IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare l'art. 22 che attribuisce al Ministero della sanita' il compito di emanare un'ordinanza per fissare i requisiti igienico-sanitari necessari nei settori indicati dallo stesso; Vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari; Vista la notifica alla Commissione CEE ai sensi delle direttive 83/189/CEE, cosi come modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CEE; Visto il parere del comitato permanente derrate alimentari espresso nella seduta del 21/22 febbraio 1995, con il quale e' stato richiesto di inserire una norma di reciproco riconoscimento in materia di veicoli e di ritirare dal progetto la disciplina delle temperature; Sentito il parere del Consiglio superiore della sanita'; Ritenuto di dover provvedere a definire i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari; Ordina: Art. 1. Caratteristiche generali delle aree Nell'adozione dei regolamenti locali di igiene, i comuni provvedono affinche' le aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112, siano: a) pavimentate, strutturate in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e un regolare deflusso delle acque e, per quanto possibile, delimitate; b) dotate, nel caso in cui l'attivita' commerciale si svolga in modo continuativo, di servizi igienici per il personale addetto, costituiti da gabinetto dotato di acqua corrente, lavabi con erogatore di acqua non azionabile a mano o a gomito, ovvero con mezzi azionabili automaticamente o a pedale, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso. Nel caso in cui le predette aree siano utilizzate permanentemente per la ristorazione, esse devono essere anche munite di servizi igienici rapportati al flusso dell'utenza; c) dotate, ove necessario, di allacciamento elettrico e idrico; d) dotate di scarichi fognari per la raccolta delle acque reflue; e) dotate di attrezzature per la raccolta di rifiuti solidi urbani in conformita' alle disposizioni vigenti;