IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visto il reg. CE 1626/94 sulle misure tecniche per la conservazione
delle risorse della pesca del Mediterraneo;
  Tenuto  conto  che la taglia minima per i molluschi dalla normativa
comunitaria e' fissato in 100 mm;
 Considerata  la  necessita'   di   disciplinare   la   pesca   della
"cappasanta"   (Pecten   Jacobaeus)   nell'ambito  dei  compartimenti
marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone al fine di ottimizzare la
gestione della risorsa disponibile, sensibilizzare ed  indirizzare  i
pescatori  al  razionale  prelievo della specie impedendo altresi' la
conflittualita' con altre categorie di pescatori;
  Sentito  il  Sottocomitato   molluschi   bivalvi   che   ha   reso,
all'unanimita', parere favorevole nella seduta del 4 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  compartimenti  marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone
nei giorni consentiti la pesca della cappasanta  e'  ammessa  per  un
quantitativo non superiore a 50 kg per ciascun membro dell'equipaggio
con il limite massimo di 350 kg per unita' abilitata.
  2.  Ogni  esemplare  pescato  puo' presentare nella misurazione uno
scostamento non superiore al 10% della taglia minima di 100 mm.