IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare l'art. 5; Visti i decreti con i quali e' stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali veterinari immunologici indicati nell'allegato al presente decreto; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione V, espresso nella seduta del 12 dicembre 1990, in cui il Consiglio medesimo, fra l'altro, aveva raccomandato che fosse predisposta una idonea verifica della situazione italiana per acquisire dati epidemiologici precisi e completi specie per quanto attiene alla diffusione dell'infezione; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione V, espresso nella seduta del 14 maggio 1992, in cui, fra l'altro, il Consiglio medesimo aveva raccomandato che, negli eventuali programmi territoriali di profilassi, condizione essenziale per la loro elaborazione fosse l'impiego esclusivo di vaccini che consentissero di discriminare tra animali vaccinati ed animali infetti; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione V, espresso nella seduta del 12 maggio 1993, in cui si evidenzia la necessita' di avviare piani sperimentali debitamente mirati alla conoscenza delle condizioni epidemiologiche, per la definizione di uno studiato programma di controllo, e comunque si ribadisce nuovamente che nell'ambito di qualunque iniziativa e' indispensabile il ricorso a vaccini in grado di differenziare gli animali infetti da quelli vaccinati e tali da garantire condizioni idonee di innocuita' ed efficacia secondo i criteri previsti dalla Farmacopea europea e nazionale delle competenti autorita'; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione V, espresso nella seduta del 22 dicembre 1993, in cui il Consiglio medesimo - valutato il "Programma nazionale di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky" presentato dalla Direzione generale dei servizi veterinari - conferma quanto espresso nei precedenti pareri del 14 maggio 1992 e 12 maggio 1993 e ribadisce che esso sia basato solo sull'impiego dei vaccini inattivati e reso subito operativo; Considerato l'orientamento dell'Unione europea favorevole alla predisposizione di piani di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky; Considerata la necessita' per l'Italia di uniformarsi a tale orientamento, pena l'assunzione di prevedibili misure precauzionali nei confronti delle esportazioni italiane correlate al settore in questione; Considerato che un'adeguata profilassi vaccinale condotta attraverso l'impiego di vaccini privati della glicoproteina I consente di distinguere i suini vaccinati da quelli infetti, con tutti i vantaggi che da questo conseguono relativamente al controllo delle infezioni negli allevamenti; Visto il proprio decreto 1 agosto 1994, contenente disposizioni relative al piano di controllo della malattia di Aujeszky; Visto, in particolare, l'art. 9 del suindicato decreto; Decreta: Art. 1. E' vietato su tutto il territorio nazionale procedere alla fabbricazione, importazione, detenzione, vendita, fornitura e impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.