IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il reg. CE 1626/94 sulle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca del Mediterraneo; Tenuto conto che la taglia minima per i molluschi dalla normativa comunitaria e' fissato in 100 mm; Considerata la necessita' di disciplinare la pesca della "cappasanta" (Pecten Jacobaeus) nell'ambito dei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone al fine di ottimizzare la gestione della risorsa disponibile, sensibilizzare ed indirizzare i pescatori al razionale prelievo della specie impedendo altresi' la conflittualita' con altre categorie di pescatori; Sentito il Sottocomitato molluschi bivalvi che ha reso, all'unanimita', parere favorevole nella seduta del 4 luglio 1995; Decreta: Art. 1. 1. Nei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone nei giorni consentiti la pesca della cappasanta e' ammessa per un quantitativo non superiore a 50 kg per ciascun membro dell'equipaggio con il limite massimo di 350 kg per unita' abilitata. 2. Ogni esemplare pescato puo' presentare nella misurazione uno scostamento non superiore al 10% della taglia minima di 100 mm.