IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  di  attuazione
della direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  6,  comma  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
84/643/CE    del    12   settembre   1994,   relativa   alla   revoca
dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza
attiva   Cialotrina,  a  conclusione  delle  procedure  attivate  dal
Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
95/276/CE    del    13    luglio    1995,    relativa   alla   revoca
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze
attive Ferbam e Azinfos Etile, a conclusione delle procedure attivate
dal  Regolamento  (CEE) n. 3600/92 e dai successivi Regolamenti CE n.
913/94 e n. 491/95;
  Rilevato che le citate decisioni della Commissione delle  Comunita'
europee  non  escludono  che in futuro le sostanze attive Cialotrina,
Ferbam e  Azinfos  Etile  siano  prese  in  esame  nel  quadro  della
procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;
  Considerato  che  non  risultano  autorizzati prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva Cialotrina;
  Ritenuto di attuare le suddette decisioni  comunitarie,  stabilendo
un   termine   per   l'eliminazione   delle   giacenze  dei  prodotti
fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di  entrata
in  vigore  del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti
Ferbam ed Azinfos Etile;
  Visto l'art. 23, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Divieto e ritiro di autorizzazioni
  1.  Sono  revocate  con  effetto  immediato  le  autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti Ferbam  ed  Azinfos  Etile,  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto.