IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si dispone: che la partecipazione detenuta dalla CONSAP nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. e' trasferita al Tesoro dello Stato; che il Tesoro, a fronte di tale trasferimento, e' autorizzato ad emettere titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite; che con apposito decreto, da emanare entro trenta giorni dal 2 agosto 1995, sono stabilite le caratteristiche degli emittendi titoli; Vista la lettera in data 3 agosto 1995, con cui la CONSAP ha comunicato che il valore di libro della partecipazione detenuta nella Banca nazionale del lavoro ammonta a L. 910.815.000.000; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento richiesto dalla citata normativa, al fine di definire le caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato, in attesa di poter procedere all'emissione ed all'attribuzione dei titoli stessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, a fronte del trasferimento al Tesoro della partecipazione della CONSAP nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. verranno rilasciati alla CONSAP stessa certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche: importo: L. 910.815.000.000; durata: sei anni; godimento: 1 settembre 1995; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 settembre 2001; tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1 marzo 1996, il tasso d'interesse semestrale lordo e' pari al 5,70 per cento. Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta che si terra' alla fine del mese di febbraio per le cedole con godimento 1 marzo e pagabili il 1 settembre successivo e alla fine del mese di agosto per le cedole con godimento 1 settembre e pagabili il 1 marzo successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sara' pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dell'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC). Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima, verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.