IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto ministeriale  28  giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   156   del  6  luglio  1993,  che  prevede
l'istituzione dell'elenco di idonei all'esercizio  dell'attivita'  di
direttore  di  parco  presso  il  servizio  conservazione  natura del
Ministero dell'ambiente;
  Visto il comma 2 dell'art. 3 del sopracitato  decreto  ministeriale
28  giugno 1993 che prevede che il Ministro dell'ambiente stabilisce,
con proprio  decreto,  il  termine  entro  il  quale  debbono  essere
presentate  le  domande  di  partecipazione  al giudizio di idoneita'
corredate dai titoli valutabili;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  3,  del  sopracitato   decreto
ministeriale  28  giugno 1993 prevede che il giudizio di idoneita' e'
formulato,  sulla  base  della  valutazione  dei   titoli,   da   una
commissione   nominata  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
composta da un consigliere di Stato, da un  consigliere  della  Corte
dei  conti o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale,
che  la  presiede,  da  un  professore   universitario   avente   una
particolare  qualificazione  nel settore e dal direttore del servizio
conservazione natura del Ministero dell'ambiente;
  Ritenuto inoltre opportuno definire i criteri  per  la  valutazione
del  giudizio  di idoneita' di cui all'art. 3 del sopracitato decreto
ministeriale 28 giugno 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le domande di partecipazione al giudizio di idoneita', corredate
dai  titoli  valutabili,  debbono  essere  presentate,  con   lettera
raccomandata  al  Ministero  dell'ambiente  -  Servizio conservazione
natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana utilizzando l'allegato modello.
  2.   Si   puo'   far   riferimento   a   titoli    gia'    prodotti
all'Amministrazione indicandone gli estremi di trasmissione.