IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1993, che prevede l'istituzione dell'elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco presso il servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente; Visto il comma 2 dell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993 che prevede che il Ministro dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di partecipazione al giudizio di idoneita' corredate dai titoli valutabili; Considerato che l'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993 prevede che il giudizio di idoneita' e' formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un professore universitario avente una particolare qualificazione nel settore e dal direttore del servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente; Ritenuto inoltre opportuno definire i criteri per la valutazione del giudizio di idoneita' di cui all'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993; Decreta: Art. 1. 1. Le domande di partecipazione al giudizio di idoneita', corredate dai titoli valutabili, debbono essere presentate, con lettera raccomandata al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana utilizzando l'allegato modello. 2. Si puo' far riferimento a titoli gia' prodotti all'Amministrazione indicandone gli estremi di trasmissione.