IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/1965 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, e in particolare l'art. 98; Vista la relazione scientifico-tecnica redatta dall'unita' operativa del battello oceanografico "Daphne II" della regione Emilia-Romagna - centro ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, dalla quale si evince che le peculiarita' delle caratteristiche biologiche e strutturali hanno reso l'area di cui all'art. 1 del presente decreto particolarmente idonea per la riproduzione di varie specie marine di importanza economica-commerciale e per l'attivita' di ricerca scientifica finalizzata soprattutto allo studio e al controllo dei fenomeni eutrofici; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca marittima di Ravenna nella seduta del 18 novembre 1994; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta congiunta del 20 febbraio 1995; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita una zona di tutela biologica nel tratto di mare a forma rettangolare delle acque del compartimento marittimo di Ravenna individuato dalle seguenti coordinate geografiche: a) lat. 44 23(Esponenziale) 26(Esponenziale) N; long. 12 35(Esponenziale) 6(Esponenziale) E; b) lat. 44 22(Esponenziale) 54(Esponenziale) N; long. 12 35(Esponenziale) 18(Esponenziale) E; c) lat. 44 22(Esponenziale) 50(Esponenziale) N; long. 12 34(Esponenziale) 49(Esponenziale) E; d) lat. 44 23(Esponenziale) 21(Esponenziale) N; long. 12 34(Esponenziale) 37(Esponenziale) E.