AVVERTENZA:
   Il  titolo  del presente decreto e stato modificato dalla legge di
conversione con quello soprariportato.
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123",
il D.L. n. 123/1995, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  146 del 24 giugno 1995).
                              Art. 01.
                          F i n a l i t a'
(( 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di ))
(( cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente ))
(( decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori     ))
(( specificati nel presente capo e nei capi II e III.              ))
          Riferimenti normativi:
              a)  Gli  obiettivi  1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 del
          regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento  n.
          2052/88  relativo  alle  missioni  dei  Fondi  a  finalita'
          strutturali, alla loro efficacia  e  al  coordinamento  dei
          loro  interventi  e  di  quelli della Banca europea per gli
          investimenti e degli altri strumenti finanziari  esistenti,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita
          europee n. L 193 del 31 luglio 1993  e  ripubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 73 del 16
          settembre 1993, 2a serie speciale, sono:
              promuovere  lo  sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale
          delle regioni il cui sviluppo  e'  in  ritardo,  denominato
          "obiettivo n. 1";
              riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di
          regioni  (compresi  i  bacini  d'occupazione e le comunita'
          urbane)  gravemente  colpite   dal   declino   industriale,
          denominato "obiettivo n. 2";
              promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e
          l'adeguamento  strutturale  delle  zone  rurali, denominato
          "obiettivo n. 5-b".
                                    Art. 1.
                       Agevolazioni in forma automatica
            1.  ((  Ai  fini  dell'immediato  avvio   dell'intervento
          ordinario  nelle aree depresse, )) le somme individuate dal
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali
          in  forma  automatica  nelle  aree  depresse del territorio
          nazionale  ai  sensi  dell'articolo   9,   comma   3,   del
          decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22   marzo   1995,   n.   85,
          affluiscono   all'apposita   sezione   del   fondo  di  cui
          all'articolo 14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,
          prevista  dall'articolo  4,  comma  6,  del decreto-legge 8
          febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
          n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata  del
          bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al
          comma 2.
            2.  Ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          nel  rispetto  dei  principi  e  degli  indirizzi stabiliti
          dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree  depresse,
          nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al comma 1, individua
          l'ammontare massimo dell'agevolazione, la  tipologia  degli
          investimenti   ammissibili   alle   agevolazioni  in  forma
          automatica,  detta  le  modalita'   e   le   procedure   di
          attuazione,  approvando  altresi'  un  apposito  modello di
          documento  dal  quale  dovra'  risultare   in   particolare
          l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio.  Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara'  utilizzato  dal beneficiario delle agevolazioni, che
          si avvale del conto fiscale di cui alla legge  30  dicembre
          1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni, solo dopo la
          liquidazione finale delle agevolazioni  stesse,  effettuata
          sulla   base  di  una  verifica  di  regolarita'  meramente
          formale, per il pagamento di imposte che affluiscono  sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della  riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza
          di pari importo.  Con decreto del Ministro  delle  finanze,
          da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate
          le  norme  attuative  sulla  regolazione  contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
           3.  Il  documento  di  cui  al  comma  2  e' presentato al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ai   fini   della  prenotazione  delle  risorse.  L'importo
          dell'agevolazione in forma automatica e' pari (( al 60  per
          cento   ))   dell'intensita'   massima  delle  agevolazioni
          consentite   dalla   Unione   europea.    L'accesso    alle
          agevolazioni  in forma automatica esclude ogni possibilita'
          di richiedere  ed  ottenere,  a  qualsiasi  titolo,  per  i
          medesimi  investimenti,  altre agevolazioni. La limitazione
          ((del  60  per  cento))  non  vale  per   le   agevolazioni
          aggiuntive    eventualmente   stabilite   da   disposizioni
          normative    finalizzate    a     favorire     specialmente
          l'occupazione,  sempre nel rispetto dell'intensita' massima
          consentita dall'Unione europea.
            4.  Ai  fini  della  fruizione  dell'agevolazione,  entro
          diciotto   mesi  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista  dal  comma  3,  l'investimento   deve   risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
            5. Fermo quanto previsto dalle  disposizioni  penali,  al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica, che abbia rilasciato  false  dichiarazioni,  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
            6. Nel periodo intercorrente  tra  la  presentazione  del
          documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  8  agosto  1994, n. 490, e successive
          modificazioni.
          Riferimenti normativi:
              a) Il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23  febbraio
          1995,  n.  41, convertito con modificazioni, dalla legge 22
          marzo  1995,  n.  85,  recante:  "Misure  urgenti  per   il
          risanamento  della  finanza  pubblica  e  per l'occupazione
          nelle  aree  depresse",  e'  il  seguente:  "3.  Le   somme
          derivanti  dai  mutui  di  cui al comma 2 sono destinate al
          mantenimento e allo sviluppo della base produttiva  nonche'
          al  potenziamento  della  dotazione  infrastrutturale nelle
          aree di cui al comma 1. Al riparo delle somme stesse tra le
          predette  finalita'  provvede  il   CIPE,   che   individua
          altresi',  con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse
          che si rendono  disponibili  per  lo  scopo,  le  modalita'
          dell'intervento  pubblico in favore del settore produttivo.
          A  tal  fine  dovranno  tra  l'altro  essere   disciplinati
          meccanismi  e  procedure  per l'automatica applicazione dei
          benefici  e  previste  misure  idonee  a  favorire,   anche
          attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento
          delle  passivita'  delle  piccole e medie imprese, in linea
          con   quanto   disposto  dall'art.  11,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 29  agosto  1994,  n.  516,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598".
              b)  Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,
          n. 46, recante "Interventi per i settori  dell'economia  di
          rilevanza nazionale", e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
              c) Il testo dell'art. 4, comma 6, del D.L.  8  febbraio
          1995, n.  32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
          e'  il  seguente: "6.  La quota del Fondo di cui al comma 5
          dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.  96,
          come  sostituito  dall'art.  3,  da  assegnare al Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   per
          l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
          del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  le eventuali
          ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui  al
          comma  1  dello  stesso  art. 5, affluiscono ad un'apposita
          sezione del  Fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17
          febbraio  1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione
          gli oneri per i  compensi,  da  definire  con  decreto  del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  per  non
          piu'  di  cinque  consulenti  giuridici di cui tre avvocati
          dello  Stato  da  utilizzare   per   la   definizione   del
          contenzioso in relazione agli interventi agevolati, nonche'
          a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per
          gli  interventi  nei  territori della Campania, Basilicata,
          Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre
          1980, del febbraio 1981 e del  marzo  1982,  approvato  con
          decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
              d) La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca "Disposizioni
          per   ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,
          facilitare  e  potenziare  l'attivita'   di   accertamento;
          disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria dei beni
          immobili  delle   imprese,   nonche'   per   riformare   il
          contenzioso  e  per  la  definizione agevolata dei rapporti
          tributari pendenti; delega al Presidente  della  Repubblica
          per   la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
          istituzioni dei centri di assistenza fiscale  e  del  conto
          fiscale".
              e)  Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri), prevede che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
              f) Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n.  490,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186, del 10 agosto
          1994,  reca  "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
          1994, n. 47, in materia di comunicazioni  e  certificazioni
          previste dalla normativa antimafia".