IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 6, comma 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 84/643/CE del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cialotrina, a conclusione delle procedure attivate dal Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, relativa alla revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Ferbam e Azinfos Etile, a conclusione delle procedure attivate dal Regolamento (CEE) n. 3600/92 e dai successivi Regolamenti CE n. 913/94 e n. 491/95; Rilevato che le citate decisioni della Commissione delle Comunita' europee non escludono che in futuro le sostanze attive Cialotrina, Ferbam e Azinfos Etile siano prese in esame nel quadro della procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE; Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cialotrina; Ritenuto di attuare le suddette decisioni comunitarie, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti Ferbam ed Azinfos Etile; Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. Divieto e ritiro di autorizzazioni 1. Sono revocate con effetto immediato le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Ferbam ed Azinfos Etile, di cui all'allegato 1 del presente decreto.