IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare
l'art. 5;
  Visti i decreti con i quali e' stata  autorizzata  l'immissione  in
commercio    dei    medicinali   veterinari   immunologici   indicati
nell'allegato al presente decreto;
  Visto il parere del Consiglio superiore di  sanita'  -  Sezione  V,
espresso  nella  seduta  del  12  dicembre  1990, in cui il Consiglio
medesimo, fra l'altro, aveva raccomandato che fosse  predisposta  una
idonea   verifica   della  situazione  italiana  per  acquisire  dati
epidemiologici precisi e completi  specie  per  quanto  attiene  alla
diffusione dell'infezione;
  Visto  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' - Sezione V,
espresso nella seduta del 14 maggio 1992, in  cui,  fra  l'altro,  il
Consiglio  medesimo aveva raccomandato che, negli eventuali programmi
territoriali  di  profilassi,  condizione  essenziale  per  la   loro
elaborazione  fosse  l'impiego esclusivo di vaccini che consentissero
di discriminare tra animali vaccinati ed animali infetti;
  Visto il parere del Consiglio superiore di  sanita'  -  Sezione  V,
espresso  nella  seduta  del  12  maggio 1993, in cui si evidenzia la
necessita' di avviare  piani  sperimentali  debitamente  mirati  alla
conoscenza  delle  condizioni  epidemiologiche, per la definizione di
uno  studiato  programma  di  controllo,  e  comunque  si   ribadisce
nuovamente  che nell'ambito di qualunque iniziativa e' indispensabile
il ricorso a vaccini in grado di differenziare gli animali infetti da
quelli vaccinati e tali da garantire condizioni idonee di  innocuita'
ed  efficacia  secondo  i criteri previsti dalla Farmacopea europea e
nazionale delle competenti autorita';
  Visto il parere del Consiglio superiore di  sanita'  -  Sezione  V,
espresso  nella  seduta  del  22  dicembre  1993, in cui il Consiglio
medesimo  -  valutato  il  "Programma  nazionale  di  controllo   nei
confronti  della  malattia  di  Aujeszky"  presentato dalla Direzione
generale dei  servizi  veterinari  -  conferma  quanto  espresso  nei
precedenti pareri del 14 maggio 1992 e 12 maggio 1993 e ribadisce che
esso  sia  basato  solo  sull'impiego  dei  vaccini inattivati e reso
subito operativo;
  Considerato  l'orientamento  dell'Unione  europea  favorevole  alla
predisposizione  di piani di controllo ed eradicazione della malattia
di Aujeszky;
  Considerata la  necessita'  per  l'Italia  di  uniformarsi  a  tale
orientamento,  pena  l'assunzione di prevedibili misure precauzionali
nei confronti delle esportazioni italiane  correlate  al  settore  in
questione;
  Considerato   che   un'adeguata   profilassi   vaccinale   condotta
attraverso  l'impiego  di  vaccini  privati  della  glicoproteina   I
consente  di  distinguere  i  suini  vaccinati da quelli infetti, con
tutti i vantaggi che da questo conseguono relativamente al  controllo
delle infezioni negli allevamenti;
  Visto  il  proprio  decreto  1 agosto 1994, contenente disposizioni
relative al piano di controllo della malattia di Aujeszky;
  Visto, in particolare, l'art. 9 del suindicato decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   vietato  su  tutto  il  territorio  nazionale  procedere  alla
fabbricazione, importazione, detenzione, vendita, fornitura e impiego
dei   medicinali   veterinari   ad   azione   immunologica   indicati
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.