a.  e'  trasferita al Tesoro dello
Stato;
   che il Tesoro, a fronte di tale trasferimento, e'  autorizzato  ad
emettere  titoli  di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare
corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite;
   che con apposito decreto, da emanare entro  trenta  giorni  dal  2
agosto  1995,  sono  stabilite  le  caratteristiche  degli  emittendi
titoli;
  Vista la lettera in data 3  agosto  1995,  con  cui  la  CONSAP  ha
comunicato che il valore di libro della partecipazione detenuta nella
Banca nazionale del lavoro ammonta a L. 910.815.000.000;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  del  provvedimento
richiesto  dalla  citata  normativa,   al   fine   di   definire   le
caratteristiche  finanziarie  dei titoli di Stato, in attesa di poter
procedere all'emissione ed all'attribuzione dei titoli stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 31  luglio
1995,   n.   318,   a   fronte  del  trasferimento  al  Tesoro  della
partecipazione della CONSAP nel capitale della  Banca  nazionale  del
lavoro  S.p.a.  verranno rilasciati alla CONSAP stessa certificati di
credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche:
   importo: L. 910.815.000.000;
   durata: sei anni;
   godimento: 1 settembre 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 settembre 2001;
   tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile  il  1
marzo 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e' pari al 5,70 per
cento.
  Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30
centesimi  di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni
ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  sei  mesi,  arrotondato  ai  5
centesimi  piu' vicini, relativo all'asta che si terra' alla fine del
mese di febbraio per le cedole con godimento 1 marzo e pagabili il  1
settembre successivo e alla fine del mese di agosto per le cedole con
godimento 1 settembre e pagabili il 1 marzo successivo.
  Il  tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla differenza tra il valore di rimborso (100) e  il  prezzo  d'asta
dei  BOT  medesimi  divisa  per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi  che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso  di  rendimento  semestrale
lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla
prima  verra'  determinato  dividendo per due la media aritmetica dei
tassi d'interesse annuali, calcolati in  regime  di  capitalizzazione
semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale
e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale  lordo  del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo delle cedole  successive  alla  prima  sara'  pari  al  tasso
semestrale,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice  e
arrotondato ai  5  centesimi  piu'  vicini,  del  tasso  Ribor  (Rome
Interbank  Offered  Rate)  a  sei  mesi,  rilevato  il  quinto giorno
lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura
dell'Associazione  Bancaria  Italiana   (ABI)   e   dell'Associazione
Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC).
 Il  tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT
successive alla prima, verra'  reso  noto  con  comunicato  stampa  e
verra'  accertato  con  apposito decreto del Ministero del tesoro, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.