IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolmento medesimo, del vino atto a dare vino da  tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   1   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto gli attestati  degli  assessorati  regionali  all'agricoltura
delle regioni Piemonte, Molise, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Liguria,
regione  autonoma  Valle  d'Aosta nonche' della provincia autonoma di
Bolzano, con i quali gli organi medesimi hanno  certificato  che  nei
propri   territori   si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  1995,
condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto  l'emanazione  del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1995-96 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Piemonte,  Molise,  Abruzzo,  Lombardia,  Toscana,  Liguria,  regione
autonoma Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 29 agosto 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI