IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 12, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio  1988, n. 175, e successive modificazioni, recante "Attuazione
della direttiva  CEE  n.  82/501  relativa  ai  rischi  di  incidenti
rilevanti  connessi  con  determinate attivita' industriali, ai sensi
della legge 16 aprile 1987, n. 183";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
93 del 21 aprile 1989, ed  in  particolare  le  disposizioni  di  cui
all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione,
ed  all'art.  6, relative alle modalita' di individuazione dei rischi
di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  20  maggio  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
  Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  sono
stabiliti in relazione alla natura ed alle quantita'  delle  sostanze
pericolose utilizzate;
  Tenuto  conto  che  i  livelli  di  rischio  cui la legge ricollega
l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4
e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio  1988,  n.
175,  devono  essere  individuati  in  modo tale da non sottoporre ad
adempimenti diversi sostanze, o quantita' di sostanze che  presentano
un analogo livello di rischio;
  Visto  il  comma  1  dell'art.  13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art.  8,  del
decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271;
  In  conformita'  alle  proposte  della conferenza di servizi di cui
all'art. 14 del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera h) inserire  le  seguenti
lettere:
   " i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.".
  2.  All'art.  2,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  " 1. Per le sostanze ed i preparati  pericolosi  classificati  come
'molto     tossici',     'tossici',    'infiammabili',    'facilmente
infiammabili', 'capaci di esplodere', 'comburenti' e 'cancerogeni' si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita'  del
16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanita' del
28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.
   2.  Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati
si provvede con i criteri stabiliti dall'articolo 12, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141  e  dal  decreto
del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992, n. 46.".
  3.  L'art.  3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Esenzione dall'obbligo della dichiarazione) . -  1.  Fermo
il  disposto  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante e' esentato dall'obbligo della
dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni:
    a) la quantita' di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad
un  quinto  delle rispettive quantita' indicate nell'allegato III, al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
    b) per le altre classi di sostanze o  preparati  classificati  ai
sensi  del precedente art. 2, le quantita' devono essere inferiori ai
limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte  seconda
dell'allegato  A  al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio
1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
    c) la quantita' di ogni singola sostanza o preparato deve  essere
inferiore  a  1  kg  per  le  sostanze cancerogene e molto tossiche o
tossiche.".
  4. All'art.  4,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola "sostanze"
sostituire "sostanze o preparati".
  5. Il comma 2 dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il fabbricante e' tenuto ad  effettuare,  nel  rispetto  delle
modalita'  di  cui al cap. 2, dell'allegato III, le analisi idonee ad
identificare i tipi di incidenti, nonche' a definire le quantita'  di
materia  e  di  energia  che  possono  essere  rilasciate  in caso di
incidente, e  le  conseguenze  immediate  o  differite  degli  eventi
identificati  sui  lavoratori,  sulla  popolazione  e  sull'ambiente,
qualora:
    a) la quantita' di ogni singola sostanza sia piu' del  60%  delle
quantita' di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  per  complesso di impianti e
depositi connessi;
    b) le quantita' di sostanze o preparati classificati ai sensi del
precedente  art.  2,  qualora  siano  superiori  al  60%  dei  limiti
quantitativi  indicati  nella  seconda  colonna, della parte seconda,
dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del  20  maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
    c)  la  quantita'  di  ogni  singola  sostanza  o  preparato  sia
superiore a 1 kg per le  sostanze  cancerogene  e  molto  tossiche  o
tossiche.".
  6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31  marzo  1989,  al  punto  b) le parole: "sostanze pericolose" sono
sostituite con le parole: "sostanze e preparati pericolosi.".
  7. Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,  sostituire  alla  colonna
"fattore" il valore "0.90" con il valore "0.97".
  8. All'allegato A del decreto del  Ministro  dell'ambiente  del  20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991,  nell'allegato  II,  parte  prima, primo periodo, le parole da:
"Nel caso" a: "indicate nella parte  prima",  sono  sostituite  dalle
parole:
  "Nel caso in cui la presenza di una singola sostanza elencata nella
parte  prima  sia inclusa anche in una categoria della parte seconda,
si applicano le quantita' indicate nella parte prima.
  Nel caso in cui siano presenti piu' sostanze elencate, in  parte  o
totalmente,  nella parte prima e incluse anche in una categoria della
parte seconda, si applicano le soglie quantitative piu' basse".
  9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato
nella Gazzeta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nell'allegato  II,
parte seconda, al primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: "Per
quanto  riguarda  le  sostanze  e i preparati che, a causa delle loro
proprieta', rientrano in piu' categorie, ai fini del presente decreto
si applicano le soglie quantitative piu' basse".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 agosto 1995
                                                 Il Ministro: BARATTA