IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 28  marzo  1991,  n.  112,  ed  in  particolare  gli
articoli 2, 3, 7;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  l'art.  3,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993,  n.  248,  recante  il
regolamento  di  esecuzione  della legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in
particolare l'art. 22 che attribuisce al Ministero della  sanita'  il
compito   di   emanare   un'ordinanza   per   fissare   i   requisiti
igienico-sanitari necessari nei settori indicati dallo stesso;
  Vista la direttiva 93/43/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993
sull'igiene dei prodotti alimentari;
  Vista  la  notifica  alla  Commissione CEE ai sensi delle direttive
83/189/CEE,  cosi  come  modificata  dalle  direttive  88/182/CEE   e
94/10/CEE;
  Visto il parere del comitato permanente derrate alimentari espresso
nella seduta del 21/22 febbraio 1995, con il quale e' stato richiesto
di  inserire  una  norma  di  reciproco  riconoscimento in materia di
veicoli e di ritirare dal progetto la disciplina delle temperature;
  Sentito il parere del Consiglio superiore della sanita';
  Ritenuto   di   dover   provvedere   a   definire    i    requisiti
igienico-sanitari  richiesti  per la vendita e la somministrazione su
aree pubbliche di prodotti alimentari;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                 Caratteristiche generali delle aree
 Nell'adozione dei regolamenti locali di igiene, i comuni  provvedono
affinche'  le  aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della
legge 28 marzo 1991, n. 112, siano:
    a)  pavimentate,  strutturate  in   modo   tale   da   consentire
un'adeguata  pulizia e un regolare deflusso delle acque e, per quanto
possibile, delimitate;
    b) dotate, nel caso in cui l'attivita' commerciale si  svolga  in
modo  continuativo,  di  servizi  igienici  per il personale addetto,
costituiti  da  gabinetto  dotato  di  acqua  corrente,  lavabi   con
erogatore di acqua non azionabile a mano o a gomito, ovvero con mezzi
azionabili  automaticamente  o  a  pedale, con distributore di sapone
liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.
   Nel caso in cui le predette aree siano utilizzate  permanentemente
per  la  ristorazione,  esse  devono  essere  anche munite di servizi
igienici rapportati al flusso dell'utenza;
    c) dotate, ove necessario, di allacciamento elettrico e idrico;
    d) dotate di scarichi fognari per la raccolta delle acque reflue;
    e) dotate di attrezzature  per  la  raccolta  di  rifiuti  solidi
urbani in conformita' alle disposizioni vigenti;